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Il giudicato formale e le impugnazioni ordinarie

Il giudicato formale riguarda incontrovertibilità di ciò che è stato deciso, con il conseguente divieto di ripetere l'accertamento e il giudizio sulla stessa causa, in correlazione con il principio per il quale l'ordinamento prevede una tipologia chiusa di mezzi di impugnazione ordinaria: il regolamento di competenza, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria (regolata dai punti 4 e 5 dell'art. 395).

Art. 324 cpc Cosa giudicata formale: "Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395".

Quando non è più possibile impugnarla (cause di impugnazione sono quelle in questo articolo), la sua pronuncia non è più discutibile. Le impugnazioni ordinarie (queste qui) sono diverse da quelle straordinarie.

esperibili anche quando la sentenza è passata in giudicato. Nei casi in cui il mantenimento della certezza comporta un'ingiustizia così forte da risultare intollerabile/ingiustizia sostanziale: casi di dolo del giudice con una violazione clamorosa del dovere di imparzialità o nel caso di opposizione di terzo, ossia quando la sentenza ha leso un diritto soggettivo del terzo che non ha partecipato nel giudizio, in contrasto con il principio del contraddittorio. Le impugnazioni straordinarie sono: opposizione di terzo (art.404 cpc) e revocazione straordinaria (art. 395 punti 1,2,3,6,). Solo in questi casi può avvenire la caducazione del giudicato.

Giudicato sostanziale

Ha efficacia sul diritto sostanziale. Ex art 2909 cc: L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato (324 cpc) fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. È la concretizzazione della norma generale astratta, ossia il comando normativo dato dal

giudice per quel caso concreto; rappresenta la disciplina stabile della controversia, quindi la certezza raggiunta dall'ordinamento, per effetto del formarsi del giudicato formale, che impedisce la riproposizione della domanda. Questo prevale anche sulle variazioni legislative. Ciò che passa in giudicato non è la sentenza ma l'accertamento in essa contenuto, in quanto accertamento di merito sul diritto, mentre la sentenza può anche pronunciarsi soltanto su profili diversi dal merito, come i presupposti processuali o le condizioni dell'azione. Pertanto, mentre tutte le sentenza sono idonee a passare formalmente in giudicato, perché la possibilità di proporre impugnazioni ha precisi limiti temporali, non tutte le sentenze danno luogo a giudicato sostanziale, perché non tutte contengono un accertamento di merito: quelle di rito danno luogo a giudicato formale sul punto ma non a giudicato sostanziale. Anche le decisioni che non arrivanoaccertamento definitivo.

accertamento e ha effetti giuridicamente fondati, mamateriali (in dottrina si è utilizzata la espressione di "preclusioni pro iudicato" per indicare gli effetti irreversibili di un'esecuzione forzata):

Discorso generale e pensiero generale: il processo, in un certo modo, ha senso in quanto riesca a stabilizzare l'ordinamento su un dato risultato: riesca cioè a produrre un giudicato e a dare certezza sulla controversia. Il valore della certezza viene preferito dal sistema rispetto al valore della giustizia. Infatti il valore dell'accertamento si muove su piani diversi, tanto che il giudicato certamente ingiusto non può essere rimosso, pur nella consapevolezza legale della sua ingiustizia, come risulta dall'emblematico esempio dell'art 2738 cc in tema di giuramento di falso. La prospettiva intorno a cui lavorare è quella che si propone di riportare al centro della finalità dell'attività giurisdizionale la

