DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
IV
I PROCESSI SPECIALI
APPUNTI
SOMMARIO
1. Il Processo del lavoro. Ambito applicativo ...................................................................................................................... 3
2. Giurisdizione e competenza ............................................................................................................................................. 5
3. Le questioni di rito ............................................................................................................................................................... 6
4. Tentativo di conciliazione e arbitrato .......................................................................................................................... 9
5. Gli atti introduttivi del processo .................................................................................................................................. 11
6. L’udienza di discussione ................................................................................................................................................. 13
7. Le ordinanze interinali .................................................................................................................................................... 17
8. Le vicende anomale del processo ................................................................................................................................ 18
9. La fase decisoria ................................................................................................................................................................. 19
10. L’appello.............................................................................................................................................................................. 21
11. Il rito delle locazioni ........................................................................................................................................................... 25
12. I procedimenti sommari in generale............................................................................................................................ 26
13. Il processo sommario di cognizione ........................................................................................................................ 27
14. Il procedimento di ingiunzione ................................................................................................................................. 29
14.1. L’opposizione a decreto ingiuntivo ................................................................................................................. 32
15. La convalida di licenza o sfratto ................................................................................................................................ 35
16. La tutela cautelare in generale ....................................................................................................................................... 40
17. Il procedimento cautelare uniforme ....................................................................................................................... 42
18. Il sequestro ........................................................................................................................................................................ 47
19. L’istruzione preventiva ................................................................................................................................................. 49
20. I provvedimenti d’urgenza .......................................................................................................................................... 52
21. la denuncia di nuova opera e di danno temuto................................................................................................... 53
22. Le azioni possessorie ..................................................................................................................................................... 53
23. La giurisdizione volontaria .............................................................................................................................................. 57
24. Separazione e divorzio ...................................................................................................................................................... 58
25. Il processo di opposizione alle sanzioni amministrative .................................................................................... 62
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1. IL PROCESSO DEL LAVORO. AMBITO APPLICATIVO
Il processo del lavoro costituisce un rito speciale connotato da cognizione piena ed esauriente,
esattamente come il rito ordinario. Rispetto al primo, si pone in un rapporto di mutua esclusione
ratione materiae: le controversie che devono essere trattate secondo il rito del lavoro non possono
essere trattata con il rito ordinario, e viceversa (salvo il fenomeno dell’attrazione del rito disciplinato
dall’art. 40 co. 3 e 4, in caso di simultaneus processus tra giudizi soggetti a riti diversi). Non così per i
riti speciali c.d. sommari, ai quali le parti possono ricorrere generalmente in via facoltativa, e che
pertanto si sommano al rito ordinario.
L’ambito applicativo del rito del lavoro è definito dall’art. 409 c.p.c., con riferimento alle controversie
di lavoro individuale. Nulla si dice delle controversie collettive, ma si ritiene che anche a queste trovi
applicazione il rito del lavoro . Al rito del lavoro sono soggette cinque categorie di rapporti:
1
1) Lavoro subordinato privato. Vi rientrano anche i rapporti non inerenti all’esercizio di
un’impresa (nei quali, cioè, il datore non abbia la qualifica imprenditoriale).
2) Rapporti agrari c.d. associativi. Si tratta di una serie di contratti agrari (mezzadria, colonia
parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto) connotati dal fatto che non vi
è una vera e propria subordinazione tra le parti del contratto, sicché sarebbe difficile la
riconduzione alla figura del lavoro subordinato. Viene fatta salva la competenza delle sezioni
specializzate agrarie, istituite presso ogni tribunale e disciplinate dalla l. 29/1990, le quali in
ogni caso operano secondo il rito del lavoro.
a. Si noti che, mentre l’affitto agrario (anche nei confronti di soggetti che non sia
coltivatore diretto) è interamente ricompreso nella competenza delle sezioni
specializzate agrarie, solo l’affitto a coltivatore diretto è inserito tra le controversie
individuali di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c. Ne discende che solo l’affitto a coltivatore
diretto può essere considerato una controversia in materia di lavoro, mentre le altre
forme di affitto rappresentano controversie non in materia di lavoro, cui si applica
comunque il rito del lavoro, in quanto compatibile .
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Questa, ad esempio, la scelta legislativa con riferimento alla controversie ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
1 La distinzione è rilevante: vedremo che vi sono disposizioni processuali che richiamano espressamente la
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figura del datore e del lavoratore, che non possono trovare applicazione ai giudizi in materia non lavoristica. Il D.
Lgs. 150/2011, che estende l’ambito applicativo del rito del lavoro a numerosi giudizi in varie materie
(opposizione a ordinanza-ingiunzione, opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della
strada; opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti; opposizione a provvedimenti di
recupero di aiuti di Stato; controversie in materia di protezione dei dati personali; controversie agrarie;
impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti), elenca all’art. 2 le disposizioni che non
trovano applicazione, in quanto specifiche delle controversie di lavoro (alcuni poteri istruttori officiosi, tutto ciò
che riguarda la contrattazione collettiva, l’automatismo del calcolo del danno da rivalutazione monetaria, etc.).
