Notificazione e principio della congruità al suo scopo
La legale conoscenza dell'atto da notificarsi da parte del destinatario è condizione necessaria e sufficiente per l'efficacia delle forme proprie dell'atto di notificazione. Se le forme sono rispettate, si presume che il destinatario conosca l'atto, indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza. Questo è logico, poiché le forme prescritte dalla legge sono tali da mettere il destinatario in condizione di conoscere l'atto. Al contrario, la notificazione non ha equivalente: la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, al di fuori della notificazione, non produce gli effetti propri di quest'ultima, salvo nei casi in cui sia raggiunto lo scopo dell'atto e la notificazione non sia richiesta (come nel caso dell'atto di citazione) per.
l’esistenza dell’atto stesso→NEGLIGENZA DEI TERZI Può accadere che il rispetto delle forme da parte del richiedente non sia sufficiente perché l’atto venga tempestivamente fatto entrare nella sfera di disponibilità del destinatario. Questa eventualità – che si verifica quando per negligenza di terzi si determino ritardi non imputabili al richiedente – venne dapprima ademersione nelle notifiche a mezzo di posta con la pronuncia della C.Costituzionale, che ritene sufficiente la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario perché la notifica si perfezioni per il richiedente quando il ritardo sia dovuto all’Ufficiale giudiziari o ad altre cause indipendenti dalla volontà del richiedente. Successivamente la Cassazione ha ritenuto già acquisito dal diritto vivente il principio secondo cui anche nelle notificazioni diverse da quelle a mezzo di posta, qualsiasi interferenza sull’iter diconsegna non riferibile direttamente al richiedente non impedisce il perfezionarsi della notificazione a favore del richiedente, ma non del destinatario, con la conseguente scissione, rispetto all'uno e all'altro, del momento perfezionativo della notifica. La notificazione può avvenire con diverse forme. FORME DELLA NOTIFICAZIONE - mediante consegna NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE - personale al destinatario, consegna che l'ufficiale giudiziario può effettuare in un luogo qualunque. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie (art. 138, 2 comma). - Il + delle volte, NOTIFICAZIONE A MEZZO DI CONSEGNA DELLA COPIA - essendo difficile che l'ufficiale giudiziario possa prendere contatto diretto col destinatario, la notificazione avviene mediante consegna della copia dell'atto ad altre persone ed in- La notificazione va fatta nel comune di residenza (o dimora o domicilio) del destinatario che va cercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
- Se non viene trovato in uno di questi luoghi l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
- In mancanza di queste persone, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
- Quando anche il portiere manca, a un vicino di casa il quale deve sottoscrivere una ricevuta; in questo caso, l'ufficiale giudiziario, che deve dare atto nella sua relazione delle ragioni dell'impossibilità di consegna, deve poi dare notizia al destinatario, con lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto.
destinatari o di soggetti
-
Corso di diritto processuale civile II, diritto processuale civile
-
Diritto processuale civile II
-
Diritto processuale civile II
-
Riassunto esame Diritto Processuale Civile II, Prof. Carratta Antonio, libro consigliato Diritto processuale civile…