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Estratto del documento

C'è una differenza evidente:

il sequestro giudiziario parla di beni mobili, immobili, aziende e universalità di beni, inoltre non

• si possono sequestrare diritti di credito;

il sequestro conservativo parla di beni mobili o immobili o somme dovute al creditore; quindi

• sono sequestrabili anche i diritti di credito.

I due sequestri quindi hanno funzioni ed ambiti di applicabilità diversi perché colpiscono beni diversi.

Per quanto riguarda l'attuazione dei sequestri, l'art 669 duodecies individua una disciplina speciale

dettata dagli artt 677 ss, mentre la disciplina generale delle misure cautelari può essere applicata solo

in via residuale.

Vi sono due ipotesi di perdita di efficacia del sequestro:

1. se il sequestro è stato concesso e non viene eseguito nei 30 giorni successivi alla data di

comunicazione o notificazione del provvedimento concessorio del sequestro (il sequestro perde

efficacia ed è tamquam non esset) → art 675;

2. se nei 60 giorni successivi alla sua concessione on viene iniziato il processo di merito.

Inoltre il sequestro diventa inefficace anche per le ipotesi previste dall'art 669 novies.

Il sequestro giudiziario ha come oggetto cose determinate, infatti presupposto per la sua concessione è

che sia controversa la proprietà di uno o più beni mobili o immobili, o che sia controverso il diritto

all'esibizione di una cosa determinata. Pertanto il sequestro giudiziario si eseguirà nelle forme

dell'esecuzione per consegna o rilascio. Il giudice nomina un custode, eventualmente anche in persona

della parte che offre maggiori garanzie circa l'amministrazione e la conservazione della cosa e detterà le

disposizioni necessaria per l'amministrazione temporanea della cosa sequestrata.

L'effetto di tale sequestro è quello di rendere inefficaci per la controparte gli eventuali atti di alienazione

del bene sequestrato.

Art 677:

“il sequestro giudiziario si esegue a norma degli artt 605 e ss, in quanto applicabili, omessa la

notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'art 608 primo

comma.

L'art 608 primo comma è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.

Il giudice con il provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo

detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentirne l'immediata immissione in possesso del

custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'art 211.”

Per la nomina del custode si procede ai sensi dell'art insieme alla nomina del custode il giudice

676:

stabilisce i criteri ed i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a

rendere più sicura la custodia e ad impedire la divulgazione dei segreti. Il giudice nello scegliere il

custode può nominare quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione. Gli obblighi e i

diritti del custode sono sanciti dagli artt 521, 522, 560.

il sequestro conservativo ha come oggetto un intero patrimonio del debitore nei limiti del valore del

sequestro.

Sequestro conservati sugli immobili → art 679:

• “il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso

l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'art 559”.

→ si realizza quindi nella forma del pignoramento: trascrivendo il pignoramento presso

l'apposito registro. Giuridicamente il bene è bloccato, perché alla fine della controversia la parte

potrà così soddisfarsi sull'immobile direttamente oppure mediante la vendita dell'immobile

anche se il bene è stato ceduto ad un terzo acquirente in buona fede.

Sequestro conservativo su beni mobili → art 678:

• “il sequestro conservati sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il

pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con

l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del

terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art 547. il giudizio sulle controversie relativa

all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il

terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei

confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Si applica l'art 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non

ammettono dilazione.”.

→ i beni mobili vengono dati in custodia ad un soggetto che può essere lo stesso debitore o un

soggetto terzo, oppure viene ordinata la custodia al tribunale. Dopo la nomina della custodia e

la notifica del pignoramento, quel bene non può liberamente circolare. Il custode ha precise

responsabilità penali per la custodia del bene.

Ai sensi dell'art se le cose sequestrate sono deteriorabili il giudice può ordinarne la vendita.

685 cpc

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante

ottiene sentenza di condanna esecutiva (vd art 156 disp att cpc).

→ l'art 156 dice che il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista dall'art

dalla comunicazione, nella cancelleria

686 deve depositarne copia nel termine perentorio di 60 giorni

del giudice competente per l'esecuzione.

Secondo l'opinione prevalente di dottrina e Cassazione, la conversione in pignoramento si verifica

automaticamente, mentre l'onere del sequestrante di effettuare il suddetto deposito nella cancelleria del

giudice competente per l'esecuzione investe la procedibilità del processo di espropriazione, nel senso

che se non avviene nel termine tale processo si estingue.

