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67. LE ATTRIBUZIONI DEL PM NEL PROCESSO CIVILE
Sono molto limitate e rappresentano sempre un’eccezione al principio generale dell’iniziativa di
parte (principio della domanda). Tuttavia ci sono dei rapporti giuridici di diritto privato riguardo ai
quali il pubblico interesse all’attuazione delle legge è più intenso del normale.
art. 69-70 stabiliscono le attribuzioni del PM nel processo civile:
Può esercitare l’azione civile in alcuni pochi casi, stabiliti dalla legge
Interviene obbligatoriamente in alcune cause indicate dalla legge
Può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse
Interviene in ogni causa davanti alla corte di cassazione
Può proporre alla corte di cassazione il ricorso nell’interesse della legge
68. L’AZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 69 cpc e 2907 cc, al PM spetta l’esercizio dell’azione civile nei casi stabiliti dalla legge. Sono
eccezione ai principi e quindi tassativi.
Opposizione al matrimonio e impugnazione del matrimonio
Decadenza del genitore dalla patria potestà o rimozione dall’amministrazione dei beni del
minore, reintegrazione e riammissione
Provvedimenti in materia di assenza e dichiarazione di morte presunta
Interdizione e inabilitazione
Annullamento deliberazioni assembleari della associazioni
Rettificazioni degli atti di stato civile
Decadenza o nullità di brevetto industriale o marchio; dichiarazione di fallimento ecc
Il PM che propone la domanda è parte nel processo ed ha tutti i poteri e responsabilità inerenti a
tale qualifica. L’azione spetta all’ufficio del PM che esplica le sue funzioni presso il tribunale
competente a conoscere della domanda.
69. L’INTERVENTO DEL PM
(art. 70) a pena di nullità rilevabile d’ufficio:
Obbligatorio
Per le cause che egli stesso avrebbe potuto proporre
Per la cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale
Per le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (cittadinanza, rapporti familiari,
capacità, interdizione e inabilitazione) purchè formino oggetto principale del giudizio.
Per gli altri casi previsti dalla legge
Facoltativo: in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse. dall’art. 72:
I poteri e la posizione del PM che interviene in un processo sono regolati
Quando interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono
alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. È parte, quindi se le
sue domande non vengono accolte può impugnare la sentenza.
Negli altri casi previsti nell'art. 70, il PM può produrre documenti, dedurre prove, prendere
conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. Posizione subordinata rispetto alle
parti, deve concludere per l’accoglimento o il rigetto delle loro domande. Non può impugnare
la sentenza. 37
Può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per
quelle di separazione personale dei coniugi. Può impugnare le sentenze di divorzio
limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori
70. IL PM NEL PROCESSO DI CASSAZIONE
Il PM deve intervenire in ogni causa davanti alla corte di cassazione, ma si limita ad essere presente
conclusioni su tutti i ricorsi che vengono all’esame
a tutte le udienze e ad esporre oralmente le sue
della corte. Può proporre alla corte il ricorso diretto ad ottenere l’enunciazione del corretto principio
di diritto nell’interesse della legge. LE AZIONI
DELL’AZIONE IN GENERALE
71. L’INIZIATIVA DI PARTE IN UN PROCESSO (PRINCIPIO DELLA DOMANDA)
L’iniziativa del processo spetta alla parte interessata (o in via eccezionale al PM) perché il giudice
non procede d’ufficio e non prende in esame una controversia se non lo chiede l’interessato.
L’iniziativa si esercita proponendo nelle debite forme la domanda in giudizio. In questo senso è un
onere.
Il principio della domanda:
Art. 2907 cc: alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di
- parte, e quando la legge lo prevede anche su istanza del PM
- Art. 99 cpc: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice
competente
L’iniziativa del processo è anche un diritto della parte, il diritto di provocare l’esercizio della
giurisdizione con riguardo ad una situazione giuridica in cui è interessata, con lo scopo di ottenere
dal giudice la protezione di un proprio interesse minacciato o di un diritto insoddisfatto.
La regola vale non solo per l’inizio del processo, ma per tutto il suo corso, perché le parti possono
in qualunque momento rinunciare agli atti del giudizio ed impedire al giudice di giudicare la causa
(306 cpc).
Principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: art. 112 cpc, è la parte che indica
l’oggetto del giudizio, il giudice non può giudicare oltre i limiti della domanda né d’ufficio su
eccezioni che possono essere proposte esclusivamente dalle parti. Dopo la sentenza, se vogliono, le
parti possono proporre impugnazione provocando nei limiti di questa la continuazione del processo
e un nuovo giudizio.
