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67. LE ATTRIBUZIONI DEL PM NEL PROCESSO CIVILE

Sono molto limitate e rappresentano sempre un’eccezione al principio generale dell’iniziativa di

parte (principio della domanda). Tuttavia ci sono dei rapporti giuridici di diritto privato riguardo ai

quali il pubblico interesse all’attuazione delle legge è più intenso del normale.

 art. 69-70 stabiliscono le attribuzioni del PM nel processo civile:

 Può esercitare l’azione civile in alcuni pochi casi, stabiliti dalla legge

 Interviene obbligatoriamente in alcune cause indicate dalla legge

 Può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse

 Interviene in ogni causa davanti alla corte di cassazione

 Può proporre alla corte di cassazione il ricorso nell’interesse della legge

68. L’AZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 69 cpc e 2907 cc, al PM spetta l’esercizio dell’azione civile nei casi stabiliti dalla legge. Sono

eccezione ai principi e quindi tassativi.

 Opposizione al matrimonio e impugnazione del matrimonio

 Decadenza del genitore dalla patria potestà o rimozione dall’amministrazione dei beni del

minore, reintegrazione e riammissione

 Provvedimenti in materia di assenza e dichiarazione di morte presunta

 Interdizione e inabilitazione

 Annullamento deliberazioni assembleari della associazioni

 Rettificazioni degli atti di stato civile

 Decadenza o nullità di brevetto industriale o marchio; dichiarazione di fallimento ecc

Il PM che propone la domanda è parte nel processo ed ha tutti i poteri e responsabilità inerenti a

tale qualifica. L’azione spetta all’ufficio del PM che esplica le sue funzioni presso il tribunale

competente a conoscere della domanda.

69. L’INTERVENTO DEL PM

 (art. 70) a pena di nullità rilevabile d’ufficio:

Obbligatorio

 Per le cause che egli stesso avrebbe potuto proporre

 Per la cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale

 Per le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (cittadinanza, rapporti familiari,

capacità, interdizione e inabilitazione) purchè formino oggetto principale del giudizio.

 Per gli altri casi previsti dalla legge

 Facoltativo: in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse. dall’art. 72:

I poteri e la posizione del PM che interviene in un processo sono regolati

 Quando interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono

alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. È parte, quindi se le

sue domande non vengono accolte può impugnare la sentenza.

 Negli altri casi previsti nell'art. 70, il PM può produrre documenti, dedurre prove, prendere

conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. Posizione subordinata rispetto alle

parti, deve concludere per l’accoglimento o il rigetto delle loro domande. Non può impugnare

la sentenza. 37

 Può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per

quelle di separazione personale dei coniugi. Può impugnare le sentenze di divorzio

limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori

70. IL PM NEL PROCESSO DI CASSAZIONE

Il PM deve intervenire in ogni causa davanti alla corte di cassazione, ma si limita ad essere presente

conclusioni su tutti i ricorsi che vengono all’esame

a tutte le udienze e ad esporre oralmente le sue

della corte. Può proporre alla corte il ricorso diretto ad ottenere l’enunciazione del corretto principio

di diritto nell’interesse della legge. LE AZIONI

DELL’AZIONE IN GENERALE

71. L’INIZIATIVA DI PARTE IN UN PROCESSO (PRINCIPIO DELLA DOMANDA)

L’iniziativa del processo spetta alla parte interessata (o in via eccezionale al PM) perché il giudice

non procede d’ufficio e non prende in esame una controversia se non lo chiede l’interessato.

L’iniziativa si esercita proponendo nelle debite forme la domanda in giudizio. In questo senso è un

onere.

Il principio della domanda:

Art. 2907 cc: alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di

- parte, e quando la legge lo prevede anche su istanza del PM

- Art. 99 cpc: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice

competente

L’iniziativa del processo è anche un diritto della parte, il diritto di provocare l’esercizio della

giurisdizione con riguardo ad una situazione giuridica in cui è interessata, con lo scopo di ottenere

dal giudice la protezione di un proprio interesse minacciato o di un diritto insoddisfatto.

La regola vale non solo per l’inizio del processo, ma per tutto il suo corso, perché le parti possono

in qualunque momento rinunciare agli atti del giudizio ed impedire al giudice di giudicare la causa

(306 cpc).

Principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: art. 112 cpc, è la parte che indica

l’oggetto del giudizio, il giudice non può giudicare oltre i limiti della domanda né d’ufficio su

eccezioni che possono essere proposte esclusivamente dalle parti. Dopo la sentenza, se vogliono, le

parti possono proporre impugnazione provocando nei limiti di questa la continuazione del processo

e un nuovo giudizio.

Garanzia costituzionale del diritto di azione e di difesa: art. 24

- Diritto di agire: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi

legittimi.

