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L'ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO

Nell'espropriazione contro terzo proprietario, l'espropriazione forzata si rivolge in maniera legittima nei confronti di questo:

  • Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o ipoteca che sono posti a garanzia di un debito altrui (speculare al 619 c.p.c.), a garanzia del credito per il quale si procede;
  • Quando oggetto dell'espropriazione è un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode.

Per entrambe queste ipotesi il codice prevede che titolo esecutivo e precetto siano notificati anche al terzo e nell'ambito del processo ogni volta che è previsto che sia sentito il debitore, è sentito anche il terzo (art. 604).

Per l'ipotesi di cui all'art. 602, il terzo che intenda sostenere l'inesistenza del pegno o dell'ipoteca sull'immobile potrà proporre opposizione e la forma sarà quella.

prevista dall'art.619 c.p.c.2.13. L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'esecuzione in forma specifica si caratterizza come esecuzione di obblighi alla consegna (di beni mobili) o al rilascio (di beni immobili) - artt. 605 ss. - ovvero come esecuzione di condanne che emergono dalla violazione di un obbligo di fare o di non fare - artt. 612 ss.

Secondo parte della dottrina non vi sarebbe alcun punto di contatto tra espropriazione forzata ed esecuzione in forma specifica poiché esse corrisponderebbero a situazioni differenti dal punto di vista sostanziale: infatti se da un lato le forme dell'espropriazione forzata sono serventi rispetto ai diritti di credito (obbligo di risarcire il danno, obbligazione risarcitoria per l'inadempimento), dall'altro sono tutelabili con l'esecuzione in forma specifica solo gli obblighi correlati a diritti assoluti (i riflessi delle situazioni finali, diritto di proprietà per primo - al diritto di

proprietà di uno corrisponde il dovere di rispettare, da parte di tutti gli altri, il diritto di utilizzare e disporre di quella cosa da parte del proprietario). Secondo altra parte della dottrina, muovendo dal postulato di chiovendiano per il quale un processo deve dare a chi ha ragione tutto quello che ha diritto di conseguire, è necessario osservare in che limiti si possano adattare gli strumenti dell'esecuzione in forma specifica anche a tutela delle situazioni meramente obbligatorie (diritti di credito).

a) Modalità dell'esecuzione in forma specifica

Nell'esecuzione in forma specifica il titolo esecutivo specifica l'oggetto dell'esecuzione ma è necessario osservare che non tutti i titoli esecutivi nominati nell'art. 474 c.p.c. possono essere posti alla base dell'esecuzione in forma specifica: ci sono delle limitazioni sia per gli obblighi di fare e di non fare, sia per la consegna e il rilascio. In particolare, l'art.

474 comma 3 limita i titoli esecutivi che possono essere posti alla base dell'esecuzione per consegna o rilascio a quelli previsti al numero 1 (le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva) e al numero 3 (gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli) pertanto una scrittura privata autenticata o una cambiale non possono essere posti a base dell'esecuzione in forma specifica (numero 2). All'art. 612 stesso, si correla l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare solo alle sentenze di condanna.

Le modalità di consegna ricordano le modalità del pignoramento mobiliare: su istanza del creditore, è l'ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo che si reca presso la casa, nell'azienda o in altri luoghi del debitore, a cercare la cosa. La prende e la consegna al creditore. Tale procedura è descritta negli artt. che seguono:

Art.

605 (precetto per consegna e rilascio)- Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

Art. 606 (modo della consegna)- Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513 (norma sul pignoramento mobiliare); quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

Art. 608 (modo del rilascio)- L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà. Nel giorno e

Nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

Art. 608 bis (estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante)- L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente. La rinuncia si effettua dunque tra la notifica dell'avviso di rilascio e il rilascio stesso perché prima della notifica di rilascio non c'è esecuzione e quindi non si può rinunciare.

b) Le pene pecuniarie ex art. 614 bis

La recente riforma del

2009 ha introdotto l'art. 614 bis: si tratta della previsione della possibilità, per il giudice che condanni una parte all'adempimento di un obbligo di fare o all'adempimento di un obbligo di non fare, di determinare pene pecuniarie a carico dell'obbligato per ogni violazione o inosservanza successivo ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; ciò su istanza di parte e salvo che appaia manifestamente iniquo.

