Regolamento di competenza: attore e convenuto
Si tratta di completare l'illustrazione di quel rimedio impugnatorio che è il regolamento di competenza: nel processo ordinario di cognizione il giudice pronuncia, sulla questione ordinaria di competenza, attraverso una sentenza, che è il provvedimento decisorio di cui dispone il giudice civile.
Mezzi di impugnazione avverso una sentenza sulla competenza
Quali sono i mezzi di impugnazione avverso una sentenza che abbia statuito sulla competenza? In proposito occorre distinguere fra:
- Sentenza che abbia statuito unicamente sulla competenza.
- Sentenza che abbia statuito sia sulla competenza sia sul merito.
Relativamente alla prima sentenza, quella cioè che abbia statuito unicamente sulla competenza, l’unico rimedio proponibile è il regolamento di competenza; posto che è l’unico rimedio lo qualifichiamo regolamento di competenza necessario. Si tratta del rimedio disciplinato all’articolo 42 del codice di rito.
Dall’altro lato, ove si tratta di una sentenza che abbia statuito sulla competenza e sul merito, il mezzo di impugnazione proponibile sarà alternativamente, quello ordinario, l’appello o il ricorso di cassazione, ovvero il regolamento di competenza, che qualifichiamo regolamento di competenza facoltativo, disciplinato all’articolo 43 del codice di rito.
Regolamento di competenza necessario
Esaminiamo partitamente le due ipotesi, cominciando dalla prima, dal regolamento di competenza necessario. Si ha in contemplazione una sentenza che abbia statuito soltanto sulla competenza, ma tale sentenza potrà essere sia definitiva che non definitiva.
Una sentenza sulla sola competenza, potrà essere quella con cui il giudice declini la propria competenza (Es.: potrà dire di non essere competente, perché il Tribunale competente non è quello di Roma ma quello di Milano): questa sentenza è una sentenza che ha un unico oggetto, che è la soluzione della questione di competenza.
Questo unico oggetto mette capo ad una pronuncia definitiva, giacché il giudice originariamente adito nega di essere competente. Ci troviamo dinanzi ad una sentenza sulla sola competenza definitiva, giacché il giudice definisce il grado di giudizio dinanzi a sé; la causa non può proseguire davanti a quel giudice e se dovrà essere proseguita, dovrà esserlo dinanzi al giudice indicato come competente, cioè il Tribunale di Milano. Quanto al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, questo si è definitivamente esaurito.
Di fronte ad una sentenza di questo tipo, ci potrà essere una parte contente di quell’epilogo decisorio ed una parte scontenta; verosimilmente, l’attore che iniziò il processo davanti al Tribunale di Roma, dinanzi ad una sentenza con la quale questo Tribunale nega la propria competenza, sarà atecnicamente “scontento”, perché non ha avuto ragione nel merito, la sua iniziativa ha condotto ad un nulla di fatto e con ogni probabilità dovrà anche pagare le spese al convenuto per avere turbato la sua quiete giuridica ed averlo convenuto dinanzi ad un giudice sbagliato; ove l’attore vorrà persistere nella sua pretesa dovrà compiere un atto d’impulso processuale (una riassunzione), tale da radicare finalmente la causa davanti al giudice competente, cioè il giudice milanese.
Per l’intanto, l’attore si trova in una situazione che tecnicamente si chiama “soccombenza” su questione (rispetto cioè alla questione di competenza): come potrà allora insorgere l’attore lamentando l’erroneità di tale sentenza che non decide circa la ragione o il torto, ma soltanto sul punto della competenza? Il quesito ha ragione di essere posto giacché, se ragionassimo con i criteri generali, dovremmo dedurre che questa sentenza, in quanto sentenza di primo grado, è impugnabile alla stregua di tutte le altre sentenze ed è quindi impugnabile con il rimedio impugnatorio che è l’appello. Noi sappiamo che avverso tutte le sentenze di primo grado, ove la parte ne lamenti l’erroneità, sono impugnabili davanti al giudice di appello, con il mezzo di impugnazione classico di gravame cui storicamente si dà il nome di appello.
