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CONFESSIONE
(procedurale). Art. 2730 c.c. definizione (opinione prevalente: atto in senso stretto, non attonegoziale): di regola si tratta di una prova legale. La confessione può essere giudiziale (sorge nel processo, è per definizione prova costituenda) o stragiudiziale (molto spesso è prova precostituita). Solo la confessione giudiziale può essere provocata o spontanea. La prima è quella che la parte rende in seguito ad un interrogatorio c.d. formale, richiesto dalla controparte (deve strutturare l'interrogatorio in capitoli). Il giudice deve fare un'ordinanza per accettare l'interrogatorio. Si ha confessione provocata se la parte si presenta all'interrogatorio e conferma i fatti. Se la parte non si presenta o ingiustificatamente si rifiuta di rispondere il giudice può ritenere provati i fatti oggetto dell'interrogatorio (non è argomento di prova ex art. 116, co.2, ha piena efficacia di prova). La confessione
spontanea è prevista dall'art. 229 c.p.c., è la dichiarazione di fatti sfavorevoli allaparte dichiarante contenuta in documenti o atti da essa firmati. Atto di citazione e comparsa dirisposta possono contenere confessioni ed essendo atti introduttivi portano in calce la firma dellaparte.La confessione, per potersi considerare ammissibile, deve rispettare i requisiti imposti dall'art.2731 c.c.:- il soggetto deve aver la capacità di disporre (transigere, agire) del diritto cui si riferiscono i fatti oggetto della confessione;
- il diritto deve essere oggettivamente disponibile.
trova applicazione l'art. 102, è l'unica ipotesi in cui l'applicazione dell'art. 102 non contravviene al principio della domanda perché il giudice non si sostituisce all'attore, ne rettifica solo l'operato. Se così fosse l'applicazione dell'art. 102 sarebbe molto circoscritta (critica ad es. di Fabbrini). La dottrina e la giurisprudenza ritengono che l'art. 102 trovi applicazione anche in altre ipotesi:
- L'attore nel calare il rapporto nel processo lo individui già in modo errato: rapporto plurisoggettivo inter pauciores (non fra tutti i soggetti coinvolti). Il giudice molto spesso viene a conoscenza dell'errore dell'attore dall'analisi dei documenti presentati dai convenuti. Ammettere l'applicazione dell'art. 102 comporta una deroga secca al principio della domanda.
Secondo profilo rilevante: cosa accade se le parti non danno seguito all'ordine di integrazione?
Il processo di estingue alla scadenza del termine perentorio fissato dal giudice.: completa la triade delle anomalie del processo (con sospensione e interruzione). Con l'estinzione il processo non sfocia nel suo esito naturale (sentenza) e tutti gli atti e provvedimenti in esso compiuti ed emessi perdono efficacia (salvo le eccezioni previste dalla legge). Art. 310: riguarda l'estinzione del processo di primo grado (esiste anche l'estinzione del processo di impugnazione e di quello di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza). Le cause di estinzione del processo sono solamente due: 4 Rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.); 5 Inattività delle parti (art. 307 c.p.c.). 6 Art. 306, co.1: la rinuncia agli atti è atto che può compiere chi propone la domanda: di regola l'attore, ma anche il convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale. La rinuncia deve essere accettata dalla controparte qualora tale.controparte sia costituita e abbia interesse alla prosecuzione del processo. Se il convenuto rimane contumace non è necessaria accettazione affinché la rinuncia estingue il processo. Quando si può ritenere che la controparte costituita abbia effettivamente interesse alla continuazione del processo? Secondo l'opinione prevalente il giudice dovrà effettuare una valutazione ponderata e prognostica; dovrà valutare le difese e le eccezioni sollevate contro la domanda e vedere se l'eventuale sentenza che le accogliesse determinerebbe una situazione uguale o più vantaggiosa per la controparte rispetto a quella che le deriverebbe dall'estinzione del processo. Solo nel secondo caso (situazione più vantaggiosa) la parte avrebbe interesse alla prosecuzione del processo e si renderebbe necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del processo. Es. A propone domanda di restituzione di una somma data a titolo di mutuo: B eccepisce.Il difetto di giurisdizione, il difetto di capacità processuale in capo ad A e in subordine, nel merito, la remissione del debito e la prescrizione. A intende rinunciare agli atti del giudizio. B è controparte costituita, ha interesse alla prosecuzione del processo? Se il giudice accogliesse l'impostazione difensiva di B sarebbe tenuto a emettere una sentenza di rigetto in rito e se anche questa passasse in giudicato, questa non impedirebbe ad A di riproporre la domanda nei confronti di B. Se il processo si estinguesse la domanda sarebbe, di regola, riproponibile. La situazione di B sarebbe la stessa, egli non ha quindi interesse alla prosecuzione del processo, non è necessaria la sua accettazione. Di regola, se la controparte costituita si è difesa principalmente o esclusivamente in rito la sua accettazione non sarà necessaria. Es. B si difende esclusivamente in merito. Se il giudice accogliesse le eccezioni di B egli pronuncerebbe una sentenza di rigetto.
nel merito che dichiarerebbe infondata la pretesa dell'attore.; tale sentenza sarebbe idonea al giudicato sostanziale il cui effetto negativo metterebbe al riparo B dalla possibile riproposizione della domanda da parte di A. L'eventuale estinzione del processo lascerebbe invece B in una situazione più svantaggiosa. B ha interesse alla prosecuzione del processo, è quindi necessaria la sua accettazione dell'arinuncia. Es. A chiede la condanna di B al pagamento del prezzo di una compravendita. B eccepisce in via principale l'incompetenza territoriale e in via sussidiaria la prescrizione e la remissione. In questa peculiare ipotesi è necessaria l'accettazione a causa della particolare natura dell'eventuale sentenza di accoglimento dell'eccezione di incompetenza. Con questa sentenza il giudice fissa un termine per la riassunzione del processo davanti a un giudice indicato come competente. Il processo continua, nonriprende ex novo e dalla prosecuzione del processo davanti al giudice competente deriverà una sentenza che deciderà nel merito. La soluzione non è unanime, ma prevalentemente si ritiene che sia necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio. Gli altri commi dell'art. 306 non presentano problemi. 4 Corollario del principio della domanda è quello dell'impulso di parte: in taluni stadi è necessario dare impulso alla macchina processuale, non è sufficiente aver esercitato l'azione. Si tratta di ipotesi tipiche nelle quali sussiste l'onere di impulso; si possono individuare due categorie: L'attività d'impulso richiesta è pura e semplice, anche se nei passaggi precedenti non si è verificato alcun vizio. Es. A cita B; B nella comparsa di risposta fa una domanda riconvenzionale. A e B si presentano e convalidano la prima udienza, alla seconda nessuna delle parti si presenta. Il giudicerocesso.