Lezione 22 – La prescrizione
Nel c.c. dell’Italia Unita del 1865 l’usucapione era qualificata come prescrizione acquisitiva disciplinata accanto alla prescrizione estintiva; oggi questa qualifica è venuta meno, nel senso che l’unica prescrizione è quella estintiva, ma entrambi gli istituti sono accomunati dalla rilevanza del tempo che passa che in un caso fa acquistare un diritto e nell’altro caso lo fa estinguere. La prescrizione è disciplinata nel libro sesto agli artt. dal 2934 al 2963 c.c.
La prescrizione
La prescrizione è un modo di estinzione del diritto soggettivo per il mancato esercizio di questo da parte del suo titolare per il tempo stabilito dalla legge. Quindi l’inerzia del titolare del diritto fa sì – se questa si protrae per un certo tempo stabilito dalla legge – che il diritto si estingue.
La ratio della prescrizione
La ratio di questo istituto è duplice:
- Certezza giuridica: La prolungata inerzia del titolare di un diritto (es. un creditore) ingenera nei terzi ed in particolare nella controparte del rapporto giuridico (debitore) il convincimento che quel diritto abbia cessato di esistere. L’inerzia protratta nel tempo fa pensare a tutti ed in particolare alla controparte del rapporto che quel diritto si sia estinto; quindi per dare certezza bisogna conformare la situazione di diritto alla situazione di fatto. Es. se la situazione di fatto è apparenza di estinzione, la situazione di diritto dovrà essere estinzione. Questo anche perché il passare del tempo rarefà i mezzi di prova (es. i documenti possono andare perduti, deteriorarsi, la memoria delle persone si fa più sfuggente). Esigenza di certezza del diritto.
- Sfavore per un uso improduttivo delle risorse economiche: Da un punto di vista di analisi economica del diritto, un diritto non esercitato è una risorsa economica non messa a frutto, che però blocca le sostanze di una controparte. Es. un soggetto è creditore di una somma di denaro nei confronti di un altro. Il debitore deve tenere da parte una provvista per adempiere per tutto il tempo, se il diritto si estinguesse il debitore potrebbe liberare quella somma per un uso più produttivo. Si vuole incentivare i soggetti ad un uso produttivo delle risorse economiche, quindi incentivare il titolare del diritto ad esercitarlo.
Diritti prescrittibili e non prescrittibili
I diritti prescrittibili sono:
- I diritti di credito
- I diritti reali minori
- I diritti potestativi
Non sono soggetti a prescrizione i diritti indicati all’art. 2934 c.2 c.c., cioè:
- I diritti della personalità e i diritti familiari, cioè nascenti dallo status di coniuge o di figlio. Per i diritti della personalità la ratio è che questi sono degli attributi inseparabili della persona umana; i diritti di famiglia sono imprescrittibili perché sono imprescrittibili gli status familiari da cui dipendono.
- Gli altri diritti che la legge espressamente qualifichi come imprescrittibili per espressa previsione di legge, tra essi possiamo ricordare: la proprietà ed il diritto di fare accertare in giudizio la nullità del contratto (art. 1422 c.c.). Per questi diritti la ratio della imprescrittibilità varia di volta in volta; dipende da una parte dall’estrema importanza dell’interesse protetto e dall’altra dal fatto che se per ipotesi la prescrizione vi fosse non si potrebbe realizzare quell’effetto liberatorio che essa per sua natura produce. Es. prendiamo un rapporto obbligatorio, credito e debito. Se si prescrive il credito si estingue anche il debito e quindi il debitore viene liberato. Se si prescrive un diritto reale minore, il diritto si estingue e l’effetto riflesso è che il proprietario torna ad avere una proprietà piena. Un diritto potestativo si prescrive, chi versava in una situazione di soggezione cessa di essere soggetto all’altrui diritto potestativo. La prescrizione tutte le volte che opera ha un indiretto effetto liberatorio a vantaggio di qualcun altro. Con riguardo alla proprietà, se mai la legge l’avesse considerata prescrittibile, non ci sarebbe potuto essere alcun effetto liberatorio a vantaggio di altri, perché tutt’al più il bene che era di Tizio sarebbe diventato nullius.
Teoria alternativa sulla prescrizione
Secondo una teoria alternativa, la prescrizione non è un modo di estinzione del diritto, ma è semplicemente uno strumento di liberazione da una altrui pretesa per il fatto che questa è esercitata tardivamente. Una norma fondamentale in materia di prescrizione è l’art. 2938 c.c.: il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta (=non fatta valere dalla parte che ha interesse a farla valere).
Concentrandoci su un rapporto obbligatorio, se il creditore con domanda giudiziaria fa valere il suo credito nei confronti di un debitore, il giudice non può d’ufficio (=autonomamente) rilevare la prescrizione e pronunciarla, ma occorre che sia il debitore convenuto a farla valere tramite una eccezione. Se l’eccezione è fondata, il giudice rigetta la domanda attorea senza scendere nel merito di essa, cioè senza accertare che essa sia fondata o meno. Es. chiedo il pagamento di una somma di denaro al debitore, siccome faccio valere la pretesa dopo più di dieci anni il convenuto eccepisce l’eccezione così il giudice chiude il processo in rito senza prendere in esame il merito della domanda. La prescrizione non più essere un modo di estinzione del diritto soggettivo, perché per estinguersi un diritto deve prima essere sorto.
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