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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

IV

I PROCESSI SPECIALI

APPUNTI

SOMMARIO

1. Il Processo del lavoro. Ambito applicativo ...................................................................................................................... 3

2. Giurisdizione e competenza ............................................................................................................................................. 5

3. Le questioni di rito ............................................................................................................................................................... 6

4. Tentativo di conciliazione e arbitrato .......................................................................................................................... 9

5. Gli atti introduttivi del processo .................................................................................................................................. 11

6. L’udienza di discussione ................................................................................................................................................. 13

7. Le ordinanze interinali .................................................................................................................................................... 17

8. Le vicende anomale del processo ................................................................................................................................ 18

9. La fase decisoria ................................................................................................................................................................. 19

10. L’appello.............................................................................................................................................................................. 21

11. Il rito delle locazioni ........................................................................................................................................................... 25

12. I procedimenti sommari in generale............................................................................................................................ 26

13. Il processo sommario di cognizione ........................................................................................................................ 27

14. Il procedimento di ingiunzione ................................................................................................................................. 29

14.1. L’opposizione a decreto ingiuntivo ................................................................................................................. 32

15. La convalida di licenza o sfratto ................................................................................................................................ 35

16. La tutela cautelare in generale ....................................................................................................................................... 40

17. Il procedimento cautelare uniforme ....................................................................................................................... 42

18. Il sequestro ........................................................................................................................................................................ 47

19. L’istruzione preventiva ................................................................................................................................................. 49

20. I provvedimenti d’urgenza .......................................................................................................................................... 52

21. la denuncia di nuova opera e di danno temuto................................................................................................... 53

22. Le azioni possessorie ..................................................................................................................................................... 53

23. La giurisdizione volontaria .............................................................................................................................................. 57

24. Separazione e divorzio ...................................................................................................................................................... 58

25. Il processo di opposizione alle sanzioni amministrative .................................................................................... 62

2

1. IL PROCESSO DEL LAVORO. AMBITO APPLICATIVO

Il processo del lavoro costituisce un rito speciale connotato da cognizione piena ed esauriente,

esattamente come il rito ordinario. Rispetto al primo, si pone in un rapporto di mutua esclusione

ratione materiae: le controversie che devono essere trattate secondo il rito del lavoro non possono

essere trattata con il rito ordinario, e viceversa (salvo il fenomeno dell’attrazione del rito disciplinato

dall’art. 40 co. 3 e 4, in caso di simultaneus processus tra giudizi soggetti a riti diversi). Non così per i

riti speciali c.d. sommari, ai quali le parti possono ricorrere generalmente in via facoltativa, e che

pertanto si sommano al rito ordinario.

L’ambito applicativo del rito del lavoro è definito dall’art. 409 c.p.c., con riferimento alle controversie

di lavoro individuale. Nulla si dice delle controversie collettive, ma si ritiene che anche a queste trovi

applicazione il rito del lavoro . Al rito del lavoro sono soggette cinque categorie di rapporti:

1

1) Lavoro subordinato privato. Vi rientrano anche i rapporti non inerenti all’esercizio di

un’impresa (nei quali, cioè, il datore non abbia la qualifica imprenditoriale).

2) Rapporti agrari c.d. associativi. Si tratta di una serie di contratti agrari (mezzadria, colonia

parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto) connotati dal fatto che non vi

è una vera e propria subordinazione tra le parti del contratto, sicché sarebbe difficile la

riconduzione alla figura del lavoro subordinato. Viene fatta salva la competenza delle sezioni

specializzate agrarie, istituite presso ogni tribunale e disciplinate dalla l. 29/1990, le quali in

ogni caso operano secondo il rito del lavoro.

a. Si noti che, mentre l’affitto agrario (anche nei confronti di soggetti che non sia

coltivatore diretto) è interamente ricompreso nella competenza delle sezioni

specializzate agrarie, solo l’affitto a coltivatore diretto è inserito tra le controversie

individuali di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c. Ne discende che solo l’affitto a coltivatore

diretto può essere considerato una controversia in materia di lavoro, mentre le altre

forme di affitto rappresentano controversie non in materia di lavoro, cui si applica

comunque il rito del lavoro, in quanto compatibile .

2

Questa, ad esempio, la scelta legislativa con riferimento alla controversie ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

1 La distinzione è rilevante: vedremo che vi sono disposizioni processuali che richiamano espressamente la

2

figura del datore e del lavoratore, che non possono trovare applicazione ai giudizi in materia non lavoristica. Il D.

Lgs. 150/2011, che estende l’ambito applicativo del rito del lavoro a numerosi giudizi in varie materie

(opposizione a ordinanza-ingiunzione, opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della

strada; opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti; opposizione a provvedimenti di

recupero di aiuti di Stato; controversie in materia di protezione dei dati personali; controversie agrarie;

impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti), elenca all’art. 2 le disposizioni che non

trovano applicazione, in quanto specifiche delle controversie di lavoro (alcuni poteri istruttori officiosi, tutto ciò

che riguarda la contrattazione collettiva, l’automatismo del calcolo del danno da rivalutazione monetaria, etc.).

