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CHIEDERE APPUNTI

Diritto assoluti=nei confronti di tutto

Diritto relativo=nei confronti di un singolo soggetto

LA PRESCRIZIONE

ART 2934 c.c.--> (Estinzione dei diritti). Ogni diritto si estingue per

prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo

determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti

indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Alcuni diritti non si estinguono: 1)diritti indisponibili= diritti che il titolare

non può rinunciare o non può trasferire agli altri (diritto al nome, alla

salute…)

2)altri diritti indicati dalla leggediritti imprescrittibile (es. azione in

giudizio per far accertare la nullità di un contratto non scritto)

Ad esempio un diritto disponibile è il diritto di proprietà (anche se il

proprietario non usa per molto tempo qualcosa, resta comunque suo).

La proprietà non si prescrive

Art. 948. (Azione di rivendicazione). Il proprietario puo' rivendicare

la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo' proseguire

l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha

cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.

-la proprietà è imprescrittibile

-a differenza della proprietà, i diritti reali limitati di godimento di beni altrui si

prescrivono per non uso per 20 anni (ad esempio l’usufrutto)

-azione per far accettare un contratto.., se il contratto è nullo

Art. 1422. (Imprescrittibilita' dell'azione di nullita'). L'azione per far

dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti

dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

-Termine ordinario di prescrizione è di 10 anni

-la prescrizione per diritti reali limitati di godimento di beni altrui si prescrivono

per non uso per 20 anni

-esiste anche un termine di prescrizione di 2 anni, 5 anni….

ART. 2043. (Risarcimento per fatto

illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che

cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che

ha commesso il fatto a risarcire il danno.

-si prescrive in 5 anni

-danni rilevanti alla circolazione dei veicolisi prescrive in 2 anni

-perché esiste la prescrizione? 1)esigenza di assicurare la certezza del diritto

2)incentivare l’utilizzazione attiva delle risorse economiche

È nullo ogni patto diretto a modificare

ART. 2936 cc

la disciplina legale della prescrizione

Non può rinunziare alla prescrizione chi

ART 2937

non può disporre validamente del diritto. Si può

rinunziare alla prescrizione solo quando questa è

compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto

incompatibile con la volontà di valersi della

prescrizione.

La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio (di sua iniziativa) dal giudice. è

nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione, va

eccepita dalla controparte che deve dimostrare che il diritto è stato prescritto

(Pagamento del debito prescritto)

ART 2940 cc Non è ammessa la ripetizione di ciò che è

stato spontaneamente pagato in adempimento di un

debito prescritto.

Obbligazione civile=il creditore ha una pretesa

giuridicamente tutelata per pretendere l’adempimento del

debito e può anche richiedere forzatamente in caso di mancato

adempimento del creditore

-ci sono dei casi in cui il creditore non ha azione

OBBLIGAZIONE NATURALE=prestazioni effettuate

spontaneamente in esecuzione di doveri morali o sociali, che

non sono più ripetibili da parte di colui che le ha effettuate. Ma

ci sono dei casi in cui è esclusa la ripetizione di ciò che ha

pagato quindi il creditore non aveva più azione ma allo stesso

tempo il debitore non può chiedere indietro ciò che ha pagato.

Però c’è:

ART 2034 cc(Obbligazioni naturali).

Non e' ammessa la ripetizione di quanto e' stato

spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali

o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da

un incapace.

(ad esempio: uno dei due coniugi è più ricco e contribuisce

parzialmente alle necessità dell’altro coniuge, contribuisce di

più alle necessità familiari. Se i due non sono sposati ma

convivono non c’è obbligo giuridico se però convivono da molto

e quello con più denaro aiuta l’altro senza che vi sia l’obbligo

giuridico e spontaneamente, questa è una prestazione che

risponde a doveri sociali e morali e la sua volontà poi di

richiedere i soldi indietro viene bloccata per obbligazione

naturale)

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE= se interviene una

causa di sospensione di prescrizione, il decorso della

prescrizione si ferma e ricomincia quando viene meno la causa

di sospensione. È un arresto temporaneo. I casi in cui si

sospende la prescrizione sono quelli previsti dalla legge.

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE=il tempo fino a quel

momento decorso, si azzera e ricomincia da capo. Se si

propone una domanda in giudiziosi interrompe la prescrizione.

