Diritto processuale civile III
Procedimenti speciali
Sono procedimenti speciali tutti quei particolari riti o percorsi processuali che si differenziano dal processo ordinario di cognizione in quanto comportano modalità procedimentali, istituti, fasi diverse dal processo ordinario di cognizione. Sono contenuti nel libro IV del cpc. Nota bene: non si tratta né di giurisdizione speciale, né di sezioni specializzate, si trovano infatti sempre all'interno della giurisdizione ordinaria.
Ragioni per la creazione dei riti speciali
- Particolarità della materia giudicata o peculiarità dei diritti soggettivi coinvolti. Esempio: controversia in materia di lavoro;
- Ragioni di tecnica legislativa: il legislatore attraverso la configurazione di un rito speciale si prefigura l'obiettivo di raggiungere risultati che non possono essere raggiunti applicando il rito ordinario di cognizione. Esempio: sequestro, procedimento monitorio.
Categorie di riti speciali
I riti speciali possono essere distinti in due categorie:
- Riti speciali a cognizione piena: hanno la stessa funzionalità del rito ordinario di cognizione, la sentenza emessa all'esito di tale rito ha lo stesso valore della sentenza emessa all'esito del processo ordinario di cognizione. La scelta di ricorrere ad un rito speciale a cognizione piena è compiuta rationae materiae dal legislatore, quindi non spetta né al giudice, né alle parti. Esempio: lavoro, privacy, controversie agrarie, opposizione a sanzioni amministrative, discriminazione, intercettazione, materia elettorale, attribuzione di sesso, usi civici, procedure concorsuali, minori, assegni... per ognuna di queste materie esiste un rito speciale a cognizione piena che si è obbligati ad utilizzare;
- Riti speciali a cognizione sommaria: la scelta di ricorrere a tali riti è rimessa alla parte, al ricorrere di determinate circostanze.
Riti speciali a cognizione piena
Inizialmente erano disciplinati tramite leggi speciali, tranne il processo del lavoro che, con la legge 533/1973 che applicò una novellazione del cpc, è contenuto nel cpc. Nel 2009 si avevano ben 33 riti speciali a cognizione piena disciplinati dalla legislazione penale, il che creava disorganizzazione nel lavoro giudiziario, difficoltà interpretative e un allungamento dei tempi di risoluzione delle controversie.
Il legislatore con l'art 54 della l. 69/2009 attribuisce al Governo la delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, che avverrà con il d.lgs. 150/2011 rubricato "Disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione".
Obiettivo del legislatore è di ricondurre ognuno dei 33 riti speciali a cognizione piena disciplinati dalle leggi speciali in uno dei 3 modelli di riti a cognizione piena previsti dal cpc:
- Rito ordinario di cognizione (libro II cpc);
- Rito del lavoro;
- Procedimento sommario di cognizione (art 702 e ss cpc).
Il legislatore dà anche dei criteri direttivi:
- La concentrazione processuale + forti poteri ufficiosi del giudice → rito del lavoro;
- Forme semplificate di trattazione e di istruzione probatoria → procedimento sommario di cognizione;
- Tutti gli altri riti che non presentano queste caratteristiche → procedimento ordinario di cognizione.
Complicazioni della semplificazione
Questa attività di semplificazione viene complicata da vari fattori:
- Restano fermi i criteri di competenza territoriale previsti dalla legislazione speciale vigente;
- Restano fermi i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione speciale;
- La riconduzione del rito speciale in uno dei tre modelli non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalle legge speciale che attribuiscono poteri ufficiosi al giudice.
Quindi questi riti sono disciplinati:
- Dalle disposizioni previste per il modello;
- Dalle disposizioni che sopravvivono in base all'espressa deroga del legislatore;
- Dalle disposizioni non abrogate finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme previste nel cpc.
