DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
V
LA RISOLUZIONE NON GIURISDIZIONALE
DELLE CONTROVERSIE
APPUNTI
SOMMARIO
1. la risoluzione stragiudiziale delle controverrsie in generale .................................................................................. 3
2. La transazione ........................................................................................................................................................................ 4
3. La Mediazione. Profili generali ........................................................................................................................................ 6
4. Il d. lgs. 28/2010 .............................................................................................................................................................. 7
5. La mediazione obbligatoria ...................................................................................................................................... 11
6. L’arbitrato ............................................................................................................................................................................. 13
7. La convenzione di arbitrato ...................................................................................................................................... 14
8. Arbitrato irrituale, ad hoc, amministrato e dei gruppi .................................................................................. 17
9. Gli arbitri .......................................................................................................................................................................... 19
10. La domanda e l’oggetto dell’arbitrato ................................................................................................................ 23
11. I rapporti tra arbitro e giudice .............................................................................................................................. 26
12. Il processo arbitrale .................................................................................................................................................. 29
13. il lodo ............................................................................................................................................................................... 30
14. L’impugnazione del lodo ......................................................................................................................................... 32
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1. LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERRSIE IN GENERALE
Si è visto, studiando la giurisdizione, cosa debba intendersi per controversia e in quali ipotesi si ricorra
all’esercizio del potere giurisdizionale. Si è anche accennato all’esistenza di strumenti non
giurisdizionali di soluzione delle controversie, idonei a ristabilire la frattura tra fatto e diritto, che si
verifica quando una regola giuridica è violata. Affinché possano sostituire efficacemente l’attività
giurisdizionale, le tecniche stragiudiziali di soluzione delle controversie devono presentare due
caratteristiche essenziali:
Vincolatività. Come una sentenza, è necessario un atto che determini le regole di condotta cui le
parti si devono attenere, con efficacia vincolante. Ciò significa che la successiva violazione della
regola contenuta nell’atto costituisce un illecito, e – a condizione che venga costituito un titolo
idoneo – può determinare una reazione sul piano esecutivoI .
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Efficacia sostitutiva. La regola di comportamento enunciata nell’atto vincolante deve essere
tale che le parti non devono più guardare alla norma di diritto sostanziale, ma piuttosto alla
regola di comportamento contenuta nell’atto. Si tratta esattamente dello stesso fenomeno che si
verifica quando una sentenza dichiarativa passa in giudicato (non a caso, il giudicato è detto
anche norma del caso concreto). L’idoneità di un atto a produrre l’effetto sostitutivo si
apprezza nei rapporti con l’eventuale ius superveniens: un accertamento passato in giudicato è
infatti insensibile, di regola, a sopravvenute modifiche della legge, anche se retroattive, così
come a sopravvenute pronunce di illegittimità costituzionale (che sono di regola
automaticamente retroattive).
Gli strumenti di soluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione possono essere autonomi o
eteronomi. Nel primo caso, le parti risolvono la questione tra loro, senza richiede l’intervento di terzi
soggetti. Le soluzioni autonome si fondano su una valutazione di opportunità, che solo le parti possono
compiere e che non necessariamente segue le regole legali: a prescindere da chi abbia ragione o torto
secondo diritto, le parti possono dare ai propri interessi un nuovo assetto del tutto diverso da quello
che discenderebbe da un giudizio. Le soluzioni eteronome, invece, sono necessariamente basate su una
valutazione di giustizia, non di opportunità. Il terzo, infatti, non conosce gli interessi sostanziali e le
preferenze delle parti e, se anche li conoscesse, non avrebbe il potere di imporre soluzioni di
opportunità: pertanto applicherà delle regole di diritto, decidendo quale delle parti abbia torto e quale
abbia ragione. È dunque evidente che le soluzioni eteronome hanno delle caratteristiche che le
avvicinano all’attività giudiziale, a differenza di quelle autonome, che rappresentano una vera e
propria alternativa alle decisioni secondo giustizia (o secundum ius).
La tutela esecutiva resta, tuttavia, esclusiva del potere pubblico, non essendo surrogabile da forme stragiudiziali.
