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Nozioni preliminari

L'ordinamento giuridico

Non tutte le forme di collaborazione umana danno forma ad una collettività: per avere questa qualifica, viene riservata a gruppi di persone organizzati. Per avere un gruppo organizzato occorrono tre condizioni:

  • Il coordinamento degli apporti individuali deve essere disciplinato da regole di condotta;
  • I compiti vengono affidati agli organi in base a regole di struttura;
  • Le regole di condotta e le regole di struttura devono effettivamente essere osservate. Questo requisito viene detto “principio di effettività”; esso segna il limite entro il quale può dirsi che un dato ordinamento disciplina un gruppo.

Ordinamento giuridico: sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività e viene dunque regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale.

Stato: comunità di individui, i cittadini, