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Limiti e elementi identificativi della domanda

La causa petendi è la motivazione giuridica: essa identifica la nostra domanda. Nel caso in cui chiediamo una somma di denaro, dobbiamo dire perché la chiediamo.

Se nella causa A ci è stata chiesta una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e nella causa B ci è stata chiesta la stessa somma di denaro dalla stessa parte ma a titolo di adempimento, le due cause non sono identiche perché la causa petendi è diversa. Quindi, la causa petendi identifica la domanda.

Se invece nella causa A chiedo che contro Caio venga riconosciuto il mio diritto di proprietà perché ho acquistato quel bene, e nella causa B chiedo invece che venga accertato il proprietario di quel bene perché è stato usucapito, le due cause sono identiche perché il diritto di proprietà è uno solo, cioè posso.

essere proprietario una ed una solavolta di quel determinato bene, mentre posso essere debitore di una somma di denaro per svariatomotivi. Quindi, nel caso di una somma di denaro ci troviamo di fronte ad una domandaeterodeterminata o eteroregolamentata, per cui la causa p. identifica la domanda. Nel caso invecedel diritto di proprietà che è un diritto autodeterminato, non c’è bisogno che io dica che sonoproprietario perché si identifichi la domanda: è il mio vantare il diritto di proprietà che identifica ladomanda, non il titolo che voglio far valere all’interno del processo.Questi concetti e queste differenze percorrono tutto il diritto processuale civile, perché liritroveremo nel procedimento, quando vedremo fino a quando si può modificare la domanda.Questo incide sul giudicato, perché se chiedo una somma di denaro a titolo di pagamento di uncontratto di mutuo e la mia controparte si costituisce in giudizio

Affermando che il contratto di mutuo è nullo, potrò allora, quando vedo che sto perdendo, cambiare e chiedere quei soldi a titolo di risarcimento del danno? No, perché non posso stravolgere la domanda. Però, quando il giudice avrà accertato che non mi è dovuta quella somma di denaro a titolo di mutuo, posso proporre un'altra domanda nuova in cui chiederò quella somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni, perché il giudicato si forma solo sul fatto che a me non è dovuta quella somma di denaro perché non c'era un contratto di mutuo, ma potrò vantare quella somma ad altro titolo. Mentre, nel caso di diritto di proprietà: se io chiedo che venga riconosciuta la mia proprietà perché ho acquistato quel bene, il convenuto si costituisce e dice che il contratto di compravendita è nullo e il giudice accerta che io non sono proprietario, posso poi proporre una domanda e dire che

sono proprietario perché ho usucapito quel bene? No, perché sulla proprietà si è formato il giudicato ed io non sono proprietario. Ma posso modificare la domanda in corso di causa: se all'inizio ho chiesto che mi venga riconosciuta la proprietà perché avevo acquistato quel bene con un contratto di compravendita ed il convenuto ha detto che tale contratto è nullo, io, in pendenza di causa, posso dire di avere usucapito perché avevo questo bene da 20 anni. Quindi: in questo caso posso modificare la domanda in corso di causa ma una volta che è sceso il giudicato, non posso fare più nulla. Nell'altro caso, invece, non posso modificare la domanda in corso di causa ma posso riproporla dopo che si è formato il giudicato. Questo perché: nel caso di domande eterodeterminate, le domande non sono uguali e per questo possono sempre essere riproposte; mentre, in quelle autodeterminate, le domande sono uguali eper questo motivo non posso fardecidere 2 giudici sulla questione, perché è già stato deciso. La litispendenza si ha quando 2 domande sono proposte davanti a giudici (uffici giudiziari) diversi (es.: davanti al Tribunale di Roma e davanti al Tribunale di Velletri). In caso di litispendenza la causa deve essere trattata davanti al giudice preventivamente adito, cioè quello della causa che è stata notificata per prima. Quando invece le cause non vengono proposte davanti ad uffici giudiziari diversi, ma davanti allo stesso giudice, (es.: Tribunale di Roma), non ci sarà una litispendenza, ma le cause vengono riunite, quindi troverà applicazione l'articolo 273, I e II comma, cpc. La litispendenza può essere rilevata in ogni stato e grado, sia dalle parti sia dal giudice; se il giudice constata una litispendenza, la dichiara con sentenza, e con ordinanza ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Litispendenza internazionale: La

La legge 218 del 1995 ha stabilito che ci sono cause che possono essere trattate sia dal giudice italiano che da giudici di altri Paesi dell'UE o di altri Paesi. Ad esempio, se le parti coinvolte abitano in Olanda ma il contratto è stato concluso in Italia, entrambi i giudici potrebbero avere competenza. Queste competenze paritarie possono portare al caso in cui la causa venga proposta sia davanti al giudice italiano che davanti a quello di un altro Stato. In questo caso si verifica una litispendenza se le domande coincidono.

Tuttavia, quando si parla di litispendenza internazionale, non si tratta solo di cause che coincidono, ma anche di continenza, ovvero una causa più grande che contiene una causa più piccola. Anche in questo caso si applicano le norme sulla litispendenza internazionale. Ad esempio, se in una causa si chiede il pagamento del capitale più gli interessi e in un'altra causa si chiede solo il pagamento del capitale, si verifica la continenza.

