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X A B
Linea orizzontale indica da sinistra a destra il flusso temporale; X effetto giuridico disciplinato dalla sentenza
pubblicata nel momento A e dalla nuova norma che entra in vigore nel momento B. Occorre distinguere gli
effetti giuridici relativi ad un interesse istantaneo e quelli relativi ad un interesse permanente; e le nuove
norme retroattive con le nuove norme non retroattive
Gli effetti giuridici possono dirsi relativi ad un interesse istantaneo se tale interesse si realizza in un momento
temporale preciso e puntuale (si verifica per gli effetti costitutivi o estintivi di una situazione giuridica, che si
producono istantaneamente + con riferimento al contenuto del diritto in relazione alle situazioni strumentali
che realizzano l'interesse protetto quando si estinguono rispettivamente per l'adempimento o per la loro
utilizzazione)
Gli effetti giuridici relativi ad un interesse permanente se questo si realizza in un arco temporale durevole (si
verifica in relazione al contenuto delle situazioni finali che realizzano l'interesse protetto finche esistono e
perdurano nel tempo)
Si ha interesse istantaneo con riferimento alla fattispecie acquisita o estintiva di qualunque diritto; si ha
interesse permanente con riferimento al contenuto delle situazioni finali
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Ius superveniens irretroattivo
La nuova norma non retroattiva non entra mai in conflitto con la sentenza : questa produce i suoi effetti verso
il futuro, ma sulla base della situazione normativa esistente nel momento A. Se situazione normativa muta
gli effetti della sentenza si devono adeguare. Se la nuova norma non è retroattiva, X resta sempre disciplinato
dalla sentenza
Ius superveniens retroattivo
Quando la norma sopravvenuta è retroattiva = tendenzialmente sovrappone la sua disciplina quella che la
sentenza ha determinato sulla base della normativa preesistente la nuova norma entra in conflitto con la
à
sentenza perché ambedue coprono lo stesso periodo temporale
La norma retroattiva non si applica alla fattispecie presa in considerazione dalla sentenza, poiché tale
fattispecie è divenuta irrilevante per la produzione dell'effetto giuridico in questione, che resta disciplinato
dalla sentenza.
Lo stesso accade quando il diritto è oggetto di attività negoziale fra le parti
Quando l'interesse giuridico disciplinato è permanente la norma retroattiva produce effetti fino al momento
in cui essa norma è rilevante = fino al momento A, in cui la sentenza è pubblicata. Più indietro la norma nuova
non può andare perché opera il meccanismo di astrazione prodotto dalla sentenza
In riferimento agli effetti giuridici correlati ad un interesse permanente la sentenza disciplina la tranche fino
ad A; la norma retroattiva la tranche da A in poi
- alla norma retroattiva devono essere equiparate le sentenze di accoglimento della Cc, che sono
retroattive per definizione
- the dobbiamo dare per scontato che la retroattività del jus superveniens non incontri ostacoli di
costituzionalità, altrimenti la norma retroattiva è incostituzionale
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Capitolo 21 : la rilevazione e decisione delle questioni relative al giudicato
Rilevazione
Il giudicato è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo salvo che la questione sia già stata
sollevata e decisa e quindi si sia già formato il giudicato sul giudicato la questione non è più risollevabile
à
successivamente
Il giudice può rilevare il giudicato d'ufficio senza limitazioni che non siano quelle della già avvenuta decisione
della questione relativa al precedente giudicato
Al giudice non è inibita la trattazione della causa, però al momento della decisione dovrà esaminare la
questione relativa all'esistenza del giudicato prima di decidere il merito
Effetti negativi
Nei casi di identità di oggetto si applica il principio del ne bis in idem : il giudice non ha il potere di decidere
nel merito una domanda che è già stata decisa. Il ne bis in idem integra gli effetti negativi del giudicato à
negativi perché negano il potere giurisdizionale del giudice successivo (es. pg. 200)
Effetti positivi
Se l'oggetto è diverso vengono in luce gli effetti positivi del giudicato l'oggetto della sentenza è diverso
à
dall'oggetto del secondo processo quindi la seconda sentenza non può essere di rito, non possono valere gli
effetti negativi del giudicato; occorre giungere ad una pronuncia che è statuisce sulla diversa situazione
sostanziale tenendo conto di quanto stabilito nella precedente sentenza : il vincolo del giudicato riguarda
quell'elemento, rilevante nel secondo processo, che è già stato deciso con la prima sentenza.
