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FAMIGLIA E SUCCESSIONE IL GRUPPO FAMILIARE

1. La nozione giuridica di "famiglia"

Il significato del termine famiglia ha diverse accezioni: oggi si chiama famiglia il nucleo formato da una coppia e dai figli, ma in altri casi si comprendono anche insiemi più ampi di persone legate da rapporti di parentela o da affini.

I principi costituzionali

Le norme che riguardano direttamente la famiglia sono principalmente tre:

  • Art. 29: determina i diritti della famiglia legittima come società naturale fondata sul matrimonio. Per società naturale si intende che la famiglia non è un gruppo creato dal diritto dello Stato; quindi, quest'ultimo si deve astenere dall'intervenire a guidare dall'esterno la vita della famiglia: si parla del principio di autonomia.
  • Art. 30: sono presenti i principi che riguardano doveri e diritti dei genitori e dei figli, ossia il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire e educare i figli. La costituzione

definisce inugual modo i doveri e i diritti dei genitori nei confronti dei figli, nati sia fuori che nel matrimonio.

Art.31: si fissano i compiti della Repubblica di proteggere la famiglia come gruppo sociale, proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù.

2. Le relazioni familiari: coniugio, parentela, affinità

La parola famiglia indica l'insieme delle persone legate tra loro da vincoli di coniugio, parentela e affinità:

  • Il coniugio è il rapporto che si stabilisce con il matrimonio tra marito e moglie e che cessa soltanto con lo scioglimento del matrimonio.
  • La parentela è il vincolo che unisce tra loro le persone che discendono da uno stesso stipite; si distingue la parentela in linea retta, cioè tra persone che discendono l'una dall'altra, e in linea collaterale, cioè tra persone che hanno un ascendente comune ma non discendono l'una dall'altra. Della parentela è importante il grado:
riguarda invece la disciplina dei diritti e doveri dei coniugi durante il matrimonio. Il sistema matrimoniale italiano si basa sul principio della monogamia, cioè il matrimonio tra due soli individui. Il matrimonio può essere celebrato solo tra persone di sesso diverso o tra persone dello stesso sesso, a seguito della legge sulle unioni civili del 2016. Per contrarre matrimonio, è necessario che entrambi i coniugi abbiano compiuto i 18 anni di età. In casi particolari, è possibile contrarre matrimonio anche se uno dei coniugi ha compiuto i 16 anni, previa autorizzazione del Tribunale dei Minori. Il matrimonio può essere celebrato solo con il consenso libero e pienamente consapevole dei futuri coniugi. Non sono ammessi matrimoni forzati o contratti di matrimonio stipulati senza il consenso delle persone coinvolte. Durante il matrimonio, i coniugi hanno diritti e doveri reciproci. Tra i diritti dei coniugi vi sono il diritto alla fedeltà reciproca, il diritto alla coabitazione e il diritto alla cura e all'assistenza reciproca. Tra i doveri dei coniugi vi sono il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale e materiale e il dovere di contribuire alle spese familiari in base alle proprie possibilità. In caso di separazione o divorzio, i coniugi hanno diritto a una divisione equa dei beni acquisiti durante il matrimonio e possono richiedere il mantenimento economico da parte dell'ex coniuge, se necessario. Il matrimonio può essere sciolto solo con il divorzio, che può essere richiesto da entrambi i coniugi in caso di fallimento del matrimonio. Il divorzio può essere ottenuto solo dopo un periodo di separazione legale di almeno un anno. In conclusione, il sistema matrimoniale italiano si basa sulla monogamia e garantisce diritti e doveri reciproci ai coniugi durante il matrimonio. Il divorzio è possibile in caso di fallimento del matrimonio, garantendo una divisione equa dei beni e il mantenimento economico, se necessario.riguarda la disciplina dei diritti e doveri dei coniugi, dallo scioglimento del vincolo e dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Dopo il 1929, con l'emanazione del concordato, al matrimonio civile si affianca quello religioso con effetti civili, definito matrimonio concordatario. Il matrimonio canonico acquista efficacia civile con la trascrizione nei registri dello Stato civile e la Corte d'appello deve controllare la regolarità formale del procedimento rispettando i principi fondamentali inderogabili dell'ordinamento italiano. Effetto del matrimonio canonico è la costituzione di un rapporto di coniugio civile. 4. Il matrimonio nel Codice civile. La disciplina dell'atto. Il legislatore segue un criterio di tipicità per quanto riguarda l'istituto del matrimonio: cioè non esiste possibilità di inventare un matrimonio diverso da quello regolato dalla legge. Il matrimonio è: - Un atto puro non sopporta condizione o termine: di fronte a unadichiarazione degli sposi

La dichiarazione degli sposi è condizionata o a termine, l'ufficiale dello Stato civile non può celebrare il matrimonio.

Un atto libero: la libertà matrimoniale è protetta da norme imperative col fine di evitare che la decisione di sposarsi sia obbligata o condizionata.

Un atto personalissimo: non ammette sostituzioni o rappresentanza volontaria o legale.

Un atto solenne: la legge prescrive requisiti inderogabili della forma; tra questi il più importante riguarda la partecipazione all'atto dell'Ufficiale di Stato civile. La mancanza di questo provoca l'inesistenza dell'atto.

Un atto pubblico: combina la manifestazione della volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale. La funzione delle pubblicazioni sta nel dare la possibilità a chi è a conoscenza di impedimenti, di farli valere prima che il matrimonio sia celebrato.

La capacità di sposarsi si

acquista con la maggiore età, anche se un minore di 16 anni può chiedere al Tribunale di essere ammesso a contrarre matrimonio per gravi motivi. Non può concludere matrimonio l'interdetto giudiziale mentre ne hanno la possibilità l'interdetto legale e l'inabilitato. Nullità del matrimonio: ci sono casi in cui il matrimonio nullo può essere impugnato da tutti coloro che abbiano uno interesse legittimo e attuale. Si parla di nullità assoluta e si ha quando: 1) il matrimonio è concluso da persona già coniugata; 2) il matrimonio è contratto da soggetti legati da parentela in linea retta o collaterale fino al terzo grado; Altri casi sono quelli di nullità relativa, in cui l'azione spetta solo a uno dei coniugi se si tratta di far valere l'incapacità naturale, la violenza o l'errore essenziale. L'impugnazione (=eliminare o modificare un determinato atto) per incapacità.naturale richiede soltanto la prova dell'incapacità di intendere o volere al momento della celebrazione. Il timore di eccezionale gravità è diverso dalla violenza perché non è determinato da comportamenti di minaccia. Per quanto riguarda l'errore, deve riferirsi all'identità della persona dell'altro coniuge o avere natura di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge: l'errore sull'identità deve consistere in un vero e proprio scambio di persona. L'errore sulle qualità deve cadere su alcune qualità come l'esistenza di una malattia fisica o psichica tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. È importante fare una distinzione fra due gradi di invalidità: invalidità insanabile quando il matrimonio è concluso da soggetti legati da vincoli di parentela o da una persona già legata a un'altra.

matrimonio.Invalidità sanabile: quando il vizio dell'atto matrimoniale è rimediabile. L'annullamento del matrimonio dovrebbe avere efficacia retroattiva e quindi rimuovere tutti gli effetti come se l'atto non fosse mai stato compiuto. Questa conseguenza è però esclusa nei rapporti tra coniugi in caso di matrimonio putativo, cioè celebrato in buona fede in quanto i coniugi hanno consentito il matrimonio ignorandone le cause di invalidità oppure per effetto di violenza o timore derivante da cause esterne agli sposi.

Riguardo i figli nati prima del matrimonio, ma riconosciuti dai coniugi purché almeno uno dei due fosse in buona fede.

