Procedura civile
Dott.ssa Asprilla
Primo seminario 19-01-04
Giurisdizione: principi costituzionali
Norme costituzionali art. 24-25.111
Art. 24
"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."
Il primo comma stabilisce che ad ognuno è conferita la possibilità di agire in giudizio. Agire comporta agire e resistere: la norma contempla quindi sia il diritto di azione, sia il diritto di difesa. In questo senso bisogna leggere in combinato disposto il 1° e il 2° comma. Questa norma (1° comma) è una norma dalla immediata portata precettiva, stabilisce che ognuno può agire in giudizio per tutelare sia i propri diritti soggettivi, sia i propri interessi legittimi.
Questa norma è correlata con altre norme costituzionali:
- Art. 3 che stabilisce il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale. Uguaglianza sostanziale significa che è necessario trattare in modo diverso situazioni che sono oggettivamente diverse.
- Art. 24: sono ammesse forme diverse di tutela giudiziaria, sono ammesse forme di accesso differenziato alla tutela giurisdizionale, in funzione di esigenze di uguaglianza sostanziale. Quindi il diritto di agire si correla innanzitutto con il principio di uguaglianza.
- Si correla con l'art. 102 che stabilisce al 2° comma che il giudice speciale è un'eccezione, essendo la funzione giurisdizionale sempre esercitata dall'autorità giudiziaria ordinaria.
- Si correla con l'art. 108 2° comma che tutela l'indipendenza non solo dei giudici, ma anche dei giudici presso le giurisdizioni speciali.
- Si correla infine direttamente con l'art. 113, che introduce il problema di reparto delle giurisdizioni.
Poiché l'art. 24 si collega direttamente con l'art. 3, questa norma non vieta una tutela giurisdizionale differenziata se obbiettivamente alla base vi è un'esigenza di differenziazione.
Nell'ambito dell'art. 24 e della tutela giurisdizionale differenziata è importante sottolineare la funzione della tutela cautelare. La tutela cautelare è a parte rispetto alla tutela giurisdizionale in senso proprio, ma al tempo stesso è parte della tutela giurisdizionale: lo dice la Corte Costituzionale con la Sentenza 190/85. Questa sentenza è un cardine della giurisprudenza costituzionale perché afferma che la tutela cautelare è parte integrante ed essenziale della tutela giudiziaria e si collega con il principio chiovendiano secondo cui la durata del processo non può mai andare a danno di chi ha ragione. Questo vuol dire che è indispensabile assicurare una tutela cautelare, che ai sensi dell'art 700 c.p.c. serve per assicurare provvisoriamente gli effetti della tutela di merito; la cautela serve dunque per assicurare che il diritto che si valere in via ordinaria non venga distrutto, degradato e non si estingua.
Un'altra conseguenza dell'art. 24 della Costituzione è che sono costituzionalmente illegittimi i cosiddetti arbitrati obbligatori, perché la scelta di compromettere in arbitri deve essere di natura...
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