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Obbligazioni

L’obbligazione (art 1174 e 1175, sebbene risalgano al diritto romano) consiste in un vincolo giuridico tra due soggetti, per il quale un soggetto (debitore o soggetto passivo) è tenuto ad un determinato comportamento suscettibile di valutazione economica (prestazione) verso l’altro soggetto (creditore o soggetto attivo) per soddisfare un interesse anche non patrimoniale di quest’ultimo.

Fonti dell'obbligazione

Per l’art 1173 le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito (prime due classi generali del sistema) o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico (terza classe residuale). Per ‘fonti’ si intendono i fatti giuridici da cui le obbligazioni derivano, i fatti determinativi di vicende costitutive del rapporto obbligatorio. Tali fatti rappresentano i ‘titoli’ che sorreggono ed identificano il rapporto obbligatorio. Si può distinguere tra fonti volontarie e legali: le prime sono connesse all’esplicazione dell’autonomia negoziale, traggono origine dalla volontà degli interessati; le seconde si ricollegano direttamente alla legge.

Caratteri

Sono diritti relativi caratterizzati da mediatezza e relatività: il credito si realizza grazie alla mediazione, alla cooperazione di un altro soggetto; possono essere fatti valere solo contro il debitore.

Struttura

Sono formati da soggetti (i titolari delle situazioni soggettive di credito e di debito); contenuto (indicante i poteri e i doveri in capo ai soggetti, pretesa e obbligo di prestazione); l’oggetto, il bene, l’utilità che il debitore deve procurare al creditore.

Soggetti

Titolari delle situazioni soggettive giuridiche di credito e di debito, attiva e passiva, possono essere, se in presenza di fonti volontarie, autori del ‘titolo’ oppure in presenza di fonti legali, solo titolari e non autori. Essi, debitore e creditore, esprimono diversi centri di interessi. Esiste anche la possibilità che di una di queste situazioni siano titolari più di un soggetto (contitolari). Essi devono essere determinati o determinabili attraverso dei criteri indicati. Può avvenire che la persona del debitore o del creditore possano mutare nel tempo, in quanto l’obbligazione è connessa ad altra situazione soggettiva, per cui il mutamento della titolarità di quest’ultima lo trasferisce anche alla prima (cd. Ambulatorietà dell’obbligazione). È il fenomeno delle obbligazioni reali per le quali l’acquisto del diritto comporta l’assunzione anche di altre obbligazioni accessorie.

Contenuto

Il contenuto differisce a seconda delle due posizioni. Nel caso del creditore (posizione attiva) il contenuto consiste nella pretesa alla prestazione di un bene per soddisfare l’interesse del creditore (non per forza patrimoniale). Nel caso del debitore (posizione passiva) il contenuto consiste nell’obbligo di prestazione di un bene al creditore. La prestazione è quindi il comportamento dovuto da parte del debitore al creditore per creare una particolare utilità.

  • La patrimonialità: deve essere suscettibile di valutazione economica. Una valutazione di carattere oggettivo, per la sua essenza, oppure di carattere soggettivo, in riferimento al ‘prezzo’ degli interessi coinvolti. Anche una prestazione oggettivamente non patrimoniale è suscettibile di valutazione economica.
  • La corrispondenza ad un interesse (anche non patrimoniale) del creditore.
  • Deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile, secondo i requisiti dell’oggetto del contratto.
  • La temporaneità.

Esistono prestazioni di dare (trasferimento di un diritto), di consegnare (procurare la disponibilità materiale della cosa), di fare (realizzare un fatto quale risultato dell’attività materiale o giuridica dovuta) o anche di non fare (obbligazione negativa, astenersi da un comportamento). Le obbligazioni di garanzia hanno una particolare fisionomia: il debitore assume l’obbligazione di procurare una certa sicurezza nella realizzazione del credito.

L’obbligazione è istantanea quando si caratterizza per la unitarietà del comportamento programmato e dovuto in funzione della realizzazione di un interesse unitario del creditore; è di durata quando mira a soddisfare un interesse duraturo del creditore (a sua volta: continuata o periodica a seconda che la prestazione perduri nel tempo o si esegui ad intervalli di tempo).

