TRATTATO DI DIRITTO PRIVATO
Diretto da MARIO BESSONE
VOLUME X
ILLECITO E RESPONSABILITA CIVILE
CLAUDIO SCOGNAMIGLIOL'INGIUSTIZIA DEL DANNO
L'INGIUSTIZIA DEL DANNO E LA RESPONSABILITA CIVILE: PREMESSE
L’autore sofferma la sua riflessione sull’art.2043, la sua struttura, natura e in particolar modo sullaingiustizia del danno che sembrando ormai un dato pienanente acquisito dalla nostra dottrina., in realtà, aduno sguardo più attento, rivela aspetti che presentano ampi margini di sviluppo.
Infatti lo Scognamiglio, intesa la formula ingiustizia del danno in termini di clausola generale, osserva comele disposizioni della giurisprudenza influnzino la dottrina al punto da far ritenere che questa si assesti, sottovari aspetti, ad una funzione catalogatoria delle diverse ipotesi di danno risarcibile.Appare chiaro però che l’Autore prende le distanze da una simile impostazione meramente ricognitiva delleistanze giurisprudenziali, ferma restando, peraltro, la fecondità del dialogo della dottrina con lagiurisprudenza.
Tuttavia nell’esigenza di una più puntuale definizione dell’operatività della responsabilità aquiliana, al finedi evitare straripamenti e torsioni funzionali dell’istituto da parte sia della giurisprudenza che del legislatore(basti pensare all’enfatizzazione del danno ambientale), la riflessione sull’istituto appare più urgente e, qualiattuale che mai, visto che, da più parti, si registra insoddisfazione e scetticismo per il modello (meramentericognitivo) seguito, ovvero per quel margine di discrezionalità lasciato all’interprete nel momento di ungiudizio di bilanciamento dell’interesse aggredito e di quello sotteso alla condotta lesiva (che criteri usa?).
L’autore afferma che il prendere atto della crisi della responsabilità.civile comincia dalla condizione diinsicurezza in cui versa l’interprete, in termini di poca consapevolezza dal dato normativo e del contesto incui questo si inserisce e quindi cscella la sua acuta riflessione critica, ma costruttiva, dall’assunto che vedel’ingiustizia del danno inserita nel novero delle “clausole generali”, dato che l’accusa mossa alla formula“ingiustizia del danno” è proprio quella di sfocatezza.
Perciò ritiene che il recupero della “normatività” nel sistema della responsabilità civile sia il punto d’inizio,spostando quindi ulteriormente la strategia di indagine concettuale su un piano di recupero dell’unità delsistema di resp.aquiliana, dopo il fenomeno disgregativo della nozione di danno.Una delle frontiere più suggestive in questo senso è da segnalarsi nel tema tracciato dal danno c.d. fattoillecito del legislatore, in materia di lesione di diritti invia derivata da un dirittive UE, attraverso la Cassazione ha avutol’occasione per soffermarsi a ridinebuire obiettivamente nel nostro sistema di delitto aquiliano, dell’ingiustizia deldanno.
In questa premessa dell’autore rientrano inoltre ancora due osservazioni: a) la qualificazione del danno intermini di ingiustizia non esaurisce il giudizio di responsabilità civile; b) l’indagine condotta sotto l’epigrafe“ingiustizia del danno” deve essere inscritta nell’ambito esclusivo di una riflessione della responsabilitàaquiliana restando quindi imprenscidibile rispetto al tema di responsabilità c.d. contrattuale (ma, meglio, daintendimento di un’obbligazione preessente, mentre l’altro sotto il relativo giudizio si incentra suquestionese deversa.
Infine l’Autore, a coronamentio di questa sua premessa, auspica la ripresa di centralità del ruolo dellamigliore dottrina in questa loro lungo e tortuoso ed recupero ad unità del sistema, al fine anche di porre
TRATTATO DI DIRITTO PRIVATO
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ILLECITO E RESPONSABILITA CIVILE
CLAUDIO SCOGNAMIGLIOL'INGIUSTIZIA DEL DANNO
L'INGIUSTIZIA DEL DANNO E LA RESPONSABILITA CIVILE: PREMESSE
L’autore sofferma la sua riflessione sull’art.2043, la sua struttura, natura e in particolar modo sulla ingiustizia del danno che sembrando ormai un dato pienamente acquisito dalla nostra dottrina,, in realtà, ad uno sguardo più attento, rivela aspetti che presentano ampi margini di sviluppo.
Infatti lo Scognamiglio, intesa la formula ingiustizia del danno in termini di clausola generale, osserva come le disposizioni della giurisprudenza influenzino la dottrina al punto da far ritenere che questa si assesti, sotto vari aspetti, ad una funzione catalogatoria delle diverse ipotesi di danno risarcibile. Appare chiaro però che l’Autore prende le distanze da una simile impostazione meramente ricognitiva delle istanze giurisprudenziali, ferma restando, peraltro, la fecondità del dialogo della dottrina con la giurisprudenza.
Tuttavia nell’esigenza di una più puntuale definizione dell’operatività della responsabilità aquiliana, al fine di evitare straripamenti e torsioni funzionali dell’istituto da parte sia della gi
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