2.14. SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

Della sospensione del processo esecutivo si occupano gli artt. 623-628 c.p.c. a norma dei quali essa può trovare la sua fonte nella legge, in un provvedimento del giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo ovvero in un provvedimento del giudice dell'esecuzione. Effetto della sospensione è un arresto nella sequenza degli atti che costituiscono il procedimento: secondo quanto stabilisce l'articolo 626 c.p.c., infatti, quando il processo è

Sospeso non può essere compiuto alcun atto esecutivo, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione. Solitamente la ragione per cui viene sospeso un processo esecutivo è rinvenuta nel fatto che è contemporaneamente in corso un giudizio di cognizione, aperto con opposizione o impugnazione, in cui si contesta l'esistenza stessa dell'azione esecutiva oppure la legittimità delle modalità con le quali l'esecuzione si sta svolgendo. Tale giudizio, infatti, potrebbe anche terminare con una pronuncia di totale o parziale inesistenza dell'azione o di illegittimità dell'esecuzione. Con la conseguenza che la prosecuzione del processo potrebbe comportare il rischio che venga compromessa in maniera irreparabile la situazione di fatto che ne costituisce l'oggetto. Proprio per tale motivo, quindi, si procede, in via cautelare, all'interruzione provvisoria del processo in attesa della definizione del giudizio.

L'articolo 624 si occupa in modo specifico, invece, della sospensione disposta a seguito di opposizione all'esecuzione, proposta ai sensi degli articoli 615 e 619 del codice di rito. Tale norma, più precisamente, dispone che, in caso di opposizione all'esecuzione, il giudice sospende il processo, con o senza cauzione, su istanza di parte e se ricorrono gravi motivi. L'articolo 624 bis del codice di procedura civile, invece, rispondendo a un'esigenza diffusa nella prassi, regola l'ipotesi particolare in cui il giudice dell'esecuzione disponga la sospensione su istanza di parte. Nel dettaglio, tale sospensione del processo esecutivo, che può durare sino a ventiquattro mesi, può essere disposta quando tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, concordemente, ne facciano richiesta. Il processo esecutivo sospeso va riassunto con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso,non dopo che siano decorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione. 2.15. Estinzione del processo esecutivo Dell'estinzione del processo esecutivo si occupano, invece, gli articoli da 629 a 632 del codice di procedura civile. Oltre al caso naturale per cui il processo esecutivo si estingue quando ha raggiunto il suo scopo specifico, l'esecuzione si può anche estinguere per rinuncia o per inattività delle parti. Nella prima ipotesi il processo si estingue se prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione il creditore pignorante e quelli intervenuti (muniti di titolo esecutivo) rinunciano agli atti. Esso si estingue anche nel caso in cui, dopo la vendita, rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. L'estinzione per inattività delle parti si verifica, invece, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando le parti non

proseguono o non riassumono il processo esecutivo nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice dell'esecuzione. L'estinzione può aversi anche per mancata comparizione delle parti all'udienza per due volte consecutive, fatta eccezione per l'udienza in cui ha luogo la vendita. L'estinzione è dichiarata dal giudice con ordinanza che può essere oggetto di reclamo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo esecutivo. La recente riforma del processo civile del 2015 ha, infine, previsto un'ulteriore ipotesi di estinzione, che è quella che si verifica in caso di omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. Tale omissione, tuttavia, non comporta l'estinzione nel caso in cui la pubblicità non sia stata effettuata a causa di malfunzionamenti del sistema informatico. Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione, il giudice dispone sempre anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Inoltre egli provvede alla liquidazione delle spese sostenute.
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MF90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Rizza Carmela.