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Diritto processuale civile II - notificazioni Pag. 1
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Notificazione e principio della congruità al suo scopo

La legale conoscenza dell'atto da notificarsi da parte del destinatario è condizione necessaria e sufficiente per l'efficacia delle forme proprie dell'atto di notificazione. Se le forme sono rispettate, si presume che il destinatario conosca l'atto, indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza. Questo è logico, poiché le forme prescritte dalla legge sono tali da mettere il destinatario in condizione di conoscere l'atto. Al contrario, la notificazione non ha equivalente: la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, al di fuori della notificazione, non produce gli effetti propri di quest'ultima, salvo nei casi in cui sia raggiunto lo scopo dell'atto e la notificazione non sia richiesta (come nel caso dell'atto di citazione) per.

l’esistenza dell’atto stessoNEGLIGENZA DEI TERZI Può accadere che il rispetto delle forme da parte del richiedente non sia sufficiente perché l’atto venga tempestivamente fatto entrare nella sfera di disponibilità del destinatario. Questa eventualità – che si verifica quando per negligenza di terzi si determino ritardi non imputabili al richiedente – venne dapprima ademersione nelle notifiche a mezzo di posta con la pronuncia della C.Costituzionale, che ritene sufficiente la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario perché la notifica si perfezioni per il richiedente quando il ritardo sia dovuto all’Ufficiale giudiziari o ad altre cause indipendenti dalla volontà del richiedente. Successivamente la Cassazione ha ritenuto già acquisito dal diritto vivente il principio secondo cui anche nelle notificazioni diverse da quelle a mezzo di posta, qualsiasi interferenza sull’iter diconsegna non riferibile direttamente al richiedente non impedisce il perfezionarsi della notificazione a favore del richiedente, ma non del destinatario, con la conseguente scissione, rispetto all'uno e all'altro, del momento perfezionativo della notifica. La notificazione può avvenire con diverse forme. FORME DELLA NOTIFICAZIONE - mediante consegna NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE - personale al destinatario, consegna che l'ufficiale giudiziario può effettuare in un luogo qualunque. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie (art. 138, 2 comma). - Il + delle volte, NOTIFICAZIONE A MEZZO DI CONSEGNA DELLA COPIA - essendo difficile che l'ufficiale giudiziario possa prendere contatto diretto col destinatario, la notificazione avviene mediante consegna della copia dell'atto ad altre persone ed in
  1. La notificazione va fatta nel comune di residenza (o dimora o domicilio) del destinatario che va cercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
  2. Se non viene trovato in uno di questi luoghi l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
  3. In mancanza di queste persone, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
  4. Quando anche il portiere manca, a un vicino di casa il quale deve sottoscrivere una ricevuta; in questo caso, l'ufficiale giudiziario, che deve dare atto nella sua relazione delle ragioni dell'impossibilità di consegna, deve poi dare notizia al destinatario, con lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto.
caso di irreperibilità del destinatario o incapacità di ricevere la copia da parte delle persone summenzionate, l'art. 140 dispone che l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo poi avviso di ciò in busta chiusa alla porta di abitazione o dell'ufficio del destinatario, che viene anche avvertito con lettera raccomandata. Se poi, del destinatario non si conosce la residenza né la dimora né il domicilio, il deposito va fatto in una copia della casa comunale dell'ultima residenza (o del luogo di nascita). Se neppure questi luoghi sono noti, la copia va consegnata al P.M. In tutti questi casi la notificazione si ha per eseguita nel 20° giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. Se il destinatario non ha residenza né dimora né domicilio, le notifiche all'estero sono regolate dall'art. 142.domicilio in Italia, l'art 142 contempla la spedizione di una copia dell'atto amezzo di plico raccomandato, accompagnata dalla trasmissione di altra copia al P.M.,che per il tramite del Ministero degli Esteri ne cura la consegna alla persona alla quale è diretta. Va tuttavia precisato che per effetto della l. 42/1981 l'articolo in esame inizia conla premesse "salvo quanto disposto dal 2 comma", il quale 2 comma dispone che " ledisposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risultaimpossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioniinternazionali".- Per quanto concerne i paesi della Comunità Europea, esclusa la Danimarca, tutte lemodalità di notificazione previste da convenzioni internazionali sono superate dal detto regolamento prevede che le notificazioni e leRegolamento CE 1348/2000comunicazioni di atti giudiziari e stragiudiziali tra Stati dellacomunità avvengano per il tramite di "Organi mittenti" e di "Organi riceventi" da designarsi da ciascun stato membro. Restano comunque salve le facoltà di ciascuno Stato membro di procedere direttamente alle notificazioni tramite i propri agenti diplomatici o consolari o a mezzo posta. Le notificazioni si eseguono: - NOTIFICAZIONE PERSONE GIURIDICHE nella loro sede (art. 145, 1 comma); - alle società prive di personalità, alle associazioni non riconosciute e ai comitati, nei luoghi in cui svolgono la loro attività (art. 145, 2 comma). Qualora la notificazione non possa avvenire nei luoghi indicati e nell'atto risulti la persona fisica che rappresenta l'ente, la notificazione stessa potrà essere effettuata a quest'ultima. Devono essere: - NOTIFICAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO effettuate in conformità alle leggi speciali (art. 144 c.p.c.) e cioè in persona del ministro incaricato.presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinnanzi alla quale si procede. → sono dettate- NOTIFICAZIONI A DESTINATARIO MILITARE IN SERVIZIO norme particolari dall'art 146 c.p.c. (notificazione che va effettuata se non a mani proprie tramite il p.m.). →- NOTIFICAZIONE PER SERVIZIO POSTALE La notificazione può essere eseguita anche a mezzo del servizio postale mediante invio di un plico raccomandato con avviso di ricevimento; ed in questo modo l'ufficiale giudiziario può eseguire le notificazioni anche al di fuori dell'ambito territoriale di sua competenza→ In particolari circostanza, la notificazione può- PARTICOLARI CIRCOSTANZE avvenire con le forme particolari che il giudice può prescrivere caso per caso. (art 151)→ Per il caso in cui la notificazione debba- NUMERO RILEVANTE DI DESTINATARI essere effettuata nei confronti di un numero rilevante di

destinatari o di soggetti

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zucconi galli fonseca Elena.