L'usufrutto
L'usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del c.c.; consistente nella facoltà di godimento di un bene, limitata solo dal non poter trasferire la proprietà principale e al rispetto della destinazione economica impressa dal proprietario. Se l’usufrutto ha per oggetto un’area, l’usufruttuario non può costruirvi, non può trasformare un giardino in un orto…
Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui: le facoltà dell'usufruttuario hanno infatti un'estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettante al proprietario. L’usufruttuario può trarre dalla cosa le utilità che ne può trarre il proprietario.
Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo: non può infatti durare oltre la vita dell'usufruttuario o, se questo è una persona giuridica, oltre il termine di 30 anni. Se l’usufrutto è costituito a favore di una persona, il proprietario è spogliato di ogni utilità economica fino all’estinzione dell’usufrutto (nuda proprietà).
Modi di acquisto dell'usufrutto
- Per legge = usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori;
- Per volontà dell’uomo = contratto, testamento;
- Per usucapione (art. 1158 c.c.).
N.B. = gli atti che costituiscono l’usufrutto sui beni immobili devono farsi per iscritto (art. 1350, comma 2 c.c.) e sono soggetti a trascrizione (art. 2643, comma 2 c.c.).
Estinzione dell'usufrutto
- Per la scadenza del termine;
- Per la morte dell’usufruttuario = decorso del trentennio;
- Per non uso ventennale;
- Per perimento della cosa che ne è oggetto;
- Per consolidazione, ovvero riunione dell’usufrutto e della nuda proprietà nella stessa persona;
- Per l’abuso dell’usufruttuario del suo diritto = alienazione dei beni, deterioramento/perimento dei beni per mancanza di ordinarie riparazioni.