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SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL’EREDE
Nel caso in cui l’erede incorre in una delle cause di decadenza del beneficio d’inventario, i creditori e i legatari
perdono garanzie: per evitarlo è necessario che essi chiedano la separazione dei beni del defunto da quelli
dell'erede, che possono esercitare entro tre mesi dall’apertura della successione.
EREDITÀ GIACENTE
Con la morte del de cuius, il chiamato all’eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di
una manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del de cuius e l’eventuale accettazione
può intercorrere del tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.
Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è
predisposto l’istituto dell’eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell’autorità
giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell’eredità fino al momento in cui quest’ultima non venga
accettata o, in mancanza dell’accettazione, non sia devoluta allo Stato.
Nel caso di devoluzione allo Stato, in mancanza di chiamati che possano accettare l’eredità si parla di eredità
vacante.
I presupposti della fattispecie di giacenza, pertanto, sono:
mancanza di accettazione da parte del chiamato;
mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari;
nomina del curatore che rappresenta l’inizio della “giacenza”. 6
AZIONE DI PETIZIONE D’EREDITÀ ed erede apparente
L’azione di petizione di eredità è l’azione esercitabile dall’erede che, in seguito all’accettazione dell’eredità, può
richiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti i beni o parte dei beni
ereditari a titolo di erede, o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. Art 533
La petizione d’eredità è:
REALE (è esperibile nei confronti di chiunque possieda beni ereditari senza titolo).
UNIVERSALE (non è diretta alla restituzione di un bene specifico bensì al riconoscimento della
complessiva qualità di erede ovviamente allo scopo di conseguire la restituzione dei beni rientranti
nell’asse ereditario).
IMPRESCRITTIBILE (salvo gli effetti dell’usucapione)
ASSOLUTA (può essere esercitata contro chiunque possieda)
L’erede apparente è colui che pur non essendo erede si comporta e appare quale erede.
All’erede apparente, possessore in buona fede, definito come colui che acquista il possesso dei beni ereditari
per errore (senza colpa grave per tale errore), ha un trattamento più favorevole. Ad es: se aliena qualcosa in
buona fede, dovrà restituire il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Il possessore in mala fede di bene ereditari
invece in caso di alienazione di beni non è obbligato solo a restituire il prezzo o il corrispettivo concretamente
ricevuto ma deve restituire all’erede il valore reale del bene.
La Successione Legittima
Art. 565 c.c. – CATEGORIA DELLE SUCCESSIONI. Nella successione legittima (o ab intestato) l’eredità si devolve al coniuge,
ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo
le regole stabilite nei presenti titoli.
La successione legittima interviene qualora il de cuius non provveda a predisporre il testamento totalmente o
parzialmente (la successione legittima può infatti concorrere con quella testamentaria), oppure quando
quest’ultimo non disponga per tutto il patrimonio.
LA SUCCESSIONE DEI PARENTI
Categorie privilegiate in questo tipo di successione sono quelle del coniuge e dei figli.
Art. 566 c.c. - SUCCESSIONE DEI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali
.
(cui sono equiparati dall’art 567, quelli legittimati e adottivi), in parti uguali
I figli concorrono solo con il coniuge superstite: se il figlio è uno solo metà dell’eredità spetta al coniuge, metà
ad egli; se c’è più di un figlio, un terzo spetta al coniuge, i restanti due terzi si dividono tra i figli. Sono successibili
anche i nascituri che risultino concepiti al momento dell’apertura della successione (art 462).
I figli, sia legittimi che naturali (riconosciuti giudizialmente), succedono all’eredità nella stessa misura, salvo per
la possibilità, garantita ai figli legittimi di esercitare il diritto di commutazione (consiste per l'appunto nella
possibilità, concessa ai figli legittimi, di soddisfare, in denaro o in beni immobili ereditari, la quota spettante ai
secondi, rendendoli in questo modo estranei alla comunione ereditaria.)
Se non vi sono figli, l’eredità si devolve ai genitori o ascendenti del de cuius i quali concorrono con il coniuge
nonché con fratelli e sorelle. In mancanza anche di questi parenti, succedono altri parenti collaterali fino al 6°
grado. Al di là dei parenti di sesto grado, succede lo Stato. 7
I figli incestuosi hanno invece diritto a una rendita vitalizia pari alle rendite della quota di eredità alla quale
avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta, hanno inoltre diritto a ottenere la
capitalizzazione di questo assegno..
