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1. La risoluzione delle controversie
Gli strumenti non giurisdizionali di risoluzione delle controversie sono tutti quegli istituti
attraverso i quali si può raggiungere un risultato analogo a quello del processo di
cognizione, e quindi produrre un effetto simile a quello della sentenza.
controversia giuridica
Per si intende il caso in cui i destinatari di una regola di condotta
sono in disaccordo circa i comportamenti leciti e doverosi che ciascuno può o deve tenere,
con riferimento ad un certo bene della vita giuridicamente protetto. Per risolvere questo tipo
di controversia, è necessario un atto che individui, in modo vincolante per i suoi destinatari,
quali siano le loro regole di condotta in relazione al bene della vita, le regole di condotta
indicate nell’atto vincolante sono sostitutive delle norme di diritto sostanziale : le regole
concrete si sostituiscono a quelle generali e astratte. Solo se si verifica questo effetto la
controversia è realmente risolta.
L’effetto sostitutivo è proprio di tutti i mezzi di risoluzione delle controversie, ma esso non
può prodursi in via autoritativa, cioè senza il consenso dei suoi destinatari, se non tramite la
giurisdizione. ius
Le regole concrete di condotta contenute nella sentanza sono insensibili allo
superveniens
. Infine, il contenuto della sentenza è parametrato alla realtà sostanziale
preesistente: necessario che il giudice operi una ricognizione dell’esistente (accertamento
storico-descrittivo che guarda al passato) per dare un contenuto alla propria pronuncia
prescrittivo
(accertamento rivolto al futuro). Il primo tipo di accertamento può essere
omesso quando ci si avvale di taluni strumenti, mentre il secondo tipo è proprio di tutti gli
strumenti di risoluzione delle controversie, poiché esso realizza l’effetto sostitutivo.
2. La risoluzione negoziale delle controversie
Analizziamo ora gli strumenti non giurisdizionali di risoluzione delle controversie. Tra quelli
consensuali abbiamo il contratto. à
Art.1372 c.c.: il contratto ha forza di legge tra le parti vincola le parti come se fosse
legge, ma non è fonte di diritto.
Da questo articolo si ricava che l’efficacia del contratto non è inferiore a quella della
sentenza; dunque può dirsi presente il primo requisito necessario affinché un atto sia
idoneo a risolvere una controversia: vincolatività.
La risoluzione negoziale della controversia attraverso un contratto è possibile solo per i
diritti disponibili
, cioè allorché le parti abbiano rispetto al diritto un potere negoziale:
possono stipulare accordi tramite cui costituire, modificare o estinguere il diritto in
indisponibilità
questione l’ del diritto costituisce un limite naturale alla risoluzione negoziale
an
delle controversie, e attiene all’ , al “se” dell’accordo.
inderogabilità quomodo
L’ riguarda invece il , il “come” dell’accordo, e può quindi costituire
un limite al contenuto dell’accordo stesso. lOMoAR cPSD| 7389389
Il criterio in base al quale le parti determinano il contenuto del contratto è la valutazione di
convenienza: le parti possono infatti valutare i bisogni e gli interessi sottostanti alla pretesa
giuridica e solo esse (non i terzi) possono stabilire come usare il bene della vita che gli è
garantito dall’ordinamento. La valutazione positiva della convenienza dell’assetto contenuto
nel contratto, consente alle parti di darsi regole di condotta per il futuro, a prescindere da
una verifica della realtà sostanziale preesistente.
descrittivo
È importante precisare che l’accertamento è estraneo al contratto, perché di
esso le parti non hanno bisogno; cosa che invece non è possibile al terzo (giudice o
arbitro), il quale non ha un altro metro per dare un contenuto al proprio accertamento
prescrittivo che una ricognizione della descrittivo
realtà preesistente, e quindi un accertamento .
In sostanza, l’atto delle parti è improntato alla ricerca della convenienza, mentre quello del
terzo è improntato necessariamente alla ricerca della giustizia.
