La successione
Le successioni mortis causa
Per successione si intende quel fenomeno giuridico consistente nell’avvicendamento di un soggetto ad un altro in una situazione giuridica soggettiva attiva o passiva. Nella successione mortis causa si verifica il trasferimento di tutti i diritti del defunto (de cuius o ereditando), di tutte le situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale facenti parte della sfera di titolarità del de cuius ad altri soggetti individuati dal de cuius stesso (successione testamentaria) o dal legislatore (successione legittima). La connotazione patrimoniale della successione mortis causa si rifà all’importanza e al legame indissolubile della materia con i principi alla base nel nostro ordinamento del diritto di proprietà. Art 42
Tipi di successione
La successione può essere di due tipi:
- Successione a titolo universale. Quando il successore (erede) succede in universum ius ovvero nella totalità dei rapporti attivi e passivi del de cuius o in una quota dei medesimi (art. 456 ss c.c.).
- Successione a titolo particolare. Quando il successore (legatario) succede in singoli specifici rapporti giuridici (art. 649 ss c.c.).
Successione anomala: ipotesi nelle quali il legislatore si discosta dai criteri generali dettati per individuare alla morte di un soggetto i destinatari dei suoi beni e rapporti giuridici.
Divieto dei patti successori
Art. 458 c.c. – Divieto di patti successori. Fatto salvo quanto disposto negli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con la quale taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi.
Essi sono le convenzioni stipulate tra due o più soggetti con cui si dispone della propria successione (patti istitutivi) o gli atti con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (patti dispositivi) o rinuncia ai medesimi (patti abdicativi). Ci sono tre fondamenti diversi del divieto a seconda del tipo di patto:
- Istitutivi. Consistendo in un contratto, la ratio del divieto sta nella circostanza che il legislatore ha stabilito due tipi di successioni (per testamento o legittima) e non una contrattuale; e nel fatto che una disposizione contrattuale mancherebbe del carattere della revocabilità che connota il testamento.
- Dispositivi e abdicativi. La ratio sta nel fatto che il legislatore vuole impedire che il soggetto disponga per esigenze contingenti delle future ragioni ereditarie senza una piena consapevolezza della loro entità. E poi nel fatto che si vuole evitare il cd votum captandae mortis ovvero il desiderio della morte del soggetto titolare dei diritti che perverranno una volta aperta la successione.
Si discute su questa norma di una eventuale abrogazione per l’esistenza in altri ordinamenti (Germania) del cd ‘contratto successorio’. La recente introduzione del ‘patto di famiglia’ (art 768 bis) nel 2006 potrebbe essere stato un inizio in quanto esso è sicuramente in deroga con il divieto dei patti successori.
Patti di famiglia
Art. 768 bis c.c. (introdotto dalla legge 55/2006) – Nozione. È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Il patto di famiglia è un contratto che realizza un patto successorio lecito stipulato tra un imprenditore, da un lato, e i suoi discendenti, il coniuge e gli altri legittimari, dall’altro, con il quale lo stesso imprenditore trasferisce l’azienda a uno o più discendenti, senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, dopo la sua morte, rimettere in discussione il patto chiedendo la collazione o la riduzione delle disposizioni testamentarie. Chi si è visto assegnare l’azienda deve liquidare gli altri partecipanti al contratto col pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote loro spettanti (la liquidazione può essere anche in natura). È un negozio inter vivos e costituisce un atto di liberalità del disponente, esso deve essere concluso mediante atto pubblico e può essere integrato, modificato o sciolto con contratto successivo.
Apertura della successione
Art. 456 c.c. – Apertura della successione. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Il domicilio del defunto è fondamentale per individuare l’autorità giudiziaria competente, il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione definito 'giudice delle successioni'. [es. autorizza la vendita dei beni]. (ART 457) Aperta la successione è necessario individuare i successibili del de cuius e se sia quindi una successione testamentaria o legittima (questa sarà nel caso in cui manca in tutto in parte il testamento). I momenti dell’identificazione dei successibili sono la vocazione (individuazione in astratto in base ai criteri dell’art 457) e la delazione (chiamata concreta e attuale in favore del successibile).
Capacità di succedere (art 462)
La capacità di succedere si configura come l’idoneità ad essere soggetto di rapporti successori, ad acquistare quindi le situazioni soggettive che facevano capo al defunto. Essa spetta alle persone fisiche nate o concepite al tempo dell’apertura della successione. Essa deve ricondursi alla capacità giuridica e non d’agire: a questa seconda si riconduce l’accettazione dell’eredità (non scontatamente legata alla capacità di succedere), negozio giuridico, che in quanto tale presuppone la capacità di agire.
Sono capaci di succedere anche le società, le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti muniti di personalità giuridica, anche se non riconosciuti. L’incapacità a succedere non è prevista dal c.c. in maniera assoluta ma solo in forme di incapacità relativa di ricevere per testamento: casi sono l’incapacità del tutore o del protutore rispetto all’incapace; quella del notaio, dei testimoni e dell’interprete rispetto al testatore, in caso di testamento pubblico; quella di chi ha scritto o ricevuto il testamento in segreto rispetto al testatore.