Abbiamo peraltro già incontrato tale distinzione, commentando l’art. 40 c.p.c.: abbiamo visto in quella sede che il

rito del lavoro prevale su quello ordinario, solo se una delle cause da trattare in cumulo sia una controversia

lavoristica o previdenziale in senso stretto, non anche quando si tratti di controversia in materia estranea, che

tuttavia viene trattata con il rito del lavoro. 3

3) Rapporti di parasubordinazione. Tra questi la legge include espressamente i rapporti di

agenzia, rappresentanza commerciale e gli altri rapporti di collaborazione continuativa e

coordinata, nonché prevalente personale. Si badi, il lavoro parasubordinato non rappresenta

una terza categoria, affiancata all’autonomo e al subordinato, ma piuttosto una modalità

alternativa di organizzazione aziendale: ne discende che ogni rapporto è soggetto alla propria

disciplina tipica (se nominato, come l’agenzia), o comunque alla disciplina della tipologia nella

quale si fa rientrare in via interpretativa. Il lavoro parasubordinato è caratterizzato dalla

presenza di tre requisiti:

a. Continuatività. La prestazione lavorativa deve essere non occasionale ed episodica, ma

stabile e duratura, anche se riferita a un tempo determinato.

b. Coordinazione. Il preponente ha il potere di fornire direttive al prestatore di lavoro, ma

non esiste una gerarchia né un potere disciplinare. Il prestatore di lavoro è

normalmente inserito nell’organizzazione aziendale.

c. Prevalenza del lavoro personale. Non si ha parasubordinazione se la prestazione

consiste esclusivamente o prevalentemente nel lavoro di soggetti terzi. In ogni caso è

possibile la prestazione di lavoro parasubordinato da parte di un ente collettivo

(società, associazione).

4) Rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici economici. In origine, la disposizione serviva a

sottrarre alla disciplina pubblicistica alcune categorie di lavoratori, che si facevano così

rientrare nella giurisdizione ordinaria e veniva sottoposti al rito del lavoro. Dopo la

privatizzazione del pubblico impiego (d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni), invece, la

regola è la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria e al rito del lavoro, salve le categorie di

lavoratori espressamente escluse per legge. Si rammenta che, in materia di pubblico impiego, il

giudice ordinario ha piena cognizione su tutte le vicende relative al rapporto di lavoro, e può

adottare provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, disapplicando gli atti

amministrativi contrari alla legge.

5) Rapporti di lavoro subordinato con enti pubblici non economici. Vale quanto detto sub 4).

Come si è visto, dal novero delle controversie in materia di lavoro sono esclusi solo i rapporti lavoro

autonomo che non presentino i caratteri della parasubordinazione, oltre a quelle ancora devolute alla

giurisdizione amministrativa (per determinate categorie di lavoratori: magistrati, militari, diplomatici,

professori universitari).

Le controversie nelle materie elencate sono soggette al rito del lavoro, tanto quando riguardano il

rapporto in sé (esistenza, qualificazione giuridica, validità) quanto con riferimento agli effetti del

rapporto (diritti ed obblighi delle parti). 4

2. GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Nell’ordinamento interno non è prevista alcuna disciplina specifica della giurisdizione per il processo

del lavoro: valgono dunque le regole ordinarie. Se ne ricordano due:

- I soggetti sovrani nel diritto internazionale sono immuni dalla giurisdizione interna. Non sono

pertanto suscettibili di tutela con il diritto del lavoro (essendovi una carenza assoluta di

giurisdizione) i rapporti di lavoro alle dipendenze degli stessi, ove il lavoratore eserciti

pubbliche funzioni.

- Vale anche per il processo del lavoro il Reg. 44/2001 in materia di giurisdizione. È pertanto

ammessa la deroga convenzionale alla giurisdizione in materia di controversie di lavoro, non

ostando a ciò l’inderogabilità della competenza (la giurisdizione è infatti un prius logico-

giuridico rispetto alla competenza).

Quanto alla competenza, i criteri sono elencanti all’art. 413 c.p.c. Dal punto di vista del riparto verticale

la situazione è semplice, poiché vige la competenza esclusiva del tribunale in funzione di giudice del

lavoro, come giudice di primo grado. In ogni tribunale è presente almeno una sezione lavoro, e le

questioni relative al riparto tra le sezioni non attengono alla competenza (che regola, invece, il riparto

del potere giurisdizionale tra uffici giudiziari diversi), esattamente come quelle relative

all’assegnazione delle cause alle sezioni staccate.

Quanto al riparto orizzontale, esistono almeno tre criteri concorrenti:

 Per i lavoratori dipendenti, la competenza per territorio è determinata alternativamente nel

luogo: In cui è sorto il rapporto di lavoro

o In cui si trova l’azienda. Secondo la giurisprudenza si tratta del luogo in cui si trova la

o sede effettiva, cioè il centro principale di controllo e gestione delle attività, anche se

diverso da quello della sede legale.

Il luogo ove si trova dipendenza dell’azienda, cui il lavoratore è addetto o era addetto al

o momento della fine del rapporto.

