La proprietà
Art. 832: il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, nei limiti della legge. È un diritto completo, se non ci sono limiti precisi, il proprietario può fare ciò che vuole. Sono proibiti gli atti emulativi, quegli atti con i quali il proprietario danneggia altri senza un proprio vantaggio (833). È un diritto esclusivo, non ci può essere più di un diritto di proprietà, e non è soggetto a termine di prescrizione.
Art. 840: si estende anche al sottosuolo se c'è un interesse. Può essere espropriata per interesse pubblico dietro pagamento di una giusta indennità. Quando c'è un diritto che spetta a più soggetti c'è il condominio (comunione).
Tipi di comunione
La comunione può essere:
- Volontaria quando nasce per accordo tra i partecipanti,
- Legale o forzosa quando il suo titolo è nella legge,
- Incidentale quando sorge per circostanze fortuite.
Si scioglie con la divisione che avviene con una spartizione materiale della cosa, se possibile, o con una ripartizione della somma ricavata dalla vendita della cosa (1114). Può essere acquistata a titolo derivativo o originario. Si ha originario quando a fondamento del diritto di proprietà non si trova una derivazione dal diritto di un precedente titolare, il titolo derivativo è quello che si attua mediante trasmissione o successione del diritto.
Modi di acquisto a titolo originario
- Occupazione: possibile solamente per i beni mobili (solo per res nullius o abbandonate) consiste nel materiale impossessamento della cosa con l'intenzione di farla propria.
- Usucapione: elemento primo il possesso anche senza buona fede, il periodo normale per l'acquisto è di 20 anni, per gli immobili e i mobili in buona fede 10 anni, è interrotta se il possessore è privato del possesso per oltre un anno (1167).
- Accessione, Specificazione.
Azioni per la difesa della proprietà
- Rivendicazione: esercitata da chi si pretende proprietario ma non ha il possesso ed è imprescrittibile.
- Negatoria: si esercita contro le molestie cui corrisponda la pretesa di un diritto (949).
- Azione di regolamento di confini e azione per apposizione di termini.
- Azioni di nunciazione: denunzia di una nuova opera, denunzia di danno temuto (1172).
Il Possesso
Art. 1140: è un potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di un altro diritto reale. Ha un corpus e un animus (volontà di tenere quella determinata cosa). Si ha detenzione quando manca l'animus di esercitare il diritto sulla cosa. C'è detenzione e non possesso in chi tiene la cosa.
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