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PROCESSO DI COGNIZIONE

PROCESSO DI PRIMO GRADO

: giudizio in cui il giudice è chiamato:

ROCESSO DI COGNI ZIONE ORDINARIO

P - ad accertare la situazione di fatto esistente tra le parti in controversia;

- ad individuare la norma giuridica che deve essere applicata nella fattispecie;

- a decidere con sentenza, definendo la questione sorta.

Ha per oggetto il del giudice sulla fondatezza o meno del diritto che si fa valere con la

dictum

domanda giudiziale, scopo fondamentale è l’accertamento di una situazione giuridica sino a quel

momento semplicemente affermata o non contestata. Sia che l'azione sia di mero accertamento, che

costitutiva o di condanna, la pronunzia ha pur sempre e comunque alla base un contenuto essenziale

costituito dall'accertamento (che potrà esaurirsi in se stesso, o al quale seguirà la costituzione,

modificazione o estinzione del diritto o l'imposizione della condanna): l'«accertamento» è alla base

cosa giudicata (art. 2909 c.c.).

Svolgimento del giudizio si articola in tre momenti:

introduzione della causa,

• istruzione della causa,

• decisione della causa.

• 1

2

3

INTRODUZIONE DELLA CAUSA

(fase preparatoria)

proposizione e notificazione della domanda (art. 163)

• designazione del giudice istruttore

• costituzione in giudizio delle parti

- art. 163 c.p.c. - processo di cognizione in primo grado, si introduce con atto

ATTO DI CITAZIONE

a comparire ad udienza fissa. L’atto di citazione è un atto redatto direttamente dalla

di citazione

parte, oltre alle sue difese, deve contenere una serie di che gli consentano di adempiere al

requisiti

suo duplice scopo: chiamare un soggetto di fronte al giudice ( ) e rendergli note le

vocatio in ius

ragioni per le quali lo si convoca ( editio actionis). Contenuto:

1) indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) indicazione delle parti e delle persone che li rappresentano o assistono.

3) determinazione della cosa oggetto della domanda ( di cui si chiede la tutela,

bene della vita

insieme del e della Nullità della citazione, non solo nel caso di omissione,

petitum causa petendi.

ma anche in quello della sua assoluta incertezza);

4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le

relative conclusioni ( esposizione della vicenda storica della causa, costituita

allegazioni,

dall'indicazione delle modalità di tempo, luogo e azione. Dopo la riforma del '90 che ha

introdotto le c.d. in base alle quali il convenuto deve proporre in prima battuta tutte le

preclusioni,

proprie a pena di decadenza, è essenziale che l'attore debba indicare fin dall'inizio

eccezioni

necessariamente costituenti la vicenda storica della causa, venendosi altrimenti a

tutti i fatti

menomare la facoltà di eccepire dell'altra parte. Nullità della citazione in caso di omessa

indicazione dei fatti;

5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione (non è

prevista la nullità dell'atto per omessa indicazione delle prove; né è prevista alcuna decadenza

per l'attore che non le indichi, diversamente da quanto stabilito per il processo del lavoro, il

quale prevede invece che all'udienza di discussione possano essere proposte prove ulteriori

rispetto a quelle dedotte negli atti introduttivi, solo se le parti dimostrino di non averle potute

il che ha per presupposto l'obbligo di indicare tutte le prove disponibili, fin

proporre prima

dall'atto introduttivo);

6) indicazione del procuratore e della procura, qualora, questa sia stata già rilasciata;

7) data dell'udienza di comparizione (la citazione è stabilita direttamente dalla

ad udienza fissa

parte a differenza dei procedimenti da ricorso, nei quali essa è fissata invece dal giudice), invito

al convenuto a costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima dell'udienza indicata (o 10 gg.

prima, nel caso di abbreviazione dei termini), con l'avvertimento che la costituzione dopo tale

termine comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167.