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2. LA TRANSAZIONE
I requisiti di efficacia vincolante e attitudine sostitutiva che abbiamo identificato nel paragrafo
precedente sono entrambi astrattamente riscontrabili nello strumento contrattuale:
Ai sensi dell’art. 1372 c.c., il contratto ha forza di legge tra le parti: si tratta esattamente della
medesima vincolatività riconosciuta, nel nostro ordinamento, alle sentenze.
Tra i contratti legalmente tipici la transazione, disciplinata dagli artt. 1965 e ss. c.c., è
espressamente finalizzata a porre fine a una lite già incominciata o prevenire una lite che può
sorgere tra le parti, attraverso la statuizione di regole di comportamento finalizzate a regolare
la condotta delle parti, a prescindere dalla situazione preesistente: è questa l’attitudine
sostitutiva, propria anche delle sentenze passate in giudicato.
D’altro canto, che il contratto di transazione sia suscettibile di produrre effetti giuridici identici al
giudicato ex art. 2909 c.c. è confermato dal Codice civile francese, nonché dal Codice civile italiano del
1865, secondo i quali la transazione ha l’efficacia di giudicato, al pari delle sentenze. Nel passaggio al
Codice del 1942 il riferimento alla transazione è stato espunto, sul presupposto che l’accertamento
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giurisdizionale rappresenti un quid pluris rispetto all’esercizio dell’autonomia negoziale.
L’art. 1966 c.c. subordina la possibilità di stipulare un contratto di transazione alla disponibilità del
diritto, cioè la possibilità che lo stesso formi validamente oggetto di un negozio giuridico. A ben vedere,
tale requisito vale in generale per tutte le forme di soluzione stragiudiziale delle controversie: per i
diritti indisponibili, infatti, l’ordinamento non tollera che la tutela dichiarativa avvenga secondo
modalità diverse da quelle previste dalla legge . Non hanno, invece, portata generale i limiti di cui
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all’art. 1972 c.c., in forza dei quali:
- È nulla la transazione relativa a un contratto illecito. Il limite è certamente assoluto, se con la
transazione si vuole realizzare un contratto a sua volta illecito, cioè contrario a norma
imperativa, buon costume o ordine pubblico. Non vi è ragione, invece, per ritenere nulla una
transazione finalizzata a regolare i rapporti derivanti dalla nullità del contratto illecito (obblighi
restitutori, eventuali risarcimenti, ecc.).
- È meramente annullabile la transazione relativa a un contratto nullo per ragioni diverse
dall’illiceità, e l’annullamento può essere chiesto solo dalla parte che ignorava la nullità del
titolo. La ratio dell’annullamento risiede nell’errore, non nella volontà di riservare alla
giurisdizione la cognizione dei contratti affetti da nullità.
Se si esaminano attentamente le ipotesi in cui una transazione è annullabile, è facile constatare che
queste ricordano molto da vicino i motivi di revocazione di una sentenza ex art. 395 c.p.c.: transazione
fondata su documenti in seguito riconosciuti falsi; emersione di documenti occultati dalla controparte;
Secondo l’impostazione di Luiso, erroneo.
2 Abbiamo già visto come l’indisponibilità del diritto incida sullo svolgimento del processo di cognizione, dalla
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necessaria partecipazione del p.m. all’inammissibilità di determinati mezzi di prova.
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emersione di un documento decisivo, che attesta che una delle parti non aveva alcun diritto;
transazione su lite già decisa con precedente sentenza passata in giudicato, di cui la parte non aveva
notizia; temerarietà della pretesa, nota alla controparte.
La principale differenza tra la soluzione contrattuale della controversia e quella giudiziale risiede nel
diverso regime giuridico dell’atto che la contiene: nel caso di una sentenza, infatti, sappiamo che di
regola vige l’onere di impugnazione, salve delle circoscritte eccezioni (ipotesi di inesistenza della
sentenza); le transazioni, invece, sono suscettibili di impugnazione secondo le regole generali e
secondo quanto espressamente disposto dalle norme speciali che le riguardano. Ne consegue che, in
linea di massima, una sentenza passata in giudicato, pur avendo la medesima efficacia, ha una stabilità
maggiore rispetto a una transazione.
