Procedimenti sommari
Il IV Libro del CPC riguarda i procedimenti speciali. "Speciali" perché nel libro suddetto confluisce tutta una serie di argomenti non rientranti negli altri libri del codice. Bisogna, per ora, individuare i procedimenti speciali in negativo: cioè sono procedimenti speciali, quelli che non sono ordinari.
Procedimento sommario
Il Titolo I del IV Libro riguarda il procedimento sommario. Nell'ampio novero dei procedimenti speciali, alcuni sono accomunati dal carattere della sommarietà. "Tutela sommaria" significa tutela non piena. Dunque, bisogna prima capire cosa è la "tutela piena".
Il Libro II del CPC disciplina il procedimento ordinario, ma anche altri procedimenti particolari, accomunati tutti dalla caratteristica della tutela piena. La dottrina ha individuato alcune caratteristiche della tutela piena, presenti in tutti i procedimenti del II Libro:
- Predeterminazione legislativa delle fasi e dei termini del procedimento: nei procedimenti speciali la realizzazione della determinazione delle varie forme e fasi è rimessa alla discrezionalità del giudice (art. 669 sexies CPC), mentre nei procedimenti ordinari ciò è predeterminato dal legislatore;
- Realizzazione anticipata del contraddittorio nei confronti del convenuto (art. 101 CPC): mentre nel procedimento ordinario il contraddittorio si realizza prima che il provvedimento sia emanato, nei procedimenti speciali questo può avvenire dopo.
Il processo di cognizione piena può iniziare in due modi: Citazione o Ricorso. Normalmente, il processo ordinario di cognizione inizia con citazione. Questa, viene notificata al convenuto e depositata in cancelleria del giudice (cioè le parti vengono prima in contatto fra loro, e poi viene portata a conoscenza del giudice la controversia). Col ricorso, tale contatto è invertito in quanto l’attore si rivolge al giudice, il quale fissa l’udienza e ordina la notifica l’azione al convenuto.
Esempio: processo del lavoro. In entrambi i casi, però, il contraddittorio è precedente all’emanazione della sentenza del giudice. In altri casi, il legislatore prevede che il contraddittorio avvenga dopo l’emanazione di un provvedimento del giudice.
Esempio: decreto ingiuntivo. L’ordinamento consente al convenuto, però, di proporre opposizione. Ricapitolando: mentre nel procedimento ordinario di cognizione piena vi è realizzazione preventiva del contraddittorio, nei procedimenti a cognizione sommaria la realizzazione del contraddittorio può essere anche posticipata all’emanazione di un provvedimento del giudice.
- Il procedimento a cognizione piena sfocia in un provvedimento che può avere autorità di cosa giudicata sostanziale (art. 2909 CC): questo perché tale procedimento è "graduale". I procedimenti a cognizione sommaria, invece, possono sfociare in un risultato qualitativamente inferiore; cioè il risultato, in termini di stabilità, può essere inferiore.
Quanto detto fino a questo punto ci serve per capire cosa caratterizza i procedimenti speciali. I processi a cognizione piena sono processi tendenzialmente buoni per tutti i diritti. L’art. 24.1 Cost. stabilisce che tutti possono agire in giudizio per tutelare i propri interessi legittimi e diritti soggettivi. In questa norma, tutti i diritti sostanziali vengono tutelati. Per questo parliamo di atipicità dell’azione. Ciò significa che ogni qualvolta il legislatore prevede un diritto, deve prevedere anche lo strumento per farlo valere.
Questo sistema, però, potrebbe ben essere l’unico processo. Perché il legislatore affianca, ad esso, dei procedimenti speciali? Questi ultimi sono procedimenti tipici, cioè è possibile ricorrere ad essi solo in determinati casi. Tra questi, il gruppo più nutrito è quello caratterizzato dalla sommarietà. Le esigenze che il legislatore vuole salvaguardare, prevedendo anche i procedimenti speciali, sono tre:
- Economia processuale: Il procedimento ordinario dura molto tempo e, quindi, comporta "costi" elevati. Il legislatore vuole che questo costo non sia uno spreco. In taluni casi, il procedimento a cognizione piena risulta inutile, perché troppo costoso e articolato.
Esempio: controversie di mero inadempimento. Dunque, quando non c’è una effettiva contestazione del diritto, il legislatore prevede forme speciali.
Esempio: procedimento per convalida di sfratto.
- Evitare l’abuso da parte del convenuto del diritto di difesa: È possibile che il convenuto abusi delle garanzie previste dal legislatore. Ad esempio, io so di avere torto, ma sollevo una serie di eccezioni a scopi dilatori. Il legislatore cerca di neutralizzare tali tentativi.
