Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I mezzi di impugnazione del lodo
I mezzi di impugnazione del lodo sono indicati dall'art. 827 cpc e sono: l'impugnazione per nullità, che è l'opposizione disicuramente il mezzo più importante e creato specificatamente per il lodo, la revocazione, e terzo. I mezzi di impugnazione possono essere proposti a prescindere dal deposito del lodo in tribunale, e quindi dal conferimento ad esso dell'efficacia esecutiva.
L'art. 827.3 cpc disciplina l'impugnazione dei lodi parziali e dei lodi non definitivi. Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, in quanto produce una soccombenza concreta e attuale di una delle parti, che pertanto ha interesse all'impugnazione immediata. Se la parte ritiene opportuno attendere la pronuncia del lodo definitivo può riservarsi l'impugnazione all'esito globale dell'arbitrato: la giurisprudenza tuttavia ritiene non utilizzabile l'istituto della riserva di.
impugnazione al lodo. Il lodo non definitivo invece è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo, in quanto non produce una soccombenza effettiva ed immediata di alcun soggetto, visto che la parte soccombente sulla singola questione potrebbe poi risultare vittoriosa nella decisione finale.
Lodo inesistente. Così come sussiste una distinzione fra sentenze nulle (impugnabili entro certi termini pena passaggio ingiudicato) e sentenze inesistenti (radicalmente inefficaci senza necessità di impugnazione), allo stesso modo sono alcune ipotesi in cui il lodo è viziato in maniera talmente radicale da non rendere necessario l'uso di alcun mezzo di impugnazione, perché in qualsiasi sede, in via principale o incidentale, ne potrà essere accertata l'inefficacia: si ha in questi casi un lodo inesistente. Quando il lodo è inesistente, anche l'eventuale exequatur non vale a modificarne la portata. La principale ipotesi di inesistenza del lodo si
verifica quando il lodo ha pronunciato su materiaindisponibile e quindi non arbitrabile. Altre ipotesi di inesistenza possono ricavarsi per analogia con imotivi di inesistenza della sentenza: x es un lodo che è stato pronunciato nei confronti di un soggettoinesistente, o un lodo non sottoscritto. In passato si riteneva che anche la mancanza di una convenzione diarbitrato potesse essere inesistente per il convenuto che non partecipa attivamente al processo arbitrale: oggitale soggetto può far valere l'invalidità del lodo a causa della carenza della convenzione di arbitrato, peròsembra eccessivo esonerarlo addirittura dall'onere di fare valere tale vizio attraverso l'impugnazione pernullità nei termini previsti.Parte della dottrina ha sostenuto che l'impugnazione per nullità ex art 829 cpc non sia utilizzabile quando illodo è inesistente: secondo tale dottrina dunque non solo i mezzi di impugnazione non sonoNecessari contro il lodo esistente, ma addirittura non sono nemmeno possibili. Ciò appare però eccessivo. Tuttavia occorre tener presente che l'impugnazione per nullità è un mezzo di controllo che ha una fase rescindente ed una eventuale fase rescissoria: ovviamente nell'ipotesi di inesistenza la fase rescissoria non è possibile, e l'impugnazione per nullità si chiude nella fase rescindente.
L'impugnazione per nullità - L'impugnazione per nullità, disciplinata dall'art 829 cpc, costituisce uno strumento specificamente previsto sistematica di questo strumento è notevole, in quanto attraverso esso l'ordinamento per il lodo. La rilevanza estende al lodo un vero e proprio onere di impugnazione: nonostante il lodo sia un atto privato come il contratto, questo onere di impugnazione lo differenzia notevolmente dal contratto. Ed infatti, mentre la nullità del contratto può essere
rilevata senza limiti di tempo, qui, una volta decorso il termine previsto, l'efficacia del lodo non può più essere messa in discussione, se non nelle ipotesi marginali di lodo inesistente. L'art. 829 cpc afferma che l'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva in determinati casi previsti dalla norma stessa. Dunque le parti non possono, neppure d'accordo fra rinuncia, all'impugnazione PRIMA che il lodo sia pronunciato: viceversa una di loro, modificare la disciplina relativa volta che sia pronunciato e quindi conosciuto, le parti possono fare quello che vogliono. Nelle ipotesi previste in considerazione dall'art. 829 cpc bisogna fare una fondamentale distinzione fra i casi in cui l'impugnazione per nullità è proponibile nonostante la parte non abbia mai sollevato la relativa eccezione nel corso del processo arbitrale, ed i casi in cui l'impugnazione per nullità è.possibile solo se la parte abbia tempestivamente sollevato la relativa eccezione durante il processo arbitrale: in questo secondo caso, se il vizio non è stato rilevato nel corso del processo arbitrale allora il lodo non può essere impugnato per quel motivo. Si noti che per principio generale la parte che ha dato causa ad un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o non ha eccepito tempestivamente la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo. Si ricordi che tale disposizione prevede che l'incompetenza degli arbitri in ragione dell'inesistenza, dell'invalidità e dell'inefficacia della convenzione di arbitrato debba essere eccepita tempestivamente, ossia nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, altrimenti l'interessato nonpuò impugnare il lodo per tale motivo.
