Il codice di procedura civile
Il codice di procedura civile è del 1940 ed è entrato in vigore nel 1942, perciò sotto il regime fascista. Tuttavia è un codice sostanzialmente liberale, perché scritto dalla miglior dottrina del tempo; con l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 fu necessario rivisitare tutte le norme del codice di procedura civile per accertarne la legittimità costituzionale.
Origini e influenze
Il codice del '40 è il secondo dell'Italia Unita, il primo fu quello del 1865 che seguì i codici pre-unitari. I due codici pre-unitari più importanti furono quelli del Regno delle due Sicilie e quello del Regno sardo in Piemonte, i quali avevano una matrice unica: il c.p.c francese che Napoleone imponeva nei territori conquistati. Il codice francese era uno strumento di gran lunga superiore come livello scientifico agli strumenti processuali civilistici degli stati italiani, si può affermare che il C.P.C. era una copia di quella francese e gli studiosi italiani trovarono più facile tradurre in italiano le opere di grandi giuristi francesi. Il codice del 1865 fu la trasfusione in un unico testo del codice piemontese e napoletano da cui si può dedurre che il primo codice è identico a quello francese; neanche il codice del '40 si discosta da quello del '65 per cui si può sostenere che la nostra legislazione affonda le proprie radici nell'esperienza francese che a sua volta si avvicina alla materia tedesca.
I principi del diritto processuale civile
L'oggetto del nostro studio sono i principi del diritto processuale civile come espressi nel codice del '40 e nella Carta Costituzionale. Il codice è stato sottoposto a una serie di modifiche i cui lavori sono sfociati in corpose novelle giurisprudenziali, le più importanti sono quelle del 1950, 1990, 1995, nel dovere del governo di riempire una delega del Parlamento in materia di ricorso in Cassazione e di arbitrato.
Articolo 24 della Costituzione
Le radice primarie della procedura civile sono gli art. 111 e 24. Art. 24 della Costituzione: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile su ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".
L'art. 24 tutela la difesa su tutti i 5 gradi del giudizio, ma non dice né quanti sono, né quali sono. Così, non essendo costituzionalmente garantito l'appello, si potrebbe costruire un processo civile senza l'appello, con solo il primo grado e il ricorso in Cassazione (quanti sono i minimi garantiti e lo schema del processo civile).
Interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali
Tale norma apparve, agli studiosi, di contenuto sostanzialmente neutro, in quanto non faceva altro che recepire un contenuto già patrimonio comune della cultura giuridica del Paese; successivamente la dottrina e la giurisprudenza hanno estrapolato da tale norma contenuti sempre più profondi fino alla tutela del contraddittorio; fino a coprire le garanzie di tutta la durata del processo civile, fino a spingersi alle garanzie dovute nella sentenza (motivazione) fino a spingersi oltre la teoria del processo, quanto al vincolo del giudicato civile per le parti.
Riforma del 1999 e il concetto di "giusto processo"
Nel 1999 c'è stata la riforma dell'art. 111 Cost. secondo cui: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata." Il resto interessa il processo penale. Il concetto di "giusto processo" non fa riferimento solo al processo civile ma ad ogni tipo di processo.
La riforma del '99 è stata una sorta di reazione del Parlamento alla giurisprudenza: era successo che il Governo aveva dettato una serie di norme di garanzia per il processo penale che la magistratura aveva mal digerito ed aveva cercato di applicare le stesse depotenziandole, in ciò soccorsa anche dalla Corte Costituzionale che aveva fatto più volte applicazione del principio della ragionevolezza. La giurisprudenza interpretò tali norme in maniera assolutamente restrittiva in quanto è il legislatore in grado di stabilire le garanzie processuali a disposizione del cittadino; è chiaro che in questi anni ci sia stato un fenomeno di sovraesposizione della magistratura rispetto al legislatore (si pensi a tangentopoli), quindi il concetto di giusto processo è inserito nella nostra Costituzione come limite alla discrezionalità del giudice.
