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Il litisconsorzio facoltativo originario nel caso di danni da incidente stradale
Prendiamo il caso in cui i danneggiati da un incidente stradale siano due: ciascuno di essi matura un diritto al risarcimento dei danni nei confronti del comune danneggiante; il fatto costitutivo, la causa petendi è ad essi comune, è l'incidente stradale. Costoro hanno la possibilità con un unico atto di citazione di proporre le due domande di risarcimento danni insieme fin dal principio nei confronti del comune danneggiante. Questa ipotesi la conosciamo con il nome di litisconsorzio facoltativo originario, iniziale, dal lato attivo. Quando si dice litisconsorzio facoltativo (art.103 c.p.c.) il discorso è che si fa un unico atto di citazione con cui si fanno valere più diritti, più diritti calati nel contesto di un unico atto (per cui si avrà un unico fascicolo d'ufficio, un unico giudice istruttore, un'unica causa, un unico processo). L'art.103 consente a più soggetti di iniziare una causa insieme ove vi sia.
La connessione per la causa petendi (nel nostro esempio, il fatto costitutivo il diritto al risarcimento danni). E il legislatore facilita e agevola la trattazione fin dal principio delle due cause connesse, consentendo addirittura la deroga alla competenza. L'art.103, infatti, è da leggere in connessione con l'art.33 (rubricato "cumulo soggettivo") che consente, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo passivo, di citare in giudizio uno dei litisconsorti nel foro dell'altro così da derogare al foro di uno di essi. La connessione per il fatto costitutivo dà dunque origine al litisconsorzio facoltativo originario. Se però non c'è l'iniziativa congiunta iniziale dei due o più soggetti (nel nostro esempio i danneggiati), può comunque verificarsi che nel corso della causa instaurata da uno solo di essi si determini ex-post il litisconsorzio che mancò in principio. In questo caso può avvenire che
Uno dei soggetti rimasti fuori intervenga nella causa. Si tratterà in quel caso di intervento litisconsortile, che non è altro che il litisconsorzio facoltativo differito.
Per riassumere: l'art.103 c.p.c. presuppone l'iniziativa originaria di due parti che fanno valere diritti connessi per la causa petendi o per il petitum, mentre l'art.105 c.p.c., nella seconda parte del primo comma, contempla la possibilità di un intervento litisconsortile per il petitum o la causa petendi, che avvenga in un momento successivo a quello in cui è stato instaurato il processo. In questi casi la connessione si ha tra più soggetti, non solo due. Per la connessione per il petitum vale lo stesso discorso fatto per la connessione per la causa petendi.
Anche nel caso in cui i soggetti siano più di due si può avere connessione per pregiudizialità-dipendenza. In tal caso, un'ipotesi davvero significativa di connessione per
di vista processuale, la garanzia è un meccanismo che permette di coinvolgere un terzo soggetto, chiamato "garante", nel processo. Il garante si impegna a sopportare gli effetti della soccombenza al posto del garantito, cioè colui che richiede la garanzia. La garanzia è di fondamentale importanza nel contesto processuale. Le norme che ne regolamentano l'applicazione sono l'articolo 32 ("cause di garanzia"), l'articolo 106 ("intervento su istanza di parte"), l'articolo 108 ("estromissione del garantito"), l'articolo 331 ("integrazione del contraddittorio in cause inscindibili") e l'articolo 332 ("notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili"). Attraverso la garanzia, il garantito chiede di essere esonerato dagli effetti negativi della soccombenza. In altre parole, il garante si assume la responsabilità delle conseguenze negative che potrebbero derivare dalla sua sconfitta nel processo.di vista processuale, la cosa che interessa della garanzia è che si consente alla parte di proporre domanda di garanzia, quindi domanda di condanna del garante per la somma di cui il garantito viene ritenuto responsabile, prima ancora che la parte stessa sia ritenuta responsabile. Si ha dunque una dilatazione dell'interesse ad agire del garantito. es. c'è Tizio che propone domanda nei confronti di Caio; Caio, per l'eventualità che risulti soccombente in quel processo, può riversare gli effetti della eventuale soccombenza sul terzo garante proponendo nei confronti del terzo "domanda di garanzia", domanda di condanna che ha ad oggetto quella somma di cui sarà eventualmente ritenuto responsabile. Nel caso della garanzia si distingue usualmente tra garanzia collegata al trasferimento dei diritti (garanzia reale) e garanzia discendente da vincoli di coobbligazione (garanzia personale). Sia la garanzia reale che quella personale sonoqualificate dalla giurisprudenza ipotesi di garanzia propria. - Garanzia reale: per fare un esempio di tale tipo di garanzia, che è prevista da alcune norme del codice civile, si può considerare, ad esempio, la garanzia in tema di cessione di crediti (art. 1266 "obbligo di garanzia del cedente") o, in tema di compravendita, la garanzia per l'evizione. Tra gli effetti naturali del contratto vi è questa garanzia che grava sul venditore per l'eventualità che sul bene compravenduto siano avanzati diritti di proprietà ad opera di terzi. L'oggetto di tale garanzia è la corresponsione al compratore, per l'eventualità che l'azione del terzo chiamato in causa di molestia sia fondata, di talune somme indicate dal codice civile (art. 1483 "evizione totale della cosa"). Questa garanzia per l'evizione è poi più dettagliatamente disciplinata dall'art. 1485 del c.c. (rubricato "chiamata in causa del venditore").Il testo fornito è stato formattato utilizzando i seguenti tag HTML:
“venditore”) che dice “il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve (ma in realtà è un onere) chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato consentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova (nell’eventuale processo proposto autonomamente in via separata dal compratore per rivalersi sul venditore) che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda (proposta dal terzo molestante)”. Questa è la garanzia per l’evizione: domanda proposta dal compratore convenuto in rivendica dal terzo molestante, nei confronti del venditore per evitare la conseguenza pregiudizievole ora indicata.
