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IL POSSESSO
Il codice attribuisce rilevanza giuridica alle situazioni di fatto che si estrinsecano attraverso
un’utilità corrispondente all’esercizio di diritti reali, a prescindere dalla circostanza che alle stesse
corrisponda o meno la correlativa situazione di diritto. Il possesso, dunque, non è un diritto, bensì
una situazione di fatto produttiva di effetti giuridici. Si distinguono:
1) Possesso pieno: caratterizzato dal concorso di due elementi costitutivi: uno oggettivo,
consistente nella disponibilità di fatto della cosa, l’altro soggettivo, consistente nella volontà
del soggetto di comportarsi come proprietario ad esclusione di chiunque.
2) Detenzione: caratterizzata dal concorso di due elementi costitutivi: uno oggettivo,
consistente nella disponibilità di fatto della cosa, l’altro soggettivo, consistente nella volontà
del soggetto di godere e disporre del bene, ma nel rispetto dei diritti, sul medesimo bene,
che riconosce spettare ad altri.
3) Possesso mediato: caratterizzato dal solo elemento soggettivo.
La distinzione tra possesso e detenzione è rilevabile nello stato psicologico che, nel momento
dell’acquisizione, il soggetto manifesta all’esterno, ovvero dalle modalità con cui detta acquisizione
avviene. Il possesso si distingue, a sua volta, in:
1) Possesso legittimo: si ha allorquando il potere di godere e disporre del bene è esercitato
dall’effettivo titolare del diritto di proprietà.
2) Possesso illegittimo: si ha quando il potere di godere e disporre del bene è esercitato di
fatto da persona diversa dall’effettivo titolare del diritto di proprietà.
a. Possesso illegittimo di buona fede: quando il possessore ha acquisito la materiale
disponibilità del bene ignorando di ledere l’altrui diritto.
b. Possesso illegittimo di mala fede: quando il possessore ha acquisito la materiale
disponibilità del bene conoscendo il difetto del proprio titolo d’acquisto.
c. Possesso illegittimo vizioso: quando il possessore ha acquisito la materiale
disponibilità del bene, non solo in malafede ma addirittura con violenza.
L’acquisto del possesso può avvenire a titolo originario, se avviene contro o senza la volontà di un
eventuale precedente possessore, o a titolo derivato, se avviene per consegna materiale o
simbolica del bene da parte del precedente al nuovo possessore.
Effetti del possesso
Il possesso rileva principalmente:
1) Quale titolo per l’acquisto dei frutti del bene posseduto e per il rimborso delle spese sullo
stesso effettuate.
2) Quale presupposto per l’acquisto della proprietà del bene posseduto.
a. Possesso vale titolo: chi acquista un bene mobile ne diventa proprietario, a titolo
originario, allorquando possa vantare un titolo idoneo di trasferimento della
proprietà, ne abbia acquistato il possesso e sia in buona fede nel momento della
consegna.
b. Usucapione: possesso protratto per un determinato lasso di tempo (in genere
vent’anni, dieci per beni immobili e universalità) che fa acquisire, a titolo originario,
al possessore la titolarità del diritto corrispondente alla situazione di fatto esercitata.
3) Quale oggetto di tutela contro le altrui aggressioni: contro l’altrui condotta volta a privare il
possessore del bene posseduto, egli può agire in via di autodifesa, finché l’altrui azione
illecita è in atto, altrimenti dovrà rivolgersi all’Autorità dello Stato attraverso un’azione
possessoria, volta a ristabilire la situazione di fatto precedente all’illecito.
OBBLIGAZIONI
Con il termine obbligazione si intende il rapporto tra due soggetti in forza del quale quello passivo
(debitore) è tenuto nei confronti del secondo (creditore) a una determinata prestazione.
Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni possono sorgere da:
1) Contratto
2) Fatto illecito
3) Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico
L’obbligazione naturale si ha allorquando un determinata prestazione è dovuta non già in forza di
una delle fonti sopracitate, bensì in esecuzione di un dovere morale o sociale. Il debitore non è
giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione, ma, una volta eseguita, non può chiederne la
restituzione.
Elementi del rapporto obbligatorio
Gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio sono:
1) I soggetti: è necessaria la presenza di almeno due soggetti determinati o, quanto meno,
determinabili. È tuttavia possibile che l’obbligazione faccia capo a una pluralità di soggetti:
a. Obbligazione solidale: si ha allorquando:
i. Ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare a favore dell’unico
creditore l’intera prestazione, che avrà effetto liberatorio a favore di tutti.
ii. Ciascuno dei più creditori ha diritto nei confronti dell’unico debitore all’intera
prestazione e l’esecuzione fatta a favore di uno di essi estingue
l’obbligazione.
b. Obbligazione parziaria: si ha allorquando:
i. Ciascuno dei più debitori è tenuto a eseguire una parte soltanto dell’unitaria
prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve
essere eseguita da ciascuno per la sua parte.
ii. Ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto dell’unitaria
prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve
essere eseguita a favore singolarmente degli altri creditori per la quota di
rispettiva spettanza.