È un concetto di derivazione anglo-sassone: le parti devono essere garantite anche da un eccesso di discrezionalità del magistrato, per evitare di squilibrare il potere tra le parti. Il giudice dev'essere terzo ed imparziale, le garanzie delle parti devono essere scritte dal legislatore ed imposte al magistrato. Il giusto processo è quello che segue le regole volute dal legislatore ordinario e non può essere sindacato né affidato alla discrezionalità del giudice.
L'espressione menzionata nell'art. 111: "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge" costituisce l'essenza del giusto processo. Come per l'art. 24 della Cost., tale norma è stata vista come il recepimento di un contenuto già patrimonio della cultura giuridica, in quanto nessuno ha mai negato il principio del contraddittorio o della terzietà del giudice. Tutto questo è dovuto al triste clima politico in cui è nata questa norma riformata, la resistenza della magistratura al governo Berlusconi, la maggioranza ha creato una sorta di rigetto psicologico negli operatori pratici (avvocati, studiosi...) la prima tendenza è stata quella di sostenere che la norma non aggiungeva nulla di nuovo per cui era inutile verificarne la legittimità costituzionale.
Il riferimento alla legge menzionato nel 111 manifesta la volontà del legislatore di reagire alla voglia di disapplicazione giurisprudenziale ed è stata letta come una sorta di riserva di legge, certamente questo inciso non significa che il processo dev'essere regolato in ogni suo accadimento dalla legge ordinaria perché se così fosse il 111 dovrebbe dichiarare incostituzionale il procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale disciplinato da un regolamento interno. L'alternativa è un inciso che sta ad indicare che il regolato dalla legge è la misura massima per le garanzie previste dall'art 111.
Le garanzie del giusto processo
L'approfondimento di queste garanzie devono consentire che il processo abbia dei tempi ragionevoli perché un processo con tempi lunghissimi finisce col tradursi in una situazione di denegata giustizia. La garanzia fondamentale è il principio del contraddittorio, il contenuto (l'estensione esatta) può essere più o meno ampio secondo le scelte discrezionali del legislatore ordinario, così facendo finiscono per trovare collocazione costituzionale indiretta tutte le norme che completano l'applicazione del contraddittorio dettata dal legislatore ordinario nel singolo processo.
Esiste, nel cpc, una serie di norme che impone di convocare le parti in una serie di occasioni la cui gran parte sono disapplicate dalla giurisprudenza perché la stessa prende atto che non c'è sanzione per la disapplicazione della norma, ma non tecnica in quanto non si traduce in una nullità degli atti processuali. In virtù dell'art. 111.1 ogni volta che il giudice, nei suoi indirizzi giurisprudenziali, disapplica la norma di garanzia in concreta applicazione del principio del contraddittorio concorre alla formazione di un diritto giurisprudenziale illegittimo costituzionalmente perché contrario all'art.111.1 in quanto nega alle parti la misura massima di garanzia del principio del contraddittorio come riconosciute alle parti stesse dal legislatore ordinario.
Giurisdizione e competenza
La giurisdizione è la funzione rimessa alla magistratura. Per giurisdizione s'intende la sfera di poteri giurisdizionali attribuiti ad un giudice nei confronti di un altro giudice di diverso ordine. Per competenza s'intende la sfera di poteri giurisdizionali attribuiti ad un giudice nei confronti di un altro giudice dello stesso ordine.
Una domanda giudiziale si può proporre al giudice civile, a quello penale, il giudice civile e quello penale sono giudici ordinari (fanno parte della giurisdizione ordinaria), il giudice amministrativo è un giudice speciale. Il rapporto tra un giudice penale e uno civile è un rapporto di competenza; invece il rapporto tra un giudice civile e uno amministrativo è di giurisdizione.
Difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione è disciplinato dall'art. 37 cpc, il difetto di competenza dall'art. 38 cpc. La regola dettata dall'art. 37 è più drastica, perché far decidere una causa da una giurisdizione piuttosto che da un'altra significa fare applicare norme processuali diverse il che comporterebbe la possibilità di arrivare a sentenze di diverso contenuto (ad es. rito in cui c'è una preclusione più forte rispetto ad un altro, in materia di acquisizione di documenti).
- Difetto di giurisdizione del giudice civile nei confronti del giudice speciale (tar, consiglio di stato, corte dei conti, corte costituzionale);
- Difetto di giurisdizione del giudice civile nei confronti della P.A. (la materia è rimessa alla discrezionalità della P.A.);
- Difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice straniero (la causa piuttosto che appartenere ad una giurisdizione italiana appartiene a quella del giudice straniero). Tale difetto ha trovato, oggi, disciplina nelle norme che regolano il processo internazionale.
L'art. 37 cpc prevede che il difetto di giurisdizione sia rilevabile in ogni stato e grado del processo (1° grado, appello e cassazione) e che sia rilevabile anche in ufficio e non solo se viene eccepita da una parte. Il regolamento di giurisdizione può essere proposto anche da quelle parti che non sono legittimate a proporre l'impugnazione in via autonoma.
Regolamento di giurisdizione
La maggiore drasticità dell'art. 37 cpc ha consigliato di inserire nel sistema un istituto che si chiama "regolamento di giurisdizione", disciplinato nell'art. 41 cpc. Non è un mezzo d'impugnazione, ma è un rimedio preventivo: serve per sgomberare il campo dalla questione di giurisdizione definitivamente.
Posto che l'art. 37 cpc dà la possibilità di rilevare il difetto di giurisdizione anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del processo, si dà la possibilità alle parti di chiedere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la risoluzione di tale questione, mediante un'istanza che può essere presentata in primo grado e prima che la causa sia decisa nel merito; come si nota non è un mezzo d'impugnazione, perché non c'è una sentenza che la parte impugna. Con l'istanza si chiede alla Cassazione di decidere definitivamente il giudice giurisdizionalmente competente per quella causa. L'istanza può essere proposta sia dal convenuto sia dall'attore. La decisione della Cassazione sopravvive all'estinzione del processo; una copia dell'istanza, proposta con ricorso, va depositata nella cancelleria del giudice innanzi al quale pende la causa.
Articolo 367 cpc
L'art. 367 cpc regola i due tronconi del processo:
- Il giudizio che pende in Cassazione
- Il giudizio di merito che pende in primo grado
Nell'originaria formulazione, l'art. 367 cpc prevedeva che, proposto il regolamento di giurisdizione, dovesse immediatamente sospendere il giudizio di merito in attesa della decisione della cassazione. Per evitare un uso dilatorio di tale regolamento (oggi le sezioni unite impiegano 4/5 anni per pronunciarsi sul regolamento), nel 90 è stato modificato il 367, per cui la sospensione è sempre necessaria ed automatica a meno che il giudice di merito ritenga la manifesta infondatezza ed inammissibilità del ricorso. Il caso più evidente di inammissibilità è: considerando che il regolamento di giurisdizione può essere proposto finché non sia stata pronunciata una sentenza di merito in 1° grado, si ammetta che il regolamento sia proposto quando la causa già pende in appello, è evidente che ciò sarebbe inammissibile. La decisione del giudice di merito non vincola la cassazione che potrebbe ugualmente giudicare per un difetto di giurisdizione ed annullare tutto.
Difetti di competenza
I difetti di competenza sono di 4 tipi:
- Per materia (in ambito civile una serie di materie sono devolute alla competenza di un tribunale piuttosto che del giudice di pace)
- Per valore (fino ad un certo valore la competenza è del giudice di pace, oltre è del tribunale)
- Per territorio (si deve stabilire a quale giudice di pace o tribunale sparso sul territorio della repubblica spetta la causa). A differenza dei 1° due tipi che agiscono su un piano verticale la competenza sul territorio agisce sul piano orizzontale. Solitamente è derogabile salvo le ipotesi previste dall'art. 28; questo è il tipo di competenza a cui il legislatore tiene meno.