La competenza appena indicata permane anche in caso di trasferimento o chiusura dell’azienda

o della sua dipendenza, purché il giudizio sia instaurato entro sei mesi (si tratta di un regime di

prorogatio, evidentemente dettato a favore del lavoratore).

 Per i lavoratori parasubordinati, è competente il giudice del luogo in cui ha domicilio il

lavoratore. Si tratta di un foro esclusivo, unico per le controversie relative al rapporto di lavoro

parasubordinato (anche tale disposizione è volta a favorire il lavoratore).

 Per il pubblico impiego, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio al quale il

dipendente è addetto o era addetto al momento della fine del rapporto. In deroga alle regole

ordinarie, non trova applicazione il foro erariale.

5

Se i criteri sopra elencati non possono trovare applicazione (ad esempio, perché tutti i luoghi

considerati si trovano all’estero), in via sussidiaria si applicano i fori generali delle persone fisiche e

giuridiche. Le clausole convenzionali di deroga alla competenza sono nulle. Della disposizione si danno

due interpretazioni:

- Secondo la tesi assolutamente maggioritaria in dottrina e giurisprudenza, la deroga non è mai

ammissibile.

- Secondo altra tesi, sostenuta da Luiso, è più corretto ritenere che non siano ammesse le deroghe

anteriori all’insorgere della controversia; non vi sarebbero, invece, motivi per negare –

analogamente a quanto previsto dall’art. 2113 c.c. per rinunzie e transazioni – la possibilità di

derogare alla competenza dopo l’instaurazione del contenzioso.

Quanto alla rilevazione delle questioni di competenza, trovano applicazione gli artt. 38 e 428 c.p.c. Il

primo, come si è studiato, preclude al convenuto la rilevazione, se effettuata oltre la comparsa di

risposta, e limita anche la rilevazione d’ufficio alla soglia preclusiva della prima udienza. Vi è tuttavia

una differenza rispetto al rito ordinario: in questo, se l’eccezione di incompetenza comporta la

contestazione di un fatto storico allegato dall’attore, e si tratta di fatto non rilevante per il merito, ai

sensi dell’art. 38 c.p.c. il giudice effettua una istruttoria sommaria (assume sommarie informazioni); nel

rito del lavoro non è previsto nulla di tutto ciò, per cui le informazioni necessarie a decidere

l’eccezione di incompetenza saranno assunte secondo le forme previste per tutte le altre prove.

Le medesime barriere preclusive sono previste dall’art. 428 c.p.c. con riferimento alla competenza per

territorio: in questo caso, se ritiene insussistente la propria competenza, il giudice rimette con

ordinanza la causa all’ufficio giudiziario territorialmente competente e fissa un termine perentorio

non superiore a trenta giorni per la riassunzione della causa.

3. LE QUESTIONI DI RITO

Studiando il processo ordinario di cognizione, ci siamo posti il problema della rilevazione e decisione

delle questioni di rito, facendo esclusivo riferimento a quelle relative ai presupposti processuali: norme

attinenti al processo, la cui violazione preclude al giudice la possibilità di pronunciare nel merito. Per

quanto riguarda il processo del lavoro, è necessario chiarire sin da ora che l’instaurazione del giudizio

secondo il rito speciale previsto dalla legge non rappresenta un presupposto processuale: ciò è

comprovato dagli artt. 426 e 427 c.p.c., i quali prevedono un meccanismo di conversione del processo

nel rito corretto, e prosecuzione dello stesso dal punto in cui è stato interrotto .

3

Dobbiamo ora chiarire quali siano gli elementi rilevanti per determinare il rito applicabile al giudizio:

1) Secondo una prima opzione, ai fini della corretta determinazione del rito è rilevante l’effettivo

modo di essere del diritto controverso, così come accertato dal giudice nel corso dell’attività

Se, invece, il rito corretto costituisse un presupposto processuale, tutti gli atti compiuti fino al momento del

3

passaggio di rito dovrebbero essere ritenuti invalidi e, dunque, inutilizzabili se non rinnovati col nuovo rito.

6

istruttoria. Ne deriva, ad esempio, che ove il giudice del lavoro accerti che il rapporto

sottoposto alla sua cognizione non rientra nelle categorie di cui all’art. 409 c.p.c., troverà

applicazione la disciplina prevista per il mutamento del rito. Una simile soluzione determina

due inconvenienti:

a. Circolo vizioso. I poteri istruttori attribuiti al giudice del lavoro non sono analoghi a

quelli riconosciuti al giudice ordinario. Vi è il rischio che la riqualificazione giuridica del

rapporto avvenga in base all’esercizio di poteri istruttori che – se il processo fosse stato

correttamente instaurato dall’inizio – il giudice non avrebbe potuto esercitare. Con la

conseguenza che il mutamento del rito avverrebbe in forza di elementi non rilevanti

per il rito correttamente applicabile.

b. Rischio di mutamenti a catena. In virtù del meccanismo sopra delineato, il mutamento

di rito dovrebbe avvenire esclusivamente ad istruttoria completa, p

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lex88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Vaccarella Romano.
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