Oggetto

È la prestazione, o meglio il bene oggetto di essa. È un’entità punto di incidenza sia del diritto del creditore sia del dovere del debitore.

  • Beni di consumo o beni di non consumo: a seconda che esso sia destinato a soddisfare consumi personali o familiari o all’esplicazione di un’attività economica.
  • Obbligazioni di specie o di genere: nel primo caso è rivolta a procurare una cosa determinata nella sua individualità, nel secondo una cosa determinata solo per la sua appartenenza ad un genere (in tal caso deve procurare un bene di qualità non inferiore alla media).
  • Obbligazioni di mezzi o di risultato: nelle prime il debitore presta la propria attività per consentire il raggiungimento del risultato desiderato dal creditore (il conseguimento però dello scopo rimane estraneo all’impegno debitorio); nelle seconde il debitore deve procurare il risultato stesso.

Dovere di correttezza

Per l’art 1175 il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza che consisterebbe in un generale principio di buona fede oggettiva. Per il debitore il dovere di correttezza si specifica nell’imposizione di obblighi accessori o strumentali alla esecuzione della prestazione dovuta; per il creditore nella imposizione del dovere di non aggravare la posizione debitoria, agevolandola anzi. A carico di entrambi è il dovere di preservare l’interesse dell’altro, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio. A carico di entrambi anche il dovere di informazione.

Il principio di inesigibilità: è ammesso l’inadempimento del debitore qualora egli risulti giuridicamente giustificato perché l’interesse che gli impedisce di rispondere all’obbligazione è superiore o ha valore preminente (tutelato ad es dalla Cost) rispetto a quello del creditore.

Obbligazioni naturali

Il vincolo obbligatorio di carattere giuridico va tenuto distinto dai molteplici obblighi di carattere morale, religioso o sociale ai quali ciascun individuo può sentirsi vincolato. Le obbligazioni rilevanti per il diritto, infatti, sono unicamente le obbligazioni munite di azione: il creditore, di fronte all'inadempimento del debitore, può agire in giudizio al fine di ottenere l'adempimento e/o il risarcimento del danno (si parla, a tale proposito, di obbligazioni civili). In alcuni casi, però, l'ordinamento attribuisce rilievo ai doveri morali o sociali; ai sensi dell'art. 2034 c.c., in particolare, “non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente pagato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace”.

La norma fa riferimento alle cd. obbligazioni naturali, le quali sono sfornite di azione, nel senso che non è possibile rivolgersi al giudice per ottenerne l'adempimento; tuttavia, se un soggetto esegue spontaneamente la prestazione, quest'ultima non è ripetibile, nel senso che colui che ha pagato non potrà più chiedere la restituzione.

Se io mi reco al ristorante, molto probabilmente mi sentirò in dovere di lasciare una mancia al cameriere che ha servito il mio tavolo. Il cameriere non può pretendere la mancia, perché io non sono obbligato giuridicamente ad eseguire quella prestazione; tuttavia, se spontaneamente ho lasciato una mancia, non posso successivamente tornare indietro e chiederne la restituzione.

  • L'esistenza di un dovere morale o sociale che spinge il soggetto ad eseguire una certa prestazione (è stata considerata obbligazione naturale non ripetibile, ad esempio, l'elargizione di denaro effettuata da un uomo ad una donna nel corso di una relazione sentimentale); (Questo elemento permette di distinguere l'obbligazione naturale dalla donazione, perché chi dona qualcosa è spinto da un intento di liberalità, cioè dall'intento di arricchire un altro soggetto senza ricevere in cambio alcun corrispettivo.)
  • Colui che adempie deve essere capace di agire, perché il pagamento effettuato da un soggetto incapace è sempre ripetibile;
  • L'adempimento deve essere spontaneo, nel senso che colui che esegue la prestazione non deve esservi stato costretto in alcun modo.

Sono state considerate obbligazioni naturali:

  • Il pagamento di un debito prescritto;
  • Il pagamento di debiti di giuoco o scommesse;
  • Il pagamento di interessi fissati verbalmente in misura superiore a quella legale;
  • La riparazione di un danno anche dove non esistono tutti i presupposti per il risarcimento.