DECADENZA PRESCRIZIONE

Decadenza=al titolare del diritto si vede preclusa la

- titolarità del diritto e se non ha tenuto un

comportamento previsto dalle parti o dalla legge entro

il termine stabilito. Il termine per proporre

impugnazione in una sentenza è una decadenza.

Anche la decadenza è posta per esigenze di certezza

dell’esercizio di un diritto. Il termine di decadenza è

minore rispetto alla prescrizione. Termini di decadenza

possono essere relativi a:

1)interessi indisponibili=

2)interessi disponibili=

ART 1490 c.c. e seguenti….

Art 1495 Il matrimonio può essere impugnato

ART 120 cc

da quello dei coniugi che, quantunque non

interdetto, provi di essere stato incapace di

intendere o di volere, per qualunque causa, anche

transitoria, al momento della celebrazione del

matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi

è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge

incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà

mentali

-per la decadenza non opera l’interruzione e non operano

neanche le cause di sospensione

1)OBBLIGAZIONE SOLIDALE= quando ci sono più debitori e

ad ognuno o ad uno dei debitori, il creditore può chiedere il

pagamento intero ad uno solo

2)OBBLIGAZIONE PARZIARIA=quando ci sono più debitori, il

creditore può esigere la quota di appartenenza di ognuno

dei debitori

Come capire se 1) o 2)? Art 1294 c.c.--> (Solidarieta' tra

condebitori). I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o

dal titolo non risulta diversamente.

In caso di pluralità di compratori, la solidarietà si presume

-se ci sono più creditori:

1)obbligazione parziaria=quando i creditori possono chiedere il pagamento al

debitore

2)obbligazione solidale=uno dei creditori può chiedere il pagamento al debitore

-se ci sono più creditori, si presume la parziarietà

-nei rapporti interni tra creditori e debitori, in caso di pluralità di debitori/

creditori, l’obbligazione solidale si divide quindi il singolo creditore che ha

pagato l’intero può rivolgersi agli altri debitori affinchè loro diano la loro parte,

se questi non lo fanno può rivolgersi al giudice attraverso un’AZIONE DI

REGRESSO. Le quote tra più creditori e debitori si presumono uguali ma è

possibile anche il contrario

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CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

-Criterio di imputazione è di efficienza economica.

-la scelta è collegata ad un beneficio. Se quel beneficio ha un rischio….

-Se quel rischio si tramuta in danno, pagherai i danni

ART 2049--> (Responsabilità dei padroni e dei committenti). I padroni e i

committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro

domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

-Padroni e committenti sono i datori di lavoro

-I domestici sono i lavoratori

-non tutti i danni sono risarciti dal datore di lavoro, solo i danni arrecati durante

l’esercizio delle sue mansioni

-ex art 2043-->la responsabilità non è solo il datore di lavoro ma anche il

dipendente

-responsabilità oggettiva del datore di lavoro art 2049, il datore di lavoro può

“chiamare” il lavoratore ma per lo stipendio che il lavoratore ha nella maggior

parte dei casi non può permetterselo

-art 2051--> (Danno cagionato da cosa in custodia). Ciascuno è responsabile del danno

cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

-art 2052--> (Danno cagionato da animali). Il proprietario di un animale o chi se ne serve

per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che

fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

-il proprietario è colui che ne trae beneficio

-danno da cosa in custodia-->danno che avviene senza l’intervento dell’uomo (es. scoppia

la caldaia e si rompe il muro del vicino-->chi vive nell’appartamento risponde dei danni)

-CASO FORTUITO (VIS CUI RESISTI NON POTEST=la forza a cui non si può resistere)

Cioè che in caso di eventi naturali come il terremoto, il proprietario non risponde

-art 2053--> (Rovina di edificio). Il proprietario di un edificio o di altra

costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi

che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

-rovina esempio cade una tegola, cade una piastrella esterna…

-il proprietario non risponde in caso di caso fortuito

-art 2054--> Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a

risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se

non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947].

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno

dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai

singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o

l’acquirente con patto di riservato dominio [c.c. 1523], è responsabile in

solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è

avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei

danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo

[c.c. 2053].».

Il testo del

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher a.rossetti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Notari Mario.
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