Indegnità (art. 463 c.c.)
È la situazione di chi avendo compiuto atti gravi contro il de cuius (uno degli atti delle sette cause di esclusione dell’art 463) quando questi era in vita è escluso dalla successione. Essa non si configura come un’incapacità di succedere in quanto l’indegno può acquistare i diritti derivanti dalla successione, salvo poi l’obbligo di restituirli nel momento in cui l’autorità giudiziaria emette un provvedimento su istanza degli interessati in questo senso (l’indegno potest capere, sed non retinere).
Essa ha carattere relativo e personale: il soggetto è indegno a succedere solo in relazione al soggetto nei confronti del quale ha commesso uno degli atti rientranti nell’art 463 e colpisce solo la persona dell’indegno e non i suoi successori. I casi in cui un soggetto sia dichiarato indegno sono:
- Omicidio, tentato omicidio o istigazione al suicidio commessi contro la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, un discendente o un ascendente stesso della medesima.
- Calunnie rivolte contro dette persone denunciate ingiustamente per un reato punibile con l’ergastolo o la reclusione per un tempo minimo di tre anni oppure per aver testimoniato falsamente contro di loro imputati per i predetti reati.
- Decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti del soggetto defunto e non reintegrazione.
- Attentato alla volontà di testare del soggetto della cui successione si tratta nell’ambito della realizzazione del testamento.
- Soppressione, alterazione, falsificazione, occultamento dell’atto testamentario.
Riabilitazione dell’indegno
Proprio perché l’indegnità non è una forma di incapacità, l’indegno può essere riabilitato.
Art. 466 c.c. – Riabilitazione dell’indegno. Chi è incorso in indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (riabilitazione espressa). Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa di indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria (riabilitazione tacita o parziale).
In questo secondo caso, non si tratta di una vera e propria forma di riabilitazione secondo la dottrina, ma di una limitazione delle conseguenze derivanti dall’indegnità esclusivamente rispetto a beni o diritti attribuiti.
Posizione del chiamato all'eredità
Il soggetto in favore del quale l’eredità è devoluta assume la qualifica di chiamato all’eredità nel periodo che intercorre tra il momento dell’apertura della successione e quello dell’accettazione dell’eredità.
Art. 460 c.c. – Poteri del chiamato prima dell’accettazione. Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si sia provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità.
Acquisto dell'eredità e del legato
Art. 459 c.c. – Acquisto dell’eredità. L’eredità si acquista con l’accettazione. L’acquisto dell’eredità non è automatico, esso presuppone l’accettazione da parte dell’erede, che potrebbe non avere alcun interesse, economico o morale, a conseguire l’eredità. Con l’apertura della successione il successibile quindi non è ancora erede ma chiamato all’eredità e ha il diritto di accettarla. Essa ha effetto retroattivo al momento dell’apertura. L’accettazione può essere espressa o tacita.
Quella espressa è un negozio giuridico unilaterale non recettizio e assolutamente irrevocabile (ciò si giustifica secondo il principio romanistico semel heres semper heres: l’ordinamento non tollera incertezze o discontinuità riguardo della individuazione dell’erede che rappresenta la proiezione del de cuius), è negozio formale, si verifica con atto pubblico o in scrittura privata, è negozio giuridico puro (o actus legitimus) nel senso che non tollera l’apposizione di condizioni o termini (se ce ne sono, la dichiarazione è nulla).
Quella tacita si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Il legislatore prevede due fattispecie legali tipiche di accettazione tacita: la donazione, la vendita o cessione che il chiamato faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi; la rinunzia ai diritti di successione fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati (rinunzia traslativa).
L’accettazione dell’eredità può essere impugnata se è effetto di violenza o di dolo e l’azione si prescrive nel termine di cinque anni da quando è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. Essa non può essere impugnata per errore. Prescrizione: il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell’apertura della successione.
Modi di accettazione
Art. 470 c.c. – Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario. L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio d’inventario. L’accettazione con beneficio d’inventario può farsi nonostante qualsiasi divieto del testatore.
- Accettazione pura e semplice. Nel quale caso l’erede accetta provocando la confusione del suo patrimonio con quello del de cuius. Di conseguenza sarà responsabile per i debiti e i legati che gravano sull’eredità anche ultra vires cioè impegnando il suo patrimonio personale nel caso l’importo dei debiti e dei legati superi il valore dell’eredità acquistata (damnosa hereditas).
- Accettazione con beneficio d’inventario. L’erede risponderà solo intra vires, ovvero nei limiti del valore di quanto ricevuto. Il beneficio d’inventario permette di evitare che si verifichi il fenomeno della confusione dopo l’accettazione: tale diritto non può essere mai escluso dal testatore. Si fa mediante dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere del tribunale in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Dev’essere quindi sempre espressa.
È importante dire che se il chiamato all’eredità è in possesso di beni ereditari, anche uno solo, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione e se non lo fa è considerato erede puro e semplice. Ove non sia in possesso di essi egli può accettare con beneficio d’inventario finché il suo diritto non è prescritto.
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