È così possibile operare una divisione all’interno degli strumenti di risoluzione delle
controversie,
tra:
- autonomi
Strumenti : l’atto che individua le concrete regole di condotta è posto in essere
dagli stessi soggetti che ne sono i destinatari, e la determinazione delle regole avviene a
prescindere dalla ragione e dal torto, ma si fonda su una valutazione dell’idoneità
dell’accordo a soddisfare i bisogni e gli interessi delle parti;
- eteronomi
Strumenti : le concrete regole di condotta sono determinate da un soggetto
diverso dai destinatari degli effetti dell’atto, in base ad una cognizione della realtà
preesistente e secondo giustizia.
Ecco perché la soluzione negoziale della controversia è un’alternativa alla giustizia, e non
una giustizia alternativa (come l’arbitrato).
Concludendo: la differenza più importante tra strumenti autonomi di risoluzione (negoziale)
modalità di determinazione
delle controversie e strumenti eteronomi (tutti gli altri) sta nella
del contenuto dell’atto risolutivo
, e non nell’efficacia, la quale è sempre necessariamente la
stessa.
Regime giuridico:
eteronomi
Strumenti : vale la regola ex art.161 cpc, in virtù della quale l’invalidità
-
dell’atto decisorio deve essere fatta valere attraverso mezzi di impugnazione e quindi entro
termini ristretti; autonomi
Strumenti : l’invalidità dell’atto negoziale è assoggettata al regime dei
-
contratti, quindi la nullità può essere fatta valere senza limiti di tempo, da parte di chiunque
vi abbia interesse, ed è rilevabile d’ufficio. Qui abbiamo termini più ampi, ma non bisogna
pensare che una disciplina che renda più facile far valere l’invalidità di un atto, comporti
che questo atto sia meno efficace. lOMoAR cPSD| 7389389
Vantaggi e svantaggi della risoluzione autonoma rispetto a quella eteronoma.
Il primo e costante vantaggio è l’atipicità del contenuto del contratto: l’art.1965 c.c.
-
stabilisce che con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere
anche rapporti diversi da quello della controversia. Invece la sentenza non può decidere di
oggetti diversi da quelli controversi. Dunque la risoluzione negoziale può adattarsi alle
necessità delle parti modificando o estinguendo il rapporto controverso.
Un ulteriore vantaggio, non sempre necessariamente presente, è che l’accordo che
-
risolve la controversia può realizzare lo stesso risultato di un comune contratto di scambio.
es. Tizio entra dal giornalaio, compra il giornale e ne paga il prezzo. Egli è soddisfatto
anche se ha dovuto pagare una somma di denaro per ricevere la prestazione, e il
giornalaio è soddisfatto perché ha ottenuto una somma di denaro, anche se in cambio ha
dovuto compiere una controprestazione.
Questo esempio chiarisce che l’ordinamento, quando crea un diritto, riconosce e
garantisce un bene della vita, ma non può anche indicare come il bene deve essere
utilizzato dal titolare: la scelta di cosa fare è lasciata all’insindacabile valutazione del
titolare del diritto. La situazione sostanziale protetta è destinata a soddisfare bisogni e
interessi, ma la valutazione di questi ultimi può essere effettuata solo dal titolare del diritto.
l’accordo che risolve la controversia può realizzare lo stesso risultato di un comune
se ed in quanto gli interessi sottostanti delle parti siano tra loro
contratto di scambio
compatibili. Solo in questo caso, infatti, la controversia può essere risolta in maniera
satisfattiva per tutti.
Lo svantaggio della risoluzione negoziale è che essa necessita del consenso di tutte le
-
parti: quindi se la negoziazione non ha esito positivo, l’attività svolta è sprecata.
Tuttavia, i vantaggi potenzialmente conseguibili con la risoluzione negoziale, fanno sì che il
tentativo di risolvere una controversia in via consensuale sia normalmente opportuno.
Ovviamente in caso di esito negativo, è sempre possibile accedere alla risoluzione
eteronoma.
CAP. 3 – La mediazione mediazione
È innanzitutto necessario effettuare una precisazione terminologica: per si
conciliazione
intende l’attività svolta, mentre la è l’accordo raggiunto in seguito all’esito
positivo della mediazione.
species genus
La mediazione è una del della negoziazione, e si caratterizza per la
presenza di una controversia giuridica. La differenza fondamentale tra negoziazione e
mediazione sta nel fatto che alla base della mediazione c’è la prospettiva di una soluzione
eteronoma della controversia.