Se i beni acquistati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa

con essi alla distribuzione della somma ricavata. (art 686).

La conversione pare essere ex nunc, per evitare un'alterazione a posteriori della struttura della misura

cautelare.

Se la causa di merito è di giurisdizione straniera il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del

sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o

del lodo entro il termine perentorio di 60 giorni.

A seguito della conversione i vizi del sequestro possono essere fatti valere con l'opposizione agli atti

esecutivi.

La nuova disciplina non si occupa della tutela del terzo che si afferma pregiudicato dalla misura

cautelare in sé o dalla modalità della sua attuazione. Questa tutela nella vecchia legislazione era

prevista nel giudizio di convalida. I provvedimenti d'urgenza

I provvedimenti d'urgenza, di cui all'art sono misure cautelari residuali che presentano varie

700 cpc,

caratteristiche:

sussidiarietà → si può ricorrere a questi provvedimenti soltanto se non risultano applicabili gli

• altri strumenti cautelari tipici; il giudice può adottare i provvedimenti d'urgenza che

strumentalità → si evince dall'art 700: “

• appaiono idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” → si

realizza così una tutela anticipatoria, perché non si mira né a preservare l'esecuzione né il

mezzo di prova, ma semplicemente si mira ad anticipare gli effetti della sentenza di merito;

atipicità → il contenuto di questi provvedimenti no è tipizzato, il giudice dovrà valutare caso per

• caso le specifiche circostanza concrete.

Anche per i provvedimenti d'urgenza, dopo la riforma del 1990, esistono due discipline: i presupposti

applicativi (cioè i requisiti) sono fissati dall'art 700 cpc, mentre l'iter procedimentale che prima era

disciplinato dagli art 701 e ss, ora è contenuto negli artt 669 bis – quaterdecies. Vi è però una

differenza importante rispetto al rito cautelare uniforme: i provvedimenti d'urgenza sono ultrattivi, e

quindi sono destinati a regolamentare in maniera stabile e duratura i rapporti fra le parti, qualora

nessuna delle due parti intenda azionare il giudizio di merito.

Vi sono dei limiti al contenuto di questi provvedimenti:

il prevedibile contenuto della sentenza di merito;

• non potranno coinvolgere diritti e situazioni afferenti ad un terzo estraneo al giudizio;

• non potranno essere adottati per l'esecuzione di obblighi di fare infungibili.

Per valutare la possibilità di concedere tale provvedimento il giudice dovrà anche valutare la sussistenze

dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In questo caso però il periculum in mora

assume una particolare connotazione: non basta un generico rischio di dispersione del diritto, è

necessario invece allegare la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile.

Dove: l'imminenza attiene alla prossimità del pericolo, un pericolo quindi immediato;

• l'irreparabilità riguarda invece la non risarcibilità per equivalente del danno lamentato o temuto.

Quindi i diritti che meglio rispettano questi requisiti sono un diritto alimentare o al nome, al sesso o altri

diritti costituzionalmente garantiti.

Va esclusa l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione contro i provvedimenti d'urgenza.

I procedimenti di istruzione preventiva

Ultimamente stiamo assistendo ad una progressiva incidenza delle conoscenze e dei dati tecnico –

scientifici sulla risoluzione delle controversie, per due motivi:

1. aumentano i casi in cui per risolvere particolari questioni probatorie è necessario ricorrere a

conoscenze tecnico – scientifiche;

2. queste conoscenze incidono più di altre sul convincimento del giudice.

L'istruzione preventiva è un procedimento cautelare sui generis con strumentalità attenuata, il cui fine è

quello di formare la prova prima dell'inizio del processo o della fase istruttoria. La funzione cautelare in

questo caso è di cognizione.

L'istruzione preventiva serve ad evitare il rischio di disperdere la prova, e può avere funzione deflattiva

in quanto le parti sono a conoscenza prima del processo del valore della prova e quindi possono

decidere di risolvere la controversia tramite accordi stragiudiziali.

La sua funzione è quindi di salvaguardare l'efficienza e la fruttuosità di un mezzo di prova a fronte del

rischio di dispersione degli elementi probatori

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Publisher
A.A. 2015-2016
42 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ginni93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ansanelli Vincenzo.