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Ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e delle istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli riuniti in una collettività organizzata.

La norma giuridica

L'ordinamento e il disciplinamento di una comunità è costituito da un sistema di regole, che prendono il nome di norme giuridiche e formano il diritto di tale collettività. La norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate a entrare a far parte dell'ordinamento giuridico e viene consacrata in un documento normativo. I fatti produttivi di norme giuridiche vengono chiamati fonti.

Diritto positivo e diritto naturale

Con diritto positivo si intende il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento, mentre il diritto naturale rappresenta l'insieme dei principi e dei valori che eliminano il rischio di arbitrarietà del potere normativo.

La struttura della norma: la fattispecie

Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un'ipotesi di fatto (fattispecie), al cui verificarsi è ricollegata una determinata conseguenza giuridica (acquisto, modificazione o perdita di un diritto o insorgenza di un'obbligazione).

La sanzione

Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata o di essere garantite dalla predisposizione di una conseguenza in danno del trasgressore (sanzione).

Diritto privato e sue fonti

Diritto pubblico e diritto privato

  • Diritto pubblico: disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regolando l'azione interna e il comportamento di fronte ai privati.
  • Diritto privato: disciplina le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, permettendogli di operare su un piano di uguaglianza.

Norme derogabili e non derogabili

  • Norme derogabili: norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra gli interessati.
  • Norme inderogabili: norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento.
  • Norme suppletive: norme che suppliscono le lacune esistenti nel rapporto tra privati.

Fonti delle norme giuridiche

Per fonti legali di produzione delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto, mentre per fonti di cognizione si intendono i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo.

Per ogni fonte, quando di tratta di un atto, si possono distinguere:

  • L'autorità investita del potere di emanarlo
  • Il procedimento formativo dell'atto
  • Il documento normativo
  • I precetti ricavabili

Le fonti si ordinano secondo la seguente gerarchia:

  • Costituzione e leggi di rango costituzionale
  • Fonti comunitarie
  • Leggi dello Stato e leggi regionali
  • Regolamenti
  • Consuetudine

Il codice civile

Il codice civile, entrato in vigore nel 1942, è una legge caratterizzata dai connotati di organicità, sistematicità, universalità e uguaglianza.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è una relazione tra due soggetti regolata dall'ordinamento.

  • Soggetto attivo: colui al quale l'ordinamento attribuisce il potere (diritto soggettivo).
  • Soggetto passivo: colui a carico del quale sta il dovere.

Generalmente il rapporto giuridico non produce effetti né a favore né a danni di terzi.

Diritto soggettivo e categorie

Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall'ordinamento giuridico. I diritti soggettivi si dividono in:

  • Diritti assoluti: garantiscono al titolare un potere che agli può far valere verso tutti.
    • Diritti reali: attribuiscono al titolare un signoria piena o limitata su un bene.
    • Diritti della personalità: diritti tutelati in capo al singolo nei confronti di tutti i consociati.
  • Diritti relativi: attribuiscono al titolare un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate.
  • Diritti potestativi: consistono nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto.

Gli interessi legittimi

Nell'ambito dei rapporti tra il privato e i pubblici poteri, l'interesse legittimo comporta il potere del singolo di sollecitare un controllo giudiziario in ordine al comportamento tenuto, correttamente o meno, dalla pubblica amministrazione che abbia avuto una ripercussione nei suoi confronti.

Situazioni soggettive passive

  • Dovere generico di astensione: dovere di astenersi dal ledere il diritto assoluto altrui.
  • Obbligo: ciò cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio.
  • Soggezione: situazione a cui sottosta chi è soggetto passivo di un diritto potestativo.

Da queste situazioni passive occorre distinguere l'onere, che consiste in un potere subordinato ad un precedente adempimento (es. onere della prova).

Vicende del rapporto giuridico

Il rapporto giuridico si costituisce nel momento in cui un soggetto attivo acquista un diritto soggettivo. L'acquisto può avvenire:

  • A titolo originario: quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona senza che gli sia trasmesso da nessuno.
  • A titolo derivativo: quando il diritto si trasmette da una persona a un'altra.

È possibile distinguere inoltre:

  • Diritti disponibili: diritti che possono essere trasferiti o ai quali il proprietario può rinunciare.
  • Diritti indisponibili: diritti che soddisfano un interesse superiore e non possono essere trasferiti.

La vicenda finale del rapporto è la sua estinzione. Il rapporto si estingue quando il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri.

Il soggetto del rapporto giuridico

Soggetti e persone

L'idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive (idoneità ad essere "soggetti") viene definita capacità giuridica. Essa compete non solo alle persone ma anche agli enti.

La persona fisica

Capacità giuridica della persona fisica

La capacità giuridica è l'idoneità a diventare titolare di diritti e doveri e compete indifferentemente a tutti gli esseri umani, dalla loro nascita (inizio respirazione polmonare) fino alla morte. Per l'accesso a taluni rapporti non è sufficiente la nascita ma è richiesto il concorso di altri presupposti (es. maggiore età), mentre per l'acquisto di altri diritti è sufficiente il concepimento e sono dunque tutelati anche prima della nascita.