Il pagamento degli interessi. Quindi, la litispendenza internazionale, si applica:

  • Sia alla LITISPENDENZA
  • Sia alla CONTINENZA

Quando viene definito un caso di litispendenza internazionale, il giudice successivamente adito deve sospendere la sua decisione in attesa che l'altro giudice decida sulla questione (perché questi potrebbe ritenere di non essere competente). Quindi, in Italia, se il giudice italiano ritiene di essere successivamente adito, sospende in attesa che l'altro giudice si pronunci.

Cosa significa che una sentenza passa in giudicato? Significa che è immodificabile perché sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione.

Abbiamo così colto 2 aspetti del giudicato:

  • GIUDICATO FORMALE - riguarda il processo
  • GIUDICATO SOSTANZIALE - riguarda il diritto sostanziale

Il giudicato è il ponte fra il processo e il diritto sostanziale: mentre il primo ponte che va dal diritto sostanziale al processo è la domanda.

l'altro ponte per tornare al diritto sostanziale leso è il giudicato che modifica il diritto sostanziale. Però il giudicato ha anche una valenza interna al processo: c.d.: giudicato formale.

Il giudicato è la decisione contenuta nella sentenza divenuta immutabile in conseguenza della preclusione dell'impugnazione. Quindi, vediamo entrambi gli aspetti: quello sostanziale e quello formale (processuale).

È precluso un nuovo giudizio sullo stesso oggetto: ormai quell'oggetto è stato deciso e un nuovo giudizio non può esserci, per cui il contenuto della decisione deve essere rispettato perché è vincolante tra le parti. Nel giudicato c'è un interesse delle parti a che i diritti vengano accertati e ci sia una certezza immodificabile. Ma c'è anche un altro interesse, di carattere pubblicistico.

L'interesse dello Stato ad avere certezze sulle istituzioni giuridiche; quindi lo Stato deve

intervenire presso la magistratura affinché venga accertata la verità sulle istituzioni giuridiche che divengono, appunto, incontestabili.

GIUDICATO FORMALE: ART.324CPC → “Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né al regolamento di competenza, né ad appello, né a Ricorso per Cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 cpc “

Una sentenza passa in giudicato formale quando non sono più esperibili i mezzi di impugnazione ordinari elencati nell’articolo 324, e cioè:

  • REGOLAMENTO DI COMPETENZA
  • APPELLO
  • RICORSO PER CASSAZIONE
  • REVOCAZIONE PER I CASI 4 E 5, CIOÈ REVOCAZIONE ORDINARIA (perché i casi di cui a numeri 1, 2, 3 e 6 sono casi di impugnazione straordinaria → art. 395 e 404 significa che i mezzi di impugnazione possono essere proposti anche quando la sentenza è già passata in giudicato

Perché ci sono vizi molto gravi. I mezzi di impugnazione non sono più esperibili quando è scaduto il termine (il quale, per l'appello, è di 30 gg dalla notifica della sentenza oppure termine lungo di 1 anno e 46 gg dalla pubblicazione quando non è stata notificata; per il Ricorso in Cassazione il termine è di 60 gg dalla notifica della sentenza oppure termine lungo che è sempre di 1 anno e 46 gg). Quindi, decorsi i termini, se non sono stati esperiti i mezzi di impugnazione, la sentenza passa ingiudicato. La sentenza passa in giudicato anche quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione; inoltre, passa in giudicato anche quando la parte fa acquiescenza: quindi, anche prima della scadenza dei termini la parte può dire di non voler impugnare. L'acquiescenza può essere:

  • ESPRESSA: La parte notifica un atto alla controparte dicendo di non voler fare appello e la sentenza passa immediatamente in

giudicatoTACITA: Con atto incompatibile. Non è un atto incompatibile pagare un debito contratto in- una sentenza, perché la parte soccombente ha interesse a pagare per evitare ulteriori spese, perché, se non paga subito, la controparte gli fa il precetto e paga pure le spese del precetto; quindi può avere l'interesse a pagare e poi a proporre l'appello. Atto incompatibile invece potrebbe essere, ad esempio, quello in cui il datore di lavoro è stato condannato a pagare 6 mensilità al lavoratore che aveva licenziato e lui, oltre a pagare tali mensilità, lo reintegra nel posto di lavoro; il giudice non lo aveva condannato a ciò, quindi questo è sicuramente un atto incompatibile con la volontà di impugnare il provvedimento del giudice e quindi, in questo caso, la sentenza si intende passata in giudicato.

Ci sono dei LIMITI AL GIUDICATO:

LIMITI OGGETTIVI

LIMITI SOGGETTIVI

LIMITI TEMPORALI

Finora abbiamo detto

la sentenza è stata confermata definitivamente e non può essere più oggetto di ulteriori ricorsi o impugnazioni.
Dettagli
A.A. 2012-2013
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Picardi Nicola.