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Diritto processuale civile

I principi

Esame frequentanti:

  • Dicembre prova parziale: tutto il Liebman, tranne le prove
  • Tarzia (cap giurisdizione e competenza + qualche capitolo spot) 14 ottobre, simulazione di una mediazione. Liebman fino a pag 297 + Tarzia 1 e 2 cap

Libri:

  • Liebman, Manuale di Diritto Processuale Civile (Giuffrè)
  • Tarzia, Lineamenti del Processo Civile di Cognizione (Giuffrè)
  • Consolo, Il Processo di Primo Grado e le Impugnazioni delle Sentenze (Giappichelli)
  • Codice di Procedura Civile.

Definizione di diritto e processo

Diritto, branca del diritto giuspositivo che si occupa della tutela dei diritti attraverso lo strumento del processo. È un insieme di norme che hanno un carattere cogente, vincolante tra tutti i soggetti dell'ordinamento.

Processuale, che si contrappone a diritto sostanziale, si occupa del particolare fenomeno che è il processo, fenomeno costruito dagli ordinamenti giuridici, per la tutela dei diritti. La logica dietro al cambiamento terminologico del termine procedura al termine processuale, è quella dell'idea di non essere una materia di mera procedura, ma l'aspetto più importante è l'idea che questa materia abbia un apparato sistematico che permette un'autonoma valenza.

Il codice di procedura civile si divide in quattro libri:

  • I – Principi
  • II – Processo di cognizione
  • III – Processo di esecuzione
  • IV – Procedimenti speciali

Il primo libro è quello fondamentale in quanto i principi rimangono sempre quelli e costituiscono la base, l'ABC della materia.

Il processo civile

Civile, si occupa dei diritti civili che appartengono a tutti i privati cittadini.

Che cos'è il processo? Un vocabolo che ci viene in mente da associare al processo è la giustizia.

Il processo è un fenomeno giuridico per il quale si parte da una situazione controversa e da una serie di norme si rende chiara la situazione controversa. Il nostro processo si può identificare nella figura di un ponte, dove la situazione controversa è una situazione in cui due o più parti litigano per determinati diritti; il processo è lo strumento, la parentesi che si conclude con la risoluzione del litigio con la sentenza. E quando la sentenza diventa inattaccabile, quando passa in giudicato, il giudicato che si è formato è un diritto sostanziale.

Funzioni del processo

Il processo ha una serie di funzioni:

  • Tutela giurisdizionale dei diritti (art 2907 c.c. "alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e quando la legge lo dispone anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio")
  • Portatore di una "verità" che era controversa, la verità sottostante, ma è anche vero che la si trova con una serie di accorgimenti. Innanzitutto, si deve diversificare l'attività dello storico da quella del giudice. Il primo può scegliere l'attività che vuole perseguire, e può essere libero nel metodo di ricostruzione e dei fatti verosimili, il giudice invece è molto più vincolato, in primo luogo il dovere istituzionale di decidere, incarnando un potere dello stato, deve comunque prendere una decisione sulle prove fornite dalle parti. Le prove sono quei mezzi che il giudice dispone per risolvere la controversia.
  • Ricerca della verità, cercando di riportare la certezza nel diritto, laddove si individui delle lacune. Il processo è anche un qualche strumento che serve per l'economia nazionale.

Componenti del processo

Come si compone un processo?

Il processo è costituito da due componenti:

  • Componente oggettiva: è la controversia, è la crisi di cooperazione tra le due parti. Il processo ha ad oggetto NON patti, ma ha ad oggetto diritti, rapporti giuridici o status personali, situazioni dotati di una rilevanza giuridica. Il processo avrà sempre ad oggetto il diritto relativo all'oggetto della controversia. (Tizio è in controversia con Caio per un quadro, l'oggetto della controversia è il quadro, l'oggetto del processo è il diritto di proprietà relativo al quadro). Vi sono dei casi in cui il processo ha ad oggetto dei fatti, processo di disconoscimento della scrittura privata, e la querela di falso. Qui l'oggetto del processo è un fatto giuridico.
  • Componente soggettiva: In primo luogo le parti, che possono essere due o più, che identifichiamo come attore quella parte che mette in moto la macchina giurisdizionale, e il convenuto, colui che subisce l'iniziativa del processo e quindi è chiamato, è evocato, è convenuto nel processo stesso. Le parti possono essere più di due, in quel caso si parla di litisconsorzio, consorzio nella lite, una pluralità di soggetti che diventano tutti protagonisti nella vicenda processuale. Questo consorzio può esserci dall'inizio o nel corso del processo, si parla di intervento. Ci sono due o più parti, poi c'è il giudice che da un lato è un soggetto autoritario, terzo imparziale, e dall'altro tutti i profili che lo riguardano.

