Esercitazione procedura civile
Oggetto del giudizio
L’identificazione dell’azione; il giudicato ed i suoi limiti.
Elementi identificativi della domanda
- Soggetti mediato
- Petitum ∕─ immediato
- Causa petendi
La causa petendi è la motivazione giuridica: essa identifica la nostra domanda. Nel caso in cui chiediamo una somma di denaro, dobbiamo dire perché la chiediamo. Se nella causa A ci è stata chiesta una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e nella causa B ci è stata chiesta la stessa somma di denaro dalla stessa parte ma a titolo di adempimento, le due cause non sono identiche perché la causa petendi è diversa. Quindi, la causa petendi identifica la domanda.
Se invece nella causa A chiedo che contro Caio venga riconosciuto il mio diritto di proprietà perché ho acquistato quel bene, e nella causa B chiedo invece che venga accertato il proprietario di quel bene perché è stato usucapito, le due cause sono identiche perché il diritto di proprietà è uno solo, cioè posso essere proprietario una ed una sola volta di quel determinato bene, mentre posso essere debitore di una somma di denaro per svariati motivi. Quindi, nel caso di una somma di denaro ci troviamo di fronte ad una domanda eterodeterminata o eteroregolamentata, per cui la causa petendi identifica la domanda.
Nel caso invece del diritto di proprietà che è un diritto autodeterminato, non c’è bisogno che io dica che sono proprietario perché si identifichi la domanda: è il mio vantare il diritto di proprietà che identifica la domanda, non il titolo che voglio far valere all’interno del processo.
Questi concetti e queste differenze percorrono tutto il diritto processuale civile, perché li ritroveremo nel procedimento, quando vedremo fino a quando si può modificare la domanda. Questo incide sul giudicato, perché se chiedo una somma di denaro a titolo di pagamento di un contratto di mutuo e la mia controparte si costituisce in giudizio affermando che il contratto di mutuo è nullo, potrò allora, quando vedo che sto perdendo, cambiare e chiedere quei soldi a titolo di risarcimento del danno? No, perché non posso stravolgere la domanda.
Però, quando il giudice avrà accertato che non mi è dovuta quella somma di denaro a titolo di mutuo, posso proporre un’altra domanda nuova in cui chiederò quella somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni, perché il giudicato si forma solo sul fatto che a me non è dovuta quella somma di denaro perché non c’era un contratto di mutuo, ma potrò vantare quella somma ad altro titolo.
Mentre, nel caso di diritto di proprietà: se io chiedo che venga riconosciuta la mia proprietà perché ho acquistato quel bene, il convenuto si costituisce e dice che il contratto di compravendita è nullo e il giudice accerta che io non sono proprietario, posso poi proporre una domanda e dire che sono proprietario perché ho usucapito quel bene? No, perché sulla proprietà si è formato il giudicato ed io non sono proprietario. Ma posso modificare la domanda in corso di causa: se all’inizio ho chiesto che mi venisse riconosciuta la proprietà perché avevo acquistato quel bene con un contratto di compravendita ed il convenuto ha detto che tale contratto è nullo, io, in pendenza di causa, posso dire di avere usucapito perché avevo questo bene da 20 anni. Quindi: in questo caso posso modificare la domanda in corso di causa ma una volta che è sceso il giudicato, non posso fare più nulla.
Nell’altro caso, invece, non posso modificare la domanda in corso di causa ma posso riproporla dopo che si è formato il giudicato. Questo perché: nel caso di domande eterodeterminate, le domande non sono uguali e per questo possono sempre essere riproposte; mentre, in quelle autodeterminate, le domande sono uguali e per questo motivo non posso far decidere 2 giudici sulla questione, perché è già stato deciso.
Litispendenza
La litispendenza si ha quando 2 domande sono proposte davanti a giudici (uffici giudiziari) diversi (es.: davanti al Tribunale di Roma e davanti al Tribunale di Velletri). In caso di litispendenza la causa deve essere trattata davanti al giudice preventivamente adito, cioè quello della causa che è stata notificata per prima.
Quando invece le cause non vengono proposte davanti ad uffici giudiziari diversi, ma davanti allo stesso giudice, (es.: Tribunale di Roma), non ci sarà una litispendenza, ma le cause vengono riunite, quindi troverà applicazione l’articolo 273, I e II comma, cpc. La litispendenza può essere rilevata in ogni stato e grado, sia dalle parti sia dal giudice.
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