Diritto processuale civile
I principi del diritto processuale civile
- La giurisdizione e la competenza
- Le persone
- Le azioni
- Gli atti
- La prova (in generale e i singoli mezzi di prova)
Il processo civile di cognizione
- Lineamenti generali
- Le fasi del processo
- Gli atti
- Il procedimento sommario di cognizione
- Il procedimento davanti al giudice di pace
Le impugnazioni delle sentenze
- La disciplina generale
- Le singole impugnazioni:
- L’appello
- La Cassazione (e il giudizio di rinvio)
- La revocazione
- L’opposizione di terzo
I principi del diritto processuale civile
Nozioni preliminari
La giurisdizione
La giurisdizione garantisce l’efficacia pratica effettiva dell’ordinamento giuridico, cioè individuare, dichiarare e dare attuazione alle leggi (generali e astratte) caso per caso, eventualmente anche con mezzi coercitivi. Questo compito viene garantito con l’istituzione di organi pubblici, con la disciplina di modalità e forme della loro attività.
- Organi: sono gli organi giudiziari
- Attività: giurisdizione (iurisdictio)
- I soggetti che la esercitano: magistratura (le persone); autorità giudiziaria (complesso degli organi)
- Obiettivi:
- Giudizio: valutare un fatto del passato come giusto o ingiusto, lecito o illecito, secondo il criterio di giudizio fornito dal diritto vigente, ed enunciare in conseguenza la regola giuridica concreta che varrà come disciplina della fattispecie presa in esame. Solo la decisione di un giudice (ed espressa con sentenza) ha un contenuto imperativo e un’efficacia vincolante.
- Esecuzione forzata: gli organi giudiziari provvedono a dare attuazione pratica effettiva a ciò che la legge dispone per i singoli casi concreti. Il giudice è libero da vincoli nell’esercizio della sua funzione ma è tenuto ad operare in applicazione della legge.
La giurisdizione è una delle funzioni fondamentali dello Stato. Si estrinseca in atti aventi un contenuto concreto, riferiti ad un fatto o caso determinato, sul quale giudicano e provvedono applicando le regole del diritto vigente. È un’attività che si pone come continuazione e specificazione della legislazione, e la norma giuridica prodotto della legislazione diventa criterio di giudizio per la giurisdizione.
≠ amministrazione, anch’essa esercitata con atti di contenuto concreto ed è esecuzione di legge, ma gli atti amministrativi perseguono sempre la cura di determinati interessi pubblici, e la legge determina soltanto la disciplina dell’autorità amministrativa. La funzione specifica della giurisdizione è invece quella di rendere giustizia, cioè nel dare attuazione alla legge.
Nozioni di giurisdizione:
- Attuazione della volontà concreta della legge mediante la sostituzione dell’attività di organi pubblici ad un’attività altrui, sia nell’affermare l’esistenza della volontà della legge, sia nel mandarla praticamente ad effetto. Rapporto legge-giurisdizione, il giudice è chiamato a provvedere quando è mancata da parte di taluno l’osservanza di ciò che dispone la legge.
- La giusta composizione delle liti.
- Lite: ogni conflitto di interessi regolato dal diritto
- Giusta: composizione che avviene secondo il diritto
- L’attività volta a porre in essere una decisione stabile e definitiva, il giudicato.
- L’attività degli organi dello Stato diretta a formulare e ad attuare praticamente la regola giuridica concreta che, a norma del diritto vigente, disciplina una determinata situazione giuridica.
La magistratura
È l’insieme dei giudici o il complesso degli organi investiti della funzione giurisdizionale. La Costituzione ne assicura l’indipendenza e l’imparzialità (artt. 101-110):
- La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104). Per rendere questa disposizione effettiva è stato istituito il CSM al quale è conferito l’autogoverno della magistratura (artt. 104 e 105).
- I giudici sono nominati per concorso e soggetti soltanto alla legge.