Il difensore (o la parte personalmente, nei casi in cui è consentita la sua difesa personale) dovranno

poi l'atto e al convenuto, è dalla notifica della citazione che si determina la

sottoscrivere notificarlo

.

pendenza della lite – art. 163-bis c.p.c. – Tra il giorno della notificazione della citazione e

TERMINI A COMPARIRE

quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi (non si calcolano né il

né il ) non minori di 90 giorni se il luogo della notificazione si

giorno e l’ora iniziali, giorno e l’ora finali

trova in Italia e di 150 giorni se si trova all’estero (termini minimi).

abbreviazione dei termini: nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su

­ istanza dell’attore e con decreto motivato, se ritiene fondati i motivi di urgenza, abbreviare

fino alla metà i termini minimi di comparizione. 4

Vi sono anche dei casi di abbreviazione dei termini a comparire, come nell'opposizione a

ex lege

decreto ingiuntivo, nella quale i termini minimi sono ridotti a metà.

riduzione del termine eccedente: allorché il termine a comparire fissato dall'attore è

­ eccessivamente lungo, il convenuto costituendosi in giudizio prima della scadenza del termine

minimo, può chiedere al presidente del tribunale che l'udienza venga fissata con congruo anticipo

rispetto a quella indicata dall'attore, sempre però nel rispetto del termine minimo. Il presidente

provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore almeno 5 giorni liberi

prima della nuova udienza fissata dal presidente.

art. 164 c.p.c. riferimento ai vizi :

formali

NULLITÀ DELLA CITAZIONE – –

nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius (chiamata in giudizio):

• - se è o

omessa assolutamente incerta l’indicazione del giudice, delle parti, della data della prima udienza

di comparizione o manchi l’avvertimento al convenuto a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza

(art. 163 n. 1, 2 e 7);

- se è assegnato un inferiore a quelli minimi.

termine a comparire

Sanatoria:

­ se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della

. Se la rinnovazione avviene, il vizio è

citazione ad opera dell’attore entro un termine perentorio

sanato e gli effetti sostanziali e procedurali della domanda si producono dalla data della prima

notificazione; se non avviene, il processo si estingue;

se il convenuto si è costituito comunque, i vizi della citazione sono sanati e gli effetti

­ sostanziali e procedurali restano salvi. Se, però, il convenuto costituendosi lamenta la

mancanza dell’avvertimento del giorno dell’udienza o il termine di comparizione troppo

breve, il giudice deve fissare altra udienza di comparizione nel rispetto dei termini.

Entrambe le sanatorie operano retroagiscono alla data di notifica dell'atto originario, per

ex tunc,

cui se nel frattempo si è verificata una decadenza o è maturato un termine di prescrizione, ciò è

senza effetto.

nullità della citazione per vizi dell'editio actionis (proposizione della domanda):

• se è omesso o assolutamente incerto l’oggetto della domanda (art. 163 n. 3 petitum e causa

­ petendi) o se manca l'indicazione dei fatti (allegazioni art. 163 n.4 nullità si verifica nel caso

della «mancanza» della indicazione dei fatti, non anche in quello di una loro incertezza,

ancorché assoluta; inoltre, la nullità riguarda solo l'omissione dell'indicazione dei fatti, non

anche degli «elementi di diritto» di cui parla il n. 4: ciò in quanto a tale ultima mancanza può

supplire il giudice, in riferimento al principio iura novit curia).

Sanatoria:

­ se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della

. Se la rinnovazione non avviene, il

citazione ad opera dell’attore entro un termine perentorio

processo si estingue;

­ se il convenuto si è costituito in giudizio ed eccepisce la nullità dell’atto per incertezza della

il giudice da all’attore un termine perentorio per integrare la domanda, in

editio actionis,

mancanza il processo si estingue. L'integrazione della domanda dovrà essere effettuata

dall'attore con un ulteriore atto, che può essere anche una semplice da depositarsi in

memoria

cancelleria. Ciò comunque dovrà comportare lo con

spostamento della prima udienza

un'automatica rimessione in termini del convenuto, che deve potere essere messo in

condizione di svolgere le proprie difese rispetto alla domanda integrata. Nella nuova udienza

il convenuto deve potere usufruire di tutti i poteri previsti dall'art. 183, ma deve anche

ex novo 5

potere depositare 20 giorni prima di essa una nuova comparsa di risposta art. 167, con le

ex

nuove difese.

