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Il diritto privato

Il diritto privato è una materia che interessa moltissimo tant'è che viene definita il cosiddetto diritto vivente. Formano oggetto del diritto privato gli interessi particolari, ossia quelli che riguardano i singoli individui in quanto tali, motivo per cui si distingue il diritto privato dal diritto pubblico, che riguarda la collettività. Questi interessi particolari sono poi anche interessi disponibili, ossia gli interessati ne possono disporre come ritengono più opportuno entro certi limiti imposti dall'ordinamento giuridico. Ciò significa che le parti possono decidere se e come cercare la soddisfazione di un determinato interesse o accettarne il sacrificio.

Esempio di diritto privato: creditore e debitore

Volendo fare un esempio concreto prendiamo ad esame il classico caso del creditore e del debitore: l'interesse del primo è quello di ottenere ciò che gli deve il secondo, mentre l'interesse del debitore è quello di dare soltanto ciò che è obbligato a dare al proprio creditore. Il fatto che si tratti di diritti disponibili sta a significare che il creditore può decidere anche di rinunciare al proprio credito, quindi ecco che può disporre del proprio credito come vuole, oppure può decidere di ottenere un adempimento parziale. Allo stesso modo il debitore può disporre del proprio interesse come meglio crede: può pagare in anticipo, oppure entro il termine pattuito, etc.

Autonomia contrattuale

Il diritto privato naturalmente ha un ambito molto ampio, ciò proprio in riferimento alla disponibilità di soddisfazione degli interessi, tant'è che il legislatore nel Codice Civile ha previsto espressamente all'art. 1322 c.c. quella che viene definita «autonomia contrattuale»: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Soggetti di diritto privato e pubblico

La natura dei soggetti non è fondamentale nel valutare se i rapporti siano di diritto privato o di diritto pubblico, quindi nel caso di un contratto di compravendita (art. 1470 c.c. e seguenti) stipulato tra un comune (soggetto pubblico) e un privato (singolo individuo), questo è regolato dalle norme del diritto privato. Affinché un rapporto giuridico possa dirsi di diritto privato non necessariamente i soggetti devono essere soggetti privati, ma possono essere anche soggetti pubblici.

Il codice civile e le sue modifiche

La fonte fondamentale del diritto privato è il Codice Civile, quello attualmente in vigore è quello del 1942 quando il legislatore ha deciso di unificare i due codici precedenti: il codice civile e il codice del commercio del 1865. Il Codice è poi passibile anche di modifiche e di integrazioni tramite due tecniche: la novellazione (es. legge 151/75 che riforma il diritto della famiglia) e le nuove leggi, per cui vengono approvate nuove leggi che regolano materie del tutto nuove, oppure propongono nuove soluzioni per problemi già considerati nel Codice Civile. Questo è poi diviso in sei libri:

  • Delle persone e della famiglia;
  • Le successioni;
  • La proprietà;
  • Le obbligazioni, ossia i rapporti che intercorrono tra debitore e creditore;
  • Del lavoro, sia quello autonomo che quello subordinato, con attenzione al lavoro autonomo che si esplica nell'impresa;
  • Della tutela dei diritti, che disciplina istituti che servono a dare esecuzione coattiva ai rapporti di diritto privato (es. trascrizione di un atto in un pubblico registro).

Soggetto di diritto e capacità giuridica

Il soggetto di diritto (soggettività giuridica) è un centro di imputazione di situazioni e di rapporti giuridici, ossia di rapporti che sono regolati da norme dell'ordinamento. Ogni ordinamento ha i propri soggetti di diritto e poiché si fa riferimento all'ordinamento italiano bisogna comprendere quali sono i soggetti di diritto che sono giuridicamente protetti dal nostro ordinamento.

Persone fisiche e giuridiche

Nel primo libro del codice civile, intitolato delle persone e della famiglia, il legislatore impiega appunto il termine persona. Queste persone si distinguono però in persone fisiche (art. 1 – 10 c.c.) e persone giuridiche (art. 10 c.c. in poi). Nel caso di persona fisica si fa riferimento all'uomo singolo, mentre nel caso di persona giuridica si fa riferimento ad un centro di imputazione di interessi diverso dall'uomo singolo, ma ci si riferisce ad enti pubblici, associazioni e società.

