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USA
Atti introduttivi: osservatorio privilegiato per comprendere le modalità di funzionamento di un
determinato modello processuale.
Negli USA “bleading”: questa linea evolutiva ha seguito l’obiettivo di una drastica semplificazione
del modello. 4 stadi ognuno dei quali sfocia in un provvedimento rappresentativo delle tendenze
culturali e filosofiche. Il percorso si gioca sul grado di specificità dell’atto introduttivo, specifico e
circostanziato. Quale grado cioè di specificità nel descrivere i fatti a fondamento delle proprie
domande ed eccezioni.
In Italia le barriere preclusive = obbligare la parte a compiere un’attività entro un termine specifico.
Fino al 1990 in Italia era consentito alle parti di porre nuove domande e nuove prove fino alle
conclusioni. Gli atti introduttivi non avevano efficacia vincolante, potevano aggiustare il tiro in ogni
momento del procedimento. Un modello del genere privilegia la garanzia formale del diritto delle
parti rispetto al processo, prestandosi a soluzioni a sorprese, tattiche e strategie dei difensori.
Il codice prevedeva originariamente in realtà che negli atti introduttivi si dovesse indicare tutto,
prevedendo solo aggiustamenti successivi.
Negli anni 50 si modificò concedendo più tempo per modulare le difese (valeva maggiormente per
il convenuto ovviamente). Ciò ha causato i ritardi processuali ben noti.
Nel 1990 viene introdotto un regime preclusivo rigido. Scioperi e proteste. Nel 1995 nuova
riforma: regime medio, si è fatta distinzione. Nel 2005 si azzera di nuovo tutto e si torna al regime
originale del 1942, ad eccezione dei mezzi di prova. Un percorso piuttosto pendolare quindi.
Si richiede una maggiore fattualizzazione dell’atto introduttivo.
4 fasi in USA:
1)”Writ, Code Bleading”
2)”Fact Bleading”
3)1938, Federal Rules of Civil Procivior, “Notice Bleading”
4)abbandono del notice bleading – Corte suprema 2007
1)subito dopo l’indipendenza si perde l’occasione di creare un modello autonomo dalla madre patria
del processo civile. Siamo in una fase di mera ricezione del modello inglese. Il bleading in questa
fase rappresenta un meccanismo di introduzione della controversia ma anche una rigida limitazione
degli issues, i diritti riconosciuti, In Inghilterra non si ha un’unica giurisdizione sin dall’epoca
medioevale. Una in equity e una at law: estrema “processualizzazione” del diritto nei paesi di
common law. Non esiste un diritto se non c’è un’azione per tutelarlo. Nei paesi di common law il
diritto quindi esiste nel momento in cui si inventa l’azione per tutelarlo.
Nell’evoluzione storica questo crea una seria ampia di atti introduttivi, i “writ”. Un formulario
estremamente complesso, science of bleading.
L’utilizzazione dei bleading trasposto nella società americana post-coloniale pone una serie di
inconvenienti quali la preparazione della classe forense americana. Anche l’avvocato in quel
periodo è uomo d’azione. Il sistema del bleading è percepito dalla nuova business class americana
come un impiccio, uno strumento che impedisce la circolazione degli affari della classe emergente.
In conseguenza dell’esplosione dei “consumi legali” il sistema inglese si manifesta come troppo
arcaico. La classe forense non vede di buon occhio i troppo complicati meccanismi del bleading.
Nella cultura pratica l’approccio è una maggiore liberalizzazione delle forme d’accesso alla
giustizia
Riforme. Nel 1848 david dudley fied code, nello stato ny, un codice di procedura noto anche come
code bleading, un act per semplificare la pratica dei bleading per consentire un più agevole
proseguimento. Risultato principale è l’abolizione di tutte le vecchie form of action, i writ, e 9
l’emanazione di una sola form of action per la tutela di tutti soggettivi, una civil action. Sembra la
fine del common law bleading e del suo paludamento legale. Ottiene un grande successo nei paesi
dell’ovest, perché nell’est la classe legale è più sofisticata che in qualche modo percepisce queste
modifiche come una perdita di potere. Nell’ovest invece una società orientata dal mercato aveva
bisogno di un meccanismo funzionale.
2)Introduzione del modello fact bleading, che deve contenere una parte “in fact”, cioè l’attore deve
affermare la pretesa sulla base di specifici fatti, ma anche una parte “in law”, una tutela alla quale
ritiene di aver diritto, e le ragioni per le quali ritiene di avere tale diritto. Nell’atto la parte deve
indicare la “cause of action”, espressione non meglio specificata che avrà anche per questo un
grande prosieguo in giurisp. e dottrina.
Nel fied code si da risalto ai fatti ma anche alla tutela, ragioni di fatto e di diritto quindi. Ma per
tutto l’800 l’accento sarà posto sull’aspetto fattuale del bleading.
L’intento del code era una razionalizzazione del processo civile.
L’aspirazione della modernità al tempo era una ulteriore radicale semplificazione dell’accesso al
processo civile: il fide code non sembrava sufficiente. La classe forense era scontenta del fatto che il
fact bleading chiedesse chiarezza fin dall’inizio, si concentrava in maniera troppo analitica sul cause
of action (elemento di raccordo). Si appesantiva l’atto introduttivo. Ci fu un progressivo
accumulamento di tecniche e schemi che vanno ad aggiungersi al modello del fied code.