Simile quando sussiste una pregiudizialità logica : una volta che si è avuto il giudicato sul rapporto
fondamentale, rimangono fermi l'accertamento dell'esistenza e la qualificazione di tale rapporto
Effetti positivi del giudicato : positivi perché il secondo giudice emette, sul diverso oggetto del secondo
processo, una sentenza di merito il cui contenuto è vincolato a quanto già deciso; il precedente giudicato
funziona come criterio che orienta il contenuto della decisione di merito
Il giudicato opera in due modi diversi :
- effetti negativi : ne bis in idem funziona come presupposto processuale escludendo una seconda
decisione
- effetti positivi : precedente giudicato funziona come criterio vincolante che orienta il contenuto della
decisione di merito
Se due sentenze passate in giudicato contengono disposizioni fra loro contrastanti si ha il contrasto dei
giudicati; che può essere :
- contrasto teorico
Si ha quando le due pronunce hanno ad oggetto situazioni sostanziali diverse. Il contrasto teorico presuppone
due situazioni sostanziali diverse che sono connesse tra loro per pregiudizialità-dipendenza / dipendono dallo
stesso rapporto giuridico in modo da rendere possibile o l'applicazione degli effetti positivi che per una
qualunque ragione non hanno funzionato ; oppure da consentire il cumulo processuale = trattazione e
decisione unitaria delle cause aventi ad oggetto le due situazioni sostanziali connesse
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- contrasto pratico
Le pronunce hanno lo stesso oggetto = gli effetti negativi per una qualunque ragione non hanno impedito
l'emanazione della seconda sentenza. Se le due pronunce hanno contenuto uguale, l'inconveniente si limita
alla superfluità di una di esse e quindi ad uno spreco di attività processuale; ma se il loro contenuto diverge
occorre trovare una soluzione
Si ha conflitto pratico quando l'attuazione delle due sentenze ad opera della forza pubblica produce una zuffa
tra gli agenti incaricati dell'attuazione. L’individuazione della regola per la risoluzione passa attraverso
l'interpretazione dell'art 395 c.p.c.
Sentenze di rito
Sentenze di rito in certi casi non sono oggettivamente idonee a formare giudicato al di fuori del processo in
cui sono emesse perché si fondono su un elemento proprio di quel processo, rispetto al quale l'elemento
proprio del secondo processo si pone come fatto nuovo. Vi sono anche sentenze di rito che di per sé sono
astrattamente idonee ad essere vincolanti anche nel secondo processo
Opinione prevalente : il nostro ordinamento ha fatto una scelta il diritto positivo diversa in quanto ha stabilito
che normalmente le sentenze di rito valgono come giudicato interno; art 310 che esclude la efficacia delle
circostanze di rito al di fuori del processo in cui sono emesse. In quanto l'art 310 stabilisce che l'estinzione
del processo rende inefficaci gli atti compiuti tranne le sentenze di merito; da ciò ha contrario l'opinione
prevalente ricava che le sentenze di rito sono inefficaci al di fuori del processo in cui sono emesse. A questa
regola fanno eccezione le pronunce della Cass. in tema di competenza e giurisdizione.
La statuizione, vincolando ogni giudice dell'ordinamento, deve necessariamente avere efficacia anche come
giudicato esterno
L’opinione prevalente non persuade, in quanto si fonda sulla indebita estensione della disciplina prevista per
le sentenze non definitive di rito, anche alle sentenze definitive di rito. L’art 310 si riferisce necessariamente
alle sentenze non definitive, perché la sentenza definitiva chiude il processo e dopo la sua pronuncia non vi
può essere estinzione.
Una sentenza non definitiva di rito per definizione non è destinata a produrre effetti al di fuori del processo
in cui è emessa, poiché accerta che quel processo ha le carte in regola, e dunque la sua portata precettiva
sarà assorbita dalla pronuncia di merito, rispetto alla quale essa ha una funzione meramente preparatoria.
Se poi il processo si estingue dopo che è stata accertata la sussistenza di un presupposto processuale è
ragionevole che essa perda effetti.
La pronuncia definitiva di rito è in grado di produrre i suoi effetti al di fuori del processo, e se non li produce
si verificano dei rilevanti inconvenienti in una duplice direzione
- la stessa domanda potrebbe essere riproposta all'infinito, e tutte le volte sarebbe necessaria una nuova
decisione
- la impossibilità di far valere e non diverso processo la sentenza definitiva di rito, a causa di una efficacia
esterna della stessa, può portare a inaccettabili conseguenze
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Capitolo 22 : la litispendenza, la continenza e la connessione
Nozione di litispendenza
= pendenza della lite
- in senso ampio si fa riferimento alla situazione che si verifica tra la proposizione della domanda giudiziale
ed il passaggio in giudicato formale della sentenza che chiude il processo
- in senso ristretto si connota il fenomeno in virtù del quale di fronte a uffici giudiziari diversi sono pendenti
due processi che hanno lo stesso oggetto
due esigenze :
1. impedire che lo stesso oggetto del processo abbia una duplice fonte di disciplina
2. evitare attività processuali inutili per il principio di economia processuale
Ex art 39 c.p.c. occorre che una stessa causa sia proposta a giudici diversi
Elementi per individuare quando una causa ha lo stesso oggetto :
- soggetti
Quando i soggetti dei due processi sono diversi non c'è litispendenza perché la diversità di soggetti porta
normalmente ad una diversità di situazioni sostanziali, in quanto il diritto A è diverso da quello di B,
quand’anche entrambi cadono sullo stesso bene.
Ciascun soggetto può far valere in giudizio solo i suoi diritti e non i diritti altrui, se i due processi vedono come
parti soggetti diversi = anche l'oggetto del processo è diverso perché è diversa la situazione sostanziale che
è fatta valere
Eccezione : istituto della legittimazione straordinaria cons