Non esiste un processo unitario, a seconda del tipo di diritto da tutelare si può utilizzare un modello processuale diverso, ognuno a disciplinare situazioni giuridiche diverse. Ciò ha portato una grande confusione, il legislatore è intervenuto col decreto legislativo 50/2011 per attuare una semplificazione in tre grandi comparti:

  • Processo di cognizione / processo ordinario
  • Processo di lavoro
  • Procedimento sommario di cognizione (art 702 e s.s. c.p.c.)

Il legislatore ha mantenuto questi tre binari, per dire che va bene diversificare la tutela civile ma non si può congegnare un numero spropositato di modelli di tutela.

Principi costituzionali che regolano il processo civile

Questi principi generali che consideriamo non sono principi statici ed immutabili, ma devono, per un'esigenza di adattamento, essere dinamici nell'evoluzione della società. Es con la sentenza 50/2006 la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma 274 c.c. (dei figli naturali).

Le norme costituzionali sorreggono l'ordinamento ma devono adattarsi al cambiamento epocale. Quando si parla di norme costituzionali possono avere un oggetto duplice, nel senso che vi sono norme che individuano diritti fondamentali, e quando questo fenomeno avviene nel processo, e quando il processo viola questo diritto, si ha una patologia che non processo viene leso questo diritto costituzionalmente garantito, il singolo può porre nel nulla il risultato del processo per cambiarlo. Il singolo leso può chiedere l'annullamento della sentenza, quindi il singolo ha anche un potere di invocare una riforma del processo e di porre nel nulla la sentenza che ha violato il diritto.

Ci sono poi dei casi in cui la norma costituzionale non detta un diritto ma dei criteri informatori, e il compito del legislatore è che avvenga nel miglior modo possibile, se questo non succede il singolo non potrà richiedere di annullare la sentenza, ma potrà al massimo chiedere un risarcimento perché non sono stati rispettati dei criteri che il legislatore costituzionale aveva posto. Il caso tipico è la ragionevole durata. Il concetto di ragionevole durata è stato costituzionalizzato, se non si rispetta la ragionevole durata l'individuo può chiedere il risarcimento.

Garanzie costituzionali

Le norme costituzionali dettano fondamentalmente delle garanzie, che si distinguono in:

