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MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Ai soggetti originari del rapporto obbligatorio possono sostituirsi od aggiungersi altri soggetti può verificarsi nell'ambito di una successione a titolo universale (riguarda tutti i rapporti) o per effetto di una successione a titolo particolare (riguarda il singolo rapporto).

MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

LA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito indica il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto).

Per quanto riguarda il contratto di cessione, qualunque credito può formare oggetto di cessione, purché il credito non abbia carattere strettamente personale (crediti, per esempio alimentari o quelli relativi al divorzio, i quali non sono cedibili) o il trasferimento non sia vietato dalla legge ovvero la cessione non sia stata convenzionalmente esclusa dalle.

partiAvviene tramite un contratto per mezzo del quale il credito circola liberamente.Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile dal cessionario se non prova cheegli lo conoscesse al tempo della cessione.Oggetto di cessione possono essere anche i crediti futuriIl contratto di cessione può avere ad oggetto una somma di denaro o una prestazione di altra natura (es. cedo ilcredito a fronte di una partita di merci) può invero anche trattarsi di una donazione avere funzione di garanzia o diestinzione di un debito diverso del cedente verso il cessionario (cd cessione solutoria). Per le molteplici funzioni lacessione del credito è detto contratto a causa variabileAffinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore occorre che a quest’ultimo la cessione venganotificata dal cedente o dal cessionario ovvero sia da lui accettata (cd consenso traslativo.).Il debitore se ha pagato al cedente, non

può essere tenuto dal cessionario ad un nuovo pagamento. E poiché la buona fede si presume, incombe al cessionario l'onere di provare che il debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

L'accettazione o la notificazione della cessione servono inoltre ad attribuirle efficacia di fronte ai terzi. (se il cedente ha ceduto lo stesso credito prima ad A e poi a B ed è stata notificata, o è stata accettata per prima, con atto di data certa la cessione fatta a B, è questa che prevale sull'altra (art.1265 c.c.).

Quanto agli effetti della cessione, in conseguenza di essa, benché venga ad essere modificato il soggetto attivo del credito, l'obbligazione rimane, per tutto il resto, inalterata: perciò il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e gli altri accessori (es. gli interessi).

Parimenti, il debitore ceduto può opporre al cessionario le stesse eccezioni che

avrebbe potuto opporre alcedente.(es. se il contratto è annullabile per dolo si fa rivalere anche nei confronti del cessionario)Se la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito (se inesistente egli dovrà restituire tutto il ricevuto e risarcire il danno,) ma non risponde affatto se il debitore risulta insolvente (realizzabilità del credito)Il cedente può, peraltro, con apposito patto, garantire anche la solvenza del debitore: in tal caso, qualora il debitore ceduto non adempia, il cedente sarà tenuto a restituire quanto aveva eventualmente ricevuto come corrispettivo della cessione, oltre agli interessi, alle spese della cessione e a quelle sostenute dal cessionario per escutere il debitore, salvo sempre l'obbligo ulteriore del risarcimento del danno, ove ne ricorrano i presupposti.Quando la cessione sia stata effettuata per estinguere un debito del cedente verso il cessionario si presumeche lacessione avvenga pro solvendo (il cedente garantisce non solo l'esistenza ma anche la bontà del credito); qualora risulti una diversa volontà delle parti, nel senso che il cessionario si accolla, l'intero rischio della solvenza del debitore ceduto, si parla di cessione pro soluto (la cessione avviene senza alcuna garanzia da parte del cedente). Se la cessione è a titolo gratuito il cedente garantisce solo se espressamente promesso e non garantendo comunque la realizzabilità del credito. IL FACTORING Con il contratto di factoring, un' imprenditore specializzato (factor) si impegna contro pagamento di una commissione variabile a seconda dell'entità degli obblighi assunti, a gestire per conto di un'impresa cliente, l'amministrazione di tutti o di parte dei crediti di cui quest'ultima diventa titolare verso i propri clienti nella gestione della sua attività imprenditoriale. Spesso il factor concede al clienteanticipazioni finanziarie sull'ammontare dei crediti gestiti, spesso accompagnati dalla cessione di tali crediti, o pro solvendo, e cioè lasciando a carico del cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei debitori ceduti, o pro soluto, e cioè accollandosi il factor il rischio dell'insolvenza dei debitori ceduti, cosicché, in caso di inadempimento di questi ultimi, il factor non potrà pretendere dal cliente che la restituzione degli anticipi versatigli. Solo le banche o gli intermediari finanziari possono rendersi cessionari, il cedente deve essere un imprenditore. I crediti devono essere solo pecuniari e sorti nell'esercizio dell'impresa, possono trattarsi anche di crediti in massa e di crediti futuri (cioè ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno). Il cedente deve garantire la realizzabilità del credito. La cessione è opponibile ai terzi. LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI.soggetto creditore può quindi trasferire il rischio di insolvenza del debitore ad altri investitori che acquistano i titoli cartolarizzati. Questo meccanismo consente al soggetto creditore di liberare risorse finanziarie e di diversificare il proprio portafoglio di crediti. La cartolarizzazione può essere utilizzata in diversi settori, come ad esempio il settore immobiliare, quello dei prestiti al consumo o delle cartelle esattoriali. È un'operazione complessa che richiede la creazione di una società veicolo, la valutazione dei beni da cartolarizzare e la strutturazione dei titoli obbligazionari. È importante sottolineare che la cartolarizzazione comporta dei rischi per gli investitori. Se il debitore diventa insolvente, gli investitori che hanno acquistato i titoli cartolarizzati possono perdere sia gli interessi che il capitale investito. Inoltre, non è possibile rifarsi sul capitale della società veicolo o su altre operazioni che essa possa avere in atto. In conclusione, la cartolarizzazione è una tecnica finanziaria che consente di trasferire il rischio di insolvenza da un soggetto creditore ad altri investitori. È un'operazione complessa che comporta dei rischi, ma può offrire vantaggi in termini di liberazione di risorse finanziarie e diversificazione del portafoglio di crediti.credito di € 1.000 (sul cui rientro ci possono essere dubbi) viene trasformato in due obbligazioni del valore di €500 ciascuna vendute sul mercato a € 400 ciascuna. Questo il meccanismo. DELEGAZIONE ATTIVA Altra figura di successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio è la delegazione. Il c.c. si occupa solo della delegazione passiva. È un accordo tra creditore (delegante), debitore (delegato) e un terzo (delegatario) con il quale il creditore dà mandato al debitore che accetta di pagare al terzo (es. tizio creditore di caio volendo gratificare il figlio sempronio trasferisce a lui il credito dovuto). Al creditore originario (delegante) si aggiunge il terzo (delegatario), ma senza estinzione del diritto del primo, cosicché, in caso di successiva inadempienza da parte del debitore, contro quest'ultimo potrà ancora agire pure il primo creditore (effetto cumulativo). B) MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO Lasostituzione del debitore non è possibile senza l'espressa volontà del creditore: se questa manca, il precedente debitore non viene liberato, ma si aggiunge un nuovo soggetto passivo a quello che già c'era. (questo perché variare il debitore non è indifferente per il creditore in quanto potrebbe essere una persona non solvibile) LA DELEGAZIONE PASSIVA La delegazione passiva si distingue in delegazione a promettere e delegazione di pagamento. La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale fra debitore (delegante), creditore (delegatario) e un terzo (delegato) in forza del quale il debitore delega il terzo ad obbligarsi ad effettuare il pagamento a favore del creditore. Il delegante non viene liberato dal debito originario ma resta obbligato insieme al delegato anche se il delegatario può con dichiarazione espressa acconsentire a liberare subito il delegante conservando come unico debitore il delegato. (delegazione liberatoria)delegatario le eccezioni relative ai rapporti di provvista o valuta.delegatario tutte le eccezioni relative ai suoi rapporti con lui il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni scaturenti dal rapporto di valuta, salvo che non sia stato fatto espresso riferimento il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni scaturenti dal rapporto di provvista a meno che le parti non abbiano diversamente convenuto L'eccezione è, in senso proprio, un fatto giuridico introdotto nel processo che estingue, modifica o impedisce l'efficacia dei fatti su cui si fonda la domanda di chi ha esercitato l'azione (es. nullità) Nella delegazione di pagamento il delegante non ordina al delegato di assumersi un obbligazione, ma gli ordina di pagare, al suo posto. Il rapporto è, quindi, tra delegante e delegato, mentre il delegatario ne è sostanzialmente estraneo. La delegazione di pagamento ha in questo caso effetto immediatamente solutorio (es. la girata dell'assegno bancario) L'ESPROMISSIONE Un terzo

Può assumere verso il creditore il debito di un altro, promettendo che provvederà lui al pagamento. (es. padre che si fa carico del debito di un figlio) Quest'obbligo può essere assunto spontaneamente.

Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
205 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di DIRITTO PRIVATO e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Auletta Tommaso.