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IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
La giurisdizione è un presupposto giurisprudenziale, ciò implica il verificarsi nel processo.
l'accertamento può essere d'ufficio o su proposta delle parti.
Quando si pone il problema di giurisdizione il giudice si pronuncia in modo affermativo o
declinatorio. Questa pronuncia è una pronuncia di 1° grado della giurisdizione, che è
impugnabile, una delle due parti si può appellare all'appello e il giudice si pronuncia in 2° grado,
anch'essa impugnabile fino alla cassazione.
E' un sistema potentemente anti economico, il rischio è che si vada avanti fino alla cassazione che
ci dice che non c'è la giurisdizione o che ci sia e si ricomincia. PEr rimediare il legislatore ha
introdotto il regolamento di giurisdizione è un rimedio preventivo, previsto dal legislatore, per far
si che qualora sorga nel processo una questione di giurisdizione questa sia risolta dall'ultimo
organo giudiziario competente (cassazione) in via il più possibile anticipata per avere chiarezza
sulla questione stessa. Questo è uno strumento preventivo per far si che si arrivi ad una decisione
definitiva sull'aspetto della giurisdizione.
ART 41 c.p.c. "fin che la causa non si è decisa nel merito di primo grado ciascuna parte può
chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione di pronunciarsi sulla giurisdizione"
L'organo competente sono le sezioni unite della cassazione (9 giudici, in ipotese di giurisdizione,
ipotesi qualificati di particolari importanza, ecc). Il difetto di giurisdizione può essere eccepito in via
generale solo dal convenuto, perché si suppone che il convenuto sappia dato che ha proposto la
domanda, la ratio per la legittimazione a questo mezzo è stata consentita a tutte due le parti per
farla accertare subito e non dopo l'appello col rischio da rifare tutto.
Lo strumento è chiesto con un istanza, col ricorso direttamente alla cassazione sezioni unite. Tale
strumento può essere utilizzato fino a quando il giudice non si sia pronunciato nel MERITO in
primo grado.
Con la sent 2466/2006 la cassazioni si esprime affermando che l'espressione sul tempo di questo
strumento dicendo che deve essere proposto fino a qualsiasi, qualunque pronuncia che il giudice
di primo grado abbia emanato.
Il ricorso proposto in cassazione viene notificato all'altra parte, e una copia davanti al giudice di
primo grado. L'art 367 c.p.c fino al 1990 il giudice di primo grado con davanti la copia del ricorso
era obbligato a sospendere il processo ex lege, di fatto era successo che tutti proponevano tale
strumento in modo strumentale per prendere tempo. Così nel 1990 si è modificato l'art 367 c.p.c. il
giudice deve effettuare un vaglio, un controllo sulla possibilità della giurisdizione, e può
sospendere il processo se riscontra un coefficiente di verità.
A livello di procedimento la corte di cassazione giudica a sezioni unite col procedimento in camera
di consiglio, che è un procedimento più rapido con regole previste negli art 380 bis e 380 ter c.p.c..
Con la pronuncia della cassazione ha effetto di non impugnabilità del difetto di giurisdizione.
Inoltre l'art 41 c.p.c. effettua un rinvio all'art 37, che regola solo il limite sulla pubblica
amministrazione e le giurisdizioni speciali, e si è interpretato in via estensiva anche per le
giurisdizioni straniere.
Il secondo comma del 41 afferma un particolare rimedio che è concesso solo al secondo ordine di
limiti, quello della PA (pubb. amm.). In questo caso la PA anche se non è parte in causa può
effettuare il ricorso anche dopo una pronuncia già intervenuta, quindi effettuarlo dopo la prima
pronuncia del giudice di primo grado.
Fino a poco tempo fa si perdevano tutti gli effetti sostanziali processuali della domanda (es la
sospensione del tempo di prescrizione) perché si negava che questo potesse avvenire in una
traslatio iudicii. Nel 2007 con la 4109 e la 23738, la corte di cassazione lo permise, anche la corte
cost dichiarò con la sentenza del 2007 l'incostituzionalità dell'art 30.
Così il legislatore ha emanato l'art 59 della legge 69/2009 "decisione delle questioni di
giurisdizione" il quale afferma che il giudice che dichiara la giurisdizione deve indicare il giudice se
nazionale competente, se questa pronuncia è resa dalle sezioni unite vale per tutti, se non viene
dalle sezione unite è impugnabile o se non è impugnata entro tre mesi la domanda viene
presentata al nuovo giudice nel successivo processo non si perdono gli effetti sostanziali
processuali. (guardo art 59) LA COMPETENZA
La competenza è la misura della giurisdizione, è quella frazione di giurisdizione che il legislatore
assegna a ciascun singolo giudice. Se la giurisdizione è il potere astratto di giudicare una
controversia la competenza è il potere concreto di giudicare la controversia.
E' un presupposto processuale di quegli aspetti di rito, è meno rilevante della giurisdizione. La
questione della competenza è trattata dalla legge come preliminare, deve essere decisia prima di
ogni altra cosa, subordinata solo all'eventuale questione di regolarità di domanda introduttiva.