Viene così formato un testo che rappresenta il libro V del cpc, in realtà il codice è sempre composto da 4 libri, ma questo "libro V" è un'appendice rappresentata dal d.lgs. 150/2011.
Riti speciali a cognizione sommaria
Differenze tra riti speciali a cognizione piena e riti speciali a cognizione sommaria:
- Nei riti a cognizione piena abbiamo una predeterminazione delle forme del procedimento;
- Nei riti a cognizione sommaria abbiamo formule del tipo "il giudice sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio procede all'assunzione dei mezzi che ritiene importanti per la decisione della causa".
- Nei riti a cognizione piena il contraddittorio trova la sua massima esplicazione;
- Nei riti a cognizione sommaria vi è una contrazione del diritto al contraddittorio, che però non violano né l'art 24 né l'art 111 cost perché si tratta di una contrazione temporanea del diritto al contraddittorio, che la parte potrà sempre colmare introducendo quei procedimenti che sono la continuazione fisiologica del procedimento sommario di cognizione. Esempio: sequestro richiesto ante causam, processo ordinario di cognizione va iniziato entro 60 giorni successivi il sequestro.
- I provvedimenti emessi all'esito di un giudizio a cognizione piena sono destinati a fare stato fra le parti, secondo la regola del giudicato formale;
- I giudizi a cognizione sommaria si concludono con un provvedimento che non è idoneo ad acquisire valore e forza di cosa giudicata, ma che lo potrà diventare in caso di accettazione tacita (quando la controparte non si oppone o non introduce un giudizio a cognizione piena).
Procedimenti sommari
All'interno dei procedimenti sommari si distingue tra:
- Procedimenti sommari di natura cautelare: la specialità del rito è quella di apprestare una tutela anticipatoria che cauteli la successiva soddisfazione del diritto. Questi processi sono strumentali, sono uno strumento di cautela del soddisfacimento del diritto agli esiti del giudizio di merito. A loro volta si distinguono in:
- Procedimenti cautelari dell'esecuzione → sequestri o provvedimenti d'urgenza;
- Procedimenti cautelari della prova → viene tutelato anticipatamente il diritto alla prova in caso di pericolo di dispersione del mezzo di prova, vengono chiamati istruzione preventiva;
- Procedimenti di natura non cautelare: la finalità non è quella di cautelare un diritto ma sono mere tecniche di politica legislativa.
Il processo del lavoro
Il rito del lavoro è un processo speciale a cognizione piena, che costituisce anche uno dei tre modelli processuali a cognizione piena nei quali il nostro ordinamento riconduce tutti i riti speciali a cognizione piena previsti dalle leggi speciali, a norma del d.lgs. 150/2011. A livello di politica legislativa la scelta di adottare percorsi processuali differenziati per la risoluzione giudiziaria di determinate tipologie di controversie si riconnette essenzialmente a due diverse esigenze:
- Alla particolari caratteristiche della controversia;
- Alla tutela giurisdizionale differenziata.
La seconda esigenza è la soluzione adottata dal legislatore italiano con la legge 533/1973 che introduce il rito del lavoro. Il processo del lavoro introdusse molte novità e soluzioni particolarmente convincenti, tanto che nei trent'anni successivi vennero riprese, non tutte, anche nel processo ordinario di cognizione. Questo fatto ha reso e rende tutt'oggi il rito del lavoro il termine di paragone per qualsiasi possibile riforma del processo ordinario di cognizione.
Excursus storico
Il legislatore del '40, nel rispetto delle concezioni culturali della modernità storica, aveva aderito ad una concezione per cui tutte le controversie dovevano essere trattate allo stesso modo, cioè seguendo un unico paradigma processuale rappresentato dal libro II del cpc. Questa idea si rivelò ben presto errata, come dimostrano anche molte opinioni dottrinali tra cui quella di Proto Pisani.