5. Gli effetti del matrimonio

I diritti e doveri che nascono dal matrimonio hanno carattere di eguaglianza e reciprocità. Eguali e reciproci sono soprattutto i doveri personali cioè:

  • il dovere di fedeltà
  • il dovere di assistenza morale e materiale
  • il dovere di collaborazione
il rispetto reciproco tra i coniugi e la responsabilità condivisa nella gestione della famiglia. Dal punto di vista legale, i coniugi hanno il dovere di coabitare, cioè di vivere insieme come una famiglia unita. Questo implica che entrambi i coniugi devono contribuire ai bisogni della famiglia in base alle loro capacità lavorative. In altre parole, se uno dei coniugi guadagna di più, è ragionevole aspettarsi che contribuisca di più alle spese familiari. Per comprendere appieno i rapporti economici tra i coniugi, è importante considerare il regime patrimoniale della famiglia. Questo si riferisce al modo in cui la proprietà e l'amministrazione dei beni dei coniugi sono regolati. Ci sono diversi regimi patrimoniali possibili, come la comunione dei beni o la separazione dei beni, e la scelta di uno di essi può avere implicazioni significative per i diritti e le responsabilità finanziarie dei coniugi. Inoltre, la legge impone ai genitori dei doveri verso i figli. I coniugi sono obbligati a mantenere, istruire e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Questo significa che i genitori devono fornire il sostegno finanziario necessario per il benessere dei figli, assicurarsi che ricevano un'adeguata istruzione e guidarli moralmente nel loro sviluppo. È importante sottolineare che le decisioni riguardanti i figli devono essere prese di comune accordo tra i coniugi. Questo principio stabilisce l'autonomia della famiglia e sottolinea l'importanza del rispetto reciproco e della collaborazione nella gestione della vita familiare. In conclusione, i coniugi hanno il dovere di coabitare e contribuire ai bisogni della famiglia in base alle loro capacità lavorative. Devono anche adempiere ai doveri verso i figli, fornendo loro sostegno finanziario, istruzione e assistenza morale. La gestione dei beni dei coniugi è regolata dal regime patrimoniale della famiglia, e le decisioni riguardanti i figli devono essere prese di comune accordo.

La quale non deve essere guidata dall'esterno, ma deve trovare da sola i criteri con cui vivere.

6. Il regime patrimoniale della famiglia

Uno dei problemi che il diritto di famiglia deve risolvere è quello del regime patrimoniale della famiglia. Il nostro legislatore ha introdotto la comunione dei beni e ha poi predisposto degli schemi di convenzioni matrimoniali, cioè accordi-tipo con i quali prima del matrimonio gli sposi possono creare un regime patrimoniale convenzionale.

La comunione dei beni è una comunione degli acquisti sono oggetto della comunione solo i beni che i coniugi acquistano durante il matrimonio e non quelli di cui erano titolari prima delle nozze i quali rimangono di proprietà individuale. Però ci sono dei beni che non cadono nella comunione ma che rimangono di proprietà personale di ciascuno, questi sono definiti i beni personali e possono essere: i beni di uso strettamente personale, i beni che servono all'esercizio

dissolvere il regime di comunione. In caso di scioglimento del matrimonio, i beni della comunione vengono divisi tra i coniugi secondo le disposizioni di legge o l'accordo tra le parti. È importante sottolineare che la comunione dei beni non riguarda solo i beni materiali, ma anche i debiti contratti durante il matrimonio. Pertanto, se uno dei coniugi ha debiti personali, questi possono essere coperti con i beni della comunione. In conclusione, il regime di comunione dei beni implica una condivisione dei beni e dei debiti tra i coniugi durante il matrimonio. Tuttavia, è possibile sciogliere la comunione in caso di divorzio o accordo tra le parti.

cambiare regime patrimoniale; di regola i beni comuni si dividono in

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Publisher
A.A. 2022-2023
159 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarap1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Manfredonia Benedetta.