Anche la competenza si determina sulla base della domanda che viene proposta al giudice e il
giudice che determina il suo fondamento in base agli elementi di fatto e alla legge al momento
della sua proposizione e non hanno rilevanza gli eventuali mutamenti successivi (EX ART 5 c.p.c).
L'assegnazione di ogni singola causa ad una o altra sezione per le cause di un determinato tipo
(es. sezione fallimentare) ha il valore di una semplice ripartizione interna dell'attività del tribunale e
non incide sulla competenza.
La ripartizione della competenza tra i diversi organi giudiziari è fatta dalla legge secondo un ordine
di riparto verticale, dove provvedono i criteri:
- della materia, all'oggetto del giudizio.
- del valore, è stabilita per il solo processo di cognizione e con riguardo al valore economico del
bene a cui si riferisce la domanda.
e secondo un ordine di riparto orizzontale dove provvede il criterio:
- per territorio, per i giudici sullo stesso piano gerarchico.
Giudice di pace, ART 7 c.p.c., è competente per le cause di beni mobili non superiori a 5000€
se non sono adibiti ad altro giudice. E' competente per tutto il settore di RCAuto fuorché non
superi il valore di 20000€. Il giudice competente per qualsiasi il valore per :
- cause relative al condominio;
- per apposizioni di termine e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dei regolamenti e
degli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi.
- cause relative alle immissioni solo per immobili abitativi (non per attività commerciali o
industriali);
- per i ritardi di pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
- per cause amministrative (ammende stradali)
Tribunale: ai sensi dell'ART 9 c.p.c., è competente per tutte le cause non di competenza di altri
giudici, competenza residuale. E' competente per ragioni di materia:
- imposte e tasse;
- materie relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici;
- la querela di falso, cause di falso documentale
- l'esecuzione forzata
- cause di valore indeterminabile
Corte d'appello: oltre ad avere competenza di secondo grado di qualsiasi giudizio e alcuni casi
tassativi tra cui:
- l'esecuzione delle sentenze straniere
- risarcimento danni per l'irragionevole durata del processo
- normativa anti trust
- materie d'esproprio
Cassazione
L'ART 10 c.p.c. sancisce che il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla
domanda. Le questioni sollevate dal convenuto, in quanto debbano essere conosciute incidenter
tantum non spostano la competenza. Gli interessi scaduti, le spese, e i danni anteriori alla
proposizione della domanda si sommano col capitale, quelli posteriori si possono chiedere in corso
di giudizio o anche in appello, senza conseguenza sulla competenza. Gli ART dal 11 a 15
affermano dei criteri sommari o approssimativi che determinano il valore in determinati casi.
La competenza per territorio distribuisce le cause tra i giudici di ugual tipo secondo due direttive
principali:
1) competenza territoriale semplice: facilitare e rendere più comoda la difesa delle parti e in
special modo quella del convenuto;
2) competenza territoriale funzionale: per particolari categorie di controversie, che il processo
si svolga davanti al giudice che, per la sua sede, possa esercitare le sue funzioni nella maniera
più efficiente.
La competenza per territorio, inoltre, hanno dei criteri, che vengono chiamati fori, che possono
essere:
- generali: quelli generalmente utilizzati.
- speciali: possono essere: a) facoltativi, si aggiunge a quello generale; b) esclusivo, di regola
sostituisce il foro generale.
Un'altra classificazione dei fori è quella di fori:
- derogabili
- inderogabili
classificazione che non si sovrappone a quella di prima.
ART 18 foro generale delle persone fisiche: salvo che la legge disponga altrimenti è competente il
giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, perché? perché è l'attore che
muove la c.d. quiete giuridica. E dato che è il convenuto che viene scomodato, si cerca di
agevolarlo.
Il secondo comma stabilisce che se il convenuto non ha residenza né domicilio, né dimora in italia
è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore, sempre che vi sia giurisdizione del giudice
italiano.
ART 19 stessa regola per le persone giuridiche.
ART 20 Foro facoltativo cause relative a diritti di obbligazione, per le cause relative a diritti di
obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione
dedotta in giudizio. Che combinato col 1182 deve essere eseguita al domicilio del creditore di una
somma di denaro (ossia obbligazione di valuta), al domicilio del debitore in caso ad un
obbligazione di valore (Es risarcimento danni, ecc) .
ART 30 foro facoltativo del domicilio eletto, si può eleggere un domicilio per determinati affari.
ART 21 foro esclusivo, per le cause che riguardano un determinato immobile si va davanti al
giudice dove è situato l'immobile,
ART 22 foro esclusivo delle cause dell'aperture di successione si apre il foro dell'ultimo domicili del
de cuius. in materia di beni del condominio.
ART 24 foro esclusivo sull'amministrazione di sostegno
ART 25 foro esclusivo di carattere funzionale, e perciò improrogabile, è il foro erariale (o della
pubblica amministrazione) Per le cause in cui è parte un'ammi