Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ATTI DEGLI AUSILIARI DI GIUSTIZIA
per l’oggetto.
a) l’esistenza
comunicazioni: si porta a conoscenza delle parti di un certo atto processuale (cioè
che è stato compiuto un certo atto processuale);
notificazioni: si comunica il contenuto dell'atto nella sua integralità.
Dopo l’emanazione della sentenza (che si considera effettuata con il deposito in cancelleria), il
cancelliere ne dà notizia alle parti costituite: alle parti viene reso noto solo che quella sentenza è
stata pronunciata e che cosa ha disposto, ma l'atto non viene portato a conoscenza nella sua
integralità. Ciò può avvenire solo qualora la sentenza venga notificata da una parte all'altra: il
che presuppone la trasmissione non solo del dispositivo della stessa, ma dell'intero contenuto
dell'atto.
b) per di trasmissione della notizia alle parti:
modo
comunicazione (anche delle sentenze e delle ordinanze emesse fuori udienza) può essere
trasmessa al destinatario dal cancelliere:
direttamente: mediante consegna a mano oppure mediante telefax o posta elettronica;
indirettamente: mediante notifica attraverso l'ufficiale giudiziario.
notificazione è sempre eseguita dall'ufficiale giudiziario.
c) per gli (la notificazione della sentenza ad esempio, fa decorrere il termine breve per
effetti
impugnare mentre tale effetto non è proprio della comunicazione, se non con riferimento al
62
regolamento di competenza, che va proposto entro 30 gg. dalla comunicazione del
provvedimento ed al ricorso in cassazione immediato la cui proposizione deve avvenire entro 60
,
gg. dalla comunicazione della sentenza).
La notifica della citazione ha come effetto immeditato e tipico di portare la domanda giudiziale a
conoscenza del convenuto. Da tale data si verifica, inoltre, la pendenza della lite, mentre la
nullità della notifica è sanata solo dalla costituzione del convenuto.
Particolari effetti sono determinati anche dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, in tal
caso, la notifica deve essere fatta alla parte personalmente anche se è rappresentata da
procuratore costituito. Ciò perché tale notifica preannuncia l’esecuzione coattiva.
: è l'organo che provvede alla notifica,
ufficiale giudiziario,
FORME ORDINARIE DI NOTIFICAZIONE
documentandola con la («relata di notifica»), che va apposta sull’originale e
relazione di notificazione
sulla copia dell'atto. L'esecuzione delle notificazioni non può essere effettuata fuori dagli orari
previsti (dalle 7 alle 21).
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su
istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale esegue la
notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da
notificarsi.
Competenza (o degli ufficiali giudiziari spetta:
promiscua alternativa)
luogo in cui deve avvenire la notificazione,
all'ufficiale giudiziario del il quale effettua la notifica
a) fuori dal comune
di persona, salvo che tale notifica debba pervenire in cui si trova l'ufficio al
quale è addetto, nel qual caso la notifica si effettua a mezzo posta (salvo che la parte richieda
anche in questo caso che la notifica sia fatta di persona);
b) all'ufficiale giudiziario addetto alla circoscrizione in cui ha sede giudiziario presso il quale
l'organo
a cui l'atto si riferisce (anche se è diverso da quello in cui deve avvenire la
pende il processo
notifica: in questo caso però è sempre obbligatorio l'uso della notifica per posta). Non ci sono
limiti territoriali all'operatività degli ufficiali giudiziari.
Notifica di persona:
notificazione in mani proprie
: l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante
consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non
anche sulla pubblica via ( )
è possibile, ovunque lo trovi, art. 138 c.p.c .
se non è possibile la notificazione
notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio:
in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve ricercare il destinatario nel luogo di residenza
(anagrafica) e qui deve consegnargli l'atto nella residenza, domicilio o dimora. Se in uno di tali
luoghi viene rinvenuto il destinatario, la notifica gli viene fatta a mani proprie.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia
dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non
minore di 14 anni o non palesemente incapace.. Se non vi è nessuna di tali persone, la consegna
si fa al portiere e se questo manca ad un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il
vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata. Quando non è noto il
comune di residenza del notificando, la notificazione si fa nel comune di dimora (ad es. l'ufficio
o l'azienda), e se anche questo è ignota, nel comune di domicilio ( ).
