Estratto del documento

Avv. Panzarola trattazione della causa

Udienza di prima comparizione ed udienza di prima trattazione

Ci troviamo nella fase introduttiva del processo di cognizione di primo grado, stiamo quindi analizzando quelle disposizioni che disegnano la trama del processo che si svolge dinanzi al Tribunale. Va fatta tuttavia una breve premessa. Il processo di cognizione di primo grado comincia a seguito della proposizione della domanda giudiziale, la quale è veicolata in un atto che si chiama atto di citazione; tuttavia la domanda giudiziale può anche essere contenuta nel ricorso, comunque sia nel caso del processo ordinario di cognizione che si svolge dinanzi al Tribunale, la domanda è contenuta nell’atto di citazione. L’atto di citazione è un atto recittizio, viene notificato alla controparte e poi, successivamente alla notificazione, portato alla conoscenza del giudice. Vi è quindi dapprima una notificazione dell’atto, indi il deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice adito, del giudice cioè che è chiamato a risolvere la controversia.

La prima udienza dinanzi al giudice adito è l’udienza fissata dall’attore nell’atto di citazione: l’attore chiama il convenuto in giudizio per quella data che l’attore stesso, nell’esercizio di una scelta discrezionale, fissa. L’attore, nel fissare la prima udienza, l’udienza di prima comparizione, deve osservare il c.d. termine a comparire, dovrà cioè avere cura di fissare l’udienza ad una data tale che fra il giorno della notificazione ed il giorno dell’udienza intercorrano termini liberi non inferiori a 60 giorni. Si perviene quindi alla prima udienza di comparizione: questa è l’udienza nella quale si realizza un primo contatto diretto fra il giudice e le parti. Tuttavia le parti stanno in giudizio non già personalmente, ma, nella più parte dei casi, i soggetti della lite stanno in giudizio attraverso la mediazione di un rappresentante qualificato, l’avvocato. Il contatto diretto tra le parti autentici soggetti della lite ed il giudice si realizzerà all’udienza successiva.

La prima udienza di comparizione, indicata dall’attore nell’atto di citazione, è contemplata dall’art.180 del codice di rito. Questa norma indica quelle che sono le attività che devono essere compiute in udienza. Queste attività sono tutte funzionali alla verifica circa la corretta instaurazione del processo: in altri termini il legislatore ha inteso inserire quest’udienza allo scopo di consentire al giudice di correggere quei difetti che fossero relativi ai presupposti per la decisione della causa nel merito. Il processo infatti d’altronde è un meccanismo preordinato alla decisione di una controversia intersoggettiva, e, come tutti i meccanismi, ha dei presupposti propri, delle condizioni in mancanza delle quali non si può pervenire ad una decisione nel merito. Occorrerà quindi, affinché il giudice possa pronunciare nel merito, che il giudice sia innanzitutto competente, che abbia la giurisdizione, che l’atto di citazione sia valido e regolare, che i soggetti che debbono partecipare alla lite siano tutti citati in giudizio, che l’eventuale domanda riconvenzionale del convenuto sia regolare: si tratta cioè di requisiti estrinseci rispetto al contenuto della lite.

Quando si dice che si tratta di presupposti relativi al meccanismo processuale, si vuole intendere che tali presupposti vengono prima della concreta materia litigiosa: sono quindi presupposti serventi e strumentali rispetto a quello che è lo scopo tipico del processo, che è quello di accordare la ragione o il torto rispetto ad un bene della vita. Chiarito tutto ciò si comprende il perché dell’introduzione dell’art.180: il legislatore ha voluto che prima di dare inizio effettivo al processo, prima di acquisire i fatti, prima di escutere i testimoni e quindi raccogliere le prove si fosse provveduto, in caso, a porre rimedio a quei vizi tipici del meccanismo processuale. Questa prima udienza quindi ha come, tutto sommato, come scopo peculiare quello di verificare il rispetto delle condizioni relative alla corretta instaurazione del processo.

Il giudice svolge questa verifica preliminare, che potrà avere quest’esito: se la verifica è positiva, se cioè il giudice constaterà che i presupposti del processo vi sono, il processo entrerà nel vivo; diversamente, ove il giudice constati la mancanza di taluno di questi presupposti, il giudice disporrà le opportune misure sananti. Vi è quindi la concreta possibilità che il giudice, anche di sua iniziativa, ponga rimedio a questa carenza.

Le singole ipotesi menzionate dall’art.180

“All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’art.102 secondo comma, dall’art.164, dall’articolo 167, dall’articolo 182 e dall’articolo 291 primo comma.” La ratio sottesa alla disposizione è quella porre rimedio ad eventuali carenze relative ai presupposti processuali. La norma non offre un’indicazione esaustiva delle attività che il giudice può compiere in udienza, indica soltanto talune attività che il giudice deve compiere, ma non esclude che il giudice possa compierne anche delle altre.

  • Attività relative alla verifica circa la partecipazione al processo di tutti i soggetti legittimati (art.102 secondo comma). Questa norma disciplina il c.d. litisconsorzio necessario, riferendosi cioè a quelle ipotesi in cui in giudizio anziché esserci soltanto due soggetti, debbono essere presenti più di due soggetti. Si pensi ad esempio ad un giudizio di divisione di una comunione costituita da 10 comunisti: al giudizio dovranno partecipare tutti e 10 i comunisti. Se, per avventura, il processo comincia soltanto fra 3 soltanto dei dieci comunisti, ecco che il giudice potrà d’ufficio integrare il contraddittorio ai restanti 7 comunisti, così da assicurare che il processo fin dal principio si svolga correttamente.
  • Attività relative alla verifica circa la regolarità dell’atto di citazione (art.164). In altre parole la norma esorta il giudice a verificare se, prima di dare inizio alla trattazione del processo, l’atto di citazione quanto a forma regolare: se è regolare potrà dare corso alla trattazione. Se viceversa l’atto di citazione è irregolare il giudice deve adottare quelle misure che possano sanare quella irregolarità. Ecco quindi che il giudice, ove l’atto di citazione sia nullo, contemplerà i provvedimenti contemplati dall’art.164.
  • Attività relative alla verifica circa la regolarità della notificazione dell’atto di citazione (art.291 primo comma). Vi è una distinzione significativa fra irregolarità dell’atto di citazione ed irregolarità della notificazione dell’atto di citazione. In questa udienza il giudice deve compiere entrambe le verifiche, deve cioè esaminare se l’atto di citazione, di per sé considerato si valido o meno, e deve poi verificare se quell’atto di citazione, pur se valido, sia stato correttamente notificato alla controparte. L’attività di notificazione è l’attività cui di regola attende l’ufficiale giudiziario che si reca presso il destinatario dell’atto di citazione con l’originale, una copia che lascia al destinatario riprendendosi l’originale che conterrà la sottoscrizione del destinatario, dalla quale si potrà evincere che costui in effetti ha ricevuto notificazione dell’atto. Nell’udienza ex art.180 il giudice dovrà compiere questa delicatissima verifica: constatare se la notificazione sia stata effettuata ritualmente oppure no. È una verifica preliminare che il giudice compie in udienza per la evidentissima ragione che sarebbe illogico iniziare l’istruttoria se il soggetto che è destinatario dell’atto di citazione non sa nulla del processo. Questo rischio sarebbe tanto concreto ove la notificazione sarebbe irregolare, cioè nulla. Ecco allora l’opportunità di questa verifica preliminare cui il giudice attende nella prima udienza di comparizione.
  • Attività relative alla verifica circa la sussistenza di difetti di rappresentanza o assistenza della parte (art.182). Vi possono essere dei casi in cui la parte deve stare in giudizio rappresentata da taluno o assistita da tal’altro. In quel caso, se vi è un difetto di assistenza o di rappresentanza il giudice, a norma dell’art.182 interviene per porvi rimedio. Anche questa attività deve essere esercitata alla prima udienza di comparizione.

Detto tutto ciò, emerge che la prima udienza di trattazione è destinata principalmente al compimento di adempimenti di tipo procedurale. È significativo peraltro che le attività menzionate dalla norma non abbiano, secondo un’opinione consolidata, carattere tassativo: il giudice dovrà svolgere queste attività, ma potrà svolgerne anche delle altre, e cioè tutte quelle attività in altri termini che si rendono necessarie perché il processo possa davvero incamminarsi verso la definizione della lite.

A conferma del carattere non tassativo della indicazione delle attività che devono essere compiute in questa udienza, bastano due esempi: potrebbe darsi, infatti, che il giudice, nel verificare la natura della lite, ritenga necessario l’intervento del pubblico ministero. Se il giudice nella prima udienza si avvede che la controversia pendente dinanzi a lui è di quelle che vogliono l’intervento necessario del pubblico ministero, seguirà che il giudice stesso, nonostante che tale attività non sia contemplata dall’art.180, comunque provveda a chiamare in giudizio il pubblico ministero, comunicandogli gli atti di legge. In altri termini, nonostante che l’art.180 non contempli fra le attività da compiersi in prima udienza quella menzionata nell’art.71, il giudice potrà tuttavia darne seguito.

Ancora, a conferma del carattere meramente esemplificativo e non tassativo delle ipotesi contemplate dall’art.180, si pensi al caso in cui la controversia penda dinanzi al Tribunale, giudice unico, monocratico. Attualmente in Italia, di regola, le controversie di primo grado pendenti dinanzi al Tribunale sono, nella grande maggioranza dei casi, decise dal giudice unico; sono eccezionali e tutto sommato residuali le ipotesi di decisione collegiali. Ebbene, in questo caso, il giudice monocratico, che decide come giudice unico, potrà verificare se la controversia è stata incardinata dinanzi a lui o doveva magari essere riservata alla cognizione di una diversa sezione del medesimo Tribunale. Questa è un’attività che il giudice compie nella prima udienza, non già per virtù dell’art.180, ma sulla base di quanto dispone l’art.83 ter. Oggi il Tribunale è articolato in una sezione principale ed in altre sezioni distaccate.

Può accadere che una controversia portata dinanzi ad una sezione distaccata ed al giudice di quella sezione viceversa dovesse essere trattata dinanzi alla sezione principale: ecco che allora il giudice, nella prima udienza di comparizione, ove si avveda di codesta circostanza, adotta i provvedimenti conseguenti per ovviare al problema. Quindi nell’udienza di prima comparizione il giudice cura e verifica se la macchina processuale si sia correttamente messa in moto.

Una volta che queste verifiche abbiano avuto esito positivo si può dar corso alla vicenda processuale vera e propria, il cui meccanismo dovrà piegarsi di necessità a quella che è una eliminabile natura della vicenda processuale; tutto sommato, nel processo, si tratta di ricostruire una vicenda di fatto, di raccogliere dei fatti, di accertare dei fatti che dovranno poi essere qualificati giuridicamente, sulla base di una norma giuridica, per dedurne taluni effetti giuridici. Questa è una realtà ineliminabile di qualsiasi vicenda processuale: ricostruzione del fatto, sussunzione del fatto sotto una norma, in contemplazione con un effetto giuridico. Ora, essendo questa circostanza indubitabile, è facile comprendere che in un processo non potrà mai mancare una fase destinata all’acquisizione dei fatti rilevanti; ove questi fatti siano controversi, non potrà mai mancare una fase destinata all’acquisizione delle prove, e cioè di quegli strumenti attraverso i quali si acquisisce certezza circa l’esistenza o meno di taluni fatti che siano controversi.

Ogni processo quindi dovrà contenere al suo interno una fase c.d. di trattazione, e potrà contenere al suo interno, ove i fatti allegati siano controversi, una fase destinata all’istruzione probatoria, e cioè all’acquisizione di prove. Si comprende ora quella che è la scansione che si coglie nella dinamica processuale, quelli che sono i passaggi della trama processuale che caratterizza il processo dinanzi al Tribunale. Vi è un primo momento che è quello dell’individuazione del diritto dedotto in giudizio, ed è la parte inproduttiva, quella che ci ha condotto dalla notificazione dell’atto di citazione fino alla prima udienza; vi è poi una fase di trattazione, destinata all’acquisizione dei fatti rilevanti per il giudizio: a questa fase di trattazione sarà destinata l’udienza successiva alla prima, la c.d. udienza di prima trattazione, il cui contenuto è disciplinato dall’art.183 del codice di rito. Successivamente, se ed in quanto vi sia necessità di procedere all’istruttoria, si aprirà il varco ad una ulteriore udienza: l’udienza istruttoria di cui all’art.184.

Di qui la scansione in tre momenti del processo ordinario di cognizione: udienza di prima comparizione, udienza di prima trattazione, ed infine udienza istruttoria. Come si perviene all’udienza di prima trattazione ex art.183? Si perviene a quest’udienza a seguito della fissazione dell’udienza a cui provvede il giudice nell’udienza di prima comparizione. Nell’udienza di prima comparizione, infatti, si arriverà dinanzi al giudice istruttore (Tribunale di Roma), il quale verificherà se gli adempimenti previsti dall’at.180 siano oppure no stati rispettati. La verifica da esito positivo, gli avvocati delle parti si sono incontrati ed il giudice ha verificato che è tutto in regola: il processo deve quindi proseguire, e proseguirà attraverso una ordinanza del giudice che fisserà la successiva udienza. Tale successiva udienza è, per l'appunto, l’udienza di prima trattazione ex art.183.

Questa udienza è importante dal momento in cui in essa si realizza quel contatto diretto tra le parti ed il giudice. Nell’udienza di prima comparizione questo contatto era un contatto sui generis giacché il contatto era più propriamente tra il giudice ed i rappresentanti tecnici delle parti, gli avvocati; ove si pervenga invece alla prima udienza di trattazione invece avrà modo di manifestarsi un contatto diretto tra il giudice e gli autentici soggetti della lite, oltre che i loro rispettivi avvocati, e questo accadrà principalmente, se non esclusivamente proprio in questa udienza giacché il legislatore ha previsto, come obbligatorio, che nell’udienza di prima trattazione il giudice provveda all’interrogatorio libero delle parti.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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