I provvedimenti del giudice, comunicazioni e notificazioni
Gli atti del giudice
L’art. 131 c.p.c. prevede tre tipi di atti del giudice, detti propriamente "provvedimenti": le sentenze, le ordinanze e i decreti. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia, appunto, sentenze, ordinanze o decreti; in mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
La sentenza
La sentenza è il provvedimento più solenne e contiene la decisione del merito della causa o di una questione pregiudiziale o di rito. Per quanto riguarda il contenuto, si possono distinguere:
- Sentenza di merito (in cui viene accolta o respinta una domanda);
- Sentenza di rito (con cui viene rilevato un difetto di un presupposto processuale o condizione dell’azione o viene evidenziato un ostacolo che impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della causa);
- Sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda;
- Sentenza di mero accertamento (quando il giudice accerta l’esistenza di un diritto contestato o vantato);
- Sentenza di condanna (quando il giudice, oltre ad aver accertato il diritto, accerta anche l’esigenza della sua ulteriore tutela mediante esecuzione forzata);
- Sentenza costitutiva (quando, dopo aver accertato un diritto ad una motivazione giuridica, il giudice assolve l’esigenza di tutela mediante tale modificazione).
Ai sensi dell’art. 132 c.p.c., la sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e deve contenere:
- L’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;
- L’indicazione delle parti e dei loro difensori;
- La conclusione del pubblico ministero e delle parti;
- L’esposizione dello svolgimento del processo ed i motivi della decisione;
- Il dispositivo, la data di deliberazione e la sottoscrizione del giudice (elemento richiesto a pena di inesistenza).
La sentenza emessa da un organo collegiale è sottoscritta solo dal presidente e dal giudice estensore; la mancanza delle sottoscrizioni dà luogo alla nullità assoluta e insanabile. Se il presidente non può sottoscrivere, allora sottoscrive il componente più anziano del collegio; se l’estensore non può sottoscrivere, basta la sottoscrizione del solo presidente purché sia menzionato l’impedimento. La sentenza stesa e sottoscritta viene depositata nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, dopodiché il cancelliere darà atto in calce alla sentenza apponendo la sua firma e la data (questo è l’atto con cui la sentenza viene resa pubblica e acquista efficacia). Entro cinque giorni dalla pubblicazione, il cancelliere comunica alle parti la sentenza (la data della pubblicazione costituisce il momento a partire dal quale decorrono i termini per la proposizione delle impugnazioni ordinarie o per la presentazione del regolamento di competenza).
L'ordinanza
L’ordinanza (art. 134 c.p.c.) è il provvedimento che il giudice emana durante il procedimento per regolarne lo svolgimento e risolvere le questioni procedurali che possono insorgere fra le parti nel corso dello stesso, quindi ha funzione ordinatoria. Di solito presuppone un contraddittorio tra le parti. Se viene pronunciata in udienza viene inserita nel processo verbale, nel caso in cui invece la stessa venga pronunciata fuori dall’udienza viene scritta in calce o in foglio separato, con data e sottoscrizione del giudice. Carattere peculiare dell’ordinanza è la revocabilità.
Il decreto
Il decreto (art. 135 c.p.c.), come l’ordinanza, ha funzione ordinatoria ed è un provvedimento per lo più scritto, che viene pronunciato in ufficio o su ricorso delle parti.
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