  • Garanzie soggettive che riguardano la magistratura:
    • Art 101 Cost: 1° comma "la giustizia è amministrata dal popolo", norma che richiama il principio più generale della sovranità appartenente al popolo. Il 2° comma "i giudici sono soggetti solo alla legge", il giudice è soggetto alla legge, il giudice è tenuto ad applicare la legge, il giudice non può disapplicare la legge o può rimettere gli atti alla corte costituzionale sollevando la questio di legittimità costituzionale. Il giudice non è obbligato ad applicare altre fonti di disposizioni come gli atti della pubblica amministrazione. I giudici non sono a rigore soggetti al precedente giudiziario, non è ad esso vincolato seppur sia una fattispecie analoga o identica. Quest'ultima caratteristica distingue il common law dal civil law. Ma ovviamente avendo una piramide gerarchica giurisdizionale dove si trova al livello più basso il giudice di pace e a salire il giudice di primo grado (tribunale), giudice d'appello e infine la cassazione. Ciò vuol dire che non vi è un vincolo ma il giudice deve sempre tenere conto di qual è l'orientamento della corte suprema. Vi sono in aggiunta una serie di norme che rafforzano l'importanza del precedente, per evitare interpretazioni troppo innovative, queste norme rafforzano l'efficacia della cassazione, nell'art 118 c.p.c. come riformato nel 2009, ci dice che ogni giudice, nella motivazione, può anche rinviare ad un'altra sentenza conforme. L'art 363 c.p.c. afferma nel caso non si impugnasse la sentenza d'appello in cassazione, il pubblico ministero della corte di cassazione può chiedere che la corte di cassazione, nell'interesse della legge, enunci il principio di diritto che la corte di appello avrebbe dovuto attenersi, non si utilizzerà in quel caso che è passato in giudicato ma nei casi successivi, avrà valore di precedente. Norma poco usata. La corte di cassazione sezioni unite (composta da 9 magistrati invece di 7 per quella semplice) con l'art 374 c.p.c. la sezione semplice se esamina un caso già esaminato dalle sezioni unite deve essere conforme a quella decisione, altrimenti deve rimettere il giudizio alla corte delle sezioni unite. Mentre l'art 360 Bis c.p.c. ha previsto una sorta di mannaia, un filtro di cassazione, quando il ricorrente non offre degli elementi nuovi per mutare l'orientamento già espresso dalla corte, la corte considera inammissibile il ricorso. Quindi ci sono una serie di norme che non affermano il precedente vincolante ma gli danno un'importanza rilevante.
    • Art 102 Cost: Le norme dell'ordinamento giudiziario sono un po' lo statuto della magistratura riformato più volte nel tempo. Al 2° comma afferma che non possono essere istituiti giudici speciali o straordinari, vuol dire che il nostro processo civile deve essere presieduto da magistrati ordinari previsti dall'ordinamento giudiziario. Il giudice straordinario sono giudici ad hoc posti ex post il fatto, come i magistrati del tribunale di Norimberga o ex Jugoslavia, la ratio del divieto assoluto dei giudici straordinari è per garantire l'imparzialità del giudice. I giudici speciali, quello costituiti appositamente per una determinata materia, anche per questi vi è la logica sottesa dell'imparzialità. Per questo vi è la garanzia costituzionale del giudice naturale, precostituito per legge, ex art 25 costituzione. L'idea che ci sia una garanzia di ogni cittadino quanto meno dove si va a finire. Esistono dei giudici speciali, che erano anteriori alla costituzione, che sono per esempio i commissari liquidatori di usi civici, tribunale per i minorenni e soprattutto la giustizia amministrativa. La norma afferma che non possono costituirsi giudici speciali e straordinari, ma possono essere istituite delle sezioni specializzate per determinate materie. Le più importanti di sezioni specializzate sono quelle:
      • Agrarie
      • Per la proprietà intellettuale industriale speciale, accorpate nelle sezioni specializzate d'imprese che sono 21
    • Art 104, 107, 108 Cost. Il 107 afferma l'inamovibilità del magistrato, salvo rispondere alla legge e al proprio organo del governo. Il ministro della giustizia può sollevare azioni disciplinare. I magistrati sono diversi solo per funzione, e si discute se differenziare il magistrato inquirente da quello giudicante.
  • Garanzie sul processo:
    • Art 24 Cost: (registrazione) 1° e 2° comma affermano che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti interessi legittimi e la difesa. Il 1° comma afferma il diritto di accesso alla giustizia e il diritto d'accesso d'azione. Scomponendo la norma si evince l'agire in giudizio significa rivolgersi ad un organo istituzionale per avere tutela, per questa bisogna avere dei diritti e interessi legittimi. Quando ho un interesse legittimo ho l'interesse di una figura soggettiva mediata che deve attivarsi. Quindi da una parte si ha la tutela dei diritti e dall'altra la tutela degli interessi. Al 2° comma si afferma il diritto di difesa che si collega al principio del contraddittorio. In altre parole, dll'art 24 afferma che chiunque può rivolgersi presso un organo giurisdizionale, per salvaguardare i diritti, situazione soggettiva che la legge li riconosce, e