Anche le élite professionali prendono coscienza del fatto che erano necessari strumenti più agili e
che l’opinione pubblica percepiva un monopolio culturale inefficiente degli avvocati, che negli anni
20 diventa pressante.
In dottrina si contrappone il modello di notice bleading al fact bleading, una mera funzione
informativa del bleading, una descrizione molto sintetica sei fatti della contesa rimettendo la
specifica descrizione a una fase successiva. Si giunge quindi a teorizzare un’estrema
semplificazione dell’elemento fattuale e a far coincidere il notice con l’elemento fattuale,
consapevoli dell’impossibilità di giungere a un esaustiva indicazione dell’oggetto della controversia
attraverso il bleading. Si preferisce una normativa federale meno ingombrante. Si apre così la terza
fase del notice bleading.
3)Drastica evoluzione della fase introduttiva, per rendere più agevole un accesso generalizzato alle
corti civili. La società americana in quanto liquida non conosce meccanismi e camere di
compensazione e quindi si tende a rimettere nel processo la risoluzione di conflitti sociali.
L’accesso deve essere generalizzato e diffuso, access to justice: rule 8, 9, 10, e in maniera
particolare la rule 11. Il bleading come atto introduttivo può essere redatto in forma libera,
difficilmente potrà essere redatto talmente male da perdere la causa.
L’atto introduttivo dell’attore sarà il “complained”, contenente una short emplain statement of
the ..breve e lineare narrazione della propria pretesa azionata in giudizio. Viene superata la formula
precedente che richiedeva i fatti che costituiscono l’azione legale, Le federal rule scelgono la via
della massima semplificazione, i bleading dovranno contenere il minimo indispensabile per
individuare l’oggetto della controversia, quindi indicazione degli elementi essenziali ma non di tutti
gli elementi che compongono tutti i fatti essenziali. Non fissano l’oggetto della controversia ma
avvisano la controparte della natura della propria pretesa e del provvedimento richiesto al giudice.
Questo sarà il Notice Bleading (simplified bleading), letteralmente avviso, alla controparte. Ciò
potrà essere consentito perché l’attività di concreta precisazione della controversia sarà rinviata al
pre-trial.
Le regole valgono per l’attore ma anche per la risposta, atto introduttivo del convenuto, in modalità
breve e lineare, anche se a livello strutturale l’atto del convenuto è più complesso. In primo luogo
dovrà contenere la negazione dei fatti portati dall’attore. Ciò è molto importante perché i fatti non
contestati si considerano riconosciuti. Inoltre dovrà contenere la negazione di fatti contenuti di quei
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fatti che il convenuto ritiene importanti, con le cosiddette eccezioni, affermative defensive. Non
potrà contenere l’elencazione di fatti secondari o concernenti questioni di diritto.
Le federal rule hanno così attribuito al bleading uno scopo molto circoscritto.
La precisa circostatazione avverrà nelle varie fasi tra l’atto introduttivo fino all’inizio del
dibattimento, tramite il meccanismo della discovery. Estrema rapidità del procedimento, il
convenuto entro 20 gg dalla notificazione il convenuto deve depositare un’”answer”.
All’attore si da la possibilità di presentare una sola replica all’atto del convenuto ma ciò solo se
l’answer del convenuto contenga una domanda riconvenzionale. La fase del bleading si chiude
rapidamente. Tuttavia è ammessa sempre un emendament of bleading, la modificazione dell’atto
introduttivo, rule 15. Il bleading può essere modificato dall’attore entro 15 giorni, anche sulla natura
dell’azione ma solo su autorizzazione della corte secondo esigenze di giustizia. In ogni caso
l’autorizzazione del giudice non può essere concessa se la modificazione può creare grave danno a
controparte. La modificazione non deve intralciare il corretto svolgimento del giudizio. Un’ulteriore
possibilità è concessa quando elementi del bleading sono oggetto nel trial, per adattare cioè il
bleading a quanto emerge successivamente. La ratio complessiva è quella di eliminare ogni
formalismo. Tuttavia questa visione del bleading non sopisce il dibattito intorno alla struttura e
funzione del bleading, che era estremamente articolato, ma che fino al 2007 non porta a modifiche
delle rule. Le parti possono abusare della discovery.
4)Nel 2007 la Corte Suprema, caso twombly (vedi dispense), opera una nuova lettura interpretativa
della rule 8 senza giungere a modifica vera e propria. La corte adotta nettamente una nuova
filosofia, un nuovo approccio culturale valido che si interroga in maniera seria e scientifica sulla
funzione da attribuire ai bleading. Il contesto in cui si muove la corte è di “comlpex litigation”,
controversie complesse, che vanno sotto il nome di class action (in materia di antitrust, dove
trovava applicazione il cd Sherman act, normativa sostanziale e specifica). La corte incide su un
assetto giurisp. che in buona sostanza dagli anni 50 era rimasto immutato. La scelta di campo è
l’ad