- I giudici sono inamovibili, cioè non possono essere dispensati dal servizio né trasferiti ad altre funzioni senza il loro consenso o senza decisione del CSM su procedimento disciplinare e con garanzie stabilite dalla legge.
Le garanzie costituzionali ed internazionali della giurisdizione
Necessaria garanzia di equo o giusto processo, garantito sia dalla Costituzione sia da norme internazionali:
- Art. 111 cost: la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
- Art. 6 CEDU del 1950 e Art. 14 Patto sui diritti civili e politici 1966
L’indipendenza del giudice
A) Necessaria ad assicurare la sua imparzialità:
- Nell’esercizio delle sue funzioni non dipende da alcun potere superiore, né da vincoli gerarchici.
- La giurisdizione deve essere esercitata da un giudice terzo e imparziale (art. 111 cost). Per essere imparziale il giudice deve essere prima di tutto terzo, cioè estraneo rispetto agli interessi e alle posizioni delle parti in causa.
- Costituzionalmente illegittimi organi di giurisdizione speciale in quanto i componenti abbiano vincoli di dipendenza gerarchica dall’amministrazione pubblica interessata nelle controversie.
B) La garanzia del giudice naturale per evitare che una controversia possa essere rimessa ad un organo giudiziario creato appositamente per giudicarla o comunque ad un organo diverso da quello che sarebbe competente secondo la legge. Art. 25 cost.
- Il giudice è istituito e determinato in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Il giudice deve essere stabilito dalla legge.
- Rileva per determinare la competenza (frazione di giurisdizione) e la giurisdizione, che sono presupposti processuali e in loro assenza non si può pronunciare sulla domanda.
C) Diritto di accesso ai tribunali: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi, incondizionatamente. Art. 24 cost.
D) Principio del contraddittorio: il giudice non può procedere né giudicare senza aver chiamato davanti a sé tutte le parti per ascoltare le loro ragioni. Art. 101 cpc.
- La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, art. 24
- Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, art. 111 cost
- Il principio del contraddittorio vale anche per tutte le questioni rilevabili d’ufficio e che possono rilevare per la causa, quale che sia lo stadio del processo in cui esse vengono rilevate, il giudice ha il dovere di concedere alle parti dei termini per la loro trattazione.
E) Durata ragionevole del giudizio, art. 111 cost, la violazione dà luogo ad una pretesa risarcitoria (equa riparazione a chi abbia subito danni patrimoniali o non patrimoniali per effetto del mancato rispetto della durata ragionevole del processo) nei confronti dello Stato che il cittadino può esercitare:
- A livello internazionale avanti alla CEDU.
- A livello interno presso il Presidente della Corte d’appello entro 6 mesi dal momento in cui si è concluso il processo con decisione diventata definitiva.
F) Eguaglianza delle parti: tutte le parti devono essere nelle condizioni di poter far valere e difendere adeguatamente le proprie ragioni. Il giusto processo deve svolgersi in condizioni di parità fra le parti.
G) Pubblicità dei giudizi: non previsto nella Costituzione ma considerato coessenziale ai principi dell’ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare. Art. 128 e 133 cp.
- Deve essere pubblica l’udienza in cui si discute la causa e pubblica la sentenza mediante deposito in cancelleria.
- Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Art. 111 cost.
La giurisdizione ordinaria
È esercitata in materia civile e penale dagli organi giudiziari ordinari (magistratura), così composti (e regolati dalla legge sull’ordinamento giudiziario, RD n.12/1941):
- Giudici di pace, unipersonali
- Tribunali, unipersonali e collegiali
- Corti d’appello, collegiali
- Corte di Cassazione, collegiale
L’art. 102 cost vieta l’istituzione di giudici speciali: la loro presenza differenzia lo stato giuridico e le garanzie dei giudicanti e accresce l’incertezza sul giudice in concreto competente. Questo non vieta che presso gli organi giudiziari ordinari possano istituirsi sezioni specializzate per materie. Comunque nel nostro ordinamento sono ancora presenti alcuni organi giurisdizionali speciali (amministrativo, contabile, militare).