gli interessi legittimi. Se si interpretassi l'art 24 con rigore si finirebbe per considerare illegittimi, tutti gli eventuali ostacoli sulla tutela giurisdizionale. Questo tema dibattuto in dottrina, la corte costituzionale si è espressa a riguardo. La norma 98 c.p.c. afferma che se l'attore inizia un processo che potrebbe risultare soccombente il giudice poteva imporre di prestare una cauzione di garanzia, la corte cost. ha dichiarato illegittimo tale articolo perché contrario all'art 24 e 3 della costituzione. Questo è il tema della giurisdizione condizionata, quelle ipotesi in cui il legislatore ha previsto dei filtri alla materia giurisdizionale, come per esempio le conciliazioni obbligatorie in tema di lavoro. La corte costituzionale ha sempre risposto affermando che l'art 24 è un principio costituzionale ma il tutto va condito con un criterio di ragionevolezza, quindi se riguarda una compromissione indebita dell'accesso all'organo giudiziario si è contro all'art 24, ma se serve porre delle condizione per far funzionare meglio la macchina giudiziaria, ragionevolmente è consentito. Oggi si parla spesso di mediazione, prevista col la legge 28/2010, istituendola obbligatoria, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per molte categorie di contenzioso. Quindi prima di accedere in giudizio si deve esperire alla mediazione. Ultimamente il decreto legge del 132/2014 introduce la figura della negoziazione assistita, inserita come obbligatoria in due ipotesi di contenzioso delle RCAuto, e quando il contenzioso sta sotto ai 50000€. Il 2° comma dell'art 24 "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento." La difesa si deve esplicare su tutto: su affermazioni di fatto, di diritto, sulle prove, su tutte quegli aspetti del processo, questo è quello che viene detto principio del contraddittorio, è quello che qualifica come processo, è l'elemento essenziale ed indispensabile, è l'elemento ineludibile. Il contraddittorio non è solo un diritto per la parte, ma anche un meccanismo di buon andamento del processo, che aiuta il giudice nello scoprire la verità delle cose. Il contraddittorio deve sempre avere un carattere trilatero, cioè deve esplicarsi pienamente per tutte le iniziative dello stesso giudice. Il contraddittorio presuppone e impone per ogni modo che il giudice pone dei propri aspetti le parti devono avere il diritto di replicare. Per esempio l'art 183 c.p.c (guardare sul codice 5°-7° comma). Tema fondamentale per le c.d. decisioni della terza via, cioè quei casi in cui il giudice sentenziava sulla base di dati rilevati d'ufficio ma sulle quali aveva sollevato il contraddittorio. A garanzia di ciò l'art 101 c.p.c. afferma il principio del contraddittorio. Il contraddittorio si lega ad un'altra norma costituzionale, ossia l'art 3 che fa si che tutte le parti del processo debbano essere trattate in modo uniforme tenendo conto della loro delle loro differenze fisiologiche o istituzionali. Il principio di uguaglianza viene declinato nel processo con un altro nome, il c.d. principio della parità delle armi tra le parti, visto che il processo è in qualche modo una competizione tutte e due i contendenti devono avere analoghe modalità per dedurre le prove, di argomentazione ecc.
    • La tutela, posta per proteggere un diritto, deve essere sia accordata, sia effettiva, nel senso di garantire l'esecuzione della sentenza, anche con altre procedimenti come il processo d'esecuzione. Il tema dell'effettività della tutela è che la tutela deve essere veramente in grado di tutelare i cittadini.
    • L'art 111 Cost è stato arricchito nel 1999, che oggi è divenuto lo statuto del giusto processo, conforme con la CEDU all'art 6 che parla del processo equo. Ciò comporta che noi abbiamo un sistema bipartito per vedere se un processo soddisfa i requisiti del giusto processo: da una parte c'è il controllo della corte costituzionale, dall'altra la CtEDU che possono porre la sindacabilità del giusto processo. Le modalità sono diverse: la corte costituzionale può giudicare solo se una norma di legge è corretta o meno, la corte di Strasburgo giudica sia la legge, ma anche lo svolgimento concreto del processo, quello che è il fatto processuale (caso tipico è quello della ragionevole durata del processo). Si ha anche un diverso effetto: la corte cost che riconosce la violazione comporta la caducazione della norma di legge giudicata illegittima, mentre la corte di Strasburgo ha un efficacia diversa perché va a vincolare lo stato che si deve adeguare. Per quanto riguarda i canoni del giusto processo, l'art 111, ci dice che solo la legge è in grado di porre le regole per il quale sia il giusto processo. Parte della dottrina ha dato una interpretazione dicendo che tale articolo impone l'indiscrezionalità del giudice, controversa interpretazione. Inoltre l'art pone anche l'imparzialità del giudice sia soggettiva (distacco dalle parti della controversia) sia oggettiva (riguardante la tipologia della vicenda). Il concetto di imparzialità è un concetto
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcoali14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Danovi Filippo.
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