Capacità giuridica

L'art 1 c.c. fa riferimento alla capacità giuridica, la quale si acquista dal momento della nascita. Volendo darne una definizione essa è l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di obblighi. Quindi chi ha la capacità giuridica è un soggetto di diritto, per cui è titolare di rapporti giuridici. Il soggetto nato è dunque idoneo ad essere titolare di diritti e di doveri, laddove per soggetto nato si intende il feto, distaccato dal corpo della madre, che mostra attività vitali.

Capacità giuridica del concepito

Il legislatore ha previsto alcuni casi particolari, per cui anche il concepito potrà avere la capacità giuridica, quindi ci sono dei diritti patrimoniali che la legge riconosce al concepito. L'art. 462 c.c. prevede al primo comma che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione, quindi ecco che anche chi non è nato, ma solo concepito, può essere titolare di diritti e di obblighi. Addirittura il legislatore ha riconosciuto la capacità giuridica anche al nascituro non concepito purché sia figlio di persona determinata, vivente al momento della donazione o della successione; ad es. è possibile stipulare un atto di donazione a favore di un nascituro non concepito (art 784 c.c.). Ovviamente nel caso di mancata nascita le attribuzioni si considerano come mai avvenute.

Perdita della capacità giuridica

La capacità giuridica si perde per morte, laddove per morte si intende la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (l. 578/1993), che comporta la perdita dei diritti personalissimi e l'estinzione dei diritti patrimoniali con conseguente apertura della successione. Non sempre la morte può essere constatata, quindi ci sono regole particolari che l'ordinamento ha previsto per i casi di scomparsa della persona, ossia quando essa si allontana dal domicilio. Il legislatore ha tenuto a distinguere il domicilio dalla residenza: per domicilio si intende il centro dei propri affari e dei propri interessi, mentre la residenza è il luogo dove abitualmente si dimora.

Dichiarazione di assenza

Nel caso di scomparsa il legislatore all'art. 48 c.c. ha previsto che quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale, su istanza degli interessati o dei successori legittimi o del Pubblico Ministero, nomina un curatore che rappresenta la persona e quindi dà tutte le disposizioni necessarie per la conservazione del patrimonio dello scomparso che comunque resta il titolare del patrimonio. Nel caso in cui trascorrano più di due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia i presunti successori legittimi, e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso dei diritti, può chiedere al tribunale competente che ne sia dichiarata l'assenza. La dichiarazione di assenza non scioglie però il vincolo matrimoniale, quindi non consente nuove nozze, cosa che invece succede quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, anche se può succedere che la persona scomparsa ritorni rendendo nulle le seconde nozze.

Capacità di agire

La capacità di agire è regolata all'art. 2 c.c., secondo cui la maggiore età è fissata al compimento dei diciotto anni e con essa si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Per capacità di agire si intende l'attitudine a compiere atti giuridici, quindi l'idoneità del soggetto a costituire, modificare o estinguere la propria posizione giuridica, ossia capacità di agire come piena capacità di intendere e di volere. Questo significa che l'atto compiuto da una persona priva della capacità di agire non è completamente nullo, ma annullabile, quindi produce effetti finché non venga dichiarata la incapacità di agire del soggetto che ha posto in essere l'atto.

Casi particolari di capacità di agire

Dal legislatore sono stati previsti alcuni casi particolari per l'acquisto della capacità di agire:

  • A sedici anni nel caso di matrimonio su dispensa, quindi si tratta dei cosiddetti minori emancipati, per cui il tribunale per i minorenni può autorizzare chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età, laddove sussistano particolari circostanze, a contrarre matrimonio e in tal caso il minore emancipato avrà la capacità di agire e potrà compiere autonomamente tutti gli atti definiti atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio una compravendita, dovrà essere assistito da un curatore che in questo caso non lo sostituisce ma semplicemente integra la sua volontà;
  • A quindici anni laddove il minore svolga un'attività lavorativa;
  • A quattordici anni nel caso di minore adottando, il quale deve esprimere il proprio consenso all'adozione.