Volendo tentare una valutazione complessiva, possiamo affermare che lo strumento contrattuale
presenta dei vantaggi e degli svantaggi rispetto alla giurisdizione:
Tra i vantaggi si deve enunciare la atipicità del contenuto, che permette alle parti di modulare i
propri interessi nella maniera più varia, anche mutando l’assetto originario. Il giudice non ha,
invece, il potere di modificare l’oggetto della sua cognizione: deve applicare le regole
giuridiche alla realtà che emerge dal processo. Ne deriva che, in alcune ipotesi, la soluzione
transattiva permette la integrale soddisfazione di tutti gli interessi sostanziali contrapposti,
mentre il giudizio si conclude sempre con una soccombenza, quantomeno parziale, di una delle
parti.
Tra gli svantaggi, oltre alla segnalata minore stabilità (i termini di prescrizione delle azioni di
annullamento sono notevolmente più lunghi di quelli di impugnazione di una sentenza, e in
ogni caso l’azione di nullità e l’eccezione di annullamento non si prescrivono) bisogna
segnalare anche la necessità del consenso di tutte le parti, che può tradursi in uno spreco di
attività, tempo e risorse ove la soluzione negoziata non giunga a buon esito.
Da ultimo, si osserva che non sempre il Legislatore ha dato prova di comprendere a fondo il significato
delle soluzioni stragiudiziali delle controversie, e i rapporti che devono intercorrere tra gli strumenti
alternativi e la giurisdizione. Comunemente si ritiene, infatti, che gli strumenti di ADR siano in grado
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di ovviare all’inefficienza del sistema giurisdizionale; tale considerazione non è invece condivisibile, se
solo si pensa che l’inefficienza della giustizia potrebbe disincentivare il ricorso alle soluzioni
stragiudiziali, incentivando l’inerzia di chi sa che, in ogni caso, l’eventuale condanna rappresenta un
costo eventuale e certamente lontano nel tempo. In altre parole, chi ha torto potrebbe non avere alcun
interesse a un soluzione stragiudiziale della controversia. Di contro, in presenza di una giustizia
efficiente e in grado di funzionare in tempi ragionevoli, chi teme la soccombenza è generalmente
interessato a modalità alternative di soluzione delle controversie, che permettano di minimizzare i
costi derivanti dall’accertamento giudiziale.
Alternative dispute resolution
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3. LA MEDIAZIONE. PROFILI GENERALI
Dopo le ultime riforme intervenute nel diritto europeo (segnatamente, Dir. 2008/52/CE) e interno (in
particolare, il D.Lgs. 28/2010), con il termine mediazione si indica il fenomeno che, tradizionalmente, è
sempre stato indicato come conciliazione, e cioè una particolare attività finalizzata alla soluzione
stragiudiziale della controversia; il termine conciliazione è, invece, riservata al frutto di tale attività,
ove si raggiunga un accordo.
Pertanto, oggi la mediazione può essere definita come l’attività stragiudiziale svolta da un soggetto
terzo e imparziale, finalizzata all’assistenza delle parti nella ricerca di una conciliazione, cioè di una
composizione della controversia. Rispetto alla transazione spicca la presenza di un soggetto terzo, il
mediatore, privo di qualsiasi potere decisorio ma normalmente esperto nelle tecniche di negoziazione,
il cui intervento dovrebbe facilitare il raggiungimento della soluzione stragiudiziale . Per comprendere
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il ruolo dei requisiti di terzietà e imparzialità del mediatore, bisogna distingue due forme di
mediazione:
Mediazione facilitativa. Il mediatore formula una proposta basata sugli interessi delle parti, non
sulla giustizia. A prescindere, dunque, da chi abbia torto e chi abbia ragione secondo diritto, e
considerando invece gli interessi sostanziali che ciascuna parte rappresenta, si cerca di
addivenire a un accordo in tutto analogo a una transazione. In questo caso è essenziale che le
parti possano fidarsi del mediatore, poiché allo stesso dovranno rivelare i propri interessi e
moventi, che invece non riveleranno alla controparte .
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Mediazione aggiudicativa. In questo caso il mediatore ragiona e opera come un giudice, anche
se resta privo di poteri decisionali. La proposta presentata alle parti coinciderà con quella che,
secondo il mediatore, è verosimilmente la decisione che il giudice darebbe della controversia. In
queste ipotesi le parti avranno un contegno difensivo, non rivelando al mediatore nulla di più
rispetto a quanto rivelerebbero in un giudizio. In questo caso il mediatore è un alter ego del
giudice, e la sua terzietà e imparzialità saranno garanzia della genuinità della decisione
“proposta” alle parti.
Il mediatore è normalmente obbligato alla riservatezza, che si declina in interna e esterna. La
riservatezza interna riguarda le informazioni che le parti forniscono negli incontri separati con il
mediatore (tipicamente nelle mediazioni di tipo facilitativo), e si sostanzia nell’obbligo di non rivelare
alle controparti tali informazioni; la riservatezza esterna, invece, riguarda tutto ciò che accade nel
procedimento di mediazione, che non può costituire oggetto di prova nel successivo giudizio, e riguarda
Luiso lo definisce un catalizzatore: come accade per le reazioni chimiche, la funzione del mediatore facilita la
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reazione, ma non lascia traccia nel risultato finale. Anche qui, infatti, la decisione finale è sempre delle parti.
Spesso, infatti, far conoscere alla controparte le motivazioni concrete che spingono ad azionare un diritto o ad
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opporsi allo stesso può determinare uno svantaggio concreto, influendo sulle strategie difensive della
controparte o esponendo a comportamenti opportunistici. Si pensi a una controversia in sede di divisione
ereditaria: far sapere alla controparte che si è interessati ad ottenere, in particolare, un bene determinato, può
determinare la controparte ad esigere un prezzo più alto per concederlo.
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ovviamente la sola ipotesi in cui la mediazione sia fallita (ché altrimenti non si sarebbe mai instaurato
alcun giudizio). 4. IL D. LGS. 28/2010
Nel nostro ordinamento la mediazione rappresenta un’attività cui le parti possono liberamente
ricorrere, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, per risolvere le controversie relative a
diritti disponibili di cui siano titolari. Non esiste una disciplina generale della mediazione, che non deve
essere confusa con il contratto tipico disciplinato dagli artt. 1754 e ss. c.c.; tuttavia, con il d.lgs. 28/2010,
di recepimento della direttiva comunitaria 2008/52/CE, il Legislatore ha recentemente positivizzato
alcuni elementi che, pur non aspirando a dettare una disciplina generale della mediazione, possono
costituire un autorevole modello anche per l’attività di mediazione che non si svolga a norma del
decreto stesso.
L’art. 2 definisce l’ambito applicativo della normativa in parola, applicabile alle controversie in materia
civile e commerciale vertenti su diritti disponibili, fatta salva la possibilità che le parti ricorrano a
negoziazione volontarie e paritetiche o a procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Precisiamo:
Sono controversie in materia civile e commerciale tutte quelle non afferenti al diritto pubblico,
o concernenti l’esercizio di potere autoritativo. In ogni caso, se relative a diritti disponibili
anche tali controversie possono essere assoggettate alla mediazione di diritto comune.
La negoziazione volontaria nasce da accordi stipulati tra associazioni di consumatori e talune
imprese. Si tratta di forme di mediazione regolata contrattualmente, cui in alcuni casi può
essere abbinata una clausola compromissoria (che dà luogo a un diverso strumento di
soluzione stragiudiziale delle controversie, l’arbitrato).
Le procedure di reclamo sono talvolta previste da determinate imprese in favore dei clienti, al
fine di addivenire a soluzioni stragiudiziali delle controversie.
Ai fini dell’applicazione del d.lgs.28/2010, gli organismi di mediazione devono essere iscritti a un
apposito albo istituito presso il Ministero della giustizia, essere muniti di un apposito regolamento
approvato
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