PROCESSO DI COGNIZIONE
PROCESSO DI PRIMO GRADO
: giudizio in cui il giudice è chiamato:
ROCESSO DI COGNI ZIONE ORDINARIO
P - ad accertare la situazione di fatto esistente tra le parti in controversia;
- ad individuare la norma giuridica che deve essere applicata nella fattispecie;
- a decidere con sentenza, definendo la questione sorta.
Ha per oggetto il del giudice sulla fondatezza o meno del diritto che si fa valere con la
dictum
domanda giudiziale, scopo fondamentale è l’accertamento di una situazione giuridica sino a quel
momento semplicemente affermata o non contestata. Sia che l'azione sia di mero accertamento, che
costitutiva o di condanna, la pronunzia ha pur sempre e comunque alla base un contenuto essenziale
costituito dall'accertamento (che potrà esaurirsi in se stesso, o al quale seguirà la costituzione,
modificazione o estinzione del diritto o l'imposizione della condanna): l'«accertamento» è alla base
cosa giudicata (art. 2909 c.c.).
Svolgimento del giudizio si articola in tre momenti:
introduzione della causa,
• istruzione della causa,
• decisione della causa.
• 1
2
3
INTRODUZIONE DELLA CAUSA
(fase preparatoria)
proposizione e notificazione della domanda (art. 163)
• designazione del giudice istruttore
• costituzione in giudizio delle parti
•
- art. 163 c.p.c. - processo di cognizione in primo grado, si introduce con atto
ATTO DI CITAZIONE
a comparire ad udienza fissa. L’atto di citazione è un atto redatto direttamente dalla
di citazione
parte, oltre alle sue difese, deve contenere una serie di che gli consentano di adempiere al
requisiti
suo duplice scopo: chiamare un soggetto di fronte al giudice ( ) e rendergli note le
vocatio in ius
ragioni per le quali lo si convoca ( editio actionis). Contenuto:
1) indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) indicazione delle parti e delle persone che li rappresentano o assistono.
3) determinazione della cosa oggetto della domanda ( di cui si chiede la tutela,
bene della vita
insieme del e della Nullità della citazione, non solo nel caso di omissione,
petitum causa petendi.
ma anche in quello della sua assoluta incertezza);
4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le
relative conclusioni ( esposizione della vicenda storica della causa, costituita
allegazioni,
dall'indicazione delle modalità di tempo, luogo e azione. Dopo la riforma del '90 che ha
introdotto le c.d. in base alle quali il convenuto deve proporre in prima battuta tutte le
preclusioni,
proprie a pena di decadenza, è essenziale che l'attore debba indicare fin dall'inizio
eccezioni
necessariamente costituenti la vicenda storica della causa, venendosi altrimenti a
tutti i fatti
menomare la facoltà di eccepire dell'altra parte. Nullità della citazione in caso di omessa
indicazione dei fatti;
5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione (non è
prevista la nullità dell'atto per omessa indicazione delle prove; né è prevista alcuna decadenza
per l'attore che non le indichi, diversamente da quanto stabilito per il processo del lavoro, il
quale prevede invece che all'udienza di discussione possano essere proposte prove ulteriori
rispetto a quelle dedotte negli atti introduttivi, solo se le parti dimostrino di non averle potute
il che ha per presupposto l'obbligo di indicare tutte le prove disponibili, fin
proporre prima
dall'atto introduttivo);
6) indicazione del procuratore e della procura, qualora, questa sia stata già rilasciata;
7) data dell'udienza di comparizione (la citazione è stabilita direttamente dalla
ad udienza fissa
parte a differenza dei procedimenti da ricorso, nei quali essa è fissata invece dal giudice), invito
al convenuto a costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima dell'udienza indicata (o 10 gg.
prima, nel caso di abbreviazione dei termini), con l'avvertimento che la costituzione dopo tale
termine comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167.