art. 139 c.p.c.
irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia: se non è possibile eseguire la consegna per
irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate, l’ufficiale giudiziario deposita la
copia presso gli uffici del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affligge avviso del
63
deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del
destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 c.p.c).
notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti: se non sono conosciuti
la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, l’ufficiale giudiziario esegue la notifica
dell'ultima residenza
mediante deposito di copia dell’atto nell'ufficio del comune o, se questa è
ignota, in quello del comune di nascita del destinatario: in entrambi i casi deve seguire
l'affissione dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Se non sono noti
né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia
dell’atto al pubblico ministero, in questi casi la notifica si ha per eseguita trascorsi 20 gg. dal
compimento delle attività prescritte (art. 143 c.p.c).
Nel caso in cui la residenza, il domicilio o la dimora del notificando siano sconosciuti in quanto
costui allora bisogna applicare la disciplina delle notificazioni all'estero.
risiede all'estero,
Notifica attraverso il servizio postale:
l'ufficiale giudiziario consegna l'atto all'ufficio postale il quale provvederà a spedire il plico a
mezzo posta: questo è poi consegnato dal portalettere al destinatario. Se il destinatario rifiuta il
plico, questo viene immediatamente ritornato al mittente; se invece nel luogo di consegna non
viene trovato nessuno o se in assenza del destinatario la persona abilitata al ricevimento rifiuta il
plico, si deposita il plico presso l'ufficio postale e se ne dà avviso al destinatario con
raccomandata con ricevuta di ritorno (in caso di assenza del destinatario l'avviso va anche
affisso alla porta di ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza). La notifica si ha per
eseguita trascorsi 10 gg. dalla spedizione della raccomandata o dalla data del ritiro del plico, se
anteriore. L'avviso della raccomandata torna al mittente immediatamente se l'atto è ritirato nei
termini. Altrimenti l'atto rimane depositato per 6 mesi, decorsi i quali esso viene restituito al
mittente «per compiuta giacenza».
l'invio della lettera raccomandata allo stesso va effettuato anche in ogni altra ipotesi in cui il
plico non gli sia stato consegnato personalmente.
la notifica a mezzo posta si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale
e per il destinatario nel momento in cui quest'ultimo ne ha conoscenza legale. È al
giudiziario
momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario che bisogna avere riguardo per
determinare il momento del perfezionamento della notifica per il soggetto notificante, anche se a
tale data non sia stato adempiuto da parte dell'ufficiale postale l'obbligo di spedizione della
raccomandata.
Notifica di documenti informatici o attraverso strumenti telematici
Novità introdotta dalla riforma del 2009 art. 137 3° co. - Se l’atto da notificare o comunicare è
costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica
certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto
su supporto cartaceo, da lui dichiarato conforme all’originale, e conserva il documento informatico
per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso
strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal
suo procuratore. Se ciò non è possibile (ad es. perché il destinatario non ha un indirizzo di posta
elettronica), l'ufficiale giudiziario consegna al destinatario copia dell'atto notificato su supporto
, previa esazione nei confronti di quest'ultimo dei relativi diritti.
informatico non riscrivibile 64
65
FORME SPECIALI DI NOTIFICAZIONE
forme speciali di notificazioni :
a) obbligatorie
la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia
dell’atto al rappresentate o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza,
ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La
notificazione può anche essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora
nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e
dimora abituale.
Se nella sede non viene trovata alcuna persona idonea a ricevere le notificazioni oppure non
viene trovato nessuno o addirittura se nel luogo indicato come sede, l'ente non esiste, la
notificazione va fatta, se indicata, alla che rappresenta l'ente, si può tentare di
persona fisica
fargli la notifica a mani proprie ovunque la si trovi o nella sua residenza, domicilio o dimora
personale o presso un domiciliatario, se sussiste.
se si tratta di amministrazioni dello Stato, le notifiche relative v