Ecco allora la particolarità storica ed attuale della pronuncia sulla competenza: ove tale sentenza abbia statuito soltanto sul punto della competenza, la sentenza è inappellabile, il che vuol dire che l’attore, ove intenda ottenerne la modificazione, la caducazione, dovrà giovarsi, non come di solito accade, dell’appello, ma piuttosto di un rimedio affatto peculiare, che è per l’appunto il regolamento di competenza necessario, che è un mezzo strutturato in quanto a procedimento in maniera diversa rispetto all’appello ed è un mezzo relativamente al quale competente a conoscerne è un giudice diverso che è la Cassazione.
D’altra parte però, il regolamento di competenza necessario, potrà avere ad oggetto una sentenza sulla sola competenza, non definitiva: una sentenza cioè la quale, pur avendo ad oggetto una questione di competenza, non chiude il grado di giudizio dinanzi al giudice adito.
Se il giudice afferma di non essere competente, la sentenza che emette è una sentenza definitiva (1o ipotesi esaminata: sentenza definitiva è quella sentenza con cui il giudice declina la competenza); specularmente, si ha sentenza non definitiva sulla competenza allorché il giudice affermi la propria competenza (2o ipotesi esaminata: sentenza non definitiva sulla competenza: il giudice afferma quella competenza che era stata messa in dubbio e lo fa con sentenza: dopodiché il giudice, una volta affermata la sua competenza, fa proseguire il processo dinanzi a sé: ciò avverrà tutte le volte in cui qualcuno abbia messo in discussione la sua competenza).
Una volta introdotta la questione della competenza, tale questione potrà essere risolta o alla fine del processo (e allora ci sarà una sentenza che deciderà sia sulla competenza che sul merito), o il dubbio viene risolto subito (e allora va risolto con sentenza e la causa dovrà proseguire dinanzi a quello stesso giudice che avrà affermato la sua competenza).
Perché il legislatore non ha rilasciato la competenza alla Corte d’Appello?
Perché il legislatore non ha rilasciato la competenza a conoscere delle impugnazioni avverso la sentenza sulla sola competenza alla Corte d’Appello? Per ragioni di carattere storico: perché in Italia, dal 1865 esiste la Corte di Cassazione. Fra le sue attribuzioni (disciplinate dall’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario) vi è anche quella di regolare oltre alla giurisdizione anche la competenza fra organi della giurisdizione ordinaria.
Il regolamento di competenza necessario oggi è l’unico rimedio proponibile contro le sentenze sulla competenza, nonché contro i provvedimenti con i quali un giudice civile disponga la sospensione di un processo pendente dinanzi a sé, in attesa della definizione di un distinto processo pregiudiziale rispetto a quello pendente. L’articolo 42 contempla l'utilizzabilità del regolamento di competenza anche in un settore estraneo a quello della competenza vera e propria, che è quello delle ordinanze o sentenze con cui viene disposta la sospensione del processo di cognizione.
Articolo 42 CPC: regolamento necessario di competenza
Articolo 42 CPC → Regolamento necessario di competenza → “La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 cpc possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza”. La necessità di tale regolamento consegue al fatto che la sentenza contro cui esso è rivolto ha direttamente ed esclusivamente statuito, in positivo o in negativo, sulla competenza, per cui risulta l’unico rimedio esperibile a riguardo.
Bisogna adesso brevemente indugiare sul significato da dare alla locuzione “sentenza sulla competenza”: in base a quanto fin qui detto, per sentenza sulla competenza si intende una sentenza definitiva o non definitiva sulla sola competenza; però il significato può essere inteso in maniera più ampia se si guarda al tenore testuale della norma, giacché sentenza sulla sola competenza è anche la sentenza con la quale il giudice civile pronunci la litispendenza, la connessione e la continenza.
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