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La successione testamentaria è la successione mortis causa in cui l’individuazione dei

suscettibili e la determinazione dei loro diritti avviene secondo le volontà espresse dal defunto

in un atto; detto testamento.

l’art 587 definisce il testamento come l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il

tempo in cui avrà cessato do vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

il testamento è quindi l’atto a contenuto patrimoniale che ha la funzione di determinare la

sorte del patrimonio del testatore. le disposizioni testamentarie come l’istituzione degli eredi, il

legato e l’onere costituiscono il contenuto tipico del testamento il contenuto cioè che

corrisponde alla funzione tipica e primaria alla causa dell’atto. la legge però ammette che

l’atto possa regolare interessi non patrimoniali (ad es il diritto morale d’autore divieto di

pubblicare gli scritti, il riconoscimento di un figlio naturale); queste disposizioni costituiscono il

contenuto atipico del testamento estraneo quindi alla funzione primaria dell’atto.

il testamento presenta alcuni caratteri in particolare esso è:

un atto unipersonale e unilaterale nel senso che può essere compiuto da 1 solo individuo,

non è ammesso quindi il testamento congiunto (fatto da + persone, in un unico atto a favore

di 3) nè il testamento reciproco (fatto da più persone in un unico, l’una a favore dell’altra art

589).

non recettizio nel senso che produce effetti senza che la sua esistenza sia comunicata

all’interessato

revocabile in quanto atto di ultima volontà, è quindi necessariamente un atto revocabile

che non vincola l’autore e la revocabilità è un aspetto essenziale della libertà testamentaria

principio fondamentale del nostro sistema successorio. la revoca del testamento può essere

espressa o tacita. la revoca espressa contiene in una dichiarazione con cui il testatore

manifesta esplicitamente la volontà di revocare la disposizione già assunte: può essere

contenuta in un testamento successivo o in un atto ricevuto da notaio in presenza di 2

testimoni art 680.

la revoca tacita è quella che risulta dall’incompatibilità tra le disposizioni contenute in un

testamento e le disposizioni di un testamento successivo art 682.

entrambi i tipi di revoca possono riguardare tutto il testamento o solo particolari disposizioni.

formale perchè è richiesta la forma scritta e il rispetto di diverse formalità perchè il

testamento sia valido.

inoltre il testamento è valido se è posto in essere da un soggetto che abbia la capacitò di

agire (cioè l’attitudine all’esercizio di diritti che ogni persona acquista con la maggiore età) e la

capacità di intendere e volere(la capacità di intendere è la capacità di essere consapevole del

comportamento che si pone in essere; la capacità di volere è la capacità di operare una

libera scelta tra i vari possibili comportamenti in modo che in modo che quello posto in essere

possa dirsi volontario).

sono incapaci di fare testamento: il minore, l’interdetto per infermità di mente, e colui che al

momento della redazione del testamento era incapace di intendere e volere.

il testamento può essere redatto in forma ordinario che al suo interno si suddivide in

testamento olografo e testamento x atto notarile che a sua volta può essere pubblico o

segreto.

la forma è più semplice di testamento è quella dell’olografo (tutto scritto) è un atto scritto di

pugno dal testatore, datato e sottoscritto art 602. può essere anche una lettere una pagina

purchè contenga le ultime volontà del testatore.

sono 3 i requisiti del testamento olografo:

1) deve essere scritto x intero a mano dal testatore

2) occorre poi la data ovvero l’indicazione del giorno mese ed anno in cui il testamento fu

scritto sono ammesse anche forme equivalenti (ex.natale 2002); quyesto requisito è

importante x stabilire se a quella data il soggetto era capace e in secondo luogo x stabilire

quale testamento debba prevalere nel caso in cui ce ne siano più di uno.

3) infine è necessario che il testatore firmi l’atto.

questo tipo di testamento si presenta molto spesso a essere distrutto o contestato, questi

pericoli si evitano con il testamento pubblico art 603 .

è il testamento redatto dal notaio in presenza di testimoni.questa forma testamentaria

garantisce l’accertamento dell’effettiva volontà del testatore, assicura protezione all’atto da

eventuali sottrazioni o smarrimenti poichè una copia del testamento pubblico viene

conservato nell’archivio notarile.

la redazione di questa forma di testamento però è più complicata rispetto a quella della

forma olografa infatti:

1) il testatore manifesta oralmente la sua volontà al notaio

2) la manifestazione di volontà deve avvenire in presenza di testimoni i quali devono

garantire che il notaio non influenzi in alcun modo la volontà del testatore.

