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TIPI DI OBBLIGAZIONI”
1 Il rapporto obbligatorio nei suoi elementi costitutivi.
Il lemma “obbligazione” ha in sé il concetto di legame, di vincolo : OBLIGATIO EST IURIS
VINCULUM ( l’obbligazione è un vincolo giuridico ).
Nelle obbligazioni, in forza di questo vincolo, vi è una persona ( soggetto passivo, debitore ) cui è
imposto un certo comportamento ( prestazione ) a favore di un’altra ( soggetto attivo, creditore ), alla
quale è riconosciuta dall’ordinamento il diritto di pretesa a quel comportamento.
Gli elementi del rapporto di obbligazione quindi sono :
i soggetti ;
la prestazione ;
il vincolo giuridico .
1) I soggetti : nel rapporto di obbligazione vi sono due parti distinte : il creditore o soggetto attivo, cioè
colui che esercita la pretesa a una determinata prestazione, e il debitore o soggetto passivo, in altre
parole colui che è tenuto ad assolverla.
Si dicono parti, invece che persone, perché parte esprime un centro di interessi che può essere formato
da una o anche da più persone; nelle obbligazioni le parti sono necessariamente due, mentre le persone
possono anche essere di numero maggiore ( es. obbligazioni multiple ).
Si sostiene al riguardo che i soggetti devono essere determinati o comunque determinabili;
2) la prestazione : l’oggetto dell’obbligazione è la prestazione, ossia un comportamento che il debitore
deve tenere per far conseguire una utilità al creditore.
La prestazione può consistere in un dare, in un fare o in un non fare.
Sul concetto di prestazione si contrappongono due tesi : quella soggettiva che la definisce come
comportamento cui il debitore è obbligato al fine di soddisfare l’interesse creditore.
Quella oggettiva che invece la definisce in termini di utilità.
La prestazione per essere elemento di un rapporto di obbligazione deve avere contenuto patrimoniale
cioè suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale
del creditore. Il carattere patrimoniale della prestazione ( del debitore ) distingue l’obbligazione da altri
obblighi giuridici. La prestazione deve essere possibile, lecita e determinata o almeno determinabile.
3) il vincolo giuridico : è l’elemento che conferisce natura giuridica alla pretesa del creditore, in quanto
è in forza di esso che il debitore viene costretto all’adempimento dell’obbligazione cioè all’esecuzione
della prestazione dovuta.
Si ha la seguente definizione: l’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale una parte ( detta
debitore ) è tenuta a una determinata prestazione di contenuto patrimoniale, consistente in un dare o in
fare o in un non fare, a favore dell’altra parte ( detta creditore ) , alla quale è riconosciuta la
corrispondente pretesa.
A proposito della prestazione occorre osservare che la dottrina più recente si è lasciata sedurre dalla
nozione dei giuristi di lingua tedesca dell’obligationprogram , cioè del cd. programma di obbligazione.
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Secondo questa tesi l’obbligazione comunemente intesa conterrebbe non un’unica prestazione, bensì un
insieme di prestazioni, delle quali una assurgerebbe a prestazione principale mentre le altre sarebbero
soltanto satellitari, segnatamente accessorie o sussidiarie, generate dai doveri generali di buona fede (art.
1175 c.c.) e diligenza (art. 1176 c.c.).
2 L’obbligazione come rapporto giuridico.
L’obbligazione dà luogo a un rapporto giuridico che si risolve nei due aspetti complementari e
inscindibili del DEBITO e del CREDITO.
Il diritto di credito ossia il diritto di obbligazione ( o diritto di credito ) è un diritto soggettivo
patrimoniale e appartiene alla categoria dei diritti relativi.
Il carattere patrimoniale accomuna ( ma non è uguale ) il diritto di credito al diritto reale.
Il diritto di credito è l’inverso del diritto reale.
Il diritto di credito è un diritto relativo in quanto si può far valere solo nei confronti di una o più persone
determinate.
Mentre il diritto reale è un diritto assoluto perché si può far valere verso tutti.
Il diritto di credito ha come contenuto la PRETESA che altri tenga un dato comportamento, mentre il
diritto reale ha come contenuto una signoria sopra una cosa (POTESTA’).
La conseguenza è che il diritto di credito richiede necessariamente la cooperazione del debitore perché il
creditore sia soddisfatto, a differenza del diritto reale che attribuisce un potere immediato su una cosa e
non necessita di collaborazione.
L’altra differenza fra diritto di credito e diritto reale è in riferimento al DOVERE (cd. lato passivo
dell’obbligazione).
Il diritto del credito dal suo lato passivo si atteggia a dovere particolare o meglio “obbligo”, che si
rivolge ad una o più persone determinate.
Mentre al diritto reale corrisponde un dovere generale che incombe su tutti.
3 Le fonti delle obbligazioni
Tutti i rapporti giuridici e quindi anche i rapporti di obbligazione sorgono, si modificano, si estinguono
per delle CAUSE previste e regolate dalle norme giuridiche, tali cause vengono chiamate fatti giuridici.
I fatti giuridici idonei a far sorgere le obbligazioni si dicono FONTI DELLE OBBLIGAZIONI.