La funzione del mediatore è quella di aiutare le parti a raggiungere un accordo idoneo a
risolvere la controversia; l’intervento di un terzo tra le parti serve a stabilire tra loro una
comunicazione , in quanto tra le parti solitamente non intercorre una fiducia reciproca, e
quindi esse non vogliono rivelare all’altra parte dati e notizie che sono utili per raggiungere
l’accordo, ma che pongono la parte che li rivela in posizione di inferiorità. Il mediatore
quindi funge da “catalizzatore”: favorisce la reazione di altri elementi, ma senza entrare a
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comporre il risultato finale. Il mediatore, al contrario dell’arbitro, non ha il potere di imporre
la decisione della controversia: le parti mantengono il dominio della situazione.
Analogamente, l’accordo concluso grazie all’attività del mediatore, ha le stesse
caratteristiche dell’accordo che le parti sono in grado di raggiungere da sole.
Nonostante non abbia potere decisionale, il mediatore deve essere percepito dalle parti
come imparziale ed equidistante.
Nella mediazione il rispetto delle regole che ne disciplinano il procedimento non costituisce
requisito di validità dell’accordo: non rileva il modo con cui l’accordo si forma, poiché esso
diventa vincolante per le parti solo quando esse ne approvano il contenuto, dopo averlo
conosciuto e valutato.
Pertanto, le regole servono a favorire la conclusione dell’accordo, ma anche se esse non
sono rispettate, l’accordo rimane perfettamente valido perché le parti hanno comunque
avuto la possibilità di valutarne la convenienza, prima di vincolarsi ad esso.
Una delle caratteristiche della mediazione sta nell’alternarsi di sessioni congiunte del
mediatore con le parti e di sessioni separate del mediatore con ciascuna di esse.
Riepilogando: il procedimento di mediazione si svolge nel modo che il mediatore ritiene più
opportuno al fine di far trovare un accordo alle parti; a tal fine il mediatore segue le
tecniche di mediazione di cui egli è esperto, senza essere vincolato a prescrizioni normative
particolari.
Si possono individuare due fondamentali tipologie di mediazione:
▪ Mediazione facilitativa (o basata sugli interessi): si ricollega al vantaggio della
risoluzione negoziale, che consente di soddisfare tutte le parti allorché gli interessi siano
compatibili. In questo caso il mediatore indaga sulle ragioni che hanno portato al conflitto,
sui risultati che le parti vogliono raggiungere, sulla possibilità di risolvere quindi un
contrasto con un assetto negoziale, che le soddisfi entrambe. Le parti e il mediatore
cercano quindi un accordo che sia idoneo a soddisfare bisogni e interessi, a prescindere
dalla ragione o dal torto. Questo tipo di mediazione è ideale tra parti che hanno una
relazione di fatto che si estende al futuro, perché in questo caso è più facile individuare
bisogni ed interessi compatibili; più difficile è invece quando le parti non si sono mai viste
prima e non si vedranno in seguito.
▪ Mediazione aggiudicativa (o basata sui diritti): in questa forma, il mediatore valuta la
fondatezza delle rispettive pretese e sottopone alle parti un’ipotesi di accordo che coincide
con quella che, secondo lo stesso mediatore, sarebbe la soluzione eteronoma della
controversia. Questa forma di mediazione è utile nei casi in cui le parti non hanno tra loro
una relazione di fatto. Qui la valutazione di convenienza delle parti avviene tenendo conto
da un lato l’ipotesi di accordo suggerita dal mediatore, e dall’altro le loro aspettative in sede
contenziosa.
La mediazione facilitativa è sicuramente da preferire, e infatti è quella più utilizzata. Le due
tecniche comunque sono diverse e non possono essere usate congiuntamente: il
mediatore o rivolge la sua attenzione agli interessi, o alle pretese; non è possibile che si
occupi di tutti e due, perché il comportamento delle parti nelle due forme di mediazione è
antitetico. lOMoAR cPSD| 7389389
Per potersi aprire al mediatore, le parti devono essere sicure che il piano della fondatezza
delle rispettive pretese rimarrà estraneo al procedimento di mediazione; ecco perché è
escluso che possa svolgere il ruolo di mediatore colui che ha potere di decidere la
controversia. Dunque, deve essere chiaro fin da subito quale delle due forme avrà la
mediazione. riservatezza.