2) Se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi previsti prescritti nel presente titolo, purché la nullità sia stata tempestivamente dedotta nel giudizio arbitrale. Se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art 812 cpc,
3) cioè da chi è privo della capacità legale di agire.
4) Se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, fermo quanto previsto dall'art 817.4 cpc, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso (pronuncia extra compromissum (x es in caso di perizia contrattuale o arbitrato sulla Si ricordi che l'art 817.4 cpc prevede poi che la parte che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che qualità)). le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale non può, per questo motivo, impugnare il
Il lodo. Ciò avviene quando una delle parti propone una domanda per la quale non era stata pattuita la via arbitrale, oppure quando gli arbitri pronunciano su domande che le parti non hanno proposto (principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - in questo caso ovviamente le parti non hanno la possibilità di contestare nel corso del giudizio il vizio), e tutte le altre fattispecie ostative ad una pronuncia di merito (ad esempio incapacità della parte, carenza di legittimazione ecc).
Se il lodo non ha i requisiti minimi per l'individuazione della decisione e del suo contenuto (requisiti numeri 5, 6, 7 dell'art 823 cpc).
Se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'art 821 norma prevede che qualora nessuna delle parti si attivi durante il procedimento arbitrale, la pronuncia oltre termine non comporta l'invalidità del lodo. Per far valere il decorso dei
termini,
7) Se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata.
8) Se il lodo è contrario ad un altro precedente lodo non più impugnabile o a una precedente sentenza passata in giudicato fra le parti, purché tale lodo o sentenza sia stata prodotta nel procedimento (altrimenti prevale il lodo posteriore sulla decisione anteriore, a prescindere che si tratti di un altro lodo o di una sentenza). In virtù di tale previsione, il precedente giudicato nel processo arbitrale ha una disciplina diversa da quello del processo giurisdizionale: nel processo giurisdizionale la contrarietà con un precedente giudicato può essere fatta valere come motivo di revocazione, mentre nel processo arbitrale il documento relativo alla precedente pronuncia deve essere prodotto nel corso del processo altrimenti la questione si preclude.
9) Se non è stato
osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio, principio che deve essere osservato anche in mancanza o addirittura in contrasto con le prescrizioni pattuite dalle parti. 10) Se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia ed il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri. 11) Se il lodo contiene disposizioni contraddittorie. La contraddittorietà si verifica quando il dispositivo è contraddittorio a tal punto da non rendere comprensibile quanto gli arbitri abbiano deciso: non dobbiamo "disposizioni "motivazioni quindi confondere le contraddittorie" con le contraddittorie". Il lodo è dunque impugnabile solo se l'arbitro non palesa le ragioni della decisione, e non anche se le ragioni palesate non sono convincenti: del resto l'obbligo di un esposizione sommaria dei motivi (art 823 cpc) non comprende anche l'obbligo di BEN motivare. 12) Se il lodo non ha pronunciato.su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti inconformità alla convenzione di arbitrato (vizio di infrapetizione). Se si scorre l'elenco, vediamo che sono tutti errores in procedendo, cioè vizi processuali che determinano l'INVALIDITÀ del lodo: nessuna di queste ipotesi riguarda invece L'INGIUSTIZIA del lodo, la non conformità delle regole di condotta in esso enunciate alla realtà sostanziale preesistente ed applicabile al rapporto. Questo è sempre vero per ciò che attiene alla quaestio facti, perché la parte l'operato dell'arbitro relativo all'accertamento dei soccombente non ha mai la possibilità di far controllare fatti storici (error in iudicando de facto): ciò costituisce un importante divergenza con i mezzi di controllo con i provvedimenti giurisdizionali. Per quanto riguarda la quaestio iuris invece (error in iudicando dell'art 829.3 cpc contiene un importante novità,perché inverte la precedente regola: laiure), censurabilità dellodo per errores in iudicando de iure non è più la regola, ma l