Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
COMPARSA DI RISPOSTA:
ART 167 CPC “nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie
generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in
comunicazione, formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente
incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al
convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i
diritti acquisiti anteriormente alla integrazione”
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le difese prendendo posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della domanda.
Poi si dice: “se intende chiamare in causa terzo deve farne dichiarazione nella comparsa”. Qui, che
cosa deve chiedere il il convenuto al giudice?
Deve chiedere un'autorizzazione alla chiamata in causa di terzo; quindi, qui, non si può proporre
subito la chiamata in causa di terzo, ma si deve chiedere l’autorizzazione e si deve chiedere al
giudice di posticipare l'udienza perché il terzo deve essere chiamato a sua volta in causa
attraverso una citazione.
Siccome si ha tempo di costituirsi fino a 70 giorni prima dell’udienza è, dunque, necessario
svolgere tutte queste attività difensive: in 70 giorni non c'è la possibilità di citare subito il terzo; il
giudice prima dell’udienza deve valutare la sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa di
40
terzo (es: comunanza di causa) e secondo una certa giurisprudenza al giudice spetta addirittura
anche una valutazione di opportunità, cioè di ponderare l'utilità che ha il convenuto di chiamare in
causa il terzo e il ritardo che si può determinare a carico dell'attore.
Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore e personalmente nei casi consentiti dalla legge
almeno 70 giorni prima dell’udienza (deve depositare sul processo civile telematico al giudice
competente la comparsa di costituzione e risposta producendo relativi documenti e formulando le
sue conclusioni): c’è, poi, un tema che riguarda i termini a comparire e i termini per la costituzione.
I termini a comparire sono:
- 120 giorni nei casi ordinari
- 150 giorni se il convenuto si trova all'estero
Possono essere abbreviati e dimezzati per ragioni di urgenza
Novità procedurali introdotte dalla Riforma Cartabia:
VERIFICHE PRELIMINARI (ART 171-bis CPC):
una volta trascorso il termine di 70 gg, il giudice istruttore entro i successivi 15 gg:
- verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio
- indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione—> tali
questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative (ART 171-ter)
- se non fissa una nuova udienza, conferma o differisce fino ad un max di 45 gg la data della
prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini dell’ART 171-ter
- provvede con decreto che deve essere comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria
Ai sensi dell’ART 171-ter le parti, a pena di decadenza, con MEMORIE INTEGRATIVE* (vedi pag
47) possono:
- almeno 40 gg prima dell’udienza proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza
della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o da terzo, nonché
precisare o modificare le domande. Con la stessa memoria l’attore può essere autorizzato a
chiamare in causa un terzo—> la chiamata del terzo è uno strumento processuale mediante il
quale si conviene in giudizio un terzo al quale si ritiene comune la causa o dal quale si voglia
essere garantiti. Deve essere fatta tramite atto di citazione che deve essere depositato entro 10
gg dall’avvenuta notifica.
- almeno 20 gg prima dell’udienza replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate
dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove e da queste
formulare nella memoria precedente, nonché indicare i mezzi di priva ed effettuare le produzioni
documentali
- almeno 10 gg prima dell’udienza replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria
32) CONTUMACIA:
La contumacia è la mancata costituzione delle parti nel processo e presuppone la conoscenza del
processo. Quindi è la situazione in cui si torva la parte che dopo essere stata convenuta o dopo
aver proposto la domanda, non si costituisce in giudizio.
Nei processi che precedono il 28 febbraio 2023, la contumacia viene dichiarata alla prima udienza
dopo che il giudice ha verificato l’instaurazione regolare del contraddittorio e la regolarità dell’atto
di citazione/della sua notificazione. Nei procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 invece la
contumacia è dichiarata dal giudice nelle verifiche preliminari.
Può riguardare sia l’attore che il convenuto:
CONTUMACIA DELL’ATTORE:
questa contumacia è più rara perché in qualche maniera implica una sorta di pentimento da parte
dell’attore o puramente e semplicemente il mancato rispetto del termine per la costituzione (10
giorni dalla notificazione; dall’ultima notificazione nel caso di pluralità di notificazioni).
La mancata costituzione nei termini da parte dell’attore determina virtualmente contumacia.
“Virtualmente” perché la contumacia non è una conseguenza immediata della mancata
costituzione nei termini ma, perché una parte diventi contumace in senso vero e proprio dal punto
di vista processuale, è necessario che la contumacia venga dichiarata dal giudice.
