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ALLEGATO INOTE E DISPOSIZIONI COMPLETIVE
Gli obblighi menzionati nel numero 1 dell'articolo I con riferimento ai numeri 2 e 4 dell'articolo III, come anche quelli recati nella lettera (b) del numero 2 dell'articolo II con riferimento all'articolo VI, sono considerati, ai fini del protocollo d'applicazione provvisoria, come entranti nell'ambito della Parte II. I rinvii ai numeri 2 e 4 dell'articolo III, recati nel capoverso che precede, come anche nel numero 1 dell'articolo I, saranno applicati soltanto, allorché sarà stato mutato l'articolo III, per l'entrata in vigore dell'emendamento previsto nel protocollo del 14 settembre 1948 che modifica la Parte II e l'articolo XXVI dell'accordo generale su le tariffe doganali e il commercio.
La locuzione "margine di preferenza" significa la differenza assoluta tra l'ammontare del dazio doganale applicabile alla
nazione più favorita e quello del dazio preferenziale per lo stesso prodotto, non già la proporzione tra i due dazi. Per esempio:
- se il dazio della nazione più favorita è del 36 per cento del valore e quello preferenziale è del 24 per cento, sarà considerato margine preferenziale il 12 per cento del valore, non il terzo del dazio della nazione più favorita;
- se il dazio della nazione più favorita è del 36 per cento del valore e quello preferenziale è indicato come uguale ai due terzi del dazio della nazione più favorita, il margine preferenziale è uguale al 12 per cento del valore;
- se il dazio della nazione più favorita è di fr. 2 il chilogrammo e quello preferenziale è di fr. 1.50 il chilogrammo, il margine preferenziale è di 0,50 il chilogrammo.
Non saranno considerate come incompatibili con il vincolo generale dei margini di preferenza le misure doganali seguenti, prese
secondo procedure uniformi e determinate:
- la rimessa in vigore, per un prodotto importato, di una classificazione doganale o di un saggio ordinariamente applicabile al medesimo, se tale classificazione o saggio era temporaneamente sospeso il 10 aprile 1947;
- la classificazione di un prodotto sotto un numero tariffale, diversa da quello sotto cui era classificato il 10 aprile 1947, se la legislazione tariffale prevede chiaramente che il prodotto possa essere classificato sotto numeri differenti.
ad Articolo II
Numero 2, lettera (a)
Il rinvio al numero 2 dell'articolo III, recato nella lettera (a) del numero 2 dell'articolo II, verrà applicato soltanto, allorché sarà stato mutato l'articolo III, per l'entrata in vigore dell'emendamento previsto nel protocollo del 14 settembre 1948 che modifica la Parte Il e l'articolo 11XXVI dell'accordo generale su le tariffe doganali e il commercio.
Numero 2, lettera (b)
Vedi la nota
concernente il numero 1 dell'articolo I.
Numero 4Salvo una convenzione espressa con le Parti contraenti che avevano negoziato la concessione, nell'applicazione delle disposizioni del numero 4 sarà tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31 della Carta dell'Avana.
ad Articolo III Ogni tassa o altra imposizione interna, come pure ogni legge, ordinamento o prescrizione, secondo il numero 1, che si applichi al prodotto importato come a quello nazionale congenere e sia riscossa o imposta, nel caso del prodotto importato, al momento o nel luogo dell'importazione, sarà nondimeno considerata come tassa o altra imposizione interna, oppure come legge, ordinamento o prescrizione, secondo il numero 1, e sarà per tanto sottoposta alle disposizioni dell'articolo III.
Numero 1 L'applicazione del numero 1 alle tasse interne, imposte dai Governi o dalle amministrazioni locali di una Parte contraente, è disciplinata dalle
Disposizioni dell'ultimo numero dell'articolo XXIV. La locuzione "misure ragionevoli, in suo potere", recata in quel numero, non sarà intesa, a cagione d'esempio, come obbligante una Parte contraente ad abrogare una legislazione nazionale che conferisca ai Governi locali l'autorità di imporre delle tasse interne, le quali, nella forma, siano ben sì contrarie alle lettera dell'articolo III, ma tali non siano, in effetto, allo spirito del medesimo, se dall'abrogazione avessero a conseguire, per il Governo o le amministrazioni locali interessate, delle gravi difficoltà finanziarie. Quanto alle tasse riscosse dai detti Governi e amministrazioni locali, le quali fossero contrarie non meno alla lettera che allo spirito dell'articolo III, la locuzione "misure ragionevoli, in suo potere" consente a una parte contraente di sopprimere progressivamente tali tasse, durante un intervallo di transizione, qualora una
prodotti importati e prodotti nazionali.