A conferma di come l’ordinamento favorisca la trattazione congiunta di cause connesse tra soggetti diversi, il legislatore offre un trattamento di favore perché consente che la domanda di garanzia (nel nostro caso proposta dal compratore
neiconfronti del venditore) sia proposta nello stesso processo dinanzi allo stesso giudicedella causa principale. Lo dice l'art.32, che deroga alle norme di competenza perfavorire la trattazione e decisione congiunta nello stesso processo della domandaprincipale e di quella di garanzia, e quindi per favorire il simultaneus processus. Oveperò (e anche questa seconda disposizione conferma la necessità di trattazionecongiunta delle due cause) la domanda di garanzia ecceda la competenza per valoredel giudice della principale, "questi rimette entrambe le cause al giudice superiore". Illegislatore, d'altra parte, agevola questa trattazione congiunta in un unico processocon un'altra norma importante, l'art.106 del codice di rito, che consente al convenuto(ma anche all'attore) di chiamare in causa "un terzo al quale ritiene comune la causao dal quale pretende di essere garantito". Il convenuto può chiamare in causa unTerzonella comparsa di risposta tempestivamente depositata nei 20 giorni anteriori allaprima udienza di comparizione.
Garanzia dipendente da vincoli di coobbligazione, detta anche garanziapersonale: l'esempio tipico di questa garanzia lo si da nel campo delleobbligazioni solidali. Tali obbligazioni si distinguono in "obbligazioni solidaliad interesse comune" (qualcuno dice ad obbligo comune) e "obbligazionisolidali ad interesse unisoggettivo". Quelle ad interesse comune sono tali percui il condebitore solidale che paga per l'intero poi avrà azione di regresso neiconfronti degli altri condebitori, perché si presume che il debito gravi in partiuguali sui condebitori. Viceversa si hanno obbligazioni solidali ad interesseunisoggettivo nell'ipotesi in cui vi sono sempre più soggetti obbligati dal latoesterno, ma l'obbligazione, essendo contratta nell'interesse soltanto di uno diessi, grava soltanto su quello per l'intero.
Ciò si verifica ad esempio nella fideiussione: il fideiussore è un garante personale del creditore. Se il fideiussore paga, poi ha azione di regresso, azione di garanzia, per l'intero nei confronti del debitore, diversamente dagli obbligati ad interesse comune. Ad esempio, immaginiamo il caso che il creditore proponga domanda di condanna nei confronti del fideiussore, il fideiussore a sua volta propone domanda di garanzia nei confronti del debitore principale perché sa che quando lui pagherà avrà azione di regresso nei confronti del debitore principale e allora è bene che lo chiami già in questo processo. In questo modo io fideiussore chiedo al giudice della causa con il creditore di pronunciare fin da subito condanna nei confronti del debitore a che, se verrà condannato, mi restituisca la somma che pagherò al creditore dopo la condanna. Insomma il fideiussore chiede al giudice una condanna per l'eventualità in cui sia.condannato a pagare nei confronti del creditore, in modo da avere un titolo per rivalersi nei confronti del terzo debitore: una volta che il fideiussore avrà pagato e solo quando avrà pagato, avrà già il titolo esecutivo (sentenza di condanna) per aggredire il debitore. La domanda di garanzia o domanda di manleva o domanda di regresso, è dunque una domanda di condanna.
In conclusione: la fideiussione è una ipotesi di garanzia personale che nasce da un legame di coobbligazione, in contemplazione di un'obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo. Prima invece abbiamo parlato di una garanzia reale: la garanzia reale è legata al trasferimento di un diritto, o la proprietà, o la cessione di un credito.
Altri esempi di obbligazione ad interesse unisoggettivo sono la responsabilità del proprietario dell'autoveicolo per i danni cagionati dal conducente (art.2054) o quella prevista dall'art.2049 (responsabilità dei
padroni e deicommittenti). Ma ce ne sono anche altri. Finora abbiamo parlato della garanzia propria, essa è distinta dalla g