CHIEDERE APPUNTI
Diritto assoluti=nei confronti di tutto
Diritto relativo=nei confronti di un singolo soggetto
LA PRESCRIZIONE
ART 2934 c.c.--> (Estinzione dei diritti). Ogni diritto si estingue per
prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo
determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti
indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
Alcuni diritti non si estinguono: 1)diritti indisponibili= diritti che il titolare
non può rinunciare o non può trasferire agli altri (diritto al nome, alla
salute…)
2)altri diritti indicati dalla leggediritti imprescrittibile (es. azione in
giudizio per far accertare la nullità di un contratto non scritto)
Ad esempio un diritto disponibile è il diritto di proprietà (anche se il
proprietario non usa per molto tempo qualcosa, resta comunque suo).
La proprietà non si prescrive
Art. 948. (Azione di rivendicazione). Il proprietario puo' rivendicare
la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo' proseguire
l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha
cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.
-la proprietà è imprescrittibile
-a differenza della proprietà, i diritti reali limitati di godimento di beni altrui si
prescrivono per non uso per 20 anni (ad esempio l’usufrutto)
-azione per far accettare un contratto.., se il contratto è nullo
Art. 1422. (Imprescrittibilita' dell'azione di nullita'). L'azione per far
dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti
dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
-Termine ordinario di prescrizione è di 10 anni
-la prescrizione per diritti reali limitati di godimento di beni altrui si prescrivono
per non uso per 20 anni
-esiste anche un termine di prescrizione di 2 anni, 5 anni….
ART. 2043. (Risarcimento per fatto
illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno.
-si prescrive in 5 anni
-danni rilevanti alla circolazione dei veicolisi prescrive in 2 anni
-perché esiste la prescrizione? 1)esigenza di assicurare la certezza del diritto
2)incentivare l’utilizzazione attiva delle risorse economiche
È nullo ogni patto diretto a modificare
ART. 2936 cc
la disciplina legale della prescrizione
Non può rinunziare alla prescrizione chi
ART 2937
non può disporre validamente del diritto. Si può
rinunziare alla prescrizione solo quando questa è
compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto
incompatibile con la volontà di valersi della
prescrizione.
La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio (di sua iniziativa) dal giudice. è
nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione, va
eccepita dalla controparte che deve dimostrare che il diritto è stato prescritto
(Pagamento del debito prescritto)
ART 2940 cc Non è ammessa la ripetizione di ciò che è
stato spontaneamente pagato in adempimento di un
debito prescritto.
Obbligazione civile=il creditore ha una pretesa
giuridicamente tutelata per pretendere l’adempimento del
debito e può anche richiedere forzatamente in caso di mancato
adempimento del creditore
-ci sono dei casi in cui il creditore non ha azione
OBBLIGAZIONE NATURALE=prestazioni effettuate
spontaneamente in esecuzione di doveri morali o sociali, che
non sono più ripetibili da parte di colui che le ha effettuate. Ma
ci sono dei casi in cui è esclusa la ripetizione di ciò che ha
pagato quindi il creditore non aveva più azione ma allo stesso
tempo il debitore non può chiedere indietro ciò che ha pagato.
Però c’è:
ART 2034 cc(Obbligazioni naturali).
Non e' ammessa la ripetizione di quanto e' stato
spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali
o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da
un incapace.
(ad esempio: uno dei due coniugi è più ricco e contribuisce
parzialmente alle necessità dell’altro coniuge, contribuisce di
più alle necessità familiari. Se i due non sono sposati ma
convivono non c’è obbligo giuridico se però convivono da molto
e quello con più denaro aiuta l’altro senza che vi sia l’obbligo
giuridico e spontaneamente, questa è una prestazione che
risponde a doveri sociali e morali e la sua volontà poi di
richiedere i soldi indietro viene bloccata per obbligazione
naturale)
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE= se interviene una
causa di sospensione di prescrizione, il decorso della
prescrizione si ferma e ricomincia quando viene meno la causa
di sospensione. È un arresto temporaneo. I casi in cui si
sospende la prescrizione sono quelli previsti dalla legge.
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE=il tempo fino a quel
momento decorso, si azzera e ricomincia da capo. Se si
propone una domanda in giudiziosi interrompe la prescrizione.
