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INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Deposito dell’atto di integrazione del contradditorio - art. 371-bis – qualora la Corte abbia
ordinato l’integrazione del contradditorio, nell'ipotesi di causa inscindibile o di cause dipendenti
previste dall'art. 331, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso
notificato al litisconsorte pretermesso, contenente nell’intestazione le parole “atto di integrazione
del contraddittorio”, deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di
improcedibilità entro 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato.
Produzione di altri documenti - art. 372 –nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di
documenti nuovi, cioè non prodotti nelle precedenti fasi di merito, tranne di quelli che riguardano la
nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. Il deposito dei
documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del
controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti.
– art. 367 – è prevista solo se il giudice ritenga la
Sospensione del processo di merito
contestazione della giurisdizione non manifestamente infondata, ma l’ipotesi si riferisce al solo
caso in cui sia stato proposto regolamento di giurisdizione a norma dell’art. 41.
Sospensione dell'esecuzione – art. 373 – il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della
sentenza.
Il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora
dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile
che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L’istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al
presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti.
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Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte
stessa. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente
l’immediata sospensione dell’esecuzione, salva la successiva conferma (o revoca) con ordinanza
non impugnabile in sede di comparizione delle parti.
: una volta proposto il ricorso, il procedimento di cassazione si svolge su impulso
PROCEDIMENTO
d'ufficio (no estinzione del processo per inattività delle parti).
sezioni unite sezioni semplici,
Il procedimento può svolgersi di fronte alle o alle in entrambi i casi,
camera di consiglio pubblica udienza.
esso può essere trattato nelle forme del procedimento in o in
La scelta della decisione a sezioni unite o a sezioni semplici è fatta secondo gli artt. 376 e 377, dal
primo presidente al quale il ricorso viene presentato. Nella prima ipotesi egli provvede anche a
fissare l'adunanza in camera di consiglio o la pubblica udienza e a nominare il relatore.
Pronuncia a sezioni unite – art. 374 – La Cassazione pronuncia a sezioni unite:
• 1) sulle questioni di giurisdizione (art. 360, n. 1) e sui conflitti di giurisdizione del giudice
speciale o di attribuzione (art. 362). Tranne che nell'ipotesi di impugnazione delle sentenze
Consiglio di Stato Corte dei conti
del della (che vanno sempre decise dalle sezioni unite), il
e
può
ricorso anche essere assegnato alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione le
si sono già pronunciate.
sezioni unite La sezione semplice a cui è assegnato il ricorso, qualora
principio di diritto deve rimettere
non ritenga di condividere il enunciato dalle sezioni unite, a
queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
2) il primo presidente può disporre che il ricorso venga assegnato alle sezioni unite, quando ha
ad oggetto una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici o una
questione di massima di particolare importanza.
sezione semplice.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a
nel caso di erronea attribuzione del ricorso alla sezione semplice anziché alle sezioni unite,
ciascuna delle parti può presentare al primo presidente l’istanza di rimessione alle sezioni
unite, fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso; pubblico
nel caso inverso, la rimessione alla sezione semplice può essere chiesta dal
ministero d'ufficio,
o disposta ma non su istanza delle parti private.
Pronuncia a sezioni semplici – art. 376, 1° co. – ove il ricorso sia di competenza della sezione
• semplice, occorre effettuare la diversa procedura introdotta dalla riforma del 2009. Il ricorso
’apposita sezione
viene automaticamente assegnato, dal primo presidente, ad (unica per tutti i
un
immediatamente definito
ricorsi), che verifica se il ricorso possa essere ai sensi dei nn. 1 o 5
inammissibile
dell'art. 375: se cioè, esso va dichiarato (n. 1) oppure va accolto o rigettato per
manifesta fondatezza o infondatezza (n. 5).
Tale nuova sezione filtro ha il compito di effettuare una specie di «scrematura» dei ricorsi,
rito camerale
definendo immediatamente secondo il quelli di essi la cui definizione (in senso
a prima vista.
negativo o positivo) appaia semplice già Solo se tale definizione immediata non
allora il ricorso trasmigrerà alla sezione semplice di competenza (ove
sia possibile, l'apposita
non definisce il giudizio,
sezione gli atti sono rimessi di nuovo al primo presidente il quale
provvederà ad assegnare il ricorso alla sezione semplice).
Nell'ipotesi in cui si presentino all'apposita sezione i casi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 375: quelli
cioè di dovere provvedere all'integrazione del contraddittorio o di dovere dichiarare l'estinzione
non sembra che possa provvedere.
del processo, su di essi la sezione apposita In questi casi essa
inammissibile,
ha solo la possibilità di valutare se il ricorso è nella quale situazione potrà
chiudere il processo. 94
Ma non può comportarsi nello stesso modo nel caso di cui al n. 5 dell’art. 375, in cui il ricorso
appaia “manifestamente” fondato o infondato, in tale situazione gli è vietato di chiudere il
processo, e deve cedere il passo agli incombenti di cui ai nn. 2 (ordinare integrazione
contradditorio) e 3 (provvedere all’estinzione del processo in ogni caso di rinuncia) dell’art. 375.
Se dunque si verificano le esigenze di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 375, ed il ricorso non è
inammissibile, l'apposita sezione non potrà procedere all'esame di cui al n. 5 dell'art. 375, ma
dovrà trasmettere gli atti al primo presidente per la rimessione del ricorso alla sezione semplice
che provvederà ad espletare gli incombenti di cui al n. 2 e 3 dell'art. 375.
Per tali incombenti la sezione semplice dovrà nuovamente provvedere con il rito camerale, così
come dispone l'art. 375 c.p.c.
Il che comporta che dopo il rito camerale che si svolge di fronte alla sezione apposita di cui
all’art. 376, ve ne possa essere un secondo di fronte alla sezione semplice di cui all’art. 377.
Partecipazione necessaria al giudizio del pubblico ministero, che deve sempre intervenire, sia che il
procedimento sia trattato nelle forme della camera di consiglio (artt. 380bis e 380ter), che in
quelle della pubblica udienza (art. 379).
Sia di fronte alle sezioni unite, sia di fronte alle sezioni semplici (previo passaggio obbligatorio di
fronte alla apposita sezione per la scrematura dei ricorsi), il procedimento può avere luogo secondo
la procedura in camera di consiglio o in pubblica udienza:
– art. 375 (modificato dalla riforma del 2009) – La
PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
• Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio
quando riconosce di dovere:
dichiarare l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale
1) eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360.
Nell'ipotesi che il ricorso sia di competenza delle sezioni semplici, tale declaratoria andrà fatta
dalla apposita sezione.
Se v'è solo il ricorso principale, la declaratoria di inammissibilità (o di improcedibilità) va
fatta in camera di consiglio, ma se v'è anche il ricorso incidentale, la norma si applica se
debbono essere dichiarati inammissibili o improcedibili entrambi, ma non uno solo (ad es.
quello principale), perché il giudizio non può essere frazionato onde non ritardare il processo
e la decisione su entrambi va allora presa all'udienza;
ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre la notificazione dell’impugnazione ex
2) art. 332 o la sua rinnovazione qualora la parte non vi abbia provveduto per le cause
scindibili;
provvedere del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
3) sull’estinzione regolamento di competenza e di giurisdizione;
pronunciare sulle istanze di
4) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta
5) fondatezza o infondatezza; adunanza
Il procedimento camerale non ha udienza pubblica, ma solo in camera di consiglio,
un
esso è stato profondamente modificato dalle riforme del 2006 e del 2009, che hanno creato due
specie di procedimenti:
1. procedimento in camera di consiglio di ordine generale (art. 380-bis): impiegato per
risolvere le questioni di cui ai nn. 1,2, 3 e 5 dell'art. 375 (resta cioè esclusa l'ipotesi del
regolamento di giurisdizione e del regolamento di competenza, che prevedono il più
semplificato procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380-ter).
Esso è identico tanto quando si svolge di fronte all'apposita sezione creata dalla riforma del
2009, quanto se si svolge di fronte alla successiva sezione semplice.
In entrambi i casi il presidente della sezione («apposita» o normale sezione semplice) nomina
relatore relazione:
il giudice il quale deposita in cancelleria una 95
contenente la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la pronunzia e
definire il giudizio ai sensi dei nn. 1 e 5 dell'art. 375, se siamo di fronte alla sezione
apposita; motivi
contenente la concisa esposizione dei in base ai quali il relatore ritiene che il ricorso
deciso in camera di consiglio,
possa essere se il ricorso è passato alla sezione semplice
perché non è stato dichiarato inammissibile e ricorrono i motivi di cui nn. 2 e 3 dell’art.
375.
Il presidente fissa con decreto l&rsqu