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Forme allo scopo ed il principio delle libertà delle forme

Il principio che ha ispirato il legislatore a determinare le forme degli atti del processo, scegliendole con riguardo allo scopo dell'atto stesso è il cd. principio della strumentalità delle forme o congruità delle forme allo scopo. In forza di questo principio le forme non sono solo semplici rituali da seguire ma devono essere rispettate in quanto necessarie per conseguire lo scopo obiettivo. Il nostro codice, non essendoci una formulazione esplicita di tale principio, si ispira a quanto enunciato dall'art 121, che prevede la "libertà delle forme" degli atti: gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Gli atti possono avere sia forma scritta (la variante della forma scritta è il documento informatico) che orale: in linea di massima sono orali tutti quegli atti che si svolgono.con la contemporanea presenza fisica delle parti, innanzi al GE (ma anche per qst atti, seppur orali, le legge prevede che vi sia redatta anche 1 documentazione scritta). L'udienza: i momenti in cui avvengono i contatti tra GE e part/difensori, in apposite sale dell'ufficio giudiziario, si chiamano udienze. La legge distingue 2 tipi di udienze: le udienze istruttorie, nelle quali si compiono le attività preparatorie ed istruttorie, e le udienze di discussione della causa. Il processo può svolgersi in 1 unica udienza oppure in + udienze e tutte le attività processuali (tendenz orali) che si svolgono all'interno di 1 udienza devono essere documentate nell'apposito verbale. Inoltre, l'udienza in cui si discute la causa è diretta dal GE singolo o dal presidente del collegio ed è pubblica a pena di nullità. Tuttavia, il GE che la dirige, può disporre lo svolgimento della stessa a porte chiuse nel caso in cui ricorrano.ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. 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Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimento, il legislatore si è ispirato a criteri di ragionevolezza e opportunità, in base all'esigenza di accelerare il cammino processuale o, al contrario, ritardarlo. Pertanto è possibile distinguere tra termini acceleratori (ad esempio quelli per la costituzione in giudizio) e quelli per le ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o buon costume (art. 128). La sottoscrizione: l'art. 125 indica la forma-contenuto degli atti di parte da integrarsi con la loro disciplina specifica. La sottoscrizione è un elemento essenziale in quanto da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo devono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore. I TERMINI (ARTT. 152-155) I termini sono i periodi di tempo, stabiliti dalla legge, per il valido compimento degli atti del processo. E nel disporre per ciascun atto il termine per il suo compimentoimpugnazioni) e termini dilatori (ad es. quelli per comparire in giudizio). I termini acceleratori sono detti finali e si distinguono in:
  • Perentori: l'inosservanza di questi termini produce la decadenza dal potere di compiere l'atto, il che significa quindi che l'intera attività processuale non può più essere compiuta, e nel caso in cui venisse ugualmente compiuta sarebbe comunque priva di efficacia. I termini perentori non possono essere abbreviati e neppure prorogati, nemmeno con l'accordo delle parti. Tuttavia ci sono casi in cui la legge prevede che la parte possa essere liberata dagli effetti perentori mediante l'istituto della remissione dei termini.
  • Ordinatori: l'inosservanza dei termini ordinatori non produce decadenza, o quanto meno non la produce immediatamente ma solo a seguito di una valutazione discrezionale del giudice. Questi termini possono essere abbreviati e prorogati, ma la proroga non può di regola superare la durata del termine originario.

nonpuò essere ripetuta se non per motivi particolarmente gravi. Per il computo di termini a mesi o anni si osserva il calendario comune; per i termini a giorni o ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali e si calcolano finali. Non si tiene conto dei giorni festivi a meno che il giorno di scadenza sia festivo: in questo caso la scadenza viene prorogata al primo giorno seguente non festivo. Tutti i termini processuali si sospendono dal 01/08/ al 15/09 tranne che per le cause in materie alimentari, procedimenti cautelari, convalide di fratto ecc. La conseguenza del mancato compimento dell'atto nel termine finale comporta decadenza del potere di compiere quell'atto e la decadenza da luogo alla preclusione (perdita, estinzione o consumazione di una facoltà processuale), che di solito è irreversibile salvo il caso, previsto dalla legge, della restituzione o rimessione dei termini. Con la legge 69/2009 è stata introdotta una norma generale sulla rimessione dei termini, non

La confinazione di cui si parla è regolata dall'articolo 184-bis del Codice di Procedura Civile (CPC) ed è applicabile esclusivamente al processo ordinario di cognizione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Reali Giovanna.