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L’USUF
DEFINIZIONE
L'usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del c.c.;
consistente nella facoltà di godimento di un bene, limitata solo dal non poterne
trasferire la proprietà principale e al rispetto della destinazione economica impressavi
dal proprietario: se l’usufrutto ha per oggetto un’area, l’usufruttuario non può
costruirvi, non può trasformare un giardino in un orto…
Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui: le facoltà dell'usufruttuario
hanno infatti un'estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di
godere delle cose spettante al proprietario: l’usufruttuario può trarre dalla cosa le
utilità che ne può trarre il proprietario.
Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo: non può infatti durare oltre
la vita dell'usufruttuario o, se questo è una persona giuridica, oltre il termine di 30
anni; se l’usufrutto è costituito a favore di una persona, il proprietario è spogliato di
ogni utilità economica fino all’estinzione dell’usufrutto (nuda proprietà).
MODI DI ACQUISTO DELL’USUFRUTTO
• per legge = usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori;
• per volontà dell’uomo = contratto, testamento;
• per usucapione (art. 1158 c.c.).
N.B. = gli atti che costituiscono l’usufrutto sui beni immobili devono farsi per iscritto
(art. 1350, comma 2 c.c.) e sono soggetti a trascrizione (art. 2643, comma 2 c.c.).
ESTINZIONE DELL’USUFRUTTO
• per la scadenza del termine;
• per la morte dell’usufruttuario = decorso del trentennio;
• per non uso ventennale;
• per perimento della cosa che ne è oggetto;
• per consolidazione, ovvero riunione dell’usufrutto e della nuda proprietà nella
stessa persona;
• per l’abuso dell’usufruttuario del suo diritto = alienazione dei beni,
deterioramento/perimento dei beni per mancanza di ordinarie riparazioni.