Abbiamo peraltro già incontrato tale distinzione, commentando l’art. 40 c.p.c.: abbiamo visto in quella sede che il
rito del lavoro prevale su quello ordinario, solo se una delle cause da trattare in cumulo sia una controversia
lavoristica o previdenziale in senso stretto, non anche quando si tratti di controversia in materia estranea, che
tuttavia viene trattata con il rito del lavoro. 3
3) Rapporti di parasubordinazione. Tra questi la legge include espressamente i rapporti di
agenzia, rappresentanza commerciale e gli altri rapporti di collaborazione continuativa e
coordinata, nonché prevalente personale. Si badi, il lavoro parasubordinato non rappresenta
una terza categoria, affiancata all’autonomo e al subordinato, ma piuttosto una modalità
alternativa di organizzazione aziendale: ne discende che ogni rapporto è soggetto alla propria
disciplina tipica (se nominato, come l’agenzia), o comunque alla disciplina della tipologia nella
quale si fa rientrare in via interpretativa. Il lavoro parasubordinato è caratterizzato dalla
presenza di tre requisiti:
a. Continuatività. La prestazione lavorativa deve essere non occasionale ed episodica, ma
stabile e duratura, anche se riferita a un tempo determinato.
b. Coordinazione. Il preponente ha il potere di fornire direttive al prestatore di lavoro, ma
non esiste una gerarchia né un potere disciplinare. Il prestatore di lavoro è
normalmente inserito nell’organizzazione aziendale.
c. Prevalenza del lavoro personale. Non si ha parasubordinazione se la prestazione
consiste esclusivamente o prevalentemente nel lavoro di soggetti terzi. In ogni caso è
possibile la prestazione di lavoro parasubordinato da parte di un ente collettivo
(società, associazione).
4) Rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici economici. In origine, la disposizione serviva a
sottrarre alla disciplina pubblicistica alcune categorie di lavoratori, che si facevano così
rientrare nella giurisdizione ordinaria e veniva sottoposti al rito del lavoro. Dopo la
privatizzazione del pubblico impiego (d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni), invece, la
regola è la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria e al rito del lavoro, salve le categorie di
lavoratori espressamente escluse per legge. Si rammenta che, in materia di pubblico impiego, il
giudice ordinario ha piena cognizione su tutte le vicende relative al rapporto di lavoro, e può
adottare provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, disapplicando gli atti
amministrativi contrari alla legge.
5) Rapporti di lavoro subordinato con enti pubblici non economici. Vale quanto detto sub 4).
Come si è visto, dal novero delle controversie in materia di lavoro sono esclusi solo i rapporti lavoro
autonomo che non presentino i caratteri della parasubordinazione, oltre a quelle ancora devolute alla
giurisdizione amministrativa (per determinate categorie di lavoratori: magistrati, militari, diplomatici,
professori universitari).
Le controversie nelle materie elencate sono soggette al rito del lavoro, tanto quando riguardano il
rapporto in sé (esistenza, qualificazione giuridica, validità) quanto con riferimento agli effetti del
rapporto (diritti ed obblighi delle parti). 4
2. GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Nell’ordinamento interno non è prevista alcuna disciplina specifica della giurisdizione per il processo
del lavoro: valgono dunque le regole ordinarie. Se ne ricordano due:
- I soggetti sovrani nel diritto internazionale sono immuni dalla giurisdizione interna. Non sono
pertanto suscettibili di tutela con il diritto del lavoro (essendovi una carenza assoluta di
giurisdizione) i rapporti di lavoro alle dipendenze degli stessi, ove il lavoratore eserciti
pubbliche funzioni.
- Vale anche per il processo del lavoro il Reg. 44/2001 in materia di giurisdizione. È pertanto
ammessa la deroga convenzionale alla giurisdizione in materia di controversie di lavoro, non
ostando a ciò l’inderogabilità della competenza (la giurisdizione è infatti un prius logico-
giuridico rispetto alla competenza).
Quanto alla competenza, i criteri sono elencanti all’art. 413 c.p.c. Dal punto di vista del riparto verticale
la situazione è semplice, poiché vige la competenza esclusiva del tribunale in funzione di giudice del
lavoro, come giudice di primo grado. In ogni tribunale è presente almeno una sezione lavoro, e le
questioni relative al riparto tra le sezioni non attengono alla competenza (che regola, invece, il riparto
del potere giurisdizionale tra uffici giudiziari diversi), esattamente come quelle relative
all’assegnazione delle cause alle sezioni staccate.
Quanto al riparto orizzontale, esistono almeno tre criteri concorrenti:
Per i lavoratori dipendenti, la competenza per territorio è determinata alternativamente nel
luogo: In cui è sorto il rapporto di lavoro
o In cui si trova l’azienda. Secondo la giurisprudenza si tratta del luogo in cui si trova la
o sede effettiva, cioè il centro principale di controllo e gestione delle attività, anche se
diverso da quello della sede legale.