La capacità di agire

La legge richiede che, affinché possa compiere personalmente e autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi, il soggetto abbia, oltre alla "capacità giuridica", anche la c.d. "capacità di agire", per tale intendendosi l'idoneità a porre in essere atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica.

A protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, il codice civile prevede gli istituti:

  • Della minore età: periodo precedente al compimento dei diciotto anni. Il minore non può porre in essere atti negoziali (eventualmente annullabili) e l'amministrazione dei suoi beni è a carico dei genitori o del tutore.
  • Interdizione giudiziale: essa viene pronunciata in caso di infermità di mente che renda il soggetto incapace a provvedere ai propri interessi. L'interdetto non può porre in essere atti negoziali (eventualmente annullabili) e l'amministrazione dei suoi beni è a carico del tutore.
  • Interdizione legale: pena accessoria a condanne all'ergastolo o a reclusioni superiori a cinque anni che impedisce al condannato, durante la pena, di disporre dei propri beni, lasciandolo, tuttavia, libero di porre in essere atti a carattere personale (es. matrimonio).
  • Inabilitazione: porta ad una condizione di "incapacità relativa" che prevede che l'inabilitato, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, necessiti dell'assistenza di un curatore, con il quale porre in essere congiuntamente l'atto. Ricorre nei casi di:
    • Infermità di mente non grave da far luogo all'interdizione;
    • Prodigalità (impulso patologico che incide negativamente sulla capacità di valutare la rilevanza economica dei propri atti);
    • Abuso abituale di alcolici o stupefacenti;
    • Sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia.
  • Emancipazione: ricorre nel caso in cui il minore ultrasedicenne, contraendo matrimonio con autorizzazione del tribunale, si sottrae alla disciplina della minore età. L'emancipazione porta ad una condizione di "incapacità relativa" che prevede che l'inabilitato, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, necessiti dell'assistenza di un curatore (il coniuge se maggiorenne o i genitori), con il quale porre in essere congiuntamente l'atto.
  • Amministrazione di sostegno: ricorre in caso di menomazioni fisiche o psichiche, totali o parziali, abituali o temporanee. In questo caso il giudice nomina un amministratore le cui attività di sostegno vengono stabilite caso per caso.
  • Incapacità di intendere e di volere: può accadere che un soggetto, sebbene legalmente capace, in concreto si trovi, nel momento in cui pone in essere un atto, in una situazione di incapacità di intendere e/o volere (incapacità naturale, es. ebbrezza). In tal caso, il soggetto può impugnare l'atto, se prova che in quel frangente si trovava in una condizione di incapacità naturale.

La legittimazione

Legittimato è colui che ha il potere di disposizione rispetto a un determinato diritto o chi è qualificato o ha veste per esercitarlo. Peraltro, non sempre il difetto di legittimazione produce l'invalidità dell'atto: l'ordinamento infatti tutela gli atti posti in essere come conseguenza di un'apparenza.

La sede della persona

La legge distingue:

  • Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari.
  • Residenza: luogo in cui la persona ha la sua volontaria ed abituale dimora.
  • Dimora: luogo in cui la persona attualmente abita.

Scomparsa, assenza e morte presunta

Per la disciplina dei rapporti facenti capo a persone di cui si sono perse le tracce, l'ordinamento prevede gli istituti di:

  • Scomparsa: dichiarata con decreto del tribunale quando si verifica un allontanamento dall'ultimo domicilio o residenza accompagnato da una mancanza di notizie. Essa ha una finalità essenzialmente conservativa del patrimonio.
  • Assenza: dichiarata con sentenza del tribunale quando si verifica un allontanamento dall'ultimo domicilio o residenza accompagnato dall'assenza di notizie da più di due anni. Porta all'apertura degli eventuali testamenti e gli eredi vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni, dei quali però non possono disporre, se non con autorizzazione del tribunale.
  • Morte presunta: dichiarata con sentenza del tribunale quando si verifica un allontanamento dall'ultimo domicilio o residenza accompagnato da una mancanza di notizie da più di dieci anni, oppure da più di due anni nei casi in cui un evento particolare faccia apparire probabile la morte (es. guerra). Gli effetti della pronuncia di morte presunta sono analoghi a quelli che la legge ricollega alla morte, ma cessano retroattivamente in caso di accertato ritorno del soggetto.

Diritti della personalità

L'art. 2 Cost. proclama che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali". La persona, infatti, è considerata portatrice di diritti innati, che l'ordinamento non attribuisce, bensì riconosce; e che, in quanto tali, sono inviolabili.

  • Diritto alla vita: impone a tutti i consociati l'obbligo di astenersi dall'attentare alla vita altrui e tutela in "diritto alla nascita" (l'interruzione volontaria della gravidanza può avvenire solo entro i primi 90 giorni dal concepimento).
  • Diritto alla salute: impone a tutti i consociati l'obbligo di astenersi da condotte che possano cagionare altrui malattie, infermità o menomazioni psico-fisiche. Questo diritto è, tuttavia, rimesso all'autodeterminazione del suo titolare: egli può decidere di non sottoporsi a trattamenti sanitari a meno che essi non gli siano imposti per la tutela della salute pubblica.
  • Diritto al nome: il nome, composto da prenome e cognome, svolge una funzione di identificazione sociale ed è tutelato contro la contestazione, l'usurpazione e l'utilizzazione abusiva. Tutela analoga assiste anche lo pseudonimo.
  • Diritto all'integrità morale: la legge tutela l'interesse di ciascuno a:
    • L'onore: insieme dei valori morali di un soggetto.
    • Il decoro: insieme dei valori intellettuali, fisici e altre qualità dell'individuo.
    • La reputazione: opinione che altri hanno del soggetto.
  • Diritto all'immagine: importa il divieto a carico dei terzi di esporre, pubblicare o mettere in commercio il ritratto altrui (per tale intendendosi qualsiasi rappresentazione delle sue sembianze) senza il consenso, anche solo implicito, dell'interessato. È, tuttavia, consentita la diffusione dell'altrui immagine, anche senza consenso, quando è giustificata dalla notorietà della persona ritratta, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o dal collegamento a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
  • Diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali: potere dell'interessato di vietare comportamenti di terzi volti a conoscere o far conoscere situazioni o vicende della propria vita personale, anche se svoltesi al di fuori del recinto domestico, che non avessero un interesse socialmente apprezzabile.
  • Diritto all'identità personale: diritto di ciascuno a vedersi rappresentato con i propri reali caratteri, senza travisamenti della propria storia, delle proprie idee, ella propria condotta e del proprio patrimonio ideologico, intellettuale, etico e professionale.

Gli enti

Gli enti sono organizzazioni cui l'ordinamento attribuisce la capacità giuridica nonché entità che operano nel contesto sociale con un'identità e un ruolo distinti da quelli dei suoi componenti. Si distinguono in:

  • Enti pubblici: possono operare attraverso l'esercizio di poteri pubblicistici e privatistici.
  • Enti privati:
    • Enti registrati o non registrati
    • Enti con o senza personalità giuridica
    • Enti a struttura associativa
      • Con finalità economiche
      • Senza finalità economiche
        • Associazioni
        • Fondazioni
        • Comitati
    • Enti a struttura istituzionale

Oggetto del rapporto giuridico

Il bene

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, cioè quelle suscettibili di appropriazione e utilizzo al fine di fungere da fonte di utilità e che possono essere perciò valutate. Si dividono in:

  • Beni materiali e immateriali.
  • Beni mobili e immobili: è immobile il suolo e tutto ciò che è incorporato ad esso.
  • Beni registrati: categorie di beni che sono oggetto di iscrizione in registri pubblici.
  • Prodotti finanziari: tutte le forme di investimento di natura finanziaria.
  • Beni fungibili e infungibili: i primi sono considerati generici (possono essere sostituiti indifferentemente con altri dello stesso genere) mentre i secondi sono individuati nella loro specifica identità.
  • Beni consumabili e inconsumabili.
  • Beni divisibili e indivisibili: sono divisibili quelli che possono essere divisi senza alterazione della destinazione economica.
  • Beni presenti e futuri
  • Beni semplici e composti: è composto il bene che è costituito da più cose, ciascuna delle quali potrebbe essere staccata dal tutto ed avere autonoma rilevanza giuridica ed economica. Si definisce pertinenza la cosa posta a servizio o ornamento di un'altra senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza.

Universalità patrimoniali

L'universalità è la pluralità di cose mobili che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (es. biblioteca). Si distingue dalla "cosa composta" perché non vi è coesione fisica tra le cose, e dal complesso pertinenziale in quanto le cose non si trovano in subordinazione l'una rispetto all'altra.

L'azienda

Si definisce azienda il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, ossia per la produzione e lo scambio di beni o servizi.

Il patrimonio

In senso giuridico, si chiama patrimonio il complesso dei rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica facenti capo ad un soggetto.

Beni pubblici

Sono beni pubblici:

  • Beni appartenenti a un ente pubblico
  • Beni assoggettati ad un regime speciale, diverso dalla proprietà privata, per favorire il raggiungimento di fini pubblici a cui quei cespiti sono destinati.

Il fatto, l'atto e il negozio giuridico

Fatti e atti giuridici

Per fatto giuridico si intende qualsiasi avvenimento cui l'ordinamento ricolleghi conseguenze giuridiche. Si parla di fatti giuridici in senso stretto quando le conseguenze giuridiche sono ricollegate a un evento senza che assuma rilievo se a causarlo sia intervenuto o meno l'uomo, mentre si parla di atti giuridici se l'evento causativo di conseguenze giuridiche postula un intervento umano.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher A.T. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Stefini Umberto.
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