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L’USUC
APION
DEFINIZIONE
L’usucapione è un modo di acquisto a titolo
originario della proprietà, o di un altro diritto
E
reale di godimento, mediante il possesso
indisturbato e protratto per un certo periodo di tempo.
(art. 1158 c.c.)
N.B. = vi è differenza tra usucapione e prescrizione estintiva; in entrambi gli istituti
hanno rilevanza il fattore tempo e l’inerzia del titolare, ma:
• nella prescrizione questi elementi danno luogo all’estinzione;
• nell’usucapione questi elementi danno luogo all’acquisto di un diritto.
Inoltre:
• la prescrizione si riferisce a tutti i diritti, salvo alcune eccezioni (tra cui la
proprietà);
• l’usucapione riguarda solo la proprietà e i diritti reali di godimento.
REQUISITI
I requisiti dell’usucapione sono il possesso e il tempo.
Il possesso:
• non deve essere vizioso, cioè non deve essere stato acquistato in modo
violento o clandestino; ma il possesso, benché acquistato in modo violento o
clandestino, giova per l’usucapione dal momento in cui la violenza o la
clandestinità è cessata (art. 1163 c.c.);
• non deve subire interruzioni = interruzione naturale dell’usucapione = si
verifica quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno,
ovvero il termine entro il quale il possessore spogliato può agire con l’azione
di reintegrazione (art. 1168 c.c.).
In relazione al tempo, si distingue tra:
• usucapione ordinaria = per i beni mobili (in caso di acquisto in mala fede), i
beni immobili e le universalità di beni si compie in 20 anni; per i beni mobili
registrati si compie in 10 anni;
• usucapione abbreviata = per i beni immobili si compie in 10 anni dalla data
della trascrizione (art. 1159 c.c.); per le universalità di mobili si compie in 10
anni, purché l’acquisto sia stato fatto in buona fede da chi non è proprietario e
in forza di titolo idoneo (art. 1160 c.c.); per i mobili registrati si compie in 3
anni dalla trascrizione (art. 1162 c.c.); per i beni mobili, se manca il titolo