Mentre la rinnovazione della citazione comporta un rinvio automatico dell'udienza, nel caso

dell'integrazione della domanda, tale rinvio deve essere concesso dal giudice.

La sanatoria per vizi concernenti a differenza di quella relativa ai vizi della

l’editio actionis, vocatio

opera (cioè dal momento della rinnovazione della citazione o dalla integrazione del-

in ius, ex nunc

l'atto), le eventuali decadenze o prescrizioni maturatesi nel frattempo sono perfettamente efficaci.

Se l'attore non ottempera ai provvedimenti impartiti dal giudice per la sanatoria della citazione (cioè

all'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda) il processo si estingue.

L'estinzione va dichiarata d'ufficio e quindi anche nel caso di contumacia della parte.

Se invece il convenuto si costituisce in giudizio, il problema rileva solo per i vizi dell'editto actionis

che comportino la necessità di integrare la domanda (giacché se si tratta di vizi inerenti alla vocatio

, la costituzione del convenuto li sana automaticamente), se dunque l'integrazione non avviene,

in ius

il convenuto può proporre l'eccezione di estinzione o il giudice può rilevarla d'ufficio.

La nullità di cui all'art. 164 riguarda solo la mancanza dei requisiti formali previsti per l'atto di

citazione dall'art. 163, per gli eventuali altri vizi:

­ formali dell'atto: nullità quando il requisito è indispensabile per il raggiungimento dello scopo

dell'atto (es. se la citazione è priva delle conclusioni previste dal n. 4 dell'art. 163 ).

­ extraformali: nel caso che la citazione sia priva della si è ritenuta l'inesistenza

sottoscrizione,

dell'atto, quando tale requisito manchi nell'originale. Nel caso di sottoscrizione apposta da

persona non abilitata, si è ritenuto che l'atto sia semplicemente nullo non suscettibile di sanatoria.

6

art. 167 Di fronte alla citazione avversaria, il convenuto si difende con

COMPARSA DI RISPOSTA – –

la comparsa di risposta.

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui

fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità, i mezzi di

prova di cui intende valersi e i documenti, nonché l'indicazione delle conclusioni che si

chiedono al giudice.

Conseguenza che può derivare al convenuto da una mancata precisa contestazione delle richieste

dell'attore è che l’attore può otttenere l'ordinanza di pagamento di eventuali somme non contestate.

A pena di decadenza il convenuto deve:

­ proporre le eventuali domande riconvenzionali;

proporre le (processuali e di merito) che non siano rilevabili d'ufficio e quelle di

­ eccezioni

incompetenza per materia, valore e territorio (quella per territorio si ha per non proposta se

non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente);

se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione e deve chiedere lo

­ spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire al convenuto la citazione del terzo

nel rispetto dei termini minimi previsti dall'art. 163-bis. Il giudice deve obbligatoriamente

provvedere entro 5 giorni dalla richiesta allo spostamento della prima udienza. Dopodiché il

convenuto effettuerà la chiamata in giudizio del terzo per la nuova udienza con atto di citazione

e nel rispetto dei termini a comparire. La chiamata in giudizio del terzo ad opera del convenuto è

perfettamente libera, non vincolata ad alcuna autorizzazione del giudice: e ciò, a differenza a

quella eventualmente richiesta dall'attore in prima udienza, che va espressamente autorizzata.

L'inottemperanza a tali disposizioni comporta la del convenuto dal potere di espletare tali

decadenza

attività, per evitare la decadenza occorre anche che il convenuto si costituisca in giudizio con la

comparsa di risposta almeno prima dell'udienza di comparizione (o prima, nel caso

20 giorni 10 giorni

di abbreviazione dei termini ).

Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale

(nullità esclusivamente con riferimento alla editto actionis non essendovi in questo caso alcuna

vocatio in ius), il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla

(sanatoria che potrà avvenire depositando una nuova comparsa di risposta). La sanatoria si produce

ex nunc, restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti medio tempore anteriormente

alla integrazione dalla controparte (es. se la domanda riconvenzionale ha per oggetto il pagamento

di un controcredito, l'eventuale prescrizione maturatasi nelle more è perfettamente efficace).

: la notifica della citazione e la redazione della

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI

comparsa di risposta costituiscono attività che valgono a radicare il contraddittorio fra le parti. La

costituzione in giudizio si riferisce ad un atto formale con il quale la parte è legalmente presente nel

processo, mentre la comparizione rappresenta una situazione di fatto (se, infatti, la parte costituita

non compare si dice che è assente). Per effetto della notifica della citazione, si determina la pendenza

della lite, cioè la lite è ormai sorta. L’esistenza deve essere resa nota all’ufficiale giudiziario

mediante un posto in essere dalle parti ( , idoneo ad instaurare un

atto formale, costituzione in giudizio)

rapporto anche con il giudice .

costituzione dell’attore – art. 165 c.p.c. – l’attore, entro dalla notifica della citazione al

10 giorni

• convenuto (ovvero entro , nel caso di abbreviazione dei termini minimi a comparire

5 giorni ) deve

costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando

(atto con il quale la parte chiede che la causa sia inserita

in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo 7

nel dell'ufficio giudiziario ed in cui sono riassunti gli estremi della lite, oltre al nome delle

ruolo

parti) (fascicolo contenente l'originale della citazione notificata, la pro-

e il proprio fascicolo di parte

cura e i documenti )

offerti in comunicazione . Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della

citazione deve essere inserito nel fascicolo entro 10 giorni dall’ultima notificazione.

Alla costituzione dell'attore ed alla iscrizione a ruolo della causa, deve seguire anche la

(altrimenti l'ufficio non potrà essere a conoscenza delle sue ragioni).

costituzione del convenuto

costituzione del convenuto – art. 166 c.p.c. – ricevuta la notifica della citazione, il convenuto

• deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge almeno

20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o da quella fissata dal

giudice istruttore (ovvero almeno , nel caso di abbreviazione dei termini minimi a

10 giorni

comparire ), depositando in cancelleria il proprio fascicolo (fascicolo di parte contenente la comparsa la

comparsa di cui all’art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in

comunicazione).

Se il convenuto si costituisce tardivamente (può costituirsi fino alla prima udienza) non potrà

proporre domande riconvenzionali, eccezioni in senso stretto o chiamate in causa di terzi. In ogni

caso potrà chiedere di essere rimesso in termini se la mancata costituzione è dovuta ad un fatto a

lui non imputabile o a causa della nullità della notifica della citazione o nullità della stessa.

Nell'inerzia dell'attore, la costituzione in giudizio può essere effettuata anche dal convenuto 20

giorni prima dell'udienza di comparizione (o 10 giorni prima, nel caso di abbreviazione dei

termini).

La costituzione del convenuto ha lo stesso effetto di quella dell'attore: essa è cioè ugualmente

idonea a determinare l'iscrizione a ruolo della causa presso l'ufficio giudiziario, senza che a carico

dell'attore si verifichi alcuna decadenza e consentendo che quest'ultimo possa a sua volta costituirsi

oltre il termine a lui assegnato dall'art. 165 (10 giorni prima della notifica o 5 nel caso di

abbreviazione dei termini) e fino alla prima udienza.

Se una delle parti si costituisce nei termini, l'altra può costituirsi fino alla prima udienza, ma restano

ferme per il convenuto le decadenze previste. Se non si costituisce almeno a tale udienza, essa è

dichiarata .

contumace

­ estinzione del processo per inattività delle parti (mancata costituzione di entrambe le

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Ricci Gianfranco.
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