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FAMIGLIA E SUCCESSIONE IL GRUPPO FAMILIARE
1. La nozione giuridica di "famiglia"
Il significato del termine famiglia ha diverse accezioni: oggi si chiama famiglia il nucleo formato da una coppia e dai figli, ma in altri casi si comprendono anche insiemi più ampi di persone legate da rapporti di parentela o da affini.
I principi costituzionali
Le norme che riguardano direttamente la famiglia sono principalmente tre:
- Art. 29: determina i diritti della famiglia legittima come società naturale fondata sul matrimonio. Per società naturale si intende che la famiglia non è un gruppo creato dal diritto dello Stato; quindi, quest'ultimo si deve astenere dall'intervenire a guidare dall'esterno la vita della famiglia: si parla del principio di autonomia.
- Art. 30: sono presenti i principi che riguardano doveri e diritti dei genitori e dei figli, ossia il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire e educare i figli. La costituzione
definisce inugual modo i doveri e i diritti dei genitori nei confronti dei figli, nati sia fuori che nel matrimonio.
Art.31: si fissano i compiti della Repubblica di proteggere la famiglia come gruppo sociale, proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù.
2. Le relazioni familiari: coniugio, parentela, affinità
La parola famiglia indica l'insieme delle persone legate tra loro da vincoli di coniugio, parentela e affinità:
- Il coniugio è il rapporto che si stabilisce con il matrimonio tra marito e moglie e che cessa soltanto con lo scioglimento del matrimonio.
- La parentela è il vincolo che unisce tra loro le persone che discendono da uno stesso stipite; si distingue la parentela in linea retta, cioè tra persone che discendono l'una dall'altra, e in linea collaterale, cioè tra persone che hanno un ascendente comune ma non discendono l'una dall'altra. Della parentela è importante il grado:
La dichiarazione degli sposi è condizionata o a termine, l'ufficiale dello Stato civile non può celebrare il matrimonio.
Un atto libero: la libertà matrimoniale è protetta da norme imperative col fine di evitare che la decisione di sposarsi sia obbligata o condizionata.
Un atto personalissimo: non ammette sostituzioni o rappresentanza volontaria o legale.
Un atto solenne: la legge prescrive requisiti inderogabili della forma; tra questi il più importante riguarda la partecipazione all'atto dell'Ufficiale di Stato civile. La mancanza di questo provoca l'inesistenza dell'atto.
Un atto pubblico: combina la manifestazione della volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale. La funzione delle pubblicazioni sta nel dare la possibilità a chi è a conoscenza di impedimenti, di farli valere prima che il matrimonio sia celebrato.
La capacità di sposarsi si
acquista con la maggiore età, anche se un minore di 16 anni può chiedere al Tribunale di essere ammesso a contrarre matrimonio per gravi motivi. Non può concludere matrimonio l'interdetto giudiziale mentre ne hanno la possibilità l'interdetto legale e l'inabilitato. Nullità del matrimonio: ci sono casi in cui il matrimonio nullo può essere impugnato da tutti coloro che abbiano uno interesse legittimo e attuale. Si parla di nullità assoluta e si ha quando: 1) il matrimonio è concluso da persona già coniugata; 2) il matrimonio è contratto da soggetti legati da parentela in linea retta o collaterale fino al terzo grado; Altri casi sono quelli di nullità relativa, in cui l'azione spetta solo a uno dei coniugi se si tratta di far valere l'incapacità naturale, la violenza o l'errore essenziale. L'impugnazione (=eliminare o modificare un determinato atto) per incapacità.naturale richiede soltanto la prova dell'incapacità di intendere o volere al momento della celebrazione. Il timore di eccezionale gravità è diverso dalla violenza perché non è determinato da comportamenti di minaccia. Per quanto riguarda l'errore, deve riferirsi all'identità della persona dell'altro coniuge o avere natura di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge: l'errore sull'identità deve consistere in un vero e proprio scambio di persona. L'errore sulle qualità deve cadere su alcune qualità come l'esistenza di una malattia fisica o psichica tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. È importante fare una distinzione fra due gradi di invalidità: invalidità insanabile quando il matrimonio è concluso da soggetti legati da vincoli di parentela o da una persona già legata a un'altra.matrimonio.Invalidità sanabile: quando il vizio dell'atto matrimoniale è rimediabile. L'annullamento del matrimonio dovrebbe avere efficacia retroattiva e quindi rimuovere tutti gli effetti come se l'atto non fosse mai stato compiuto. Questa conseguenza è però esclusa nei rapporti tra coniugi in caso di matrimonio putativo, cioè celebrato in buona fede in quanto i coniugi hanno consentito il matrimonio ignorandone le cause di invalidità oppure per effetto di violenza o timore derivante da cause esterne agli sposi.
Riguardo i figli nati prima del matrimonio, ma riconosciuti dai coniugi purché almeno uno dei due fosse in buona fede.
5. Gli effetti del matrimonio
I diritti e doveri che nascono dal matrimonio hanno carattere di eguaglianza e reciprocità. Eguali e reciproci sono soprattutto i doveri personali cioè:
- il dovere di fedeltà
- il dovere di assistenza morale e materiale
- il dovere di collaborazione
La quale non deve essere guidata dall'esterno, ma deve trovare da sola i criteri con cui vivere.
6. Il regime patrimoniale della famiglia
Uno dei problemi che il diritto di famiglia deve risolvere è quello del regime patrimoniale della famiglia. Il nostro legislatore ha introdotto la comunione dei beni e ha poi predisposto degli schemi di convenzioni matrimoniali, cioè accordi-tipo con i quali prima del matrimonio gli sposi possono creare un regime patrimoniale convenzionale.
La comunione dei beni è una comunione degli acquisti sono oggetto della comunione solo i beni che i coniugi acquistano durante il matrimonio e non quelli di cui erano titolari prima delle nozze i quali rimangono di proprietà individuale. Però ci sono dei beni che non cadono nella comunione ma che rimangono di proprietà personale di ciascuno, questi sono definiti i beni personali e possono essere: i beni di uso strettamente personale, i beni che servono all'esercizio
dissolvere il regime di comunione. In caso di scioglimento del matrimonio, i beni della comunione vengono divisi tra i coniugi secondo le disposizioni di legge o l'accordo tra le parti. È importante sottolineare che la comunione dei beni non riguarda solo i beni materiali, ma anche i debiti contratti durante il matrimonio. Pertanto, se uno dei coniugi ha debiti personali, questi possono essere coperti con i beni della comunione. In conclusione, il regime di comunione dei beni implica una condivisione dei beni e dei debiti tra i coniugi durante il matrimonio. Tuttavia, è possibile sciogliere la comunione in caso di divorzio o accordo tra le parti.cambiare regime patrimoniale; di regola i beni comuni si dividono in