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ADEMPIMENTO:
Rappresenta il modo normale e fisiologico di attuazione del rapporto obbligatorio in quanto realizza
il diritto di credito mediante l’esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore facendo
conseguire al creditore il bene perseguito ad opera del debitore: è la vicenda estintiva
tipicamente satisfattiva. E’ attuazione di un obbligo e quindi atto dovuto, non ha natura
negoziale. E’ un atto in senso stretto essendo irrilevante l’intento che lo sostiene.
L’adempimento può essere compiuto dal debitore personalmente o mediante un mandatario (con
o senza rappresentanza) o altro soggetto legittimato all’adempimento. Il debitore risponde per
fatto degli ausiliari di cui si avvale nell’adempimento dell’obbligazione.
Il debitore che ha adempiuto ha diritto alla quietanza a proprie spese e a che sia annotato il
pagamento sul titolo se questo non viene restituito: la quietanza per il capitale fa presumere il
pagamento degli interessi.
L'adempimento, dunque, consiste nell'esatta esecuzione della prestazione da parte del debitore e
può essere considerato come la forma di estinzione tipica, perfetta, del rapporto obbligatorio; esso
libera il debitore e determina il soddisfacimento dell'interesse del creditore.
Una volta fornita tale nozione, si pone però il problema di chiarire quando la prestazione può
dirsi “esattamente adempiuta”, nonché quale cura e quale sforzo può essere legittimamente
richiesto al debitore al fine di soddisfare l'interesse del creditore. Particolarmente importante, a tale
proposito, è l'art. 1176 c.c., ai sensi del quale nell'adempiere la prestazione il debitore deve
usare la diligenza del buon padre di famiglia. Questo significa che al debitore è richiesto
l'impegno che ci si può ragionevolmente aspettare da un uomo “medio”, in grado di fare bene le
cose, ma dal quale non si può pretendere la perfezione. Dal debitore, dunque, è lecito aspettarsi
uno sforzo appropriato, secondo criteri di normalità, finalizzato a soddisfare l'interesse del
creditore.
Il 2° comma dell'articolo 1176 c.c. precisa che, se l'obbligazione è inerente all'esercizio di una
attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività
esercitata. Si parla, in questo caso, di diligenza tecnica (o professionale) e il debitore è obbligato
ad attenersi a quelle regole tecniche che sono proprie di ogni tipo di attività e che gli consentano di
eseguire la prestazione “a regola d'arte”.
REQUISITI:
Il codice civile detta alcune specifiche norme relative alle modalità dell'adempimento.
- In primo luogo, va evidenziato che il debitore, anche quando l'obbligazione è divisibile, deve
eseguire la prestazione interamente. Pertanto, in base all'art. 1181 c.c., il creditore può rifiutare
un adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi non dispongano diversamente. Se ha ad
oggetto ‘cose’, deve essere eseguito con cose di cui il debitore possa disporre. Se sono ‘cose
determinate solo nel genere’ il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
- Per quanto concerne il tempo dell'adempimento, l'art. 1183 c.c. stabilisce che se non è
determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla
immediatamente. Molto spesso, però, il tempo dell'adempimento è determinato dalle parti e, in
questo caso, si dice che l'obbligazione è sottoposta a un termine (cd. termine di adempimento)
di scadenza, corrispondente alla sua esigibilità. Il termine può essere stabilito a favore del
debitore e, in questo caso, il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del
termine, mentre il debitore può adempiere anche in un momento precedente. Oppure può essere
stabilito a favore del creditore e, in questo caso, il debitore non può adempiere prima della
scadenza del termine, mentre il creditore può chiedere la prestazione in qualsiasi momento. Infine,
il termine può essere stabilito a favore di entrambi i soggetti. In tal caso, il debitore non può
adempiere e il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine.
Se il titolo contiene l'indicazione del termine e non stabilisce espressamente a favore di quale
soggetto esso è previsto, il termine si presume a favore del debitore (art. 1184 c.c.), per cui il
creditore non potrà pretendere un pagamento anticipato. Qualora il tempo dell'adempimento non
sia determinato dalle parti, ma un termine sia comunque necessario in virtù degli usi o per la
natura della prestazione o, ancora, per il modo o il luogo dell'esecuzione, il termine stesso, in
mancanza di accordo, viene stabilito dal giudice (art. 1183 c.c.).