DECADENZA PRESCRIZIONE
Decadenza=al titolare del diritto si vede preclusa la
- titolarità del diritto e se non ha tenuto un
comportamento previsto dalle parti o dalla legge entro
il termine stabilito. Il termine per proporre
impugnazione in una sentenza è una decadenza.
Anche la decadenza è posta per esigenze di certezza
dell’esercizio di un diritto. Il termine di decadenza è
minore rispetto alla prescrizione. Termini di decadenza
possono essere relativi a:
1)interessi indisponibili=
2)interessi disponibili=
ART 1490 c.c. e seguenti….
Art 1495 Il matrimonio può essere impugnato
ART 120 cc
da quello dei coniugi che, quantunque non
interdetto, provi di essere stato incapace di
intendere o di volere, per qualunque causa, anche
transitoria, al momento della celebrazione del
matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi
è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge
incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà
mentali
-per la decadenza non opera l’interruzione e non operano
neanche le cause di sospensione
1)OBBLIGAZIONE SOLIDALE= quando ci sono più debitori e
ad ognuno o ad uno dei debitori, il creditore può chiedere il
pagamento intero ad uno solo
2)OBBLIGAZIONE PARZIARIA=quando ci sono più debitori, il
creditore può esigere la quota di appartenenza di ognuno
dei debitori
Come capire se 1) o 2)? Art 1294 c.c.--> (Solidarieta' tra
condebitori). I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o
dal titolo non risulta diversamente.
In caso di pluralità di compratori, la solidarietà si presume
-se ci sono più creditori:
1)obbligazione parziaria=quando i creditori possono chiedere il pagamento al
debitore
2)obbligazione solidale=uno dei creditori può chiedere il pagamento al debitore
-se ci sono più creditori, si presume la parziarietà
-nei rapporti interni tra creditori e debitori, in caso di pluralità di debitori/
creditori, l’obbligazione solidale si divide quindi il singolo creditore che ha
pagato l’intero può rivolgersi agli altri debitori affinchè loro diano la loro parte,
se questi non lo fanno può rivolgersi al giudice attraverso un’AZIONE DI
REGRESSO. Le quote tra più creditori e debitori si presumono uguali ma è
possibile anche il contrario
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CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
-Criterio di imputazione è di efficienza economica.
-la scelta è collegata ad un beneficio. Se quel beneficio ha un rischio….
-Se quel rischio si tramuta in danno, pagherai i danni
ART 2049--> (Responsabilità dei padroni e dei committenti). I padroni e i
committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
-Padroni e committenti sono i datori di lavoro
-I domestici sono i lavoratori
-non tutti i danni sono risarciti dal datore di lavoro, solo i danni arrecati durante
l’esercizio delle sue mansioni
-ex art 2043-->la responsabilità non è solo il datore di lavoro ma anche il
dipendente
-responsabilità oggettiva del datore di lavoro art 2049, il datore di lavoro può
“chiamare” il lavoratore ma per lo stipendio che il lavoratore ha nella maggior
parte dei casi non può permetterselo
-art 2051--> (Danno cagionato da cosa in custodia). Ciascuno è responsabile del danno
cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
-art 2052--> (Danno cagionato da animali). Il proprietario di un animale o chi se ne serve
per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che
fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
-il proprietario è colui che ne trae beneficio
-danno da cosa in custodia-->danno che avviene senza l’intervento dell’uomo (es. scoppia
la caldaia e si rompe il muro del vicino-->chi vive nell’appartamento risponde dei danni)
-CASO FORTUITO (VIS CUI RESISTI NON POTEST=la forza a cui non si può resistere)
Cioè che in caso di eventi naturali come il terremoto, il proprietario non risponde
-art 2053--> (Rovina di edificio). Il proprietario di un edificio o di altra
costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi
che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
-rovina esempio cade una tegola, cade una piastrella esterna…
-il proprietario non risponde in caso di caso fortuito
-art 2054--> Circolazione di veicoli.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947].
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai
singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o
l’acquirente con patto di riservato dominio [c.c. 1523], è responsabile in
solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei
danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo
[c.c. 2053].».
Il testo del
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