Esempio: la condanna con riserva in caso di eccezione di compensazione. Attraverso l’eccezione di compensazione, il convenuto vanta, nei confronti dell’attore, un controcredito; e tale vanto è indirizzato ad ottenere l’annullamento della domanda dell’attore. Può accadere che, mentre l’attore ha provato il suo credito con un titolo esecutivo, la mia richiesta è infondata. L’art. 35 CPC ci viene in aiuto affermando che, se il controcredito non è vantato su un titolo certo e puntuale, il giudice può emanare una condanna con riserva; il giudice, cioè, emette un provvedimento provvisoriamente esecutivo, fino alla totale analisi delle eccezioni presentate dal convenuto. Ci troviamo di fronte ad un procedimento speciale perché l’art. 277 CPC afferma che il giudice deve rispondere a tutte le parti della domanda proposta dall’attore, e delle eccezioni del convenuto. Nel caso in esame abbiamo, invece, una cognizione parziale, perché fondata solo su dati proposti dall’attore.
- Effettività della tutela giurisdizionale: Questo concetto è molto importante. L’art. 24 Cost. garantisce il diritto di azione. Per ottenere tutela in giudizio, però, ci vuole del tempo. Oggi la durata è patologica (10/12 anni!). Il diritto che si trova in uno stato di insoddisfazione resta così per tutta la durata del processo. Tale condizione, può causare pregiudizio, il quale può essere di due tipi: pregiudizio da tardività (esempio: diritto agli alimenti); pregiudizio da infruttuosità (esempio: io vanto un credito, ma il debitore cede tutti i suoi beni).
Tutte queste situazioni si pongono in contrasto con l’art. 24 Cost. perché il processo deve garantire l’effettiva tutela del diritto. Il legislatore deve predisporre strumenti esperibili durante il processo per essere tutelati in questo senso.
Esempio: le misure cautelari. Dobbiamo, ora, fare una distinzione fra i procedimenti sommari "cautelari" e "non cautelari". La distinzione è di carattere strutturale. La differenza sta in questo: alcuni procedimenti speciali si concludono con la stessa utilità di una sentenza, o quantomeno simile. È, questa, la caratteristica dei procedimenti sommari non cautelari. Essi, infatti, si concludono con provvedimenti che, se non impugnati, hanno il carattere della stabilità. Nei procedimenti sommari cautelari, questa attitudine mancava. Si è sempre detto che i provvedimenti cautelari sono provvisori e strumentali alla successiva decisione di merito. Quindi il provvedimento cautelare non può non stare da solo! Dunque, essi miravano ad anticipare gli effetti della decisione di merito o a conservare lo status quo. Ma, in ogni caso, dovevano essere seguiti da una sentenza di merito.
Per riassumere, potremmo dire che:
- I provvedimenti sommari non cautelari sono emanati nella speranza che la successiva sentenza di merito non ci sia;
- I provvedimenti sommari cautelari sono emanati in attesa di una sentenza di merito.
Tutto ciò che abbiamo detto in merito ai provvedimenti sommari cautelari, è stato modificato dalla legge 80/2005. il legislatore è intervenuto nel senso di attenuare questa necessaria successione del provvedimento di merito. Tale innovazione entrerà in vigore dall’1 gennaio 2006: ci sono dei casi nei quali, cioè, il provvedimento cautelare permane anche dopo il 30° giorno senza provvedimento di merito.
Procedimento per decreto ingiuntivo
I procedimenti sommari non cautelari (da ora PSNC) hanno il carattere della stabilità. Essi sono previsti per esigenze di economia processale, in particolare quelli che vanno sotto il nome di "accertamenti con prevalente funzione esecutiva" (Mandrioli). Chi adopera tali strumenti, mira a:
- Avere un titolo esecutivo;
- Ottenere un provvedimento con valore di giudicato.
Il primo è il procedimento per decreto ingiuntivo (art. 633 CPC e ss). A fronte della atipicità del procedimento ordinario di cognizione, i procedimenti speciali sono procedimenti tipici (cioè la legge determina i casi nei quali applicarli). Ecco perché ci troviamo di fronte a norme che prevedono le condizioni per l’accesso ai procedimenti speciali.
L’art. 633 CPC disciplina le condizioni di ammissibilità al decreto per ingiunzione:
- Condizioni relative all’oggetto del credito;
- Condizioni relative alla prova del credito.
