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Differenza tra i motivi attinenti alla giurisdizione, ammesso che siano solo quelli relativi ai limiti tra
giurisdizione, cosa che il 382 fa quanto meno dubitare, immaginiamo anche i motivi inerenti alla
giurisdizione. Cioè si tratta di vedere se di fronte la Cassazione si possono far valere anche non solo
la violazione di qualsivoglia norma contrattuale ...
Ci si chiede se nel n. 1 del 360 possono essere ripresi motivi che in realtà stanno nel n. 4 e che così
non possono essere affrontati nei confronti del giudice speciale.
Violazione clamorosa del contraddittorio. Il giudice viola altri connotati essenziali della funzione
giurisdizionale sulla base del 111 Costituzione e non atri documenti.
Sostanzialmente in una sentenza si disse che non può essere fatto valere in difetto di contraddittorio
perché non costituisce violazione di giurisdizione. È una ipotesi che non può andare nella sentenza.
Oggi c'è questa apparentemente monolitica posizione giurisprudenziale che però bisogna tener
d'occhio perché è possibile, se si è giudici, una interpretazione costituzionalmente più orientata
della normativa. Se farete gli avvocati insistete finché non c'è la fate.
Va segnalato che ancora oggi si pensa che il rapporto fra giudice italiano e arbitro straniero sia un
rapporto di giurisdizione mentre il rapporto tra giudice italiano e arbitro italiano sia un rapporto di
competenza. Ne deriva che al primo rapporto si applicano le regole sulla giurisdizione quindi non
c'è la norma che ti costringe di eccepire la convenzione di arbitrato. Probabilmente il secondo
comunque non è un rapporto di competenza ma attualmente così è l'impostazione.
Altro profilo: le questioni di giurisdizioni sono rilevabili d'ufficio o su eccezione delle parti?
Qui abbiamo una serie di precisazioni, se leggiamo il 37 cpc, ci dice che è rilevato e quindi che non
deve essere eccepito. Ma in ogni stato e grado del processo? Un lettore disattendo sarebbe portato a
notare una differenza rispetto al difetto di giurisdizione nei confronti del giudice straniero.
Art 11 l. 218 del 1995: soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente
accettato la giurisdizione italiana. Peccato che se ti costituisci senza eccepire nulla accetti la
giurisdizione. Allora il difetto è rilevabile d'ufficio solo se il soggetto non si è costituito altrimenti
va rilevato dalla parte. Peccato che non è così perché altrimenti la scienza processuale sarebbe una
scienza esoterica in cui non si capisce niente.
Se la questione di giurisdizione è rilevabile d'ufficio lo è sempre. Cosa è successo allora?
La giurisdizione italiana può essere accettata dallo straniero (residente all'estero) salvo:
1. nel caso in cui la giurisdizione riguarda beni immobili situati all’estero;
2. e quando la convenzione non lo prevede.
Se il soggetto accetta la giurisdizione italiana e poi in processo la eccepisce questa verrebbe
contestata mostrando il fatto che l'ha accettata.
Questo però non toglie al giudice il potere della giurisdizione che comunque se lo deve chiedere.
La norma non è scritta male, è letta male.
"in ogni stato e grado": che vuol dire?
Dobbiamo fare i conti col diritto vivente. Le SU dicono, in maniera abbastanza raffinata, che questa
norma non consente comunque di rilavare il difetto di giurisdizione se è stata presentemente resa
una sentenza d merito che per sua natura presuppone la soluzione positiva della questione di
giurisdizione.
Per molti anni il primo presidente della Cassazione ha avuto l’intuizione di valutare l'art 111
Costituzione dicendo che è la parte in cui statuisce che la legge assicura la ragionevole durata del
processo e che si impone non solo al legislatore ma anche al giudice che deve perseguire questo
obbiettivo. Questa è un’intuizione buona.
Questo principio più un altro enunciato dalla Corte che ultimamente ha cercato di recepire un
principio secondo il quale essendo un valore quello della stabilità dell'interpretazione delle norme
processuali non è possibile abbandonare un orientamento solo perché un altro appia più esatto e
logico e non si assicurano i valori costituzionali.
In questa ottica la Corte ha rivisitato l'interpretazione del 37.
Coerentemente col principio di economia processuale
Prima si diceva che se il giudice di primo grado si è pronunciato sulla giurisdizione nell'appello
bisogna impugnarlo.
Immaginate che il giudice abbia davanti a se una tinozza con alcune palline più pesanti e altre che
galleggiano. Il giudice può prendere solo le palline in superficie mentre gli avvocati anche quelle
che stanno in acqua.
Se un altro giudice volesse rilevare di un ufficio alcune questioni deve sempre guardare nella
bacinella e non potrebbe proporre di ufficio.
La Cassazione dice che la questione di giurisdizione sta a galla ma è attaccata alla questione di
merito e se il giudice decide il merito allora presuppone il processuale. Se si occupa di questioni che
non prevedono la giurisdizione allora la pallina rimane nella tinozza.
Non è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado se c'è la decisione della corte.
Vi è decisione sulla giurisdizione tutte le volte in cui decide sul merito.