Potestà genitoriale

Sui minori di età i genitori esercitano la cosiddetta potestà genitoriale, facendo attenzione a non definirla patria potestà che non è più prevista dall'ordinamento, disciplinata dall'art. 316 c.c., che prevede una serie di diritti e di doveri da parte dei genitori: educare, istruire, mantenere i propri figli (art 147 c.c.); amministrare i beni dei figli minori e quindi il potere di rappresentanza legale secondo cui i genitori rappresentano i figli in tutti gli atti civili; usufrutto legale dei beni del figlio, ossia laddove il minore dovesse risultare titolare di determinati beni, i genitori possono percepirne i frutti, ma questi sono destinati al mantenimento del minore. Il legislatore ha previsto anche le ipotesi di decadenza della potestà genitoriale disciplinate dall'art 330 c.c.

Perdita della capacità di agire

Così come la capacità giuridica, anche la capacità di agire si può perdere, sia totalmente che parzialmente. Quando si fa riferimento alla perdita totale della capacità di agire, si fa riferimento ad un istituto che prende il nome di «interdizione», infatti l'interdetto è colui che non ha la capacità di agire, quindi è totalmente incapace di intendere e di volere. Invece la perdita della capacità di agire parziale fa riferimento ad un istituto che viene definito «inabilitazione», quindi l'inabilitato ha una capacità di agire parziale, non è totalmente incapace di intendere e di volere.

Interdizione giudiziale e legale

Per ciò che riguarda l'incapacità totale, quindi l'interdizione, si ha la distinzione tra interdizione giudiziale e interdizione legale. La prima, disciplinata dall'art. 414 c.c., prevede la nomina di un tutore che non si limita ad integrare la volontà dell'interdetto, ma lo sostituisce completamente, rappresentandolo nei rapporti patrimoniali e personali. Ovviamente gli atti posti in essere da un interdetto sono atti annullabili, ossia producono effetti fino all'intervento di un provvedimento del giudice che ne dichiari l'inefficacia, quindi l'impossibilità di produrre effetti. La seconda fa riferimento ad una incapacità limitata agli atti di natura patrimoniale, tant'è che l'interdizione legale viene applicata come pena accessoria ad un reo che sia stato condannato a più di cinque anni di reclusione. Quindi se l'interdizione giudiziale è una misura protettiva, volendo tutelare chi è incapace di intendere e di volere, l'interdizione legale è una misura punitiva.

Inabilitazione e incapacità naturale

Per quanto riguarda l'incapacità di agire parziale, quindi l'inabilitazione che è disciplinata dall'art 415 c.c., succede che chi è inabilitato potrà compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione (acquisto di oggetti di modico valore), ma non potrà compiere gli atti di straordinaria amministrazione per i quali avrà bisogno dell'ausilio di un curatore, il quale integra soltanto la volontà dell'inabilitato non sostituendola. Rientra nell'ambito della incapacità quella che viene definita «incapacità naturale», disciplinata dall'art 428 c.c., che è un'incapacità transitoria, ad esempio chi ha assunto alcool o sostanze stupefacenti e sotto i loro effetti decide di alienare un immobile di sua proprietà e venderlo ad una cifra irrisoria. Nel caso in cui si provi che il soggetto si trovi in stato di incapacità naturale nel momento in cui gli atti sono stati compiuti, questi potranno essere annullati o su istanza della persona che ha compiuto l'atto oppure dei suoi eredi se ne risulti una grave pregiudizio all'autore.

Amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno, entrata in vigore con la legge 6/2004, prevede che per la tutela di coloro che sebbene non si trovano in uno stato di infermità tale da dover procedere all'interdizione o all'inabilitazione, ad esempio una persona anziana che ha dei momenti di poca lucidità o un disabile che comunque debba essere assistito e quindi non è in grado di provvedere da solo in modo autonomo ai propri bisogni, sia possibile nominare il cosiddetto amministratore di sostegno per tutte le persone che sono affette da una disabilità fisica o psichica. Quindi il beneficiario, colui per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno che può essere chiesto anche dalla persona stessa oltre che dai suoi congiunti, conserva la sua capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza dell'amministratore di sostegno, che può essere esclusiva o necessaria. Il giudice tutelare in modo puntuale indica quali sono gli atti per i quali quella persona potrà agire autonomamente o gli atti per i quali è necessario che agisca in sua vece l'amministratore di sostegno.