Il procedimento per ingiunzione comporta la possibilità per il creditore di ottenere un provvedimento di condanna del debitore "inaudita altera parte" (cioè senza previo contraddittorio). Esso è detto anche, per questa caratteristica, procedimento con contraddittorio differito ed eventuale. Contro questo provvedimento il convenuto, se lo ritiene opportuno, può fare opposizione, con conseguente esercizio di un processo a cognizione piena. Quindi, questa, è un’ipotesi di inversione di contraddittorio.
Per precisione, dobbiamo specificare che quando parliamo di "creditore", facciamo riferimento al soggetto attivo di un diritto (di un qualsiasi diritto, e non solo quello di credito); per converso, quando parliamo di "debitore" ci riferiamo al soggetto passivo di un diritto.
L’art. 633.1 CPC elenca quali sono le condizioni relative all’oggetto:
- Crediti di denaro;
- Una determinata quantità di cose fungibili;
- La consegna di cosa mobile determinata.
Quindi rimangono esclusi i diritti mobiliari. Le condizioni per la prova. Sono in particolare, il possesso di una "prova scritta". Ma la nozione di prova scritta che qui si utilizza, non è quella solo in senso tecnico, ma è più ampia. Nel procedimento ordinario di cognizione, la prova scritta è:
- Un atto pubblico;
- Una scrittura privata.
Nel decreto ingiuntivo, rientrano anche altri mezzi che non ritroviamo in questa nozione in senso tecnico. Questa nozione più ampia viene descritta dall’art. 634: le polizze, i telegrammi, eccetera…
Un documento, per valere come scrittura privata deve:
- Essere munita di determinati requisiti, in particolare, la sottoscrizione con forma autografa. Quest’ultima, deve essere autenticata, giudizialmente verificata, riconosciuta.
Nel procedimento ordinario, la scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, si ritiene "riconosciuta" se entro il primo atto difensivo la controparte non la disconosce. In questo caso, si parla di "riconoscimento tacito" (o mancato disconoscimento). Nel procedimento per ingiunzione, si ritiene che scrittura privata sia solo quella autenticata, perché in esso il convenuto non viene sentito, perciò non vi è, in capo a quest’ultimo, la possibilità di difendersi e, quindi, disconoscere lo stesso.
La seconda deroga riguarda l’efficacia delle scritture contabili degli imprenditori. Il principio generale è che le scritture contabili degli imprenditori fanno prova contro l’imprenditore e non a favore, salvo che si tratti di rapporti fra imprenditori. Rispetto a questa regola, vi è una deroga contenuta nell’art. 633.e CPC: ovvero, nel procedimento per ingiunzione, le scritture contabili fanno prova a favore dell’imprenditore anche se non vi sono rapporti fra imprenditori. Da quanto detto fino ad ora, risulta quindi che la nozione di "prova scritta" sia molto più ampia.
Ai numeri 2 e 3, l’art. 633 prevede poi l’ipotesi dei decreti ingiuntivi per "crediti professionali". Queste sono ipotesi particolari, con riguardo alla prova dell’ammissibilità. Oggetto è sempre un credito, anche se vantato da soggetti particolari. Infatti, mentre la legge prevede, in genere, una prova scritta, nel caso dei professionisti la prova può essere una mera affermazione dell’imprenditore. L’art. 636 si ricollega a ciò, e prevede la possibilità di presentare una "parcella", cioè una dichiarazione unilaterale da parte del ricorrente (c.d. "procedimento moritorio puro"). La parcella, poi, deve essere corredata da un parere dell’Ordine di appartenenza.
Quindi un controllo c’è. Ma siamo proprio ai limiti del diritto di difesa! Una parte della dottrina ha addirittura visto una incompatibilità costituzionale, proprio perché vi è una disparità di trattamento, e un favore per una particolare classe sociale. Infatti:
- Il parere del collegio riguarda solo il quantum e mai l’an;
- Il parere non occorre se l’ammontare della parcella rientra nelle tariffe previste.
Si è detto che tale norma è il retaggio di una visione anteriore all’emanazione della Costituzione. Mancano, però, norme a tutela, per esempio, dei lavoratori!
Tornando all’ambito processualistico, il procedimento per ingiunzione inizia con ricorso, del creditore, al giudice monocratico (art. 637). Egli può rigettarlo o accoglierlo (art. 640-641). L’art. 639 afferma che, quando il decreto ingiuntivo viene richiesto per una quantità di cose fungibili, il ricorrente deve indicare una somma di denaro che ritiene di poter accettare in sostituzione dell’originale obbligazione. L’art. 640 si occupa dell’ipotesi di rigetto, e contiene una ipotesi particolare.
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Diritto processuale civile - procedimenti speciali, preparazione esame
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Diritto processuale civile II - procedimenti speciali
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