Nuove consapevolezze
Quindi, negli anni '50 non c'era un rito dedicato alle controversie in materia di lavoro, ma esistevano singole disposizioni nel cpc ma anche nel cc che modificavano parzialmente la disciplina di alcuni istituti per quanto riguardava le controversie in materia di lavoro, che rappresentano una larga percentuale delle controversie civili.
Sul finire degli anni '60 si manifesta una nuova consapevolezza sociale verso i valori e gli interessi coinvolti nelle controversie nascenti da rapporti di lavoro. Si tratta di un movimento politico, sociale, sindacale che spinge da un punto di vista politico affinché il legislatore italiano abbandoni il suo immobilismo e adotti una riforma complessiva in grado di delineare un procedimento ad hoc rapido, efficiente per la tutela dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro.
Nel 1970 viene emanato lo statuto dei lavoratori, del quale sono molto importanti l'art 18 e l'art 28. Ci si rese immediatamente conto che per assicurare la funzionalità di questi nuovi subprocedimenti fosse necessario riformare completamente il processo civile in materia di lavoro, in modo che questi subprocedimenti andassero ad inserirsi in un modello che potesse garantire una sedimentazione effettiva, efficace ed efficiente.
Importanza del processo del lavoro
Dal punto di vista pratico il processo del lavoro è rilevante per l'ingente numero di controversie e per il rilievo degli interessi coinvolti nel processo del lavoro; dal punto di vista teorico è rilevante perché con esso si intende introdurre un nuovo modello processuale ispirato a precisi capisaldi ideologici, quindi con una visione riformatrice complessiva e globale.
Finalità del processo del lavoro
Il fine che si vuole raggiungere con la creazione del processo del lavoro è apparentemente uno, ma in realtà è duplice:
- Il fine immediato è assicurare uno strumento di soluzione rapida delle controversie relative ai diritti del lavoro. Per arrivare a questo obiettivo c'è un modello culturale a cui fare riferimento: il legislatore decide di adottare il processo "chiovendano" elaborato da Giuseppe Chiovenda nel 1919. Egli fu uno studioso dei codici tedeschi ed austroungarici, in un periodo in cui il principale testo studiato era il code civil francese. La caratteristica del processo austroungarico è che ha una visione pubblicistica, è funzionale e l'interesse per la rapidità dello stesso e per la giustizia della decisione è considerato preminente, rispetto alla tradizione liberale di processo garantistico dominato dalle parti. In questo tipo di processo il giudice ha un ruolo diverso: deve dirigere il processo, e per far sì che ciò avvenga il processo deve essere orale, concentrato ed immediato.
- Il secondo fine è creare un meccanismo processuale in grado di riequilibrare nel processo posizioni che sono squilibrate a livello sostanziale. Infatti, se si rimettesse la dinamica processuale esclusivamente ai rapporti di forza esistenti tra le parti, si avrebbe una parità formale che si traduce sostanzialmente in un trattamento diseguale. Per evitare questo risultato si deve dare un ruolo più attivo al giudice, che funga anche da supplenza verso le eventuali carenze strutturali o processuali della parte più debole.
Efficienza del processo del lavoro
Il processo del lavoro riesce a rispettare gli obiettivi prefissati? Bisogna notare che il processo del lavoro dura la metà di un processo ordinario di cognizione. Inoltre, dato che molte soluzioni previste dal rito del lavoro sono state adottate successivamente anche nel processo ordinario di cognizione si può dire che il processo del lavoro sia stato ben ideato. Il problema è che, dato che questi istituti sono stati trasfusi in maniera settoriale attraverso interventi disorganici e saltuari, il risultato nel procedimento ordinario di cognizione è ben diverso.
Controversie individuali in materia di lavoro
Art 409 si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
- Rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa;
- Rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
Competenza del giudice del lavoro
Da questo articolo si evince che la competenza del giudice del lavoro è una competenza funzionale, ed è inderogabile anche pattiziamente → eventuali clausole contenute nei contratti di lavoro che indicano come competente un giudice diverso dal giudice del lavoro sono nulle. (art 413 ultimo comma) Questa nullità è rilevabile anche d'ufficio, come la violazione della competenza funzionale del giudice del lavoro. Il giudice del lavoro è un magistrato ordinario deputato ad applicare esclusivamente il rito del lavoro. Per ragioni organizzative e funzionali presso ogni tribunale si crea un'apposita sezione lavoro, il che, ovviamente, non lo rende un giudice speciale. Il giudice del lavoro è un giudice in composizione monocratica (disposizione molto innovativa nel 1973, dato che fino al 1990 tutti i giudici erano collegiali, a differenza di oggi che sono per la maggior parte monocratici).
Competenza territoriale e orizzontale
Nelle controversie di lavoro non vi è un problema di competenza verticale: perché appunto c'è solo il tribunale in composizione monocratica, qualsiasi sia il valore della controversia. Per quanto riguarda la competenza orizzontale invece, a differenza del processo ordinario di cognizione, si immagina che il convenuto sia tendenzialmente il datore di lavoro. Ovviamente non è sempre così, ma se si fosse adottata la regola generale della competenza del tribunale del luogo ove ha sede il convenuto si sarebbe perpetuata una ragione di vantaggio verso il datore di lavoro.
I criteri di competenza sono indicati all'art 413 cpc:
- È competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Questa competenza permane anche dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro 6 mesi dal trasferimento o dalla cessazione;
- Per quanto riguarda i rapporti di cui al numero 3) dell'art 409 cpc è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al detto articolo;
- Per quanto riguarda le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
- Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano quelle dell'art 18 cpc.
Lavoro subordinato
Che cosa si intende per lavoro subordinato? Rapporto di lavoro in cui il lavoratore sia assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Il giudice del lavoro deve ravvisare questi tre elementi tramite un'indagine concreta che vada al di là del nomen iuris mediante il quale viene etichettato il singolo contratto di lavoro, per capire se si trova di fronte ad un caso di lavoro subordinato.
Tipologie di lavoro e applicazione del rito del lavoro
Cosa significa l'inciso "anche se non inerente all'esercizio di un'impresa"? Serve a ricomprendere nell'applicazione del rito del lavoro alcune tipologie che potevano apparire problematiche: lavoro a domicilio, domestico, marittimo...
Nel processo del lavoro vi rientrano tutte le controversie che in qualche modo si riconnettono al rapporto di lavoro, quindi ad esempio anche il risarcimento dei danni derivanti da un infortunio sul lavoro. → vi è una vis attractiva del rito del lavoro per cui se vi sono due domande di cui una soggetta al rito del lavoro e l'altra no, entrambe le controversie vengono trattare e risolte con il rito del lavoro.
Parasubordinazione
La parasubordinazione, di cui all'art 409 comma 3 cpc, presenta due requisiti:
- Deve trattarsi di una collaborazione stabile → quindi non episodica o saltuaria, anche se non necessariamente scandita dal carattere della quotidianità e della continuità;
- Deve trattarsi di prestazioni ricollegate organicamente all'attività dell'impresa, ossia prestazioni inserite in un programma predeterminato di produzione e a questo funzionalmente connesse.
Rapporti di lavoro di dipendenti pubblici
Per quanto riguarda i punti 4 e 5 dell'art 409 cpc, si tratta di:
- Rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici esercenti un'attività economica
- o rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici non esercenti un'attività economica.
Prima della legge 80/1998 i rapporti di dipendenti di enti pubblici svolgenti un'attività economica erano sottoposti alla giurisdizione del giudice del lavoro, mentre i dipendenti di enti pubblici non esercenti un'attività economica erano di competenza della giurisdizione amministrativa. Questo aveva dato adito a una giurisprudenza sterminata nel tentativo di ricollegare i vari enti pubblici alle due giurisdizioni.
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