- Diritto di difesa: La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Assicura

anche il principio del contraddittorio, cioè il diritto di comparire davanti al giudice per difendere

le proprie ragioni

Agire: perseguire in giudizio la tutela del proprio diritto. Azione: il corrispondente diritto. 38

72. DIRITTO E PROCESSO

L’ordine giuridico è costituto da due sistemi di norme distinti e coordinati, che si integrano e

completano a vicenda: quello dei rapporti giuridici sostanziali (diritti e obblighi corrispondenti), e

quello del processo, che fornisce i mezzi giuridici per tutelare i diritti ed attuarne il sistema.

73. L’AZIONE

Il diritto soggettivo si distingue dall’azione in particolare perché il primo ha per oggetto una

prestazione della controparte, l’azione invece mira a provocare un’attività degli organi giudiziari

(quindi ha sempre natura pubblica e contenuto uniforme).

L’art. 24 cost. riconosce a tutti il potere di agire in giudizio, perché lo stato ha il compito di rendere

giustizia a chi la domanda. L’art. 24 però precisa le condizioni dell’azione:

- Legittimazione ad agire: condizione soggettiva, il diritto di agire in giudizio è attribuito per la

tutela dei propri diritti e interessi legittimi, non si può chiedere tutela per un diritto altrui.

- Interesse ad agire: condizione oggettiva, il diritto di agire spetta solo quando vi sia bisogno di

tutela, cioè quando il diritto o interesse non è stato soddisfatto, è stato contestato, violato,

minacciato ecc

Quindi nell’ambito dei “tutti” a cui si riferisce l’art. 24, vi sono coloro che sono titolari di un vero

diritto, che è appunto l’azione, la quale ha per garanzia costituzionale il generico potere di agire.

Potere che però deve far riferimento ad una concreta fattispecie per affermata lesione di un diritto

o interesse e si individua con tre elementi precisi: i soggetti, la causa petendi e il petitum.

Se mancano le condizioni dell’azione (o anche una sola) vi è carenza d’azione e il giudice deve

inammissibile la domanda. L’azione, come diritto al processo e al giudizio di merito, non

dichiarare

garantisce un risultato favorevole del processo, che dipenderà dalla convinzione del giudice sulla

fondatezza in fatto e in diritto della domanda.

L’azione è disciplinata dal diritto in vigore nel momento in cui viene proposta, anche se il rapporto

sostanziale a cui si riferisce è regolato da legge anteriore. L’ammissibilità e le condizioni

dell’azione sono regolate dalla lex fori, qualunque sia la legge che regola il rapporto sostanziale

dedotto in giudizio. POSSIBILE OGGETTO DELL’AZIONE

73-BIS

Il diritto d’azione esiste solo in presenza di oggetto idoneo, altrimenti l’azione è inammissibile.

 Oggetti ammissibili:

Il diritto soggettivo vantato da una parte contro l’altra

- Domande di accertamento negativo (chiedere di accertare l’inesistenza di obblighi o doveri

- a proprio carico a favore dell’altra parte)

- Casi particolari di ammissibilità:

 Accertamento di situazioni giuridiche (nullità o inefficacia) che pur non essendo

qualificabili come diritti soggettivi sono rilevanti per sapere se certi diritti esistano o

meno

 Verificazione di scrittura privata e querela di falso come eccezione all’inammissibilità

di meri fatti o qualificazione giuridica

 Oggetti inammissibili: Domande di accertamento di meri fatti o sulla mera qualificazione

giuridica o interpretazione dei fatti (che rientrano nelle pregiudiziali in senso logico, ma non

possono formare oggetto di autonoma decisione) 39

74. LE CONDIZIONI DELL’AZIONE

Sono l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire, vanno accertate in giudizio prima dell’esame

del merito. Solo se ricorrono, l’azione è esistente e sorge per il giudice la necessità di provvedere

sulla domanda per accoglierla o respingerla.

L’assenza di una sola di esse induce carenza di azione, che può essere rilevata in ogni stato e grado

anche d’ufficio. Però è sufficiente che le condizioni, carenti nel momento della proposizione della

domanda, sopravvengano nel corso del processo e sussistano nel momento della decisione.

 Interesse ad agire: art. 100, per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è

necessario avervi interesse. È l'elemento oggettivo, l’interesse ad ottenere il provvedimento

domandato. È interesse processuale, secondario rispetto all’interesse primario sostanziale che

si vuole tutelare.

Il riconoscimento della sussistenza dell’interesse ad agire non significa che l’attore abbia ragione,

ma soltanto che la sua domanda è meritevole di essere presa in esame. Sarà poi l’esame del merito

a stabilire la fondatezza.

È il rapporto di utilità corrente tra la lesione di un diritto, che è stata affermata, e il provvedimento

di tutela giurisdizionale che viene domandato. È requisito non solo dell’azione ma di tutti i diritti

processuali.

 attiva e passiva dell’azione. L’individuazione della

Legittimazione ad agire: è la titolarità

persona c

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Publisher
A.A. 2014-2015
84 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vanz Cristina.