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La successione testamentaria è la successione mortis causa in cui l’individuazione dei
suscettibili e la determinazione dei loro diritti avviene secondo le volontà espresse dal defunto
in un atto; detto testamento.
l’art 587 definisce il testamento come l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il
tempo in cui avrà cessato do vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
il testamento è quindi l’atto a contenuto patrimoniale che ha la funzione di determinare la
sorte del patrimonio del testatore. le disposizioni testamentarie come l’istituzione degli eredi, il
legato e l’onere costituiscono il contenuto tipico del testamento il contenuto cioè che
corrisponde alla funzione tipica e primaria alla causa dell’atto. la legge però ammette che
l’atto possa regolare interessi non patrimoniali (ad es il diritto morale d’autore divieto di
pubblicare gli scritti, il riconoscimento di un figlio naturale); queste disposizioni costituiscono il
contenuto atipico del testamento estraneo quindi alla funzione primaria dell’atto.
il testamento presenta alcuni caratteri in particolare esso è:
un atto unipersonale e unilaterale nel senso che può essere compiuto da 1 solo individuo,
non è ammesso quindi il testamento congiunto (fatto da + persone, in un unico atto a favore
di 3) nè il testamento reciproco (fatto da più persone in un unico, l’una a favore dell’altra art
589).
non recettizio nel senso che produce effetti senza che la sua esistenza sia comunicata
all’interessato
revocabile in quanto atto di ultima volontà, è quindi necessariamente un atto revocabile
che non vincola l’autore e la revocabilità è un aspetto essenziale della libertà testamentaria
principio fondamentale del nostro sistema successorio. la revoca del testamento può essere
espressa o tacita. la revoca espressa contiene in una dichiarazione con cui il testatore
manifesta esplicitamente la volontà di revocare la disposizione già assunte: può essere
contenuta in un testamento successivo o in un atto ricevuto da notaio in presenza di 2
testimoni art 680.
la revoca tacita è quella che risulta dall’incompatibilità tra le disposizioni contenute in un
testamento e le disposizioni di un testamento successivo art 682.
entrambi i tipi di revoca possono riguardare tutto il testamento o solo particolari disposizioni.
formale perchè è richiesta la forma scritta e il rispetto di diverse formalità perchè il
testamento sia valido.
inoltre il testamento è valido se è posto in essere da un soggetto che abbia la capacitò di
agire (cioè l’attitudine all’esercizio di diritti che ogni persona acquista con la maggiore età) e la
capacità di intendere e volere(la capacità di intendere è la capacità di essere consapevole del
comportamento che si pone in essere; la capacità di volere è la capacità di operare una
libera scelta tra i vari possibili comportamenti in modo che in modo che quello posto in essere
possa dirsi volontario).
sono incapaci di fare testamento: il minore, l’interdetto per infermità di mente, e colui che al
momento della redazione del testamento era incapace di intendere e volere.
il testamento può essere redatto in forma ordinario che al suo interno si suddivide in
testamento olografo e testamento x atto notarile che a sua volta può essere pubblico o
segreto.
la forma è più semplice di testamento è quella dell’olografo (tutto scritto) è un atto scritto di
pugno dal testatore, datato e sottoscritto art 602. può essere anche una lettere una pagina
purchè contenga le ultime volontà del testatore.
sono 3 i requisiti del testamento olografo:
1) deve essere scritto x intero a mano dal testatore
2) occorre poi la data ovvero l’indicazione del giorno mese ed anno in cui il testamento fu
scritto sono ammesse anche forme equivalenti (ex.natale 2002); quyesto requisito è
importante x stabilire se a quella data il soggetto era capace e in secondo luogo x stabilire
quale testamento debba prevalere nel caso in cui ce ne siano più di uno.
3) infine è necessario che il testatore firmi l’atto.
questo tipo di testamento si presenta molto spesso a essere distrutto o contestato, questi
pericoli si evitano con il testamento pubblico art 603 .
è il testamento redatto dal notaio in presenza di testimoni.questa forma testamentaria
garantisce l’accertamento dell’effettiva volontà del testatore, assicura protezione all’atto da
eventuali sottrazioni o smarrimenti poichè una copia del testamento pubblico viene
conservato nell’archivio notarile.
la redazione di questa forma di testamento però è più complicata rispetto a quella della
forma olografa infatti:
1) il testatore manifesta oralmente la sua volontà al notaio
2) la manifestazione di volontà deve avvenire in presenza di testimoni i quali devono
garantire che il notaio non influenzi in alcun modo la volontà del testatore.
