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L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali
imposti dal superficiario e dei contratti di locazione che durano se non per l'anno in corso alla
scadenza del termine (art. 954 c. c.).
3.- L'enfiteusi è il diritto reale che conferisce un'ampia facoltà di utilizzazione e di disposizione di
un fondo, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone al proprietario.
L'Enfiteuta ha un diritto di utilizzazione a contenuto generale, che comprende la facoltà di
trasformazione del fondo.
Sui frutti e sulle utilizzazioni del sottosuolo gli competono gli stessi diritti che avrebbe il
proprietario del fondo ( art 959 c. c.).
Obblighi dell'enfiteuta sono quello di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone
periodico, che può essere in denaro o in natura.
L'obbligo di migliorare il fondo influisce sul termine minimo dell'enfiteusi che può essere inferiore
a 20 anni.
A differenza di altri diritti reali di godimento l'enfiteusi può essere anche perpetua.
Il diritto del concedente è quello di percepire un canone periodico, il quale non può essere ridotto da
parte dell'enfiteuta adducendo l'insolita sterilità del suolo o perdita dei frutti ( art. 960, ult. co., c. c.).
Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico, cioè il riacquisto della piena
proprietà di esso, nei casi di deterioramento del fondo o assenza di miglioramento e mora nel
pagamento dei canoni.
L'enfiteuta ha il diritto di affrancare il fondo conseguendone la proprietà.
L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma capitalizzata del canone ( art. 971 u.
c. , c. c.).
4.- L'usufrutto è un diritto reale di godimento che attribuisce al titolare il diritto di godere della
cosa e di trarne ogni utilità economica, salvo l'obbligo di rispettarne la destinazione economica.
(art. 981 c. c.).
Oggetto di usufrutto possono essere beni immobili e beni mobili inconsumabili.
Nel caso in cui l'usufrutto abbia ad oggetto beni consumabili, si parla di usufrutto parziale, che si
distingue dall'usufrutto in quanto l'usufruttuario diventa proprietario delle cose, salvo l'obbligo di
restituire non gli stessi beni ricevuti, ma altrettanti dello stesso genere.
La natura dei beni dell'usufrutto parziale esclude che in capo all'usufruttuario incomba l'obbligo di
conservarne la destinazione.
La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario ( art. 978 (1), c. c.).
L'usufrutto costituito a favore della persona giuridica non può durare più di 30 anni (art. 978 (2) c.
c.).
L'usufrutto si costituisce:
A) per legge ( per esempio, l'usufrutto legale dei genitori sui beni del minore : art. 324 c. c. );
B) per volontà dell'uomo ( contratto o testamento);
(art. 1158 c. c. ).
C) per usucapione
I diritti dell'usufruttuario sono correlati al potere di godimento della cosa.
Pertanto all'usufruttuario spetta:
A) il possesso del bene e l'esercizio delle relative azioni possessorie;
B) i frutti naturali e civili;
C) il potere di disporre per atto inter vivos del diritto di usufrutto.
Gli obblighi dell'usufruttuario sono:
del buon padre di famiglia nella gestione del bene ( art. 1001 (2)
A) il dovere di usare la diligenza
cc);
B) l'obbligo di non modificare la destinazione economica del bene;
C) l'obbligo di fare l'inventario;
D) l'obbligo di prestare garanzia alla restituzione e conservazione del bene.
L'usufruttuario che non adempie gli obblighi di inventario e di garanzia non può conseguire il
possesso del bene.
L'usufrutto si estingue per:
A) scadenza del termine o morte dell'usufruttuario;
B) prescrizione per non uso durato per 20 anni;
C) per la riunione dell'usufruttuario e della proprietà nella stessa persona (consolidazione); D) per il
totale perimento della cosa su cui è costituito; E) per abuso dell'usufruttuario, il quale aliena i beni,
li deteriora o li lascia andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni ( art. 1015 (1) cc).
5.- L'usufrutto può comprendere cose consumabili ( usufrutto parziale).
L'usufruttuario ha il diritto di servirsene come proprietario ed è tenuto a pagarne il valore al termine
dell'usufrutto ( art. 995 cc).
6.- L'uso attribuisce al titolare il diritto di servirsi di un bene e, se è fruttifero, di raccoglierne i
frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 cc).
L'abitazione attribuisce al titolare il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e
della propria famiglia (art. 1022 cc).
Entrambe le figure si caratterizzano per attribuire rilevanza all'interesse familiare.
Ad esse si applicano le norme dell'usufrutto, in quanto compatibili (art. 1026 cc).
7.- La servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo ( fondo servente) per l'utilità di un altro
fondo ( fondo dominante), appartenente ad un diverso proprietario (art. 1027 cc).
L'utilità può consistere nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante o in un obbiettivo
vantaggioso connesso alla destinazione industriale del fondo (art. 1028 cc).
Il titolare del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio
della servitù da parte del titolare del fondo dominante, salvo che il titolo o la legge dispongano
altrimenti (art. 1030 cc).
Per esempio una servitù di passaggio impone al titolare del fondo servente solo l'obbligo di tollerare
il passaggio altrui.
La servitù presuppone l'appartenenza dei fondi a proprietari diversi ( nemini res sua servit) e la
vicinanza dei fondi stessi ( praedia vicina esse debent).
Relativamente ai modi di costituzione, le servitù si distinguono in:
servitù coattive, costituite per legge ( per esempio, la servitù di acquedotto) e servitù volontarie,
costituite per contratto e per testamento.
Le servitù possono essere costituite anche per destinazione del padre di famiglia.
La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce tra due fondi formati dall'alienazione
o dalla divisione di un'unica proprietà quando l'originaria situazione dei luoghi corrispondeva al
contenuto di una servitù a carico di un fondo e a vantaggio dell'altro (art. 1062 (1) cc).
Le servitù apparenti possono acquistarsi per usucapione.
Apparenti sono le servitù che hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Modi di estinzione delle servitù possono essere:
A) la rinunzia da parte del titolare fatta per iscritto;
B) la scadenza del termine, se è stato apposto un termine;
C) la conduzione, ovvero la riunione nella stessa persona della qualità di titolare del fondo servente
e dominate;
D) la prescrizione per non uso ventennale (art. 1073(1) cc).
Soggette a prescrizione sono anche le servitù negative, cioè le servitù che realizzano il vantaggio
del fondo dominante esclusivamente mediante una limitazione delle facoltà del proprietario del
fondo servente.
Nelle servitù negative il termine decorre dal giorno in cui lo stato dei luoghi risulta non conforme
all'attuazione di esse (art. 1073(2) cc). L'Usucapione
1.- L'Usucapione è il modo di acquisto della proprietà e di altri diritti reali di godimento che si
realizza mediante il possesso continuato del bene per il tempo stabilito dalla legge (art. 1158 cc).
Questo modo di acquisto risponde all'esigenza, anticamente e universalmente avvertita, di attribuire
definitività e certezza giuridica alla pacifica utilizzazione del bene protrattasi nel tempo.
2.- Gli elementi costitutivi dell'usucapione sono:
A) il Possesso e B) il Tempo.
a) Ai fini dell'usucapione il possesso deve essere palese e pacifico.
Il codice stabilisce infatti che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per
l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata ( art 1163 cc).
Il possesso deve inoltre essere continuo.
La continuità designa in termini positivi il costante esercizio del possesso.
La continuità non sussiste se il possesso viene esercitato in modo occasionale o saltuario.
Il requisito della continuità non esige una prova specifica, essendo nella presunzione legale di
possesso intermedio ( art 1142 cc).
Il possesso deve essere non interrotto, ovvero che non abbia subito interruzioni per fatto dal terzo o
naturali per la durata di un anno.
b) Il tempo per usucapire la proprietà degli immobili e degli altri diritti reali immobiliari è di 20
anni (art 1158).
Il medesimo tempo occorre per le cose mobili ( art. 1160 cc).
Sempre 20 anni occorrono per le cose mobili, se il possessore è in mala fede.
Altrimenti occorrono 10 anni (art 1161 cc).
Il tempo utile per l'usucapione decorre dal primo giorno successivo all'inizio del possesso e matura
col compimento dell'ultimo giorno.
3.- Per oggetti dell'usucapione s'intendono comunemente i beni suscettibili di essere usucapiti.
Ma usucapire significa acquistare la proprietà.
Occorre allora puntualizzare che oggetto di usucapione sono i diritti e precisamente il diritto di
proprietà e gli altri diritti reali di godimento.
Usucapibili in particolare sono l'enfiteusi, l'usufrutto, la superficie e l'uso.
Usucapibili sono anche le servitù, fatta eccezione per quelle non apparenti e coattive.
Usucapibili sono inoltre i titoli di credito, le universalità di mobili.
Non sono invece ususcapibili le universalità di diritto ( per esempio: l'eredità).
4.- L'Acquisto per usucapione è a titolo originario.
L'acquisto non è infatti subordinato alla posizione del precedente titolare, ma al ricorso dei
presupposti di legge (possesso e tempo).
L'acquisto è automatico e avviene per legge ma è interesse dell'acquirente far risultare il suo
acquisto in via giudiziale.
Si discute se l'acquisto per usucapione determini l'estinzione dei diritti limitati sul bene ( usucapio
libertatis).
A tal fine si ritiene necessario che il possesso sia pieno e tale da escludere la coesistenza di vincoli
limitativi.
5.- L' Usucapione Abbreviata designa speciali figure di usucapione che richiedono tempi inferiori
rispetto a quelli dell'usucapione ordinaria e ulteriori particolari requisiti.
Si tratta comunque di figure che rientrano in quella generale dell'usucapione.
L'usucapione abbreviata è prevista in due ipotesi:
A) Nell'ipotesi di acquisto in buona fede dal non proprietario.
In questo