Alcune specie di obbligazioni

Obbligazioni semplici vs obbligazioni complesse: nella prima ci sono soli due soggetti e un’unica prestazione; nella seconda una molteplicità di soggetti e/o di prestazioni. Quella complessa può essere:

  • Plurisoggettiva (se la molteplicità riguarda i soggetti di una o di entrambe le posizioni soggettive),
  • Cumulativa (quando sono dedotte più prestazioni in un’obbligazione).

Obbligazione parziarie e solidali: parziaria è quando vi sono più debitori e ciascuno di essi è tenuto a pagare solo la sua parte di debito; il creditore, quindi, può esigere da ciascun debitore solo la parte di debito cui questo è tenuto. L'obbligazione è parziaria, altresì, quando vi sono più creditori e ciascuno di essi può esigere dal debitore soltanto quella parte della prestazione alla quale ha diritto.

L'obbligazione è solidale quando vi sono più debitori e ciascuno di essi è tenuto all'adempimento dell'intero debito (cd. solidarietà passiva). Il creditore, quindi, può esigere da ciascun debitore l'intera prestazione e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera anche gli altri.

La solidarietà passiva assume una particolare fisionomia quando è caratterizzata da sussidiarietà: più debitori pur essendo obbligati dal vincolo di solidarietà all’adempimento della stessa prestazione, vi sono tenuti secondo un ordine gerarchico.

L'obbligazione è solidale, inoltre, quando vi sono più creditori ciascuno dei quali può esigere dal debitore l'intera prestazione e l'adempimento libera il debitore stesso anche nei confronti degli altri creditori (cd. solidarietà attiva).

Presupposti della solidarietà sono:

  • L'esistenza di una pluralità di creditori o di debitori;
  • L'unicità della prestazione (eadem res debita), in quanto se due o più soggetti si obbligano, con un unico atto, ad effettuare prestazioni di tipo diverso non può esservi solidarietà;
  • L'unicità della fonte dell'obbligazione (eadem causa obligandi), nel senso che l'obbligazione deve derivare da un medesimo atto o fatto (ad esempio, da un unico contratto).

La solidarietà passiva è presunta dalla legge (art 1294). Quindi essa può essere derogata dalla legge o dalla volontà concorde delle parti. La solidarietà attiva invece non si presume dalla legge ma deve essere espressamente prevista dalla legge o risultare dal titolo. Nei rapporti interni l’obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno di essi. Le parti di ciascuno di essi si presumono uguali. Il debitore che ha pagato l’intero debito ha diritto di regresso verso gli altri condebitori: può pretendere il rimborso della loro parte di prestazione. Così come il creditore che ha ottenuto l’adempimento per l’intero deve successivamente corrispondere agli altri creditori la parte a loro spettante.

Obbligazioni divisibili e indivisibili (art 1316): un’obbligazione è divisibile quando la prestazione ha ad oggetto una cosa o un fatto che è suscettibile di divisione. Quando sussistono più debitori o creditori di una prestazione divisibile e non opera la solidarietà, si parla di obbligazione parziaria. Un’obbligazione è invece indivisibile quando l’oggetto della prestazione NON è suscettibile a divisione per sua natura (i. oggettiva) o per il modo in cui è stata considerata dalle parti (i. soggettiva). L’indivisibilità inerisce sempre all’oggetto, all’utilità dovuta.

Obbligazioni alternative e facoltative: sottodivisione dell’obbligazione cumulativa. Un’obbligazione è alternativa quando due o più prestazioni sono dedotte in obbligazione in modo disgiuntivo e cioè alternativo. Quando le prestazioni sono due (o più di due, si parla di obb. altern. multipla, il debitore si libera seguendo una delle due prestazioni. Il potere di scelta spetta al debitore se non è attribuito al creditore o a un terzo. La scelta dev’essere compiuta o espressamente o tacitamente con la esecuzione di una delle prestazioni: la scelta è irrevocabile. Se una delle prestazioni diviene impossibile sono due i casi: se l’impossibilità sopravvenuta non è imputabile a nessun soggetto del rapporto obb, l’obbligazione alternativa si concentra nella prestazione possibile e diventa semplice; se una delle prestazioni viene meno per colpa del creditore, il debitore è liberato. L’obbligazione è facoltativa quando una sola prestazione è dedotta in obbligazione, è quindi semplice, ma il debitore può scegliere una facoltà diversa, preventivamente pattuita, per liberarsi.

