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CONFESSIONE

(procedurale). Art. 2730 c.c. definizione (opinione prevalente: atto in senso stretto, non attonegoziale): di regola si tratta di una prova legale. La confessione può essere giudiziale (sorge nel processo, è per definizione prova costituenda) o stragiudiziale (molto spesso è prova precostituita). Solo la confessione giudiziale può essere provocata o spontanea. La prima è quella che la parte rende in seguito ad un interrogatorio c.d. formale, richiesto dalla controparte (deve strutturare l'interrogatorio in capitoli). Il giudice deve fare un'ordinanza per accettare l'interrogatorio. Si ha confessione provocata se la parte si presenta all'interrogatorio e conferma i fatti. Se la parte non si presenta o ingiustificatamente si rifiuta di rispondere il giudice può ritenere provati i fatti oggetto dell'interrogatorio (non è argomento di prova ex art. 116, co.2, ha piena efficacia di prova). La confessione

spontanea è prevista dall'art. 229 c.p.c., è la dichiarazione di fatti sfavorevoli allaparte dichiarante contenuta in documenti o atti da essa firmati. Atto di citazione e comparsa dirisposta possono contenere confessioni ed essendo atti introduttivi portano in calce la firma dellaparte.La confessione, per potersi considerare ammissibile, deve rispettare i requisiti imposti dall'art.2731 c.c.:
  1. il soggetto deve aver la capacità di disporre (transigere, agire) del diritto cui si riferiscono i fatti oggetto della confessione;
  2. il diritto deve essere oggettivamente disponibile.
Principio fondamentale: inscindibilità della confessione contenuto nell'art. 2734 c.c. una parte dichiara che certi fatti ad essa sfavorevoli sono veri e al contempo dichiara altri fatti che sostanzialmente vanno ad infirmare l'efficacia dei fatti riconosciuti. Es. A chiede la condanna di B al pagamento del prezzo di una compravendita. Nella comparsa dirisposta Bconferma che la compravendita è intervenuta, ma sostiene che il prezzo è stato pagato che era di 50 (pagati) e non di 100. Se A non contesta il fatto che B ha pagato, la dichiarazione confessoria e quella accessoria, fanno prova legale. Se A contesta il giudice valuterà liberamente tanto la dichiarazione confessoria, quanto quelle aggiunte (non è più prova legale). In alcune ipotesi la confessione non fa prova legale: es. art. 2733 co.3 la confessione resa solo da alcuni dei litisconsorti necessari (inaccettabile l'eventualità di una pronuncia non unitaria) verrà liberamente valutata dal giudice la confessione verrà valutata per tutti. Art. 2735: la confessione stragiudiziale è prova legale se è fatta alla parte o a un suo rappresentante; è liberamente valutabile se fatta a un terzo o contenuta in un testamento. L'unitarietà del processo in caso di litisconsorzio necessario si riflette anche suisuccessivi gradidi giudizio: il legislatore vuole che tutti i litisconsorti siano posti nella condizione di partecipare. Problema la pluralità di parti in LITISCONSORZIO IN FASE DI IMPUGNATIVA O DI GRAVAME primo grado deve essere mantenuta anche nei gradi successivi? La risposta è fornita dagli artt.331 e 332 c.p.c.: secondo il primo in ipotesi di causa inscindibile o cause dipendenti è necessario che tutte le parti partecipino ai processi di grado successivo. Art. 332: se la causa è scindibile non è necessario che a compagine soggettiva dell'impugnazione collimi con quella di primo grado. In caso di litisconsorzio necessario la causa è inscindibile. Art. 331: cosa accade se l'impugnazione non è proposta nei confronti di tutti i soggetti che avevano preso parte al processo di primo grado? Il giudice dell'impugnazione ordina l'integrazione del contraddittorio; va notificato alle parti pretermesse l'atto diimpugnazione entro un certo termine (diverso dall'art. 102, non si notifica l'atto introduttivo). Se ciò non avviene l'impugnazione verrà dichiarata inammissibile con la conseguenza che la sentenza passerà in cosa giudicata formale. Il litisconsorzio necessario è istituto per il quale si deroga ad uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento: il principio della domanda (è la parte attrice che decide nei confronti di chi proporre la domanda). Questa circostanza costituisce la base di alcuni disorientamenti applicativi. Si possono fare sostanzialmente due diverse ipotesi: 1. L'attore redige l'atto di citazione nel quale precisa di voler dedurre un rapporto plurisoggettivo nel processo e individua i soggetti coinvolti. Nelle conclusioni però egli propone la domanda solo nei confronti di alcuni dei soggetti cui il rapporto compete. Secondo una rigorosa interpretazione dottrinale questo sarebbe l'unico caso in cui

trova applicazione l'art. 102, è l'unica ipotesi in cui l'applicazione dell'art. 102 non contravviene al principio della domanda perché il giudice non si sostituisce all'attore, ne rettifica solo l'operato. Se così fosse l'applicazione dell'art. 102 sarebbe molto circoscritta (critica ad es. di Fabbrini). La dottrina e la giurisprudenza ritengono che l'art. 102 trovi applicazione anche in altre ipotesi:

  1. L'attore nel calare il rapporto nel processo lo individui già in modo errato: rapporto plurisoggettivo inter pauciores (non fra tutti i soggetti coinvolti). Il giudice molto spesso viene a conoscenza dell'errore dell'attore dall'analisi dei documenti presentati dai convenuti. Ammettere l'applicazione dell'art. 102 comporta una deroga secca al principio della domanda.