41
Quindi bisogna attendere quantomeno la prima udienza in cui il giudice verifica chi è presente e chi
non è presente e poi dichiarerà la contumacia. Se alla prima udienza non si è costituito l’attore,
dichiarerà la contumacia dell’attore.
La mancata costituzione dell’attore nei termini può essere un problema soprattutto per il
convenuto, perché se l’attore non si costituisce il convenuto può avere una difficoltà a difendersi.
Perché l’attore di solito fa riferimento per esempio a dei documenti e queste avviene proprio nel
momento in cui l’attore si costituisce, quindi se l’attore dice di essere in possesso di certi
documenti e di metterli a disposizione del giudice ma poi non si costruisce, di fatto questa attività
che proponeva di voler fare nell’atto di citazione, di fatto non viene compiuta.
Quindi il convenuto può trovarsi a difendersi al buio. Questo comunque non è un particolare
problema per la verità perché in caso di costituzione ritardata dell’attore, il convenuto potrà
comunque difendersi.
L’elemento della difficoltà della difesa del convenuto si spiega perché si tratta di documenti che
non sono in possesso del convenuto, quindi il convenuto sa che esistono perché ne parla l’attore
ma non sa di che cosa si tratta. Quindi l’attore ha questo vantaggio e si potrebbe creare una sorta
di squilibrio del processo ai danni del convenuto (però abbiamo detto che in concreto dal punto di
vista applicativo questo non ha comportato grossi problemi).
L’attore può costituirsi fino al giorno dell’udienza, in questo modo evitando la vera e propria
contumacia ma se l’attore rimane contumace anche in prima udienza si possono verificare due
situazioni:
- o il convenuto non fa richiesta al giudice di procedere, e allora il processo si arresta/si conclude
subito
- oppure se il convenuto chiede al giudice di procedere, allora può verificarsi una situazione
particolare cioè il processo viene messo “nelle mani del convenuto” (il processo prosegue) e a
questo proposito si dice che il convenuto esercita una sorta di azione a contenuto negativo,
perché il convenuto potrebbe avere l’interesse di ottenere un accertamento negativo del diritto
fatto valere dall’attore, che però non è una vera e propria domanda riconvenzionale perché non
esiste l’oggetto del giudizio. Nell’azione di accertamento negativo il convenuto non fa valere il
proprio diritto ma chiede solo di accertare l’inesistenza del diritto dell’altra parte e in questo caso
del diritto affermato nel processo dall’attore. Quindi la logica della prosecuzione del processo su
iniziativa del convenuto è proprio quella del rigetto, ovvero ottenere il rigetto per eliminare
l’incertezza a proprio favore.
Quindi qualora l’attore non si costituisca entro il termine il giudice dispone la cancellazione della
causa da ruolo e l’estinzione del giudizio salvo che il convenuto dichiari di voler proseguire.
CONTUMACIA DEL CONVENUTO (ART 291 CPC):
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella
notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione
impedisce ogni decadenza.
NB: questa disciplina è funzionale all’attuazione del principio del contraddittorio, rendendo
possibile al convenuto difendersi innanzitutto conoscendo l'esistenza del processo e individuando
l’ufficio giudiziario di fronte al quale difendersi. Questo è il nocciolo duro del principio del
contraddittorio.
Una volta dichiarata la contumacia del convenuto, il processo procede regolarmente e il convenuto
può costituirsi tardivamente con le decadenze.
Atti che devono essere notificati al convenuto contumace:
- tutti gli atti che contengono domande nuove o domande riconvenzionali;
- tutte le ordinanze che attengono ai principali atti istruttori che riguardano le parti (interrogatorio,
giuramento).
Questi atti devono essere portati a conoscenza tramite notificazione nei confronti del contumace.
Questa disciplina si applica normalmente al convenuto, ma anche all'attore qualora sia rimasto
contumace.
Si tratta di atti che determinano delle conseguenze molto rilevanti nei confronti delle parti,
soprattutto in relazione alle conseguenze di eventuali inattività. Questa disciplina, dunque, è volta
a stimolare il contraddittorio. La corretta applicazione delle norme dedicate a questi atti, quindi, è
già sufficiente per attuare il contraddittorio. 42
COSTITUZIONE TARDIVA—> la contumacia può essere seguita da una costituzione tardiva. La
costituzione tardiva, in realtà, può avvenire anche prima che il giudice dichiari la contumacia. Per
esempio, il convenuto, anziché costitu