Obbligazioni pecuniarie: obbligazioni che hanno ad oggetto una prestazione di dare e, specificamente, la prestazione di dare una somma di denaro (artt. 1277-1284 c.c.). I debiti pecuniari “si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale” (art. 1277 c.c.). Ciò significa che se un soggetto assume oggi un debito di 5.000 euro e si impegna a restituire tale somma tra cinque anni, al momento della scadenza egli sarà obbligato a versare al creditore gli stessi 5.000 euro, anche se nel frattempo, a seguito della svalutazione, il potere di acquisto del denaro si è modificato (cd. principio nominalistico).

Il principio nominalistico trova applicazione con riferimento a tutte le obbligazioni pecuniarie che hanno ad oggetto, fin dal principio, una somma di denaro determinata (cd. debiti di valuta). Sono debiti di valuta il pagamento del prezzo da parte del compratore, ma anche la restituzione di quanto pagato in ottemperanza a un contratto annullato o risolto ecc.

Esistono, però, anche ipotesi in cui il debitore è obbligato a trasferire al creditore un certo valore economico che, solo al momento dell'adempimento, si tradurrà in una somma di denaro determinata (cd. debiti di valore). A tali obbligazioni non si applica il principio nominalistico. Tipica ipotesi di debito di valore è l'obbligazione di risarcimento del danno, perché l'ammontare del debito deve essere equivalente al valore effettivo del danno. Se, ad esempio, provoco un sinistro a seguito del quale risulta distrutta la macchina di Caio, sono tenuto a pagare non una determinata somma di denaro, ma una somma di denaro sufficiente a compensare la diminuzione patrimoniale (il danno) sofferta dal danneggiato; se il risarcimento interviene dopo molti anni dall'incidente, devo pagare una somma corrispondente al valore attuale della vettura distrutta e non al valore che essa aveva al momento in cui ha subito il danno. Il debito di valore si trasforma in debito di valuta quindi nel momento in cui c’è la liquidazione, cioè quando viene determinato l’ammontare in denaro del danno (ad esempio).

Il regime degli interessi

L’ordinamento connette alla obbligazione pecuniaria l’obbligazione accessoria di pagamento degli interessi per il fatto in sé di utilizzare danaro altrui o di essere in ritardo col pagamento. Essi possono derivare dalla legge (interessi legali), dagli usi o fissati dalle parti (i. convenzionali). Ciò ha due funzioni fondamentali:

  • Remuneratoria: essa rileva due tipi di interessi:
    • Corrispettivi: interessi dovuti da un soggetto come corrispettivo del godimento di una somma di denaro altrui. Per crediti liquidi ed esigibili
    • Compensativi: quelli che ristabiliscono l’equilibrio economico tra contraenti, tendendo a compensare l’una parte del mancato godimento dei frutti della cosa consegnata all’altra parte prima di ricevere la controprestazione. Per crediti non liquidi e non esigibili
  • Sanzionatoria: essa rileva gli interessi moratori: quelli dovuti a titolo di risarcimento del danno per l’ingiustificato ritardo con il quale il debitore esegue il pagamento dovuto.

Gli interessi anatocistici sono interessi maturati, scaduti, non pagati sono suscettibili di produrre interessi a loro volta dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che siano interessi dovuti per almeno sei mesi.

Modificazioni del rapporto obbligatorio (nel lato attivo)

La modificazione nel lato attivo si realizza con la successione di un terzo nella posizione del creditore. Per il debitore è indifferente se il creditore sia quello originario o muti nel tempo, essendo in ogni caso obbligato ad eseguire la prestazione dovuta. Ci sono tre figure di successione tra vivi a titolo particolare: cessione del credito.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Frenzy10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Rossi Raffaele.
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