Garanzia costituzionale del diritto di azione e di difesa: art. 24
- Diritto di agire: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
- Diritto di difesa: La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Assicura
anche il principio del contraddittorio, cioè il diritto di comparire davanti al giudice per difendere
le proprie ragioni
Agire: perseguire in giudizio la tutela del proprio diritto. Azione: il corrispondente diritto. 38
72. DIRITTO E PROCESSO
L’ordine giuridico è costituto da due sistemi di norme distinti e coordinati, che si integrano e
completano a vicenda: quello dei rapporti giuridici sostanziali (diritti e obblighi corrispondenti), e
quello del processo, che fornisce i mezzi giuridici per tutelare i diritti ed attuarne il sistema.
73. L’AZIONE
Il diritto soggettivo si distingue dall’azione in particolare perché il primo ha per oggetto una
prestazione della controparte, l’azione invece mira a provocare un’attività degli organi giudiziari
(quindi ha sempre natura pubblica e contenuto uniforme).
L’art. 24 cost. riconosce a tutti il potere di agire in giudizio, perché lo stato ha il compito di rendere
giustizia a chi la domanda. L’art. 24 però precisa le condizioni dell’azione:
- Legittimazione ad agire: condizione soggettiva, il diritto di agire in giudizio è attribuito per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi, non si può chiedere tutela per un diritto altrui.
- Interesse ad agire: condizione oggettiva, il diritto di agire spetta solo quando vi sia bisogno di
tutela, cioè quando il diritto o interesse non è stato soddisfatto, è stato contestato, violato,
minacciato ecc
Quindi nell’ambito dei “tutti” a cui si riferisce l’art. 24, vi sono coloro che sono titolari di un vero
diritto, che è appunto l’azione, la quale ha per garanzia costituzionale il generico potere di agire.
Potere che però deve far riferimento ad una concreta fattispecie per affermata lesione di un diritto
o interesse e si individua con tre elementi precisi: i soggetti, la causa petendi e il petitum.
Se mancano le condizioni dell’azione (o anche una sola) vi è carenza d’azione e il giudice deve
inammissibile la domanda. L’azione, come diritto al processo e al giudizio di merito, non
dichiarare
garantisce un risultato favorevole del processo, che dipenderà dalla convinzione del giudice sulla
fondatezza in fatto e in diritto della domanda.
L’azione è disciplinata dal diritto in vigore nel momento in cui viene proposta, anche se il rapporto
sostanziale a cui si riferisce è regolato da legge anteriore. L’ammissibilità e le condizioni
dell’azione sono regolate dalla lex fori, qualunque sia la legge che regola il rapporto sostanziale
dedotto in giudizio. POSSIBILE OGGETTO DELL’AZIONE
73-BIS
Il diritto d’azione esiste solo in presenza di oggetto idoneo, altrimenti l’azione è inammissibile.
Oggetti ammissibili:
Il diritto soggettivo vantato da una parte contro l’altra
- Domande di accertamento negativo (chiedere di accertare l’inesistenza di obblighi o doveri
- a proprio carico a favore dell’altra parte)
- Casi particolari di ammissibilità:
Accertamento di situazioni giuridiche (nullità o inefficacia) che pur non essendo
qualificabili come diritti soggettivi sono rilevanti per sapere se certi diritti esistano o
meno
Verificazione di scrittura privata e querela di falso come eccezione all’inammissibilità
di meri fatti o qualificazione giuridica
Oggetti inammissibili: Domande di accertamento di meri fatti o sulla mera qualificazione
giuridica o interpretazione dei fatti (che rientrano nelle pregiudiziali in senso logico, ma non
possono formare oggetto di autonoma decisione) 39
74. LE CONDIZIONI DELL’AZIONE
Sono l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire, vanno accertate in giudizio prima dell’esame
del merito. Solo se ricorrono, l’azione è esistente e sorge per il giudice la necessità di provvedere
sulla domanda per accoglierla o respingerla.
L’assenza di una sola di esse induce carenza di azione, che può essere rilevata in ogni stato e grado
anche d’ufficio. Però è sufficiente che le condizioni, carenti nel momento della proposizione della
domanda, sopravvengano nel corso del processo e sussistano nel momento della decisione.
Interesse ad agire: art. 100, per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è
necessario avervi interesse. È l'elemento oggettivo, l’interesse ad ottenere il provvedimento
domandato. È interesse processuale, secondario rispetto all’interesse primario sostanziale che
si vuole tutelare.
Il riconoscimento della sussistenza dell’interesse ad agire non significa che l’attore abbia ragione,
ma soltanto che la sua domanda è meritevole di essere presa in esame. Sarà poi l’esame del merito
a stabilire la fondatezza.
È il rapporto di utilità corrente tra la lesione di un diritto, che è stata affermata, e il provvedimento
di tutela giurisdizionale che viene domandato. È requisito non solo dell’azione ma di tutti i diritti
processuali.
attiva e passiva dell’azione. L’individuazione della
Legittimazione ad agire: è la titolarità
persona c