Ma se dice sulla competenza no.
La questione di giurisdizione chi la deve decidere? Il giudice competente. è vero che la competenza
viene dopo la giurisdizione ma solo un giudice competente può decidere sulla giurisdizione. Perché
solo il giudice competente può decidere della giurisdizione.
La giurisdizione è preliminare alla competenza ma non nella logica del giudice che per
qualunque decisione prenda si preoccupa prima di essere competente per farlo.
Ciò è in linea con quello che dice la corte.
Per Luiso già con la costituzione di parte civile abbiamo una questione di giurisdizione.
Rapporti fra giurisdizione e garanzia. Non sono sempre chiari.
Cos è la domanda di garanzia? L'obbligazione di garanzia è quella con cui una parte, per legge o per
contratto, assume di tenere indenne un’altra parte delle conseguenze sfavorevoli eventualmente
derivanti dall'accoglimento dell'altrui pretesa. È un'azione sostanziale non processuale.
L'obbligazione di garanzia è logicamente concepibile indipendentemente dal processo nel senso che
comunque sia se faccio una assicurazione, l’assicuratore può tenermi indenne anche al di fuori del
processo. L'obbligazione di garanzia non pretende il processo.
Cosa succede quindi: la norma che consente al convenuto di chiamare nel processo il garante per
chiedere la garanzia è una norma in deroga prima ancora che alla competenza, all'interesse ad agire.
Nel momento della causa infatti, se nessuno chiede i danni, l'assicurazione non ha interesse ad
agire. Il Legislatore però si rende conto che è utile favorire il simultaneus processus. Ma non
consente di farlo però anche in deroga alle norme sulla competenza e consente di farlo in deroga
alle norme sull'interessa ad agire.
Si può chiamare il garante in causa e lo si può fare ancora prima che siano accertati i danni da
pagare. Questa è la chiamata in garanzia in senso tecnico che è cosa diversa dalla chiamata in causa
del garante. Qual è la differenza?
Sono due cose diverse perché la chiamata in garanzia è la chiamata del garante nei cui confronti
propongo la garanzia mente in quella in senso tecnico non i può estromettere. Nella prima abbiamo
un attore che mi fa causa.
Che centra con la giurisdizione? Normalmente se fate causa a una ASL per malasanità per esempio,
la ASL chiama in causa il personale medico che concretamente avrebbe arrecato il danno e se
l'avvocato che assiste l'ASL non sa che deve farlo senza chiamare in garanzia si becca un eccezione
di difetto di giurisdizione.
Voi potete chiamare in garanzia per comunanza nonostante non vi sia giurisdizione sulla domanda
di garanzia se volete che un domani la sentenza possa essere opposta al garante. è un caso classico
di garanzia impropria.
La garanzia impropria si ha non quando c'è un obbligo di tenere indenne qualcuno ma quando
voglio far ricadere su qualcun’altro le conseguenze del mio illecito contrattuale o extracontrattuale.
Premesso che si può sempre chiamare in causa per comunanza una persona nei cui confronti voglio
estendere gli effetti della sentenza, io non posso chiamare in garanzia e cioè proporre una domanda
contro questo soggetto MAI in deroga alle norme sulla giurisdizione. Non si può chiamare mai di
fronte un giudice non fornito di giurisdizione nei tuoi confronti, se però questa tendenza dovesse
aumentare, quindi la giurisdizione per connessione, ammettendone la deroga, questa strada sarebbe
percorsa solo per la garanzia in senso improprio e non proprio. Attualmente non si impedisce di
chiamare in causa per comunanza di causa.
Art 5 cpc e art 8 l. 218/95: momento determinante della controversia.
È possibile che cambi nel tempo la norma che stabilisce di chi sia la giurisdizione.
Se cambiano i dati di riferimento che succede? Se devo iniziare la controversia mi baso solo sul
momento della domanda. Poi aggiunge al momento della notificazione della domanda e quindi nel
caso di ricorso al momento di deposito del ricorso. E cosa si intende per notifica della domanda?
Quando arriva al domicilio perché si presume conosciuta ma con il deposito in cancelleria? Nel
secondo caso si tiene conto del rapporto giuridico processuale. È questo il momento in cui si
realizza la litispendenza.
Dove sta scritto il rapporto giuridico processuale? Non c'è la norma.
L'attore perché deve avere conseguenze negative per il fatto che il convenuto ha cambiato domicilio
e invece non le deve avere se il convenuto
L'art 5 è interessante anche perché questo se lo volessimo esprimere in latino diremmo: perpetuatio
iurisdicionis, ossia la competenza si calcola sullo stato di fatto e le conseguenze non rilevano ne per
sottrarre la competenza al giudice ne per sanare un originario difetto di competenza.
Art 5 cpc: “Momento determinante della giurisdizione e della competenza - La giurisdizione
e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente
al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i
successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.
È ingenuamente sostenuta un idea diversa ossia che l'art 5 serve a evitare che la competenza possa
essere sottratta ma non impedisce il contrario e quindi la sanatoria. E questo per il principio di
economia processuale e il 111 Cost.; ma il