- Anche il luogo in cui la prestazione deve essere eseguita è normalmente stabilito dalle parti. Se il
luogo di esecuzione non è stabilito convenzionalmente e non è possibile individuarlo sulla base
degli usi o in virtù della natura della prestazione o di altre circostanze, si osservano le seguenti
regole (art. 1182 c.c.):
- l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel
luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta;
- l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al
domicilio che il creditore ha al momento della scadenza (cd. Debiti portabili);
- negli altri casi, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al
momento della scadenza (cd. Debiti chiedibili).
- Può accadere che un soggetto abbia più debiti della stessa specie nei confronti dello stesso
creditore. In questo caso, al momento dell'adempimento può sorgere il problema di stabilire quale
obbligazione deve considerarsi adempiuta, di stabilire, cioè, a quale obbligazione deve essere
imputato il pagamento. La legge attribuisce al debitore la possibilità di dichiarare, al momento del
pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, si deve seguire
l'ordine indicato nell'art. 1193 c.c. e il pagamento deve essere imputato:
- al debito scaduto, ossia a quello per il quale è già scaduto il termine di adempimento;
- tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
- tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
- tra più debiti ugualmente ugualmente onerosi a quello più antico.
Se tali criteri non sono sufficienti l’imputazione del pagamento è fatta proporzionalmente fra tutti i
debiti.
- Autore dell'adempimento è in genere il debitore.
Adempimento del terzo: Il terzo è un soggetto del tutto estraneo al rapporto obbligatorio e che
non è tenuto al pagamento neanche come garante (ad esempio, come fideiussore) o come
delegato del debitore. Egli deve essere consapevole di adempiere un obbligo altrui, altrimenti si
avrebbe un'ipotesi di indebito soggettivo prevista dall'art. 2036 c.c. e colui che ha pagato
credendosi debitore potrebbe chiedere la restituzione della prestazione eseguita (vedi Cap. 31,
par. 4). L'adempimento del terzo non è un atto dovuto ma un vero e proprio negozio giuridico e
pertanto a differenza del debitore il terzo deve essere pienamente capace non trovando
applicazione al’art 1191.
L'obbligazione può, infatti, essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se
questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (art. 1180 c.c.). Il
creditore, più precisamente, può rifiutare l'adempimento del terzo solo se ha un interesse certo,
concreto ed attuale a far eseguire la prestazione al debitore; ciò accade, ad esempio, nelle
obbligazioni di fare laddove la prestazione sia oggettivamente o soggettivamente infungibile (se
Tizio, famoso chirurgo, si è obbligato nei confronti di Caio ad effettuare una difficile operazione,
Caio può legittimamente rifiutare l'adempimento offertogli da un terzo, perché ha interesse a
ricevere la prestazione solo ed esclusivamente da parte di Tizio).
Il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo se vi è stata l'opposizione del debitore. Tale
opposizione, dunque, attribuisce al creditore la facoltà di rifiutare la prestazione del terzo, ma non
lo obbliga a farlo; egli, cioè, nonostante l'opposizione, può decidere di accettare ugualmente
l'adempimento.
- Destinatario dell'adempimento è il creditore e quest'ultimo, quindi, è certamente legittimato a
ricevere la prestazione. Si tenga presenta che, mentre non è rilevante la capacità del debitore, il
pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che
ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (art. 1190 c.c.).
Il destinatario del pagamento può essere anche un soggetto diverso dal creditore. Il codice civile,
infatti, stabilisce che la prestazione può essere effettuata anche a favore del rappresentante del
creditore e della persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Anche tali soggetti, quindi, sono legittimati a ricevere la prestazione. Non sono titolari ma “meri
legittimati al ricevimento”.
Il pagamento fatto a persone diverse non libera il debitore, è inefficace nei confronti del creditore, il
quale è tenuto a eseguire nuovamente la prestazione. Questa regola subisce, però, due eccezioni:
- il creditore può conferire espressamente efficacia al pagamento fatto a una persona non
legittimata - e liberare, in tal modo, il debitore - a mezzo di un atto di ratifica. La stessa
conseguenza si ha se il creditore ha in qualche modo approfittato del pagamento ma è
necessario provarlo;
- il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a
circostanze univoche (cd. creditore apparente), è liberato se prova di essere stato in
buona fede. In questo caso la liberazione del debitore richiede due presupposti: la sua
buona fede (che dev’essere provata), nel senso che egli deve avere avuto l'incolpevole
convinzione di adempiere a favore di un soggetto legittimato a ricevere la prestazione;
l’esistenza di circostanze oggettive tali da far ritenere colui che ha ricevuto la prestazione
un soggetto a ciò legittimato.
La dazione in pagamento :
L’adempimento come abbiamo visto deve essere esatto. (art 1197) Il debitore, quindi, non può
liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o
maggiore. Questa regola, però, pu