3) il notaio provvede a redigere materialmente l’atto, ovvero a scrivere sotto dettatura. egli è
autorizzato ad intervenire solo nei casi in cui le volontà espresse dal testatore non siano
conformi alle disposizioni di legge.
4) una volta redatto il notaio legge il testamento ad alta voce in presenza dei testimoni in
modo che essi abbiano la certezza che le ultime volontà siano state fedelmente riportate.
5) l’atto poi deve essere firmato dal testatore , dai testimoni e dl notaio; nonché contenere
oltre alla data anche l’orario.
anche il testamento segreto art 604 è un atto che necessita nell’intervento del notaio. il
testamento segreto può essere scritto dal testatore e sottoscritto da lui medesimo alla fine
delle disposizioni, oppure può essere scritto da un terzo o con mezzi meccanici purchè
sottoscritto dal testatore. il testatore deve consegnare il testamento in una busta sigillata al
notaio alla presenza di 2 testimoni. il notaio annota sull’esterno quanto è avvenuto davanti a
lui pone la data e lo sottoscrive con i testimoni e il testatore.
questa forma testamentaria risponde a 2 esigenze;la prima è quella di consentire al
testatore di non rendere noto a nessuno il contenuto dell’atto, la seconda è quella della
certezza che il testamento non venga sottratto alterato o distrutto. il testamento segreto si
differenzia da testamento pubblico perché non è il notaio a redigere l’atto, il quale non è
nemmeno a conoscenza del contenuto egli infatti avrà il compito di custodirlo fino alla morte
del testatore.
i testamenti speciali: sono testamenti pubblici che in presenza di particolari circostanze
possono essere ricevuti e conservati da soggetti diversi dal notaio
sono testamenti speciali:
- il testamento dei militari in guerra che può essere ricevuto da un ufficiale o dal cappellano
militare
- il testamento a bordo di nave o di aereo, che può essere ricevuto dal comandante
questo tipo di testamento deve essere consegnato davanti a testimoni e in ogni caso perde
efficacia quando siano trascorsi 3 mesi dalla cessazione della circostanza particolare.
Può accadere che l’intero testamento o una sua singola disposizione, non sia valida x
mancanza di requisiti richiesti dalla legge.
il testamento è nullo in caso di gravi vizzi di forma tali da mettere in dubbio la sua autenticità.
vi sono poi ipotesi in cui la nullità colpisce una singola disposizione e non l’intero atto con la
conseguenza che laddove sia possibile eliminare la disposizione invalida il testamento x la
rimanente parte conserva la sua efficacia. il testamento è annullabile nel caso di:
vizzi di forma non gravi
incapacità di testare
vizzi della volontà (errore violenza dolo)
l’errore sussiste ad esempio quanto il testatore descriva in modo inesatto la cosa oggetto
della disposizione: in questi casi il giudice può correggere l’errore solo se riesce ad
interpretare con precisione l’effettiva volontà del testatore.
la violenza in questo caso si intende la violenza morale, psicologica, (la violenza fisica rende
nullo il testamento)e ricorre quando il testatore sia stato indotto mediante pressioni o
minacce a disporre le sue sostanze in un determinato modo.
il dolo infine consiste in una serie di artifizi o raggiri posti in essere da una persona per
fuorviare la volontà del testatore.
Si ha comunione ereditaria quando al defunto succedono più eredi, i quali diventano contitolari
dei beni che fanno parte dell’eredità.
alla comunione ereditaria si applicano le regole stabilite x la comunione ordinaria art 1100
però mentre nella comunione ordinaria ciascun partecipante può liberamente vendere la
propria quota in quella ereditaria vige un regime particolare. il legislatore si è preoccupato di
evitare che persone estranee entrino a far parte della comunione generando contrasti fra gli
eredi. a tal fine l’art 732 prevede un istituto particolare il retratto successorio; nell’ipotesi in
cui uno dei coeredi intenda cedere la propria quota deve notificare l’intenzione agli altri
coeredi, indicandone il prezzo. questi entro 2 mesi possono acquistare la quota al prezzo
indicato altrimenti altrimenti il coerede sarà libero di cedere il dir