Persone giuridiche: definizione e caratteristiche

Quando si parla di persona giuridica si fa riferimento ad enti, società ed associazioni. Volendone dare una definizione si può dire che una persona giuridica è un complesso organizzato di persone e di beni rivolto ad uno scopo a cui la legge riconosce la qualifica di soggetto di diritto. La caratteristica fondamentale delle persone giuridiche è l'autonomia patrimoniale, perché il patrimonio della persona giuridica è nettamente distinto dal patrimonio della persona fisica.

Società di capitali

Hanno personalità giuridica, quindi sono persone giuridiche e non persone fisiche, soltanto le società di capitali (s.p.a. s.r.l.) perché in questo caso l'elemento del capitale prevale rispetto all'elemento rappresentato dai soci, quindi dalle persone fisiche. Il patrimonio della società, volendo fare riferimento alle società di capitali, è distinto dal patrimonio dei singoli soci. Questo significa che finché la società dura i creditori del singolo socio non possono aggredire direttamente i beni della società come avverrebbe in una semplice comproprietà, quindi la responsabilità per debiti del singolo socio è una responsabilità sussidiaria, quindi scatta solo se il patrimonio della società è insufficiente a pagare i debiti della società stessa.

Riconoscimento delle persone giuridiche

Il riconoscimento delle persone giuridiche non è più concesso con decreto del Presidente della Repubblica, ma è attribuita dalla Regione, per cui si è passati da un sistema concessorio ad un sistema normativo. Per quanto riguarda il riconoscimento delle società commerciali è ovvio che è necessaria l'iscrizione della società nel registro delle imprese tramite cui si acquista la personalità giuridica. Naturalmente l'iscrizione nel registro delle società ha anche una funzione di pubblicità della loro costituzione e naturalmente nel caso in cui non si proceda all'iscrizione si è passibili di sanzioni amministrative e in questo caso c'è una responsabilità personale e solidale dei soci per tutti gli atti che hanno assunto in nome e per conto della persona giuridica.

Capacità giuridica delle persone giuridiche

La capacità giuridica delle persone giuridiche è ovviamente illimitata, salvo limitazioni dovute alla loro particolare natura perché una società non potrà godere di quei diritti che presuppongono che si tratti di una persona fisica. Per quanto riguarda la capacità di agire, la persona giuridica agisce attraverso gli amministratori che non sono rappresentanti dell'ente, ma sono parte dell'ente, facendo riferimento alla cosiddetta immedesimazione organica.

Diritto di proprietà e possesso (libro III c.c.)

Per capire bene l'argomento della proprietà e del possesso bisogna trattare in via preliminare tutta la tematica relativa ai beni, soprattutto capire cosa si intende per bene giuridico. L'art. 810 c.c. dà una definizione chiara di bene giuridico: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. L'art. 812 c.c. prevede un'importante distinzione tra beni immobili e beni mobili, dalla quale deriva una distinzione riferita alla pubblicità. L'articolo enumera in modo capillare i beni immobili (suolo, sorgenti, corsi d'acqua, etc.) e si considerano, per esclusione, beni mobili tutti gli altri beni. Beni sono da considerare le utilità che possono formare oggetto di un diritto, ma l'art. 813 c.c. va al di là perché si considerano beni anche i diritti che hanno utilità economica. La distinzione dei beni è importante per ciò che riguarda la circolazione di essi: nel caso di beni mobili prevalgono criteri di semplicità e di rapidità, nel senso che non si hanno dei particolari atti per la circolazione di essi tantomeno la registrazione in pubblici registri; per i beni immobili ci sono formalità più rigide.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AngeloNELLAnebbia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Patti Salvatore.
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