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L'ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
Nell'espropriazione contro terzo proprietario, l'espropriazione forzata si rivolge in maniera legittima nei confronti di questo:
- Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o ipoteca che sono posti a garanzia di un debito altrui (speculare al 619 c.p.c.), a garanzia del credito per il quale si procede;
- Quando oggetto dell'espropriazione è un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode.
Per entrambe queste ipotesi il codice prevede che titolo esecutivo e precetto siano notificati anche al terzo e nell'ambito del processo ogni volta che è previsto che sia sentito il debitore, è sentito anche il terzo (art. 604).
Per l'ipotesi di cui all'art. 602, il terzo che intenda sostenere l'inesistenza del pegno o dell'ipoteca sull'immobile potrà proporre opposizione e la forma sarà quella.
prevista dall'art.619 c.p.c.2.13. L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA
L'esecuzione in forma specifica si caratterizza come esecuzione di obblighi alla consegna (di beni mobili) o al rilascio (di beni immobili) - artt. 605 ss. - ovvero come esecuzione di condanne che emergono dalla violazione di un obbligo di fare o di non fare - artt. 612 ss.
Secondo parte della dottrina non vi sarebbe alcun punto di contatto tra espropriazione forzata ed esecuzione in forma specifica poiché esse corrisponderebbero a situazioni differenti dal punto di vista sostanziale: infatti se da un lato le forme dell'espropriazione forzata sono serventi rispetto ai diritti di credito (obbligo di risarcire il danno, obbligazione risarcitoria per l'inadempimento), dall'altro sono tutelabili con l'esecuzione in forma specifica solo gli obblighi correlati a diritti assoluti (i riflessi delle situazioni finali, diritto di proprietà per primo - al diritto di
proprietà di uno corrisponde il dovere di rispettare, da parte di tutti gli altri, il diritto di utilizzare e disporre di quella cosa da parte del proprietario). Secondo altra parte della dottrina, muovendo dal postulato di chiovendiano per il quale un processo deve dare a chi ha ragione tutto quello che ha diritto di conseguire, è necessario osservare in che limiti si possano adattare gli strumenti dell'esecuzione in forma specifica anche a tutela delle situazioni meramente obbligatorie (diritti di credito).
a) Modalità dell'esecuzione in forma specifica
Nell'esecuzione in forma specifica il titolo esecutivo specifica l'oggetto dell'esecuzione ma è necessario osservare che non tutti i titoli esecutivi nominati nell'art. 474 c.p.c. possono essere posti alla base dell'esecuzione in forma specifica: ci sono delle limitazioni sia per gli obblighi di fare e di non fare, sia per la consegna e il rilascio. In particolare, l'art.
474 comma 3 limita i titoli esecutivi che possono essere posti alla base dell'esecuzione per consegna o rilascio a quelli previsti al numero 1 (le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva) e al numero 3 (gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli) pertanto una scrittura privata autenticata o una cambiale non possono essere posti a base dell'esecuzione in forma specifica (numero 2). All'art. 612 stesso, si correla l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare solo alle sentenze di condanna.
Le modalità di consegna ricordano le modalità del pignoramento mobiliare: su istanza del creditore, è l'ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo che si reca presso la casa, nell'azienda o in altri luoghi del debitore, a cercare la cosa. La prende e la consegna al creditore. Tale procedura è descritta negli artt. che seguono:
Art.
605 (precetto per consegna e rilascio)- Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Art. 606 (modo della consegna)- Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513 (norma sul pignoramento mobiliare); quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.
Art. 608 (modo del rilascio)- L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà. Nel giorno e
Nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
Art. 608 bis (estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante)- L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente. La rinuncia si effettua dunque tra la notifica dell'avviso di rilascio e il rilascio stesso perché prima della notifica di rilascio non c'è esecuzione e quindi non si può rinunciare.
b) Le pene pecuniarie ex art. 614 bis
La recente riforma del
2009 ha introdotto l'art. 614 bis: si tratta della previsione della possibilità, per il giudice che condanni una parte all'adempimento di un obbligo di fare o all'adempimento di un obbligo di non fare, di determinare pene pecuniarie a carico dell'obbligato per ogni violazione o inosservanza successivo ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; ciò su istanza di parte e salvo che appaia manifestamente iniquo.
2.14. SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
Della sospensione del processo esecutivo si occupano gli artt. 623-628 c.p.c. a norma dei quali essa può trovare la sua fonte nella legge, in un provvedimento del giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo ovvero in un provvedimento del giudice dell'esecuzione. Effetto della sospensione è un arresto nella sequenza degli atti che costituiscono il procedimento: secondo quanto stabilisce l'articolo 626 c.p.c., infatti, quando il processo è
Sospeso non può essere compiuto alcun atto esecutivo, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione. Solitamente la ragione per cui viene sospeso un processo esecutivo è rinvenuta nel fatto che è contemporaneamente in corso un giudizio di cognizione, aperto con opposizione o impugnazione, in cui si contesta l'esistenza stessa dell'azione esecutiva oppure la legittimità delle modalità con le quali l'esecuzione si sta svolgendo. Tale giudizio, infatti, potrebbe anche terminare con una pronuncia di totale o parziale inesistenza dell'azione o di illegittimità dell'esecuzione. Con la conseguenza che la prosecuzione del processo potrebbe comportare il rischio che venga compromessa in maniera irreparabile la situazione di fatto che ne costituisce l'oggetto. Proprio per tale motivo, quindi, si procede, in via cautelare, all'interruzione provvisoria del processo in attesa della definizione del giudizio.
proseguono o non riassumono il processo esecutivo nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice dell'esecuzione. L'estinzione può aversi anche per mancata comparizione delle parti all'udienza per due volte consecutive, fatta eccezione per l'udienza in cui ha luogo la vendita. L'estinzione è dichiarata dal giudice con ordinanza che può essere oggetto di reclamo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo esecutivo. La recente riforma del processo civile del 2015 ha, infine, previsto un'ulteriore ipotesi di estinzione, che è quella che si verifica in caso di omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. Tale omissione, tuttavia, non comporta l'estinzione nel caso in cui la pubblicità non sia stata effettuata a causa di malfunzionamenti del sistema informatico. Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione, il giudice dispone sempre anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Inoltre egli provvede alla liquidazione delle spese sostenute.