2) Oggetto: la prestazione cui è tenuto il debitore, la quale deve essere suscettibile di
valutazione economica e rispondere a un interesse del creditore. Può contemplare un dare,
un facere o un non facere.
Le obbligazioni di facere si dividono in:
a. Obbligazioni di mezzi: il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività, senza
dover garantire che al creditore derivi il risultato sperato.
b. Obbligazioni di risultato: il debitore è tenuto a realizzare proprio un determinato
risultato quale esito della propria attività.
La prestazione si distingue ancora in:
a. Fungibile: se, per il creditore, non sono rilevanti né l’identità né le qualità personali
di chi la esegue.
b. Infungibile: nel caso contrario.
Sempre in riferimento alla prestazione dovuta, si possono distinguere:
a. Obbligazioni semplici: hanno ad oggetto un’unica prestazione, che il debitore, per
liberarsi, è tenuto ad eseguire.
b. Obbligazioni alternative: hanno ad oggetto due o più prestazioni, delle quali, per
liberarsi, il debitore è tenuto a sceglierne una da eseguire.
c. Obbligazioni facoltative: hanno ad oggetto un’unica prestazione, ma il debitore ha
facoltà di liberarsi eseguendone un’altra.
Obbligazioni pecuniarie: la prestazione può anche essere costituita da una somma di
danaro, che il debitore deve al creditore. Il debito pecuniario deve essere pagato in moneta
corrente nel paese in cui è stato contratto e può essere estinto oltre che attraverso moneta,
anche mediante ogni altro mezzo di pagamento (es. assegno) che garantisca al creditore, il
quale non può rifiutarlo, se non per giustificato motivo, la disponibilità della somma dovuta.
3) Interessi: costituiscono una particolare obbligazione pecuniaria accessoria rispetto a una
obbligazione principale. Quanto alla fonte si distinguono:
a. Interessi legali: dovuti in forza di una previsione di legge.
b. Interessi convenzionali: dovuti in forza di un accordo fra le parti
L’ammontare degli interessi si determina in misura percentuale rispetto all’entità
dell’obbligazione principale e al tempo con riferimento al quale gli interessi sono dovuti. Il
tasso sulla base del quale si calcolano si divide anch’esso in legale o convenzionale. Non
può risultare, tuttavia, superiore a otto punti percentuali rispetto al tasso medio rilevato in
confronto al tasso effettivo globale medio di interesse praticato dalle banche.
Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio
Ai soggetti originari del rapporto obbligatorio possono, nel corso della vita del rapporto stesso,
sostituirsi o aggiungersi altri soggetti.
1) Modificazione nel lato attivo:
a. Cessione del credito: contratto mediante il quale un creditore “vende” ad un terzo il
credito. Non serve il consenso del debitore ceduto. Il cedente deve dare
determinate garanzie a colui che lo acquisisce: deve garantire che il credito esista e
sia effettivamente nel suo patrimonio (non sia estinto, …) e, solo se specificato nel
contratto, che il debitore sia solvente.
i. Factoring: figura contrattuale in forza della quale un factor fornisce a
un’impresa creditrice verso terzi un gamma di servizi relativi alla gestione dei
crediti, tra cui anche un’anticipazione finanziaria delle somme prestate.
ii. Cartolarizzazione:
1. Un soggetto (originator) cede, a titolo oneroso, uno o più crediti
pecuniari, sia esistenti che futuri, a una società veicolo.
2. Per procurarsi le risorse necessarie all’acquisto dei crediti, la società
veicolo emette titoli, destinati a essere collocati presso investitori.
3. La società veicolo provvede alla riscossione dei crediti ceduti e le
somme incassate dai debitori ceduti vengono destinate, salvo il
pagamento dei costi dell’operazione, ai portatori dei titoli.
b. Delegazione attiva: accordo trilaterale tra debitore, creditore e terzo delegatario, in
forza del quale il creditore delega il debitore ad impegnarsi a effettuare la
prestazione al terzo, divenendo così debitore di entrambi, salvo diversa pattuizione.
c. Pagamento con surrogazione: accordo mediante il quale il credito viene pagato
contestualmente a un creditore diverso da quello originario.
2) Modificazione nel lato passivo:
a. Delegazione passiva: negozio trilaterale in forza del quale il debitore (delegante)
delega un terzo (delegato) ad obbligarsi a effettuare una determinata prestazione a
favore del creditore. Tuttavia, il delegante resta obbligato insieme al delegato fino al
momento dell’esecuzione della prestazione (non è liberato). Il creditore ha l’obbligo
di rivolgersi prima al delegato e, solo in caso di insolvenza, al delegante.
La delegazione di pagamento, mediante la quale un debitore si accorda con un
terzo perché esegua la prestazione sul momento, ha una funzione immediatamente
solutoria e non necessita del consenso del creditore.
b. Espromissione: consiste in un contratto tra il creditore (espromissario) e un terzo
(espromittente) in forza del quale quest’ultimo si impegna nei confronti del primo a
pagare il debito del debitore originario (espromesso).
c. Accollo: accordo bilaterale tra il debitore e un terzo