Una caratteristica essenziale per la buona riuscita della mediazione è la
interna
Riservatezza : riguarda gli incontri separati: ciò che viene detto in quella sede
-
non può essere rivelato all’altra parte, a meno che vi sia il consenso di chi ha partecipato
all’incontro. Ciò non significa però che il mediatore non possa fare uso di ciò che viene a
sapere negli incontri separati al fine di condurre le trattative, altrimenti essi non avrebbero
senso. esterna
Riservatezza : riguarda tutto ciò che accade nel procedimento di mediazione, e
-
non può essere usato nella successiva, eventuale fase contenziosa.
Il fondamento della riservatezza sta nel principio che le parti devono essere libere di aprirsi
sia al mediatore sia all’altra parte senza il timore che ciò che dicono o fanno possa essere
usato contro di loro. Se non vi è questa immunità, la mediazione non riesce a raggiungere il
suo scopo.
La riservatezza entra in gioco ove la mediazione fallisca: infatti una volta raggiunto
l’accordo, non ha senso che esso non possa essere speso “all’esterno”, altrimenti non
servirebbe a nulla. Non ha senso quindi che la riservatezza sia estesa anche all’ipotesi in
cui l’accordo sia raggiunto.
Ove, in virtù della mediazione le parti esprimano il loro consenso su un’ipotesi di accordo,
si ha la conciliazione. Una volta raggiunto l’accordo, sarà necessario tradurre la volontà
negoziale in termini di diritti e obblighi: a ciò penseranno i professionisti che assistono le
parti, in quanto non rientra tra i compiti del mediatore.
Ove invece la mediazione fallisca e si apra quindi la possibilità di una soluzione eteronoma,
in questa sede la riservatezza osta a che abbia rilevanza ciò che è accaduto durante il
procedimento di mediazione: è fondamentale, al fine del buon funzionamento della
mediazione, che il suo esito negativo non abbia ripercussioni sulla fase contenziosa,
altrimenti appunto le parti non si comporteranno liberamente durante la mediazione.
Tenendo conto che in tutti i tipi di mediazione il mediatore formula proposte per indirizzare
le parti verso un’ipotesi di accordo, è necessario tuttavia distinguere tra due circostanze:
casi in cui la mancata accettazione della proposta non lascia traccia esterna al
-
procedimento di mediazione;
casi in cui, per espressa previsione del legislatore, la mancata accettazione della
-
proposta del mediatore ha un qualche effetto nel successivo processo giurisdizionale.
Per condurre la mediazione al successo, occorre essere esperti nelle tecniche di
negoziazione in generale e di mediazione in particolare. Il diritto si limita a designare i
confini esterni della materia, ma non fornisce gli elementi necessari a mettere d’accordo le
parti: il mediatore quindi non applica il diritto.
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CAP. 4 – La mediazione secondo la legislazione speciale
Un intervento esplicito del legislatore in materia di tentativo obbligatorio di mediazione è
comprensibile, poiché si tratta di incidere sul diritto d’azione. È necessario fin da subito
precisare che l’intervento normativo in materia di mediazione non annulla quanto detto
finora riguardo alla mediazione in generale: chi preferirà rivolgersi alla mediazione di diritto
comune non potrà beneficiare dei vantaggi che la normativa speciale prevede, e che
riserva alle mediazioni che si svolgono secondo la normativa speciale.
Il legislatore comunitario e quello interno, tramite il D.Lgs.28/2010, hanno ritenuto
necessario occuparsi di mediazione a causa di alcuni inconvenienti della mediazione di
diritto comune, che potrebbero disincentivare gli interessati dall’esperire la mediazione
stessa.
Inoltre, il legislatore interno ha ritenuto necessario intervenire in ambito di mediazione
anche per perseguire uno scopo di deflazione del carico giurisdizionale.
L’art.2 del D.Lgs. riguarda l’ambito di applicazione del decreto stesso: le controversie
relative a diritti disponibili, disciplinate dal diritto privato.
Lo stesso articolo precisa che la normativa speciale non preclude le negoziazioni volontarie
e paritetiche relative alle procedure civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste
dalle carte dei servizi. Questi due sono strumenti stragiudiziali di risoluzione delle
controversie diverse dalla mediazione, perché non prevedono l’intervento di un terzo.
Negoziazione volontaria: nasce da accordi
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