- Per territorio inderogabile (sono quelle ipotesi in cui il legislatore vuole che sia assolutamente rispettata tale tipo di competenza).
L'art. 38 differenzia i casi di incompetenza per materia, valore, territorio inderogabile, rilevabili anche d'ufficio non oltre la 1° udienza di trattazione, dal caso di incompetenza per territorio derogabile che non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte interessata nel 1° atto difensivo del giudizio di 1° grado, con espressa indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Al fine di favorire un accordo tra le parti che possono riassumere la causa dinanzi al giudice indicato, nel termine di 3 mesi dalla cancellazione della causa del ruolo. Gli accordi sulla competenza sono possibili solo in relazione alla competenza territoriale derogabile. La minore attenzione che l'art. 38 cpc presta al caso di difetto di competenza territoriale derogabili si ha perché al legislatore interessa poco che la causa sia conosciuta e trattata dal tribunale di Napoli invece che da quello di Milano, su quanto presume che dovrebbero pronunciare una sentenza di contenuto identico sulla stessa causa.
Regolamento di competenza
Anche per la competenza esiste un istituto, che si chiama "regolamento di competenza" e che non ha nulla in comune col regolamento di giurisdizione. Mentre il regolamento di giurisdizione è un rimedio preventivo (si può proporre finché la causa non sia stata decisa nel merito di 1° grado), il regolamento di competenza è un vero mezzo d'impugnazione ed uno dei quattro mezzi d'impugnazione previsti per le parti che sono: opposizione del 3° art. 323 cpc, ricorso per cassazione, appello, revocazione. Il regolamento di competenza è disciplinato dagli art. 42 e ss. Cpc.
Quando si parla di esso come mezzo di impugnazione, ci si sta riferendo al regolamento di competenza necessario che è differente da quello non necessario (art. 43 cpc), dipende dal contenuto della sentenza che si impugna. Se la sentenza si è pronunciata solo sulla questione di competenza, il regolamento è necessario, perché è l'unico mezzo a disposizione delle parti per impugnare la stessa. Se la sentenza si è pronunciata sia nel merito sia sulla competenza, il regolamento non è necessario, perché concorre con un altro mezzo di impugnazione: se si tratta di una sentenza di 1° grado concorrerà con l'appello e la sentenza è impugnabile o col regolamento di competenza o con l'appello.
Il regolamento di competenza si impugna davanti alla corte di cassazione che decide con ordinanza. La parte che ha proposto il regolamento non necessario può successivamente proporre anche l'impugnazione ordinaria e non viceversa; mentre le altre parti possono far ricorso col regolamento anche se altri hanno già proposto impugnazioni ordinarie. Infatti le 2 impugnazioni sono compatibili tra di loro e il regolamento di competenza ha la precedenza nel senso che determina la sospensione del processo nella sua fase di impugnazione e se l'impugnazione non è stata ancora proposta sospende il termine per proporla.
Determinazione della competenza
Per individuare la competenza si affrontano dapprima i problemi della competenza verticale (materia e valore) e poi di quella orizzontale (territorio). L'attribuzione della controversia ad un indice rende per ragioni di materia irrilevante il criterio del valore. Qualora la controversia sia attribuibile per materia, si passa ad esaminare il valore. Individuato l'ufficio giudiziario competente in 1° grado (giudice di pace tribunale) per materia o per valore, si passa a valutare competenza per territorio. Individuato l'ufficio giudiziario nel suo complesso, la successiva eventuale distribuzione degli affari all'interno degli uffici non dà luogo a problemi di competenza, anche quando la legge preveda, per determinate controversie, la predisposizione di servizi separati.
La giurisdizione e la competenza del giudice si determinano con riguardo allo stato di fatto e di legge esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza successivi mutamenti; tranne l'ipotesi in cui vi sia una pronuncia di incostituzionalità della legge posta a fondamento dell'individuazione di quella competenza.
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Diritto processuale civile (principi)