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Se il credito si prescrive il debitore non è tenuto a pagarlo, ma se paga

spontaneamente non può chiedere la ripetizione, cioè la restituzione di ciò che

ha pagato (dovere di coerenza).

Questa disposizione era stata richiamata nelle obbligazioni naturali, nelle quali

c’è incoercibilità ma una volta che il pagamento è stato fatto da un debitore

capace vi è irripetibilità.

Un altro esempio è il pagamento di un debito di gioco o in riferimento ai

coniugi.

Chi ritiene che la prescrizione sia un modo di estinzione del diritto spiega l’art. 2940

c.c. esattamente così: il credito si estingue, si estingue l’obbligo civile del debitore

che degrada all’obbligo morale.

Chi spiega la prescrizione come fonte di inaccoglibilità di una pretesa perché

tardivamente esercitata, legge il 2940 come norma relativa all’adempimento di

un’obbligazione civile il debitore che paga tardivamente adempie ad

un’obbligazione civile. Ai fini di un’obbligazione naturale occorre che il debitore paghi

spontaneamente ed in condizioni di capacità, mentre nel 2940 non si fa riferimento

alla capacità del solvens. Ciò forse accredita la seconda lettura con la conseguenza

che se è l’adempimento di un’obbligazione civile, il solvens può anche non essere

capace, perché nelle obbligazioni civili (a norma dell’art. 1191 c.c.) il debitore può

anche non essere capace perché tanto dovrebbe comunque eseguire nuovamente

adempiere una volta riacquistata la capacità o la svolgerà il tutore.

DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE (art. 2935 c.c.):

“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto

valere”.

Es. se si tratta di un credito, il momento in cui esso può essere fatto valere coincide

con la sua esigibilità che varia a seconda della natura del termine.

La legge guarda alla possibilità giuridica di esercitare un diritto, non alla possibilità

fattuale. Per cui il termine inizia a decorrere anche se il creditore non possa di fatto

esercitare il suo diritto, per esempio perché ignora di essere creditore.

Ciò che conta è che egli possa esercitarlo per il diritto.

Il termine generale di prescrizione (che vale per tutti i diritti per i quali la legge non

prevede diversamente) è quello decennale (art. 2946 c.c.)

Vi sono poi termini di prescrizione speciali come per esempio quelli indicati per

determinati crediti all’art. 2947 c.c. che al primo comma stabilisce un termine

quinquennale per un credito a risarcimento del danno extracontrattuale (mentre il

credito a risarcimento di un danno contrattuale può nascere da un contratto e per cui

da un rapporto con una prova scritta, il credito a risarcimento di un danno da fatto

illecito può nascere da un fatto per cui non vi è una prova precostituita per cui è

congruo che sia più breve il termine per farlo valere).

Se si tratta di un credito a risarcimento del danno per circolazione stradale (art. 2054

c.c.) il termine di prescrizione indicato al secondo comma del 2947 è biennale.

In entrambe le ipotesi (extracontrattuale e circolazione stradale) se il fatto costituisce

reato ed il termine di prescrizione del reato è più lungo di quello di quello civile si

applica all’illecito civile il termine di prescrizione del reato.

Sempre in materia di crediti, è quinquennale la prescrizione del credito agli interessi

sui capitali (art. 2948 n.4 c.c.), il credito di capitale in dieci anni.

La prescrizione dei diritti reali minore è soggetta ad un termine più lungo, che è di

venti anni.

Per quanto riguarda i diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca) questi normalmente

non pongono un autonomo problema di prescrizione perché essendo accessori al

credito garantito si estingueranno al venir meno, eventualmente anche per

prescrizione, del credito garantito.

L’art. 2880 c.c., con riguardo all’ipoteca, stabilisce che “nei confronti del terzo

acquirente, l’immobile ipotecato, l’ipoteca si estingue per prescrizione a prescindere

dalla prescrizione del credito col decorso di venti anni dalla data di trascrizione

dell’atto di acquisto”.

CALCOLO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE (artt. 2962-2963 c.c.):

si applica il calendario comune (gregoriano) e due regole:

1) Dies a quo non computator in termino che significa che la prescrizione

comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto può essere

fatto valere.

Perciò se da oggi il credito è esigibile, da domani inizia a decorrere il termine di

prescrizione.

2) Dies ad quem computator in termino la prestazione si compie con lo spirare

dell’ultimo istante del giorno finale.

Se la scadenza si colloca in un giorno festivo, essa è prorogata di diritto al

primo giorno non festivo immediatamente successivo.

■ SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE (artt. 2941-2942 c.c.)

Essa ferma il decorso del termine prescrizionale, il quale riprenderà a decorrere da

dove si era fermato quando sarà cessato l’evento che ha provocato la sospensione.

Le cause della sospensione hanno a che fare con una inerzia giustificata del titolare

del diritto soggetto a prescrizione, che rende opportuno per la legge che il termine

prescrizionale smetta di decorrere o non inizi a decorrere.

Tali cause sono due:

1) Art. 2941 c.c. consiste in un particolare rapporto tra le parti. Ad esempio, la

prescrizione è sospesa tra i coniugi.

2) Art. 2942 c.c. dipende da una particolare condizione in cui si trova il titolare

del diritto soggetto a prescrizione. Ad esempio, la prescrizione è sospesa

contro i minori e gli interdetti per tutto il tempo in cui non hanno un

rappresentate legale e per i sei mesi successivi alla sua nomina.

Es. Tizio è creditore di Caia dal 1/1/2018 ed il suo credito si estingue il

1/1/2028. Il 1/1/2019 i due convolano a nozze, il matrimonio dura sei anni e

con il divorzio il termine del credito riprende a decorrere. Perciò c’è

sospensione solo nel periodo del matrimonio, riprende con il divorzio.

■ INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE (artt. 2943-2944 c.c.)

Dal punto di vista del meccanismo, interrompe il termine nel senso che lo azzera per

cui al venir meno del fatto interruttivo, lo stesso termine prescrizionale inizia a

decorrere da capo.

Ad esempio, sono passati 9 anni su 10 prima della prescrizione ed avviene un evento

interruttivo è come se quei nove anni non fossero mai passati e si ricomincia di

nuovo.

Le cause dell’interruzioni sono:

1) Art. 2943 c.c. compimento di un atto dell’esercizio del diritto da parte del

suo titolare.

La norma prevede due ipotesi:

 Proposizione di una domanda giudiziale da parte

del titolare del diritto nei confronti del soggetto

contro il quale il diritto può essere fatto valere

(perciò atto del creditore nei confronti del

debitore).

 L’atto di costituzione in mora compiuto dal

creditore nei confronti del debitore (atto

stragiudiziale).

Se l’interruzione avviene con domanda giudiziale il

termine riprende a decorrere non dalla domanda

giudiziale, ma dal passaggio in giudicato della

sentenza con la quale si conclude in giudizio.

2) Art. 2944 c.c. il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il

quale il diritto può essere esercitato interrompe la prescrizione.

es. il debitore riconosce l’esistenza del credito, anche implicitamente magari

chiedendo una dilazione di pagamento.

3. (artt. 1158-1167 c.c.)

Usucapione

Si tratta dell’acquisto a titolo originario della proprietà o di diritti reali di

godimento tramite il possesso per un lasso di tempo stabilito dalla legge.

Se un soggetto possiede ad immagine di proprietà/diritto minore un bene

altrui, per il tempo stabilito dalla legge, questo soggetto ne diventa

proprietario purché il possesso abbia certe caratteristiche.

Questo istituto ha una duplice ratio:

o 1° ratio: Far coincidere la situazione di diritto (cioè la

titolarità del bene) con la situazione di fatto.

Una protratta discrasia (discrepanza/dissociazione)

tra la situazione di diritto (proprietà) e la situazione di

fatto (possesso del bene) genera incertezza nei terzi

e per il diritto non è mai un bene che l’incertezza

perduri troppo a lungo.

Per cui l’ordinamento mira ad eliminare questa

discrepanza facendo coincidere la situazione di diritto

con quella di fatto, cioè attribuendo la proprietà a chi

possiede il bene allo scopo di rimuovere l’incertezza.

Attribuendo il diritto di proprietà a chi si comporta

come proprietario e perciò stesso togliendolo a chi

ha smesso di comportarsi come tale, l’ordinamento

incentiva i soggetti ad un uso produttivo delle risorse

economiche.

o 2° ratio: Facilitare la prova del diritto di proprietà nel

giudizio di rivendicazione, nel quale l’attore per

provare di essere proprietario deve provare

un’ininterrotta catena di acquisti a domino, che

presuppone quindi un primo acquisto a titolo

originario (probatio diabolica).

Per agevolare l’onere probatorio dell’attore, gli si

consente di provare di avere maturato lui un acquisto

originario tramite usucapione.

Magari unendo al proprio possesso quello del suo

dante causa tramite gli istituti della successione o

della accessione del possesso (art. 1146 c.1-2 c.c.)

Caratteristiche che il possesso deve avere ai fini dell’usucapione (possesso

ad usucapionem); deve essere:

- nel senso che per il tempo stabilito dalla legge non deve

Continuo

cessare per fatto proprio del possessore, il quale quindi deve possedere

continuativamente senza mai smettere di farlo.

- il possesso non deve cessare per circostanze esterne al

Ininterrotto

possessore o per fatto del terzo. Il possesso quindi si considera

interrotto in due ipotesi:

o Quando il possessore venga spossessato o

comunque subisca la perdita del possesso.

Se viene spossessato da un terzo, il possessore

ha l’onere di tutelare il suo possesso con

l’azione di reintegrazione entro un anno dallo

spoglio; se non viene intrapresa questa azione

il possesso si considera interrotto.

Se dovesse riiniziare a possedere dopo l’anno,

il possesso inizierà a decorrere da capo.

Se agisce tempestivamente (entro un anno) e

la sua domanda viene accolta, il possesso si

considera come se non fosse mai stato

interrotto.

o Consiste nella proposizione da parte del

proprietario della domanda giudiziale di

rivendica, che appunto ha l’effetto di

interrompere il possesso ad usucapionem.

- il possesso no

Dettagli
A.A. 2018-2019
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jeffersonjijon99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.