ad Articolo VNumero 5Per quanto concerne le spese di trasporto, la norma stabilita nel numero 5 si applica ai prodotti congeneri, trasportati per un medesimo itinerario in condizioni analoghe.
ad Articolo VINumero 11. Il dumping palliato, praticato da ditte associate (la vendita, cioè, operata da un importatore, a un prezzo inferiore a quello fatturato dall’esportatore cui sia associato, e a quello corrente nel Paese esportatore) è una forma di dumping di prezzo, nel quale il margine di dumping può essere calcolato cominciando dal prezzo con il quale la merce è rivenduta dall’importatore.
2. Si ammette che, nel caso di importazioni provenienti da un Paese il cui commercio soggiaccia a un monopolio completo, o quasi completo, e in cui tutti i prezzi interni siano stabiliti dallo Stato, la determinazione della comparabilità dei prezzi, agli effetti del numero 1, possa essere malagevole, e che, in casi siffatti,
le Parti contraenti importatrici possano stimare necessario di tener presente,che non sempre potrebbe essere acconcio un rapporto con i prezzi interni di quel Paese.Numeri 2 e 31. Come accade sovente nella pratica doganale, una Parte contraente, nell’attesa dell’accertamentodefinitivo dei fatti, potrà imporre una garanzia ragionevole (cauzione o deposito di danaro) per ilpagamento dei dazi antidumping o dei dazi compensatori, in tutti i casi in cui sia da sospettare undumping o un sussidio.
2. L’applicazione di saggi di cambio multipli può, in certi casi, costituire un sussidiosull’esportazione, al quale si possono opporre dei dazi compensatori secondo il numero 3, oppurecostituire una sorta di dumping conseguita mediante una svalutazione della moneta, al chepossono essere opposte le misure previste nel numero 2. Con la locuzione “applicazione di saggi dicambio multipli” s’intendono le pratiche operate oppure approvate da
Governi.Numero 6, lettera (b)
Le derogazioni alle norme della lettera b del numero 6 saranno concesse soltanto a domanda della Parte contraente che si propone di riscuotere un dazio antidumping o un dazio compensatore.
ad Articolo VII
Numero 1
La locuzione "altre imposizioni" non sarà considerata come comprendente le tasse interne o le impostizioni equivalenti riscosse all'importazione o in occasione di questa.
Numero 2
Sarà conforme all'articolo VII il presumere che il "valore reale" può essere rappresentato dal prezzo di fattura, aumentato di tutte le spese legittime non comprese nel medesimo e che effettivamente siano degli elementi del "valore reale", come anche di qualsiasi sconto, o di altro rilascio, non usuale, calcolato sul prezzo ordinario di concorrenza.
Si conformerebbe alle disposizioni della lettera (b) del numero 2 dell'articolo VII la Parte contraente la quale interpretasse la locuzione "in
operazioni commerciali usuali, avvenute in condizioni di piena concorrenza" come escludente qualsiasi negozio nel quale il compratore e il venditore non siano indipendenti l'uno dall'altro e nel quale non sia stato considerato soltanto il prezzo.
La nozione "in condizioni di piena concorrenza" consente a una Parte contraente di non tenere conto dei prezzi di vendita nei quali siano stati fatti quegli sconti speciali che sono concessi soltanto ai rappresentanti esclusivi.
Il testo delle lettere (a) e (b) permette alle Parti contraenti di determinare in maniera uniforme il valore doganale, sia 1. fondandosi sui prezzi che per la merce importata sono stabiliti da un determinato esportatore, sia 2. fondandosi sul grado generale dei prezzi dei prodotti congeneri.
ad Articolo VIII
- Sebbene l'applicazione di saggi di cambio multipli non sia espressamente menzionata nell'articolo VIII, i numeri 1 e 4 del medesimo vietano che sulle operazioni di cambio