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Diritto processuale civile - principi costituzionali della giurisdizione Pag. 1
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PROCEDURA CIVILE

Dott.sa ASPRELLA

PRIMO SEMINARIO 19-01-04

GIURISDIZIONE: PRINCIPI COSTITUZIONALI

NORME COSTITUZIONALI ART.24-25.111

ART.24 "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."

Il primo comma stabilisce che ad ognuno è conferita la possibilità di agire in giudizio. Agire comporta agire e resistere: la norma contempla quindi sia il diritto di azione, sia il diritto di difesa. In questo senso bisogna leggere in combinato disposto il 1° e il 2° comma. Questa norma (1° Comma) è una norma dalla immediata portata precettiva, stabilisce che ognuno può agire in giudizio per tutelare sia i propri diritti soggettivi, sia i

propri interessi legittimi. Questa norma è correlata con altre norme costituzionali:

Art.3 che stabilisce il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale. Uguaglianza sostanziale significa che è necessario trattare in modo diverso situazioni che sono oggettivamente diverse.

Art.24: sono ammesse forme diverse di tutela giudiziaria, sono ammesse forme di accesso differenziato alla tutela giurisdizionale, in funzione di esigenze di uguaglianza sostanziale. Quindi il diritto di agire si correla innanzitutto con il principio di uguaglianza.

Si correla con l'art.102 che stabilisce al 2° comma che il giudice speciale è un'eccezione, essendo la funzione giurisdizionale è sempre esercitata dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Si correla con l'art.108 2° comma che tutela l'indipendenza non solo dei giudici, ma anche dei giudici presso le giurisdizioni speciali.

Si correla infine direttamente con l'art.113, che

introduce il problema di reparto delle giurisdizioni. Poiché l'art.24 si collega direttamente con l'art.3, questa norma non vieta una tutela giurisdizionale differenziata se obbiettivamente alla base vi è un'esigenza di differenziazione. Nell'ambito dell'art.24 e della tutela giurisdizionale differenziata è importante sottolineare la funzione della tutela cautelare. La tutela cautelare è a parte rispetto alla tutela giurisdizionale in senso proprio, ma al tempo stesso è parte della tutela giurisdizionale: lo dice la Corte Costituzionale con la Sentenza 190/85. Questa sentenza è un cardine della giurisprudenza costituzionale perché afferma che la tutela cautelare è parte integrante ed essenziale della tutela giudiziaria e si collega con il principio chiovendiano secondo cui la durata del processo non può mai andare a danno di chi ha ragione. Questo vuol dire che è indispensabile assicurare una

Tutela cautelare, che ai sensi dell'art. 700 c.p.c. serve per assicurare provvisoriamente gli effetti della tutela di merito; la cautela serve dunque per assicurare che il diritto che si vuole far valere in via ordinaria non venga distrutto, degradato e non si estingua. Un'altra conseguenza dell'art. 24 della Costituzione è che sono costituzionalmente illegittimi i cosiddetti arbitrati obbligatori, perché la scelta di compromettere in arbitri deve essere di natura consenziente e derivare dalla comune volontà delle parti; sono le parti che decidono se e come compromettere in arbitri, perché ciò vuol dire derogare alla giurisdizione ordinaria che è invece imposta e posta come diritto dall'art. 24.

L'art. 24 però non sanziona i casi di giurisdizione condizionata. Abbiamo giurisdizione condizionata quando per accedere alla tutela giurisdizionale bisogna prima esperire un procedimento di tipo amministrativo. Ad esempio:

Nell'infortunistica stradale la L.990/69 con l'art.22 stabilisce che prima di notificare l'atto introduttivo del giudizio, chi si ritiene danneggiato e si vuole rivalere nei confronti del soggetto assicurato/assicurazione deve inviare un A.R. con cui mette in mora l'assicurazione. Questa è una vera e propria condizione di procedibilità della domanda, perché se non mando la lettera di messa in mora non posso agire in giudizio. La ratio è quella di consentire uno spatium deliberandi; in tal modo l'assicurazione ha il tempo per valutare se la domanda è fondata e così invece di farsi citare in giudizio può accordarsi con il soggetto che richiede la tutela; 60 gg. di tempo. In tal caso quindi la giurisdizione condizionata (la condizione) serve ad evitare un eccessivo ricorso alla tutela giurisdizionale. Secondo la Corte Costituzionale però non sono ammissibili quei procedimenti che si strutturano come vere e proprie

condizioni di proponibilità della domanda. Una norma di tal genere contrasterebbe con l'art.24. Quindi secondo la Corte non sono ammesse le condizioni di proponibilità, sono invece legittime le condizioni di procedibilità. Le condizioni di procedibilità si desumono da:

  • La natura delle parti
  • La natura (il tipo) di accertamento che viene domandato
  • La necessità di frenare l'accesso alla tutela giurisdizionale

In questo caso è ammissibile un procedimento preventivo di accesso alla tutela giurisdizionale, che sia costruito come una condizione di procedibilità alla domanda.

