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Le nullità nel processo civile

Prima di affrontare l'argomento delle prove costituende e riprendendo il tema della lezione precedente, ricordiamo innanzitutto che, per quanto riguarda le nullità assolute, se non vengono fatte valere dalla parte possono essere fatte valere comunque con l’impugnazione o possono comunque essere eccepite d’ufficio dal giudice. Nelle nullità relative, invece, la parte interessata ha l’onere di far valere la nullità nella prima istanza o in quella successiva, giacché, mancando questa iniziativa, la nullità si sana automaticamente.

La nullità non sanata di un atto del processo si ripercuote sull'atto conclusivo del processo, cioè sulla sentenza: tale nullità trova la sua base normativa nell'articolo 159 cpc, secondo il quale la nullità di un atto del processo si ripercuote sugli atti successivi che ne sono dipendenti, mentre non si ripercuote sugli atti successivi che ne sono indipendenti né su quelli precedenti.

Effetti della nullità sulla sentenza

Il principio dinanzi espresso ha modo di operare però soltanto con riferimento all'atto sentenza in quanto tale, quindi una nullità che ha riguardo all'inosservanza dei requisiti di forma e di sostanza di cui all'articolo 132 cpc.

Ai sensi dell’art. 162 cpc, la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Quindi, per quanto riguarda i limiti, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza o di un anno dalla notificazione della stessa, e per quanto riguarda le regole, con le forme dell’atto di appello, cioè se è l’appellante ad insorgere, con l’atto di citazione in appello.

Principi di impugnazione

Tale articolo sancisce il principio secondo il quale i vizi della sentenza si traducono in motivi di gravame, sicché essi non possono essere più fatti valere quando siano decorsi i termini per proporre impugnazione e la sentenza sia passata in giudicato. Da tale principio ne deriva che anche le nullità assolute, pure quelle insanabili, ove non dedotte con le impugnazioni e comunque quando scende il giudicato sulla sentenza si sanano.

Eccezioni e inesistenza

Tale regime trova però un’eccezione ove si tratti di inesistenza, perché questa potrà essere fatta valere anche dopo, attraverso l’opposizione all’esecuzione, quando quella sentenza che manchi della sottoscrizione ha un contenuto di condanna: in tal caso, il destinatario dell’esecuzione avrà facoltà, a norma dell’articolo 615 cpc., di opporsi alla

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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