3) il notaio provvede a redigere materialmente l’atto, ovvero a scrivere sotto dettatura. egli è

autorizzato ad intervenire solo nei casi in cui le volontà espresse dal testatore non siano

conformi alle disposizioni di legge.

4) una volta redatto il notaio legge il testamento ad alta voce in presenza dei testimoni in

modo che essi abbiano la certezza che le ultime volontà siano state fedelmente riportate.

5) l’atto poi deve essere firmato dal testatore , dai testimoni e dl notaio; nonché contenere

oltre alla data anche l’orario.

anche il testamento segreto art 604 è un atto che necessita nell’intervento del notaio. il

testamento segreto può essere scritto dal testatore e sottoscritto da lui medesimo alla fine

delle disposizioni, oppure può essere scritto da un terzo o con mezzi meccanici purchè

sottoscritto dal testatore. il testatore deve consegnare il testamento in una busta sigillata al

notaio alla presenza di 2 testimoni. il notaio annota sull’esterno quanto è avvenuto davanti a

lui pone la data e lo sottoscrive con i testimoni e il testatore.

questa forma testamentaria risponde a 2 esigenze;la prima è quella di consentire al

testatore di non rendere noto a nessuno il contenuto dell’atto, la seconda è quella della

certezza che il testamento non venga sottratto alterato o distrutto. il testamento segreto si

differenzia da testamento pubblico perché non è il notaio a redigere l’atto, il quale non è

nemmeno a conoscenza del contenuto egli infatti avrà il compito di custodirlo fino alla morte

del testatore.

i testamenti speciali: sono testamenti pubblici che in presenza di particolari circostanze

possono essere ricevuti e conservati da soggetti diversi dal notaio

sono testamenti speciali:

- il testamento dei militari in guerra che può essere ricevuto da un ufficiale o dal cappellano

militare

- il testamento a bordo di nave o di aereo, che può essere ricevuto dal comandante

questo tipo di testamento deve essere consegnato davanti a testimoni e in ogni caso perde

efficacia quando siano trascorsi 3 mesi dalla cessazione della circostanza particolare.

Può accadere che l’intero testamento o una sua singola disposizione, non sia valida x

mancanza di requisiti richiesti dalla legge.

il testamento è nullo in caso di gravi vizzi di forma tali da mettere in dubbio la sua autenticità.

vi sono poi ipotesi in cui la nullità colpisce una singola disposizione e non l’intero atto con la

conseguenza che laddove sia possibile eliminare la disposizione invalida il testamento x la

rimanente parte conserva la sua efficacia. il testamento è annullabile nel caso di:

vizzi di forma non gravi

incapacità di testare

vizzi della volontà (errore violenza dolo)

l’errore sussiste ad esempio quanto il testatore descriva in modo inesatto la cosa oggetto

della disposizione: in questi casi il giudice può correggere l’errore solo se riesce ad

interpretare con precisione l’effettiva volontà del testatore.

la violenza in questo caso si intende la violenza morale, psicologica, (la violenza fisica rende

nullo il testamento)e ricorre quando il testatore sia stato indotto mediante pressioni o

minacce a disporre le sue sostanze in un determinato modo.

il dolo infine consiste in una serie di artifizi o raggiri posti in essere da una persona per

fuorviare la volontà del testatore.

Si ha comunione ereditaria quando al defunto succedono più eredi, i quali diventano contitolari

dei beni che fanno parte dell’eredità.

alla comunione ereditaria si applicano le regole stabilite x la comunione ordinaria art 1100

però mentre nella comunione ordinaria ciascun partecipante può liberamente vendere la

propria quota in quella ereditaria vige un regime particolare. il legislatore si è preoccupato di

evitare che persone estranee entrino a far parte della comunione generando contrasti fra gli

eredi. a tal fine l’art 732 prevede un istituto particolare il retratto successorio; nell’ipotesi in

cui uno dei coeredi intenda cedere la propria quota deve notificare l’intenzione agli altri

coeredi, indicandone il prezzo. questi entro 2 mesi possono acquistare la quota al prezzo

indicato altrimenti altrimenti il coerede sarà libero di cedere il dir

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A.A. 2013-2014
6 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lady smile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sciarrone Antonella.