Altro esempio tipico di condizione di procedibilità (ammessa) è il tentativo obbligatorio di conciliazione nel processo del lavoro. art.410 c.p.c.

È legittimo per una serie di motivi:

  • evita il sovraccarico dell'apparato giudiziario
  • favorisce la composizione stragiudiziale della lite
  • pone un termine ragionevole (60gg.)
principio che si collega all'art.24, ma che adesso è canonizzato dall'art.111 e prima ancora dall'Art.6 paragrafo 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, è quello della ragionevole durata del processo. Ragionevole durata comporta anche dei problemi di verifica in termini da parte del giudice. Corretto esercizio quindi del potere della discrezionalità. Altri principi collegati a questa norma (art.24) sono: 1) il rispetto del principio del contraddittorio 2) l'intervento del difensore tecnico Ciò vuol dire che la tutela del diritto di azione è garantita soltanto in quanto venga garantita anche la possibilità di replicare; il processo è un dire e un contraddire: se viene eliminata la fase del contraddire il processo è un processo ingiusto. Inoltre la tutela giurisdizionale dei diritti è garantita soltanto nella misura in cui alla parte sia assicurato l'aiuto di un difensore che sia a

conoscenza della normativa, è quindi tecnico. Diritto al contraddittorio significa garanzia della possibilità di replicare, di offrire la prova contraria, e chiaramente a monte significa garanzia della conoscenza di ciò che offerto dalla controparte. In questo senso si spiegano tutte quelle norme che impongono che sia notificato direttamente a contumacie la produzione documentale di controparte. Conseguenza del diritto al contraddittorio è il diritto alla prova: è vietato rendere eccessivamente difficoltoso l'accesso alla prova. Una norma che rendesse uno strumento probatorio particolarmente difficile sarebbe una norma incostituzionale perché non consentirebbe la realizzazione del diritto alla prova, che è elemento del diritto al contraddittorio.

ART.25 I° COMMA "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge."

Questa norma è importantissima perché pone due carmi che sono

però separati: infatti una cosa è dire giudice naturale, un'altra è dire giudice precostituito. Naturalità e precostituzione non sono la stessa cosa. La norma vuol dire che è vietata l'individuazione del giudice post factum. Il giudice deve essere sempre individuato prima del fatto, sia per i procedimenti civili che penali. Quindi la giurisprudenza ordinaria ha detto che contrastano con questa obbligatorietà del divieto di individuazione del giudice post factum alcuni casi specifici:
  • Convenuto fittizio: si ha convenuto fittizio quando io cito il convenuto in un'altra sede (ad es. secondaria) perché mi fa più comodo, perché quel giudice va meglio per me. Questo è un convenuto fittizio perché la vera sede sarebbe un'altra. La giurisprudenza ha detto che è illegittimo.
  • Frazionamento delle domande: è anch'esso illegittimo. Tuttavia però si tratta di
unainterpretazione giurisprudenziale, non è giurisprudenza costituzionale. Questi due casi contrastano certamente con l'art.25. È invece compatibile con l'art.25 il D.Lgs 51/98 che ha modificato ampiamente il principio in tema di competenza. Prima del decreto il giudice era sempre o monocratico o collegiale. Adesso la fondamentale sterzata del decreto 51/98 è che non è più così: è sempre lo stesso giudice che però opera o in veste monocratica o in veste collegiale. Questo per ciò che concerne la precostituzione del giudice. Per quel che riguarda il principio del giudice naturale, la Corte costituzionale in proposito ha detto che giudice naturale vuol dire che il giudice competente deve essere sempre quello individuato sulla base dell'applicazione di norme generali ed astratte; non ci può essere una norma che sulla base del caso specifico individua il giudice competente. Quindi i criteri che determinano la

La competenza del giudice deve essere generali ed astratti. Tanto che la Corte costituzionale ha precisato che anche l'individuazione poi in concreto del giudice persona fisica che viene fatta dal capo dell'ufficio giudiziario non deve essere discrezionale ma determinata sulla base norme generali ed astratte.

ART.111 I°, II°, VI°, VIII° COMMA

Questa norma secondo una parte della dottrina non fa altro che ripetere ciò che già si evinceva dagli artt. 3-24-25-113, tuttavia tende a fissare dei principi fondamentali.

  1. Garanzia del contraddittorio: dire che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti non significa dire che è illegittimo il contraddittorio differito, l'importante è che un contraddittorio sia assicurato.
  2. Garanzia della motivazione: motivazione di ogni provvedimento, e quindi anche delle ordinanze e dei decreti, non solo delle sentenze. Questo art. 111 6° COMMA comporterebbe l'abrogazione implicita.

dell'art.135 u. c.p.c. che recita "il decreto non è motivato salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge".

Dettagli
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Picardi Nicola.