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Le successioni mortis causa

Ius civile

La successione mortis causa è un metodo d’acquisto a titolo derivativo: essa consente di trasmettere sia posizioni giuridiche attive (proprietà e crediti) che passive (debiti). Essa si realizza a seguito della morte del dante causa.

A titolo universale o particolare

  • A titolo universale, quando il successore subentra in un insieme di posizioni giuridiche soggettive, per l’intero o per una quota.
  • A titolo particolare, quando il successore subentra in singole posizioni giuridiche soggettive.

Nello ius civile: il dante causa de cuius → Successore herede (erede) → Posizioni giuridiche soggettive hereditas → delazione ereditaria, chiamata che coincide con la morte del dante causa.

Tipologie di delazione

La delazione può essere:

  • Testamentaria: cioè basata su un testamento valido ed efficace.
  • Legittima: cioè in forza di legge, e per questo è definita anche successione “ab intestatio”.

Queste due tipologie di delazione sono incompatibili e si escludono a vicenda.

Accettazione dell'eredità

Una volta realizzata la delazione, il successore diventa erede:

  • Automaticamente (heredes necessarii) in seguito all’accettazione (auditio).
  • Volontariamente (heredes voluntarii).

Nota Bene: la qualità di erede, una volta acquisita, non si può perdere.

Intrasmissibilità della delazione ereditaria

In caso di morte del successore prima della sua accettazione, i suoi successori a loro volta non possono accettare l’eredità stessa. Alcuni temperamenti a questa regola sono stati introdotti in epoca classica e postclassica; con Giustiniano, tramite la trasmissio giustinianea (del 529), viene riconosciuta agli eredi del successore chiamato ad accettare l’eredità, la facoltà di acquistare in sua vece l’eredità stessa entro un anno dal giorno in cui il dante causa ha avuto notizia della delazione o dal giorno della delazione stessa se il dante causa non ne aveva avuto conoscenza.

La delazione ereditaria è a forziori, comunque, intrasmissibile con atti inter vivos: non ne è eccezione la “in iure cessio hereditatis” perché in questo caso il cessionario non diviene immediatamente erede. Questo istituto in ogni caso cade in desuetudine in età postclassica.

Capacità giuridica

Entrambi i soggetti devono avere capacità giuridica e devono, quindi, essere liberi, essere cittadini romani e sui iuris. Possono essere eredi anche i nascituri, purché già concepiti al tempo della morte del dante causa.

Successione ab intestato e successione testamentaria

Per ereditando: in questo caso dobbiamo parliamo di testamenti deve avere la capacità factio:

  • Giuridica al momento della morte;
  • Attiva: capacità di fare testamento;
  • Passiva: capacità di acquistare come heredes;

Nel caso degli eredi volontari deve sussistere al momento dell’accettazione. Perché ci sia testamenti factio attiva devono esserci capacità giuridica, a partire da quando si redige il testamento fino al momento della morte, sia capacità di agire, al momento della redazione del testamento. Perché ci sia testamenti factio passiva deve esserci capacità giuridica sia al tempo della redazione del testamento sia al momento della delazione (nel caso di eredi volontari la capacità giuridica doveva esserci al momento dell’accettazione).

Eccezioni

Nell’ipotesi di filii familias direttamente soggetti alla patria potestas del testatore e per i servi manomessi del testamento è prevista un’eccezione: essi possono essere istituiti come eredi anche se al momento della costituzione del testamento sono privi della capacità giuridica. Qualora questi siano altrui, essi non possono acquistare a se stessi ma solo al loro avente potestà, previo consenso di quest’ultimo.

Gli incapaci non possono né trasmettere né ricevere mortis causa; nel caso in cui per sbaglio questi siano istituiti come eredi, al loro posto è chiamato all’eredità il sobstitutos. Nell’ipotesi in cui sia il testatore ad essere incapace l’intero testamento sarà nullo e la successione diventerà ab intestato.

Lex Iulia e Lex Papia Poppaea

Nel caso di “caelibes” e “orbi”: in riferimento a queste due ipotesi le fonti cui fare riferimento sono la lex Iulia e la lex Papia Poppaea. Sono considerati caelibes tutti i soggetti non coniugati in età matrimoniale, mentre orbi sono i soggetti coniugati ma senza figli.

Capacitas (cioè la capacità di acquistare mortis causa): A queste figure è negata la capacità totalmente per i celibi; la metà di quanto disposto in loro favore per gli orbi. La capacitas è richiesta al momento della morte del testatore, ma per i celibi è prevista un’eccezione: questi, infatti, possono conseguirla entro 100 giorni. Ciò che non viene acquistato dai soggetti privi di capacitas va ad aumentare quanto previsto per i coeredi discendenti del testatore, o in mancanza ai coeredi con figli e poi ai legatari con figli (in assenza di queste altre figure, l’eredità va all’erario).

Soggetti indigni

I soggetti “indigni”: questi soggetti non sono considerati incapaci a ereditare, ma ciò che viene disposto in loro favore viene rivendicato extra ordinem dall’erario.