LA SUCCESSIONE DEL CONIUGE
Art. 583 c.c. – SUCCESSIONE DEL SOLO CONIUGE. In mancanza di figli legittimi o naturali, ascendenti, di fratelli o sorelle, al
.
coniuge si devolve tutta l’eredità
In altre parole il coniuge consegue tutta l’eredità solo nel caso in cui non vi siano parenti di primo o secondo
ordine (discendenti o ascendenti), in caso contrario conseguirà una quota più o meno grande dell’eredità.
SUCCESSIONE DELLO STATO
In caso di mancanza del coniuge o di parenti entro il sesto grado, l’eredità che si definisce ‘vacante’ è devoluta
allo Stato, che acquista il diritto senza bisogno di accettazione, non può rinunciare, rispondendo di debiti e legati
non oltre il valore dell’attivo ereditario stesso (intra vires).
La successione testamentaria
Art. 587 c.c. – TESTAMENTO. Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato
di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente
siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se
.
manchino disposizioni di carattere patrimoniale
L’elemento fondamentale della successione testamentaria è il testamento, considerato come strumento
dichiarativo delle volontà ultime del de cuius (colui che è deceduto, il testatore), quindi come unico strumento
che consente la piena esplicazione della personalità umana, attraverso il rispetto della sua autonomia di scelta
anche dopo la morte, con il quale il privato può disporre del proprio patrimonio per il periodo successivo alla
cessazione della sua esistenza.
Il testamento è un negozio giuridico:
. L’erede è continuatore della persona stessa del de cuius. Non può essere compiuto
PERSONALE
mediante rappresentazione. UNIPERSONALE: deve rispecchiare la volontà del solo testatore e
contenere esclusivamente disposizioni da lui provenienti.
. In quanto si perfeziona con la sola volontà del testatore.
UNILATERALE
. Per la sua validità sono necessarie le forme previste per legge.
FORMALE
All’interno di un testamento è necessario fare una prima distinzione tra :
CONTENUTO
. Contenuto atipico del testamento. L’insieme di disposizioni testamentarie che non
NON PATRIMONIALE
sono dirette a realizzare la funzione tipica del testamento (ovvero quella patrimoniale). I casi sono ad
esempio: obblighi di carattere morale; riconoscimento o legittimazione del figlio naturale, riabilitazione
dell’indegno; nomina di un curatore speciale o esecutore del parlamento; indicazione di un tutore o di
un protutore.
. Contenuto tipico: definire l’assetto dei rapporti patrimoniali del de cuius per il tempo in
PATRIMONIALE
cui avrà cessato di vivere
IL LEGATO
È una disposizione testamentaria a titolo particolare in base alla quale un soggetto succede in uno o più rapporti
specifici e determinati. Il legatario non diviene erede del defunto, per questa ragione non risponde dei debiti
che derivano dal legato oltre il suo valore (intra vires). 8
L’acquisto del legato avviene IPSO IURE, ovvero senza che l’accettazione sia necessaria, ma è pur sempre
possibile rinunciare, solo che per la rinuncia non è previsto alcun termine; per questa ragione è possibile
rivolgersi all’autorità giudiziaria affinchè fissi un termine entro il quale il legatario dichiari la sua decisione.
Distinguiamo due tipologie di legato:
(legatum per vindicationem): Quando l’oggetto del legato è un diritto di proprietà su una cosa
DI SPECIE.
determinata o un altro diritto già appartenente al defunto. In tal caso, il diritto si trasferisce
automaticamente al legatario all’apertura della successione.
.(legatum per damnationem): quando l’oggetto sono cose determinate solo nel genere. Il
DI GENERE
legatario al momento dell’apertura della successione acquista solo un diritto di credito nei confronti
dell’obbligato ad ottenere la prestazione delle cose cui si riferisce il legato. : l’onorato è il
Nell’ambito di questo legato si fa una distinzione tra soggetto onorato e soggetto onerato
legatario, l’onerato è colui che è tenuto all’adempimento del legato. Onerato è dunque l’erede ma può
anche essere, per disposizione del testatore,altro legatario e in tal caso si parla di sublegato, il quale ne
risponderà nei limiti di ciò che ha ricevuto (intra vires). Nel silenzio del testatore, il legato è sempre a
carico dell’erede. : il legato a favore di un soggetto che è anche stato istituito erede: in tal caso il
Esiste anche il prelegato
legato è a carico dell’intera eredità e si considera come legato per il suo intero ammontare.
INCAPACITA’ DI DISPORRE PER TESTAMENTO: (art 591)
Ci sono tre casi ed essi sono:
- la minore età;
- l’interdizione per infermità di mente;
- l’incapacità di intendere e di volere.
LA FORMA
Il testamento è un negozio solenne o formale. Le forme previste dalla legge sono:
TESTAMENT