Il difensore (o la parte personalmente, nei casi in cui è consentita la sua difesa personale) dovranno
poi l'atto e al convenuto, è dalla notifica della citazione che si determina la
sottoscrivere notificarlo
.
pendenza della lite – art. 163-bis c.p.c. – Tra il giorno della notificazione della citazione e
TERMINI A COMPARIRE
quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi (non si calcolano né il
né il ) non minori di 90 giorni se il luogo della notificazione si
giorno e l’ora iniziali, giorno e l’ora finali
trova in Italia e di 150 giorni se si trova all’estero (termini minimi).
abbreviazione dei termini: nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su
istanza dell’attore e con decreto motivato, se ritiene fondati i motivi di urgenza, abbreviare
fino alla metà i termini minimi di comparizione. 4
Vi sono anche dei casi di abbreviazione dei termini a comparire, come nell'opposizione a
ex lege
decreto ingiuntivo, nella quale i termini minimi sono ridotti a metà.
riduzione del termine eccedente: allorché il termine a comparire fissato dall'attore è
eccessivamente lungo, il convenuto costituendosi in giudizio prima della scadenza del termine
minimo, può chiedere al presidente del tribunale che l'udienza venga fissata con congruo anticipo
rispetto a quella indicata dall'attore, sempre però nel rispetto del termine minimo. Il presidente
provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore almeno 5 giorni liberi
prima della nuova udienza fissata dal presidente.
art. 164 c.p.c. riferimento ai vizi :
formali
NULLITÀ DELLA CITAZIONE – –
nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius (chiamata in giudizio):
• - se è o
omessa assolutamente incerta l’indicazione del giudice, delle parti, della data della prima udienza
di comparizione o manchi l’avvertimento al convenuto a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza
(art. 163 n. 1, 2 e 7);
- se è assegnato un inferiore a quelli minimi.
termine a comparire
Sanatoria:
se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della
. Se la rinnovazione avviene, il vizio è
citazione ad opera dell’attore entro un termine perentorio
sanato e gli effetti sostanziali e procedurali della domanda si producono dalla data della prima
notificazione; se non avviene, il processo si estingue;
se il convenuto si è costituito comunque, i vizi della citazione sono sanati e gli effetti
sostanziali e procedurali restano salvi. Se, però, il convenuto costituendosi lamenta la
mancanza dell’avvertimento del giorno dell’udienza o il termine di comparizione troppo
breve, il giudice deve fissare altra udienza di comparizione nel rispetto dei termini.
Entrambe le sanatorie operano retroagiscono alla data di notifica dell'atto originario, per
ex tunc,
cui se nel frattempo si è verificata una decadenza o è maturato un termine di prescrizione, ciò è
senza effetto.
nullità della citazione per vizi dell'editio actionis (proposizione della domanda):
• se è omesso o assolutamente incerto l’oggetto della domanda (art. 163 n. 3 petitum e causa
petendi) o se manca l'indicazione dei fatti (allegazioni art. 163 n.4 nullità si verifica nel caso
della «mancanza» della indicazione dei fatti, non anche in quello di una loro incertezza,
ancorché assoluta; inoltre, la nullità riguarda solo l'omissione dell'indicazione dei fatti, non
anche degli «elementi di diritto» di cui parla il n. 4: ciò in quanto a tale ultima mancanza può
supplire il giudice, in riferimento al principio iura novit curia).
Sanatoria:
se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della
. Se la rinnovazione non avviene, il
citazione ad opera dell’attore entro un termine perentorio
processo si estingue;
se il convenuto si è costituito in giudizio ed eccepisce la nullità dell’atto per incertezza della
il giudice da all’attore un termine perentorio per integrare la domanda, in
editio actionis,
mancanza il processo si estingue. L'integrazione della domanda dovrà essere effettuata
dall'attore con un ulteriore atto, che può essere anche una semplice da depositarsi in
memoria
cancelleria. Ciò comunque dovrà comportare lo con
spostamento della prima udienza
un'automatica rimessione in termini del convenuto, che deve potere essere messo in
condizione di svolgere le proprie difese rispetto alla domanda integrata. Nella nuova udienza
il convenuto deve potere usufruire di tutti i poteri previsti dall'art. 183, ma deve anche
ex novo 5
potere depositare 20 giorni prima di essa una nuova comparsa di risposta art. 167, con le
ex
nuove difese.
Mentre la rinnovazione della citazione comporta un rinvio automatico dell'udienza, nel caso
dell'integrazione della domanda, tale rinvio deve essere concesso dal giudice.
La sanatoria per vizi concernenti a differenza di quella relativa ai vizi della
l’editio actionis, vocatio
opera (cioè dal momento della rinnovazione della citazione o dalla integrazione del-
in ius, ex nunc
l'atto), le eventuali decadenze o prescrizioni maturatesi nel frattempo sono perfettamente efficaci.
Se l'attore non ottempera ai provvedimenti impartiti dal giudice per la sanatoria della citazione (cioè
all'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda) il processo si estingue.
L'estinzione va dichiarata d'ufficio e quindi anche nel caso di contumacia della parte.
Se invece il convenuto si costituisce in giudizio, il problema rileva solo per i vizi dell'editto actionis
che comportino la necessità di integrare la domanda (giacché se si tratta di vizi inerenti alla vocatio
, la costituzione del convenuto li sana automaticamente), se dunque l'integrazione non avviene,
in ius
il convenuto può proporre l'eccezione di estinzione o il giudice può rilevarla d'ufficio.
La nullità di cui all'art. 164 riguarda solo la mancanza dei requisiti formali previsti per l'atto di
citazione dall'art. 163, per gli eventuali altri vizi:
formali dell'atto: nullità quando il requisito è indispensabile per il raggiungimento dello scopo
dell'atto (es. se la citazione è priva delle conclusioni previste dal n. 4 dell'art. 163 ).
extraformali: nel caso che la citazione sia priva della si è ritenuta l'inesistenza
sottoscrizione,
dell'atto, quando tale requisito manchi nell'originale. Nel caso di sottoscrizione apposta da
persona non abilitata, si è ritenuto che l'atto sia semplicemente nullo non suscettibile di sanatoria.
6
art. 167 Di fronte alla citazione avversaria, il convenuto si difende con
COMPARSA DI RISPOSTA – –
la comparsa di risposta.
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui
fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità, i mezzi di
prova di cui intende valersi e i documenti, nonché l'indicazione delle conclusioni che si
chiedono al giudice.
Conseguenza che può derivare al convenuto da una mancata precisa contestazione delle richieste
dell'attore è che l’attore può otttenere l'ordinanza di pagamento di eventuali somme non contestate.
A pena di decadenza il convenuto deve:
proporre le eventuali domande riconvenzionali;
proporre le (processuali e di merito) che non siano rilevabili d'ufficio e quelle di
eccezioni
incompetenza per materia, valore e territorio (quella per territorio si ha per non proposta se
non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente);
se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione e deve chiedere lo
spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire al convenuto la citazione del terzo
nel rispetto dei termini minimi previsti dall'art. 163-bis. Il giudice deve obbligatoriamente
provvedere entro 5 giorni dalla richiesta allo spostamento della prima udienza. Dopodiché il
convenuto effettuerà la chiamata in giudizio del terzo per la nuova udienza con atto di citazione
e nel rispetto dei termini a comparire. La chiamata in giudizio del terzo ad opera del convenuto è
perfettamente libera, non vincolata ad alcuna autorizzazione del giudice: e ciò, a differenza a
quella eventualmente richiesta dall'attore in prima udienza, che va espressamente autorizzata.
L'inottemperanza a tali disposizioni comporta la del convenuto dal potere di espletare tali
decadenza
attività, per evitare la decadenza occorre anche che il convenuto si costituisca in giudizio con la
comparsa di risposta almeno prima dell'udienza di comparizione (o prima, nel caso
20 giorni 10 giorni
di abbreviazione dei termini ).
Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale
(nullità esclusivamente con riferimento alla editto actionis non essendovi in questo caso alcuna
vocatio in ius), il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla
(sanatoria che potrà avvenire depositando una nuova comparsa di risposta). La sanatoria si produce
ex nunc, restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti medio tempore anteriormente
alla integrazione dalla controparte (es. se la domanda riconvenzionale ha per oggetto il pagamento
di un controcredito, l'eventuale prescrizione maturatasi nelle more è perfettamente efficace).
: la notifica della citazione e la redazione della
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI
comparsa di risposta costituiscono attività che valgono a radicare il contraddittorio fra le parti. La
costituzione in giudizio si riferisce ad un atto formale con il quale la parte è legalmente presente nel
processo, mentre la comparizione rappresenta una situazione di fatto (se, infatti, la parte costituita
non compare si dice che è assente). Per effetto della notifica della citazione, si determina la pendenza
della lite, cioè la lite è ormai sorta. L’esistenza deve essere resa nota all’ufficiale giudiziario
mediante un posto in essere dalle parti ( , idoneo ad instaurare un
atto formale, costituzione in giudizio)
rapporto anche con il giudice .
costituzione dell’attore – art. 165 c.p.c. – l’attore, entro dalla notifica della citazione al
10 giorni
• convenuto (ovvero entro , nel caso di abbreviazione dei termini minimi a comparire
5 giorni ) deve
costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando
(atto con il quale la parte chiede che la causa sia inserita
in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo 7
nel dell'ufficio giudiziario ed in cui sono riassunti gli estremi della lite, oltre al nome delle
ruolo
parti) (fascicolo contenente l'originale della citazione notificata, la pro-
e il proprio fascicolo di parte
cura e i documenti )
offerti in comunicazione . Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della
citazione deve essere inserito nel fascicolo entro 10 giorni dall’ultima notificazione.
Alla costituzione dell'attore ed alla iscrizione a ruolo della causa, deve seguire anche la
(altrimenti l'ufficio non potrà essere a conoscenza delle sue ragioni).
costituzione del convenuto
costituzione del convenuto – art. 166 c.p.c. – ricevuta la notifica della citazione, il convenuto
• deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge almeno
20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o da quella fissata dal
giudice istruttore (ovvero almeno , nel caso di abbreviazione dei termini minimi a
10 giorni
comparire ), depositando in cancelleria il proprio fascicolo (fascicolo di parte contenente la comparsa la
comparsa di cui all’art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in
comunicazione).
Se il convenuto si costituisce tardivamente (può costituirsi fino alla prima udienza) non potrà
proporre domande riconvenzionali, eccezioni in senso stretto o chiamate in causa di terzi. In ogni
caso potrà chiedere di essere rimesso in termini se la mancata costituzione è dovuta ad un fatto a
lui non imputabile o a causa della nullità della notifica della citazione o nullità della stessa.
Nell'inerzia dell'attore, la costituzione in giudizio può essere effettuata anche dal convenuto 20
giorni prima dell'udienza di comparizione (o 10 giorni prima, nel caso di abbreviazione dei
termini).
La costituzione del convenuto ha lo stesso effetto di quella dell'attore: essa è cioè ugualmente
idonea a determinare l'iscrizione a ruolo della causa presso l'ufficio giudiziario, senza che a carico
dell'attore si verifichi alcuna decadenza e consentendo che quest'ultimo possa a sua volta costituirsi
oltre il termine a lui assegnato dall'art. 165 (10 giorni prima della notifica o 5 nel caso di
abbreviazione dei termini) e fino alla prima udienza.
Se una delle parti si costituisce nei termini, l'altra può costituirsi fino alla prima udienza, ma restano
ferme per il convenuto le decadenze previste. Se non si costituisce almeno a tale udienza, essa è
dichiarata .
contumace
estinzione del processo per inattività delle parti (mancata costituzione di entrambe le
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