Alcuni esempi di soggetti che sono considerati indegni: chi uccide il de cuius; chi impedisce al de cuius di testare o ne impugna il testamento come falso; i rei d’adulterio e di stupro.

Acquisto dell'eredità

Gli eredi possono essere:

  • Eredi necessari: Essi diventano eredi automaticamente con la morte del de cuius: non devono accettare l’eredità ma non possono nemmeno rinunciarvi. Possono esserlo “sui” e schiavi manomessi direttamente nel testamento. Per “sui” si intendono i familiari soggetti direttamente alla potestas del dante causa al momento della sua morte. L’eredità può essere sia attiva che passiva (debiti). Nel caso in cui sia passiva spetta agli eredi coprire i debiti con il loro patrimonio personale. Dall’ultima età repubblicana gli viene però concesso il beneficum abstinendi, ovvero la possibilità di rinunciare all’eredità ed evitare così la proscriptio. Questa alternativa non è, però, prevista per gli schiavi manomessi nel testamento che, non avendo quindi la possibilità di rinuncia sono comunque tenuti ad eseguire a proprio nome la honorum venditio.
  • Eredi volontari: Anche detti heredes extranei. Essi diventano eredi solo dopo l’accettazione: prima di questo momento l’eredità è giacente e può eventualmente essere oggetto di usucapio pro herede.

Metodi di accettazione

  • Cretiodire: Mediante atto formale rientrante tra gli actus legitimi, basato sulla pronuncia di determinate parole che esprimono la volontà. Talvolta può essere indicato nel testamento come mezzo obbligatorio da realizzare entro un preciso termine. Scompare dall’età postclassica.
  • Pro herede gestio: Mediante modo informale, consistente in un’accettazione tacita tramite chiari comportamenti concludenti.

In entrambi i casi l’adizione deve essere compiuta personalmente dopo la delazione. Eventuali termini possono essere imposti dal pretore su richiesta dei creditori.

Fusione dei patrimoni

Con l’accettazione della proprietà i patrimoni del de cuius e degli eredi diventano una cosa unica, per questo, nel caso di eredità passiva, i creditori si rifanno direttamente sugli heredes. Nel caso di mancata accettazione dell’eredità si procede allora alla honorum venditio a nome del dante causa questo può non essere gradito dagli eredi e può non essere conveniente per i creditori, poiché ciò comporta la diffamazione del de cuius.

Soluzioni alternative

  • Factum ut minus solvatur: Accordo tra eredi e creditori, prima dell’accettazione dell’eredità, per il pagamento di una sola percentuale dei debiti del dante causa. Nel caso in cui fosse poi chiesta loro una percentuale maggiore, gli heredes avrebbero potuto opporre l’exceptio pacti conventi.
  • Auditio mandato creditorum: Accettazione dell’eredità da parte degli eredi su mandato dei creditori ereditari ai quali i primi avrebbero pagato debiti entro l’attivo ereditario. Nel caso di richiesta di pagamento oltre a quanto stabilito gli heredes possono rivalersi contro i creditori ereditari con l’actio mandati contraria.
  • Beneficium inventarii: (aggiunto da Giustiniano) Possibile per il successore che, entro 1 mese dalla delazione inizia l’inventario dell’eredità, e lo termina entro due mesi successivi. L’erede che accetta poi il patrimonio ereditario è tenuto al pagamento dei debiti del defunto per l’ammontare dell’attivo ereditato.

Separatio bonorum

Nell’ipotesi opposta, in altre parole quando è l’erede ad avere debiti e un patrimonio insufficiente, il pregiudizio per l’unione dei patrimoni è dei creditori ereditari; una soluzione pensata per questa ipotesi è il decretum di separatio bonorum emanato dal pretore su richiesta dei creditori ereditari contro l’erede: in questo modo la bonorum venditio per i debiti è eseguita solo sui beni del successore e i creditori ereditari si soddisfano per intero o comunque nella misura maggiore sui beni ereditari (tramite una procedura separata).

Hereditas

L’hereditas è definita “universitas”, cioè un complesso di beni quali beni di proprietà, crediti e debiti, che nel caso di passività è complessivamente oggetto di bonorum venditio; che può essere incrementata o ridotta.

Essa è definita anche come “ius” (ius successionis o ius hereditatis), che ha come oggetto la stessa universitas. Alcune situazioni soggettive in capo al defunto non vengono però trasmesse, ma si estinguono con la morte del titolare: ad esempio usufrutto, diritti affini, potestà familiari.

Eredi necessari e volontari

Per quanto riguarda gli eredi necessari, essi sono considerati automaticamente possessori delle cose di cui il de cuius era già in possesso, mentre gli eredi volontari diventano possessori, nella stessa posizione del dante causa, al momento dell’accettazione. Possono esserci, comunque, alcune situazioni che fanno capo all’ereditando che si trasmettono ai familiari più stretti anche qualora questi non siano eredi, e che restano escluse in ogni altro caso.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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