La giurisdizione ordinaria civile è comunque quella normale, generale, a cui appartengono tutte le materie non espressamente escluse. Ha per oggetto i rapporti giuridici sia privati sia pubblici dai quali si originano diritti soggettivi. provvede l’autorità giudiziaria:
- Art. 2097 cc: alla tutela giurisdizionale dei diritti
- Art. 2 l. 20 marzo 1865: sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico.
Di regola anche la PA può essere convenuta davanti alla giurisdizione ordinaria, quando la causa riguardi un diritto soggettivo del singolo.
Limiti alla giurisdizione ordinaria
I limiti alla giurisdizione ordinaria derivano da tre fattori principali:
- Dai confini che la giurisdizione italiana impone a sé stessa, nei suoi rapporti con l’estero.
- Dai poteri della PA.
- Dalla specialità della controversia.
Nei primi due casi, né il giudice ordinario né alcun altro giudice dello stato è fornito di giurisdizione, e alla mancanza di giurisdizione corrisponde l’inesistenza dell’azione.
Quando una causa è assoggettata alla cognizione di un giudice speciale vi è una ripartizione di competenza per materia. Tuttavia la legge ha qualificato anche questo caso come difetto di giurisdizione (l’ordinaria deve considerarsi come generale) e l’ha assoggettato a una disciplina in gran parte simile agli altri 2 casi, riservando il concetto della competenza alla ripartizione delle funzioni tra i diversi giudici ordinari.
La giurisdizione italiana
Il sistema del codice del 1942 prevede criteri di collegamento che determinano l’ambito di competenza giurisdizionale:
- Criterio determinante era la cittadinanza del convenuto, quindi il cittadino italiano poteva essere in ogni caso convenuto avanti i giudici italiani indipendentemente da nessi di collegamento col territorio italiano.
- Lo straniero di regola non soggetto alla giurisdizione italiana a meno che per situazioni relative al soggetto o alla natura della controversia vi fosse un collegamento con l’ordinamento italiano.
La L. 218/1995 (legge di riforma del diritto internazionale privato) introduce criteri di collegamento:
- Residenza o domicilio del convenuto, valutati come elementi esteriori di immediatezza del rapporto del convenuto con l’ordinamento italiano, indipendentemente dalla cittadinanza.
- Rappresentante del convenuto autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 cpc con residenza o domicilio nello stato, se il convenuto ne sia privo.
Nozioni di residenza e domicilio da valutare alla stregua della legge italiana, quale lex fori.
L’adozione di questi principi in sostituzione della cittadinanza era già prevista nella Convenzione di Bruxelles del 1968 (sostituita dal Regolamento CE 44/2001 Bruxelles I). La convenzione concerne la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- Unico criterio di collegamento indicato dalla convenzione è il domicilio del convenuto nel territorio statale del giudice adito.
- Accanto a questi vengono previsti criteri aggiuntivi, le competenze speciali, che però operano solo quando il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno stato contraente. Per esempio:
- In materia contrattuale sussiste giurisdizione italiana se in Italia è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio.
- In tema di illecito, se l’evento dannoso è avvenuto in Italia.
Art. 3 L. 218/1995: estende l’ambito delle competenze speciali quando il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno stato contraente purché l’oggetto della controversia rientri nelle materie regolate dal testo comunitario.
Per le materie estranee all’ambito di applicazione della disciplina comunitaria si applicano le regole di competenza territoriale interna (art. 18 e ss cpc, competenza giurisdizionale del giudice del luogo di residenza dell’attore). L'esistenza dei criteri di collegamento va determinata con riguardo al momento della proposizione della domanda, non hanno rilevanza mutamenti di legge o dello stato di fatto che farebbero venir meno la giurisdizione, se posteriori a quel momento.
Art. 8 L. 218/1995: il giudice italiano è dotato di giurisdizione se i fatti o le norme che la giustificano, pur inesistenti al momento della proposizione della domanda, sopravvengono nel corso del processo.
Art. 73 della L. 218/1995 ha abrogato l’art. 2 cpc che proclamava l’inderogabilità per accordo fra le parti (inderogabilità convenzionale) della giurisdizione italiana a favore di quella straniera, che era intesa come una indebita sottrazione alla giurisdizione italiana di una causa ad essa per legge appartenente.
Art. 4 della L.218/1995 regola l’accettazione e deroga alla giurisdizione, stabilendo:
- Pur quanto faccia difetto la giurisdizione in base all’art. 3, essa tuttavia sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata per iscritto oppure non sia stata eccepita dal convenuto entro il primo atto difensivo.
- La giurisdizione italiana (esistente) può formare oggetto di deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di arbitro estero purché la deroga sia scritta e la causa verta su diritti disponibili. Deroga inefficace se il giudice o arbitro straniero declina la giurisdizione o non può conoscere della causa.
- La deroga pur convenzionalmente pattuita non ha effetto quando, in base alla normativa interna, sia prevista una competenza territoriale inderogabile o quando il diritto controverso sia regolato da norme di applicazione necessaria.
Art. 5 L. 218/1995: non sussiste la giurisdizione italiana rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero, non ha effetto nemmeno l’accettazione della giurisdizione italiana (carenza assoluta di giurisdizione, rilevabile d’ufficio e insanabile). Lo stesso vale per la giurisdizione estera su immobili italiani. Altri casi di inderogabilità e di competenza esclusiva indicati dall’art. 22.
Litispendenza all’estero
Art. 7 L. 218/1995 abroga l’art. 3 cpc, che proclamava l’irrilevanza per l’ordinamento italiano della pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa. Tra l’altro la pendenza in Italia di un giudizio avente medesimo oggetto fra le stesse parti, instaurato dopo quello straniero ma prima della formazione del giudicato sulla sentenza straniera era circostanza impeditiva del riconoscimento in Italia della pronuncia straniera.
Oggi, il giudice italiano davanti al quale sia eccepita la previa pendenza dinanzi a giudice straniero di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sospende il giudizio se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano. Due requisiti per il provvedimento di sospensione del processo italiano:
- Il giudizio pendente all’estero sia anteriore a quello iniziato in Italia (si deve far riferimento alle norme dello stato in cui il processo si svolge).
- Valutazione prognostica circa l’idoneità del provvedimento straniero a produrre effetti in Italia.
Quando sia pendente all’estero una causa connessa alla sospensione il giudice italiano può pervenire anche per pregiudizialità rispetto a quella promossa in Italia.
Esenzioni dalla giurisdizione
(Norma consuetudinaria diritto internazionale, art. 10 cost) Sono esenti dalla giurisdizione gli stati esteri in tutto ciò che costituisce esercizio della loro sovranità. La giurisdizione italiana si esercita invece anche nei loro confronti, con le stesse limitazioni stabilite in genere nei confronti dello straniero, quando esplicano la loro attività in rapporti di diritto privato. Le misure esecutive e cautelari possono compiersi a loro danno solo in caso di reciprocità e previa autorizzazione del ministro della giustizia. Godono di immunità dalla giurisdizione anche gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati presso lo stato italiano.
Limiti alla giurisdizione nei confronti della PA
Altro limite alla giurisdizione ordinaria stabilito nelle materie soggette all’insindacabile disciplina discrezionale della PA, al singolo spetta un interesse semplice che non può essere fatto valere innanzi ai giudici così come questi non possono giudicare al riguardo. È detta improponibilità assoluta (inesistenza) dell’azione.
Le giurisdizioni speciali
La giurisdizione amministrativa solitamente la PA non ha necessità di rivolgersi al giudice per ottenere dai cittadini l’adempimento dei propri obblighi perché dispone del potere di costringerli ad obbedire (esecutorietà degli atti amministrativi). Però, quando stabilisce rapporti di diritto privato, opera in posizione di uguaglianza con gli altri soggetti.
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