Secondo l’art. 1173 del c.c. le obbligazioni possono derivare:
1) da contratto ;
2) da fatto illecito ;
3) da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico sono tali :
la promessa unilaterale che è una fonte di natura negoziale volontaria
la gestione di affari altrui, il pagamento dell’indebito e l’arricchimento senza causa
4 Obbligazione, obbligo e prestazione di cortesia
La differenza tra obbligazione e obbligo consiste nel fatto che l’obbligazione, anche quella naturale, ha
ad oggetto una prestazione patrimoniale, che invece manca nell’obbligo vero e proprio.
Più sottile invece è la distinzione tra obblighi non giuridici, il cui inadempimento non dà luogo ad
alcuna responsabilità del titolare dell’obbligo medesimo, che opera quindi nel contesto dei rapporti di
lealtà o di cortesia; al riguardo si discorre del cosiddetto patto tra gentiluomini (gentlemen’s agreement)
caratterizzato dalla intesa di non attribuire veste giuridica ai rapporti che intercorrono tra i soggetti che li
stipulano.
Occorre precisare a questo punto la differenza tra patto tra gentiluomini e rapporti di cortesia.
Il “patto d’onore” è un accordo tra soggetti che si ritengono appartenenti a un insieme sociale
caratterizzato dalla spiccata sensibilità verso determinati valori, quali l’onore, la correttezza, il rispetto
della parola data.
Si tratta di accordi orali. Ciò che conta è la volontà delle parti di escludere l’accordo dal mondo
giuridico, che si configura anche nelle prestazioni di cortesia, che riflettono un buon comportamento
sociale, ma la differenza si pone nel fatto che in tali casi nemmeno si configura vincolatività sociale e
quindi riprovazione in caso di inadempimento.
5 Le specie di obbligazioni : le obbligazioni rispetto ai soggetti.
Le obbligazioni sono di diversa specie e si possono distinguere in base agli elementi che le
costituiscono e cioè : secondo i soggetti, secondo la prestazione, secondo il vincolo giuridico.
1) Le obbligazioni rispetto ai soggetti.
Rispetto ai soggetti le obbligazioni possono innanzitutto essere semplici o multiple :
- Sono semplici le obbligazioni nelle quali vi è un solo debitore e un solo creditore
- Sono multiple quelle nelle quali vi sono più debitori ( e un solo creditore ) o più creditori ( e un solo
debitore ) o anche più debitori e più creditori al tempo stesso.
Le obbligazioni multiple si distinguono a loro volta in obbligazioni parziali ( o rateali ) e obbligazioni
solidali ( o in solido );
Le obbligazioni parziarie ( o rateali ) sono quelle nelle quali essendovi più debitori, ciascuno è tenuto a
eseguire solo una parte della prestazione ( es. Tizio è creditore di lire 100.000 nei confronti di 4 debitori,
ognuno dei quali dovrà pagare lire 25.000, se uno di essi è insolvente Tizio rimarrà insoddisfatto ),
oppure essendovi più creditori, ciascuno può eseguire solo una parte della prestazione.
Le obbligazioni solidali ( o in solido ) sono quelle in cui, essendovi più debitori, uno qualsiasi di essi
può essere costretto a eseguire l’intera prestazione ( cd. solidarietà passiva) oppure essendovi più
creditori, uno qualsiasi di essi ha diritto di eseguire l’intera prestazione ( cd. solidarietà attiva ).
Nelle obbligazioni solidali passive l’adempimento ricevuto da un solo debitore libera anche tutti gli altri
verso il creditore, ma colui che ha adempiuto ha l’azione di regresso contro di essi, per ottenere la quota
da ciascuno dovuta.
Nelle obbligazioni solidali attive l’adempimento ricevuto da un solo creditore libera il debitore anche
verso tutti gli altri creditori, ma questi hanno diritto di ottenere dal creditore ,che ha riscosso, la quota di
prestazione a ciascuno spettante.
La solidarietà opera quindi esclusivamente nei rapporti esterni cioè con gli altri, mentre nei rapporti
interni cioè fra debitori o creditori solidali l’obbligazione in solido si ripartisce tra i diversi debitori o tra
i diversi creditori.
Il debitore che ha pagato l’intero debito ha diritto di regresso nei confronti degli condebitori, al fine di
conseguire da ciascuno di essi la quota di prestazione che rispettivamente gli spetta.
Il debitore che ha pagato l’intero debito vanta anche il diritto di subingresso nei diritti del creditore
soddisfatto, in tal modo surrogandosi nella sua posizione.
6 Segue : le obbligazioni rispetto alla prestazione.
Varie sono le distinzioni tra le obbligazioni dal punto di vista della prestazione e possono aversi :
obbligazioni semplici e multiple e le multiple a loro volta si distinguono in cumulative e alternative;
obbligazioni divisibili e indivisibili;
obbligazioni fungibili e infungibili;
obbligazioni di mezzi e di risultato;
obbligazioni specifiche e generiche e tra le obbligazioni generiche un posto a parte è occupato dalle
obbligazioni pecuniarie.
1) Obbligazioni semplici e obbligazioni multiple
Le obbligazioni semplici sono quelle che hanno per oggetto una sola prestazione.
Le obbligazioni multiple sono quelle che hanno per oggetto due o più prestazioni, si distinguono in:
a) cumulative, nelle quali il debitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni dedotte nell’obbligazione
( es. ti consegnerò il bene A e il bene B ) ;
b) alternative, nelle quali il debitore è