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Seminario ore 14.30 - Dott. Gioia - 21 aprile 2004

Principi costituzionali che sorreggono il processo

Il codice di Procedura civile è entrato in vigore prima della Costituzione, così come il Codice Civile; quindi per alcuni aspetti la Costituzione è più moderna: perciò i principi impartiti da essa devono servire per leggere le norme del codice di Proc. Civ., così come accade per tutte le altre discipline. Questa lettura del codice attraverso le norme costituzionali crea il cosiddetto Diritto Vivente. Il codice è stato redatto ed è entrato in vigore in un certo momento, ma è tuttora attuale in virtù della lettura che si fa di esso e dell'adeguamento alle esigenze attuali anche attraverso le norme costituzionali, le quali subiscono anch'esse una lettura progressista, cioè vengono anch'esse adeguate ai tempi. Quindi, nel leggere una norma del codice di Proc. Civ. non ci dobbiamo fermare a ciò che potrebbero dettare strettamente le parole, ma dobbiamo vedere come quella norma va interpretata anche alla luce della Costituzione.

Prima norma fondamentale: Art. 24 Cost.

1° comma: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". Questo comma contiene il Diritto di Azione. Tale comma vuol dire che: tutte le situazioni giuridiche protette dal legislatore devono essere azionabili. Quindi se il legislatore ci riconosce un diritto, che è una situazione protetta, noi dobbiamo avere la possibilità di far valere questo diritto se qualcuno non lo riconoscesse. Se il legislatore emanasse una norma in cui riconoscesse un diritto, ma lo riterrebbe non tutelabile giurisdizionalmente, questa norma sarebbe incostituzionale.

A volte la tutela giurisdizionale può essere compressa, però ci devono essere delle ragioni altrettanto costituzionalmente garantite che legittimino il legislatore a comprimere tale tutela. Si sono posti numerosi problemi per quanto riguarda questi casi. Uno di questi si riferisce all'Arbitrato Obbligatorio. L'arbitrato è un modo di risoluzione delle controversie non giurisdizionale e cioè non affidato al giudice, ma a dei privati scelti dalle parti.

Ci sono numerosi articoli del c.p.c. che riguardano l'arbitrato, ma in concorrenza con la tutela giurisdizionale. Quindi con l'arbitrato si risolvono le controversie e con essa, si dà tutela ad un determinato diritto, ma la nostra Corte Costituzionale ha più volte detto che l'arbitrato obbligatorio non può sostituire la tutela giurisdizionale, cioè non può essere stabilito che per una fetta di diritti si debba necessariamente ricorrere agli arbitri. Ci sono dei casi in cui il legislatore aveva previsto questo; ad esempio, in materia di appalti pubblici aveva previsto solamente l'arbitrato e non la tutela giurisdizionale, e quindi l'arbitrato obbligatorio; e la Corte Cost. (che è giudice delle leggi, che stabilisce se una norma è cost. o incost.) ha affermato che la norma era incostituzionale.

Quindi non solo dobbiamo avere la possibilità di agire in giudizio per tutelare i nostri diritti, ma dobbiamo avere la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice naturale precostituito per legge. Noi d'accordo con la controparte possiamo decidere di devolvere la lite agli arbitri, ma il legislatore ci deve dare la possibilità di adire il giudice naturale precostituito per legge. Altri problemi che si sono posti sono quelli che riguardano la cosiddetta Giurisdizione Condizionata. Il legislatore a volte sottopone la possibilità di adire il giudice al compimento di una determinata attività.

In questo caso dobbiamo fare delle distinzioni: Negli anni addietro si era posto il problema riguardo alla tutela davanti alle Commissioni tributarie; c'era il cd. Principio del "solvere rent": cioè, il contribuente che voleva opporsi al pagamento di una determinata tassa, doveva prima pagarla e poi poteva fare opposizione. È intervenuta allora la Corte Cost. e ha stabilito che non si può sottoporre l'adire il giudice al pagamento, e quindi l'ufficio andrà avanti nella sua riscossione delle imposte regolarmente, e il soggetto debitore o presunto tale potrà dall'altra parte fare opposizione. L'ufficio non può, per il solo fatto che il soggetto vuole fare opposizione, pretendere il pagamento, perché sarebbe un modo privilegiato per ottenere tale pagamento (perché non dovrebbe seguire l'iter normale di tutti i creditori, ma immediatamente pretendere il pagamento perché il soggetto vuole fare opposizione).

È chiaro poi che il soggetto quando propone opposizione chiede immediatamente la sospensione della cartella esattoriale, in modo tale che il soggetto non dovrà pagare – per i 10, 11, 15 mesi – quella somma perché il ricorso sembrerebbe fondato. Una sentenza recentissima della C. Cost. che riguarda questo problema è del 8 aprile 2004. Il problema si è posto in maniera quasi identica per le multe automobilistiche. Poiché per le multe automobilistiche si fa opposizione davanti al Giudice di Pace, e poiché questi ultimi hanno migliaia e migliaia di queste multe, il legislatore per limitare tale fenomeno ha stabilito ad un certo punto il pagamento di...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Picardi Nicola.
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