Il luogo ove si trova dipendenza dell’azienda, cui il lavoratore è addetto o era addetto al
o momento della fine del rapporto.
La competenza appena indicata permane anche in caso di trasferimento o chiusura dell’azienda
o della sua dipendenza, purché il giudizio sia instaurato entro sei mesi (si tratta di un regime di
prorogatio, evidentemente dettato a favore del lavoratore).
Per i lavoratori parasubordinati, è competente il giudice del luogo in cui ha domicilio il
lavoratore. Si tratta di un foro esclusivo, unico per le controversie relative al rapporto di lavoro
parasubordinato (anche tale disposizione è volta a favorire il lavoratore).
Per il pubblico impiego, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio al quale il
dipendente è addetto o era addetto al momento della fine del rapporto. In deroga alle regole
ordinarie, non trova applicazione il foro erariale.
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Se i criteri sopra elencati non possono trovare applicazione (ad esempio, perché tutti i luoghi
considerati si trovano all’estero), in via sussidiaria si applicano i fori generali delle persone fisiche e
giuridiche. Le clausole convenzionali di deroga alla competenza sono nulle. Della disposizione si danno
due interpretazioni:
- Secondo la tesi assolutamente maggioritaria in dottrina e giurisprudenza, la deroga non è mai
ammissibile.
- Secondo altra tesi, sostenuta da Luiso, è più corretto ritenere che non siano ammesse le deroghe
anteriori all’insorgere della controversia; non vi sarebbero, invece, motivi per negare –
analogamente a quanto previsto dall’art. 2113 c.c. per rinunzie e transazioni – la possibilità di
derogare alla competenza dopo l’instaurazione del contenzioso.
Quanto alla rilevazione delle questioni di competenza, trovano applicazione gli artt. 38 e 428 c.p.c. Il
primo, come si è studiato, preclude al convenuto la rilevazione, se effettuata oltre la comparsa di
risposta, e limita anche la rilevazione d’ufficio alla soglia preclusiva della prima udienza. Vi è tuttavia
una differenza rispetto al rito ordinario: in questo, se l’eccezione di incompetenza comporta la
contestazione di un fatto storico allegato dall’attore, e si tratta di fatto non rilevante per il merito, ai
sensi dell’art. 38 c.p.c. il giudice effettua una istruttoria sommaria (assume sommarie informazioni); nel
rito del lavoro non è previsto nulla di tutto ciò, per cui le informazioni necessarie a decidere
l’eccezione di incompetenza saranno assunte secondo le forme previste per tutte le altre prove.
Le medesime barriere preclusive sono previste dall’art. 428 c.p.c. con riferimento alla competenza per
territorio: in questo caso, se ritiene insussistente la propria competenza, il giudice rimette con
ordinanza la causa all’ufficio giudiziario territorialmente competente e fissa un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per la riassunzione della causa.
3. LE QUESTIONI DI RITO
Studiando il processo ordinario di cognizione, ci siamo posti il problema della rilevazione e decisione
delle questioni di rito, facendo esclusivo riferimento a quelle relative ai presupposti processuali: norme
attinenti al processo, la cui violazione preclude al giudice la possibilità di pronunciare nel merito. Per
quanto riguarda il processo del lavoro, è necessario chiarire sin da ora che l’instaurazione del giudizio
secondo il rito speciale previsto dalla legge non rappresenta un presupposto processuale: ciò è
comprovato dagli artt. 426 e 427 c.p.c., i quali prevedono un meccanismo di conversione del processo
nel rito corretto, e prosecuzione dello stesso dal punto in cui è stato interrotto .
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Dobbiamo ora chiarire quali siano gli elementi rilevanti per determinare il rito applicabile al giudizio:
1) Secondo una prima opzione, ai fini della corretta determinazione del rito è rilevante l’effettivo
modo di essere del diritto controverso, così come accertato dal giudice nel corso dell’attività
Se, invece, il rito corretto costituisse un presupposto processuale, tutti gli atti compiuti fino al momento del
3
passaggio di rito dovrebbero essere ritenuti invalidi e, dunque, inutilizzabili se non rinnovati col nuovo rito.
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istruttoria. Ne deriva, ad esempio, che ove il giudice del lavoro accerti che il rapporto
sottoposto alla sua cognizione non rientra nelle categorie di cui all’art. 409 c.p.c., troverà
applicazione la disciplina prevista per il mutamento del rito. Una simile soluzione determina
due inconvenienti:
a. Circolo vizioso. I poteri istruttori attribuiti al giudice del lavoro non sono analoghi a
quelli riconosciuti al giudice ordinario. Vi è il rischio che la riqualificazione giuridica del
rapporto avvenga in base all’esercizio di poteri istruttori che – se il processo fosse stato
correttamente instaurato dall’inizio – il giudice non avrebbe potuto esercitare. Con la
conseguenza che il mutamento del rito avverrebbe in forza di elementi non rilevanti
per il rito correttamente applicabile.
b. Rischio di mutamenti a catena. In virtù del meccanismo sopra delineato, il mutamento
di rito dovrebbe avvenire esclusivamente ad istruttoria completa, p
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