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Coordinamento delle impugnazioni
Bisogna poi stabilire come si coordinino le varie impugnazioni proponibili contro la stessa sentenza: che succede se viene proposto il regolamento di competenza e l'altra parte volesse proporre l'appello? Può proporre l'appello se è stato già proposto il regolamento di competenza? E se è stato proposto l'appello, può l'altra parte proporre il regolamento di competenza? L'articolo 43 risolve questo problema di coordinamento fra i vari mezzi di impugnazione, con due precetti importanti.
Dice l'articolo 43, II comma: "la proposizione dell'impugnazione ordinaria, non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento".
Es.: Sentenza sulla competenza. L'attore ha citato in giudizio il convenuto dinanzi al Tribunale di Roma; il convenuto ha eccepito l'incompetenza del giudice adito e nel merito ha eccepito la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti.
Sentenza del Tribunale di Roma: rigetta l'eccezione di incompetenza del convenuto. Si afferma quindi nella sentenza come giudice competente nel merito. D'altra parte, nel merito, accoglie l'eccezione di prescrizione del convenuto e quindi rigetta il diritto azionato dall'attore nei confronti del convenuto. Quanto alla competenza il convenuto ha torto, quanto al merito il convenuto ha ragione e ha torto l'attore.
L'articolo 43, II comma, ci dice cosa accade se l'attore impugna il merito in rapporto alle possibili iniziative del convenuto.
Posto che il convenuto ha visto risolta a suo danno la questione di competenza, costui potrebbe promuovere il regolamento di competenza. Ci si chiede quindi: la circostanza che l'attore abbia nelle more proposto l'appello avverso tale sentenza, preclude al convenuto la possibilità di interporre contro la stessa sentenza il regolamento facoltativo di competenza? L'articolo 43 risolve questo dubbio: non
A cura dell'attore soccombente nel merito, dell'appello? Il regolamento di competenza, paralizza la proponibilità a cura dell'altra parte interessata e legittimata dell'appello, oppure la proponibilità dell'appello non preclude questa possibilità? L'articolo 43, III comma, dice che "se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 (sospensione del processo)". La proposizione del regolamento di competenza facoltativo determina ipso facto, per ciò solo, la sospensione dei termini per la proponibilità dell'appello a cura dell'altra parte. Se è proposto il regolamento di competenza non è in quel momento proponibile l'appello: tuttavia
L'altra parte, pur non potendo appellare, dovrà essere tutelata e lo sarà con la previsione che dispone la sospensione dei termini per appellare; di talché l'altra parte, se vorrà, una volta conclusosi il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, potrà finalmente proporre l'appello e potrà farlo perché i termini non sono decorsi ma sono rimasti sospesi fino al momento in cui il giudizio in Cassazione non si sia concluso; dal momento della comunicazione della sentenza di Cassazione che pronuncia sul regolamento di competenza riprenderanno a decorrere i termini per la proponibilità dell'appello: in questa evenienza l'attore potrà, se vorrà, proporre l'appello contro la sentenza. Ma cosa accade se l'altra parte, nel momento in cui il convenuto soccombente sulla questione di competenza avesse già proposto l'appello? Se l'altra parte avesse già notificato alla
Controparte l'atto di citazione in appello e quindi il giudizio fosse già pendente? Se dopo questo momento la controparte propone regolamento di competenza facoltativo, anche in questa ipotesi il regolamento di competenza determina per ciò solo la sospensione dei termini del giudizio d'appello già proposto. Sicché dall'articolo 43 cpc discendono due regole:
- la proposizione delle impugnazioni ordinarie non preclude all'altra parte la proposizione del regolamento di competenza;
- la proposizione del regolamento facoltativo di competenza, determina la sospensione dei termini per la proponibilità dell'appello ove l'appello non sia stato già proposto, ovvero determina la sospensione del giudizio d'appello ove questo sia stato nelle more già stato interposto; e il discrimine da cui stabilire se sia stato o meno proposto l'appello è il giorno della notificazione dell'atto di citazione in appello.
Attività dellanotificazione. Però nel caso del regolamento di competenza, come disponel’articolo 47, il termine di 30 giorni per proporre tale regolamento, decorredalla comunicazione della sentenza del giudice.Il regolamento di competenza è ad istanza di parte ( è la parte che insorge controuna sentenza lamentandone l’erroneità ).Un altro problema da affrontare è quello della natura del regolamento dicompetenza, cioè se sia o meno un mezzo di impugnazione. Ampia parte delladottrina ( tranne, per es. Satta ) è portata a credere che si tratti di un mezzo diimpugnazione:- perchè lo propone una parte- contro una sentenza che sul punto gli da torto- la parte si rivolge ad un giudice diverso, un giudice di grado superiore ( laCassazione ) 12Se il regolamento di competenza è indubbiamente un mezzo di impugnazioneordinario, come d’altra parte si ricava anche dalla congiunta lettura degli articoli 323e 324 cpc,
non riprende direttamente a Milano, ma viene riassunto davanti ad un altro giudice competente.può riprendere a Milano ma non in via ufficiosa, cioè attraverso l'attività delle cancellerie, ma riprende a Milano attraverso un'iniziativa di parte. Sarà la parte interessata, quella più diligente, che dovrà, se vuole, riattivare il processo dinanzi al giudice di Milano. Come fa la parte a riattivare il processo? Lo fa attraverso un atto di impulso processuale, la riassunzione; l'attore non farà un nuovo atto di citazione, intimando al convenuto di apparire davanti al Tribunale di Milano, ma si limiterà a riattivare la lite con un atto di impulso che si chiama atto di riassunzione. Se però il Tribunale di Milano afferma di non essere competente per quella causa (in Italia non opera il principio su cui si sono basati gli Stati liberali, quello della "Kompetence - Kompetence", alludendosi al fatto che ciascun giudice sia giudice della propria competenza: in Italia il legislatore ha accolto un
principio quasiopposto), dovrà comunque tenersi questa causa, perché un a