Secondo profilo rilevante: cosa accade se le parti non danno seguito all'ordine di integrazione?

Il processo di estingue alla scadenza del termine perentorio fissato dal giudice.: completa la triade delle anomalie del processo (con sospensione e interruzione). Con l'estinzione il processo non sfocia nel suo esito naturale (sentenza) e tutti gli atti e provvedimenti in esso compiuti ed emessi perdono efficacia (salvo le eccezioni previste dalla legge). Art. 310: riguarda l'estinzione del processo di primo grado (esiste anche l'estinzione del processo di impugnazione e di quello di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza). Le cause di estinzione del processo sono solamente due: 4 Rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.); 5 Inattività delle parti (art. 307 c.p.c.). 6 Art. 306, co.1: la rinuncia agli atti è atto che può compiere chi propone la domanda: di regola l'attore, ma anche il convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale. La rinuncia deve essere accettata dalla controparte qualora tale.controparte sia costituita e abbia interesse alla prosecuzione del processo. Se il convenuto rimane contumace non è necessaria accettazione affinché la rinuncia estingue il processo. Quando si può ritenere che la controparte costituita abbia effettivamente interesse alla continuazione del processo? Secondo l'opinione prevalente il giudice dovrà effettuare una valutazione ponderata e prognostica; dovrà valutare le difese e le eccezioni sollevate contro la domanda e vedere se l'eventuale sentenza che le accogliesse determinerebbe una situazione uguale o più vantaggiosa per la controparte rispetto a quella che le deriverebbe dall'estinzione del processo. Solo nel secondo caso (situazione più vantaggiosa) la parte avrebbe interesse alla prosecuzione del processo e si renderebbe necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del processo. Es. A propone domanda di restituzione di una somma data a titolo di mutuo: B eccepisce.

Il difetto di giurisdizione, il difetto di capacità processuale in capo ad A e in subordine, nel merito, la remissione del debito e la prescrizione. A intende rinunciare agli atti del giudizio. B è controparte costituita, ha interesse alla prosecuzione del processo? Se il giudice accogliesse l'impostazione difensiva di B sarebbe tenuto a emettere una sentenza di rigetto in rito e se anche questa passasse in giudicato, questa non impedirebbe ad A di riproporre la domanda nei confronti di B. Se il processo si estinguesse la domanda sarebbe, di regola, riproponibile. La situazione di B sarebbe la stessa, egli non ha quindi interesse alla prosecuzione del processo, non è necessaria la sua accettazione. Di regola, se la controparte costituita si è difesa principalmente o esclusivamente in rito la sua accettazione non sarà necessaria. Es. B si difende esclusivamente in merito. Se il giudice accogliesse le eccezioni di B egli pronuncerebbe una sentenza di rigetto.

nel merito che dichiarerebbe infondata la pretesa dell'attore.; tale sentenza sarebbe idonea al giudicato sostanziale il cui effetto negativo metterebbe al riparo B dalla possibile riproposizione della domanda da parte di A. L'eventuale estinzione del processo lascerebbe invece B in una situazione più svantaggiosa. B ha interesse alla prosecuzione del processo, è quindi necessaria la sua accettazione dell'arinuncia. Es. A chiede la condanna di B al pagamento del prezzo di una compravendita. B eccepisce in via principale l'incompetenza territoriale e in via sussidiaria la prescrizione e la remissione. In questa peculiare ipotesi è necessaria l'accettazione a causa della particolare natura dell'eventuale sentenza di accoglimento dell'eccezione di incompetenza. Con questa sentenza il giudice fissa un termine per la riassunzione del processo davanti a un giudice indicato come competente. Il processo continua, nonriprende ex novo e dalla prosecuzione del processo davanti al giudice competente deriverà una sentenza che deciderà nel merito. La soluzione non è unanime, ma prevalentemente si ritiene che sia necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio. Gli altri commi dell'art. 306 non presentano problemi. 4 Corollario del principio della domanda è quello dell'impulso di parte: in taluni stadi è necessario dare impulso alla macchina processuale, non è sufficiente aver esercitato l'azione. Si tratta di ipotesi tipiche nelle quali sussiste l'onere di impulso; si possono individuare due categorie: L'attività d'impulso richiesta è pura e semplice, anche se nei passaggi precedenti non si è verificato alcun vizio. Es. A cita B; B nella comparsa di risposta fa una domanda riconvenzionale. A e B si presentano e convalidano la prima udienza, alla seconda nessuna delle parti si presenta. Il giudicerocesso.
Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Raiti Giovanni.