giustizia sostanziale e non (o meglio, solo strutturalmente) la "gabbiadorata" del giudicato. 1-Chi tocca il giudicato? Profilo soggettivo del giudicato [Efficacia soggettiva del giudicato] Accertamento definitivo tocca: le parti processuali, gli eredi e gli aventi causa (art 2909 cc). Non tocca i terzi dato che non c'è universalità della sentenza perché il terzo non ha tenuto parte al contraddittorio. L'art 110 cpc stabilisce che il successore entra in causa nel luogo del dante cause che è parte nel processo quando viene meno per morte o per altra causa. Recapitolando: la capacità di agire nel processo corrisponde normalmente alla capacità di agire di diritto sostanziale (art 75 cpc: maggiorenni...). La legittimazione processuale invece normalmente spetta a chi ha la disponibilità del diritto. Nella maggior parte dei casi quindi il titolare del diritto è parte processuale e gli effetti del giudicato siproducono su di lui. Questo scema subisce però alcune varianti nel caso di: rappresentanza e sostituzione processuale. - Rappresentanza: un soggetto agisce in nome e per conto di un altro, sul quale però ricadono gli effetti dell'accertamento giurisdizionale (art 75.2). Si avrà allora una rappresentanza volontaria se è basata su una procura. Si avrà invece una rappresentanza legale nei casi della rappresentanza istituzionale per le persone giuridiche, private e pubbliche (che agiscono per mezzo del legale rappresentante); legale è anche la rappresentanza legale dei soggetti minori o incapaci come le rappresentanze legali speciali, come quella del curatore della liquidazione giudiziale. Gli effetti del giudicato si esplicano sul rappresentato. È sempre necessario verificare che chi agisce in nome e per conto del rappresentato disponga di un vero potere di rappresentanza: se così non fosse, la domanda giudiziale o la resistenza in

giudizi orisulterebbero carente di una condizione dell'azione e non potrebbero essere accolte. La rappresentanza va tenuta distinta dalla difesa o rappresentanza tecnica. Questa è la designazione del difensore, dell'avvocato, abilitato in via esclusiva a compiere gli atti del processo, che la parte non può compiere a causa del divieto di difendersi da sola.

Sostituzione processuale (regolata dall'art 81 cpc: "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". In questo caso non c'è la contemplatio domini che c'è nella rappresentanza processuale per i non aventi capacità processuale.): un soggetto abilitato ad agire in giudizio in nome proprio per far valere un diritto altrui. Qui si è al di fuori del modus operandi della rappresentanza sostanziale e ci si colloca in un ambito solo processuale. Gli effetti si producono sia sul

sostituto che sul sostituito. La sostituzione è possibile solo nei casi previsti dalla legge: essenzialmente quelli disciplinati dagli 108 e 111. 108 Estromissione dal processo: se il garante compare e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso (nel caso di perdita il garante si sostituisce nella condanna alle spese processuali mentre il garantito al risarcimento dei danni). 111 Successione a titolo particolare: nel nostro ordinamento la res litigiosa può circolare. Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se A rivendica un bene a B, B può vendere a C. A questo punto il processo rimane tra A e B.

interesse però è di c che può intervenire e b può chiedere estromissione. Effetto vale sia per il sostituto che per il sostitutore: se a vince la causa c perde il bene acquistato binvece dovrà tenere indenne c dall'evizione e restituirgli il prezzo pagato. Se il trasferimento a titoloparticolare avviene a causa di morte (è l'ipotesi del legato) il processo è proseguito dal successoreuniversale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o esserechiamato nel processo e, se le altre parti lo permettono, l'alienante o il successore universale puòesserne estromesso.

Abbiamo detto che i terzi non subiscono gli effetti del giudicato in quanto non prendono parte alcontraddittorio e vedrebbero lesi i propri diritti senza averne preso parte. I terzi indifferenti sonoquelli che hanno diritto autonomo e incompatibile rispetto alla sentenza. Quali sono gli effettiderivanti dalla

sentenza: 451- Per il solo fatto di esistere la sentenza esprime un atteggiamento dell'ordinamento, di cui tutti iterzi devono tenere conto, prendendo atto dei comandi in essa contenuti ovvero delle modifiche che essa apporta

2- Poi vi sono i cosiddetti effetti riflessi: vale a dire situazioni di vantaggio o svantaggio fattuale che ricadono sul terzo come conseguenza del giudicato fra altri soggetti. Normalmente gli effetti riflessi non ricevono tutela tuttavia l'ordinamento prevede almeno un caso di emersione degli interessi riflessi. Secondo l'art 404 cpc comma 2 l'opposizione di terzo revocatoria consente al terzo di mettere in discussione sentenze passate in giudicato che hanno su di lui un riflesso negativo qualora siano l'effetto di frode a suo danno.

Nel caso di sentenza che pregiudica i diritti di un terzo non intervenuto nel processo, l'accertamento in essa contenuto ha effetto vincolante limitato alle parti del processo e non è opponibile al terzo.

Formattazione del testo

inquanto non si è pronunciata sul suo diritto. Il terzo pregiudicato può esercitare un'azione di accertamento del suo diritto, sia agire ex art 404 comma 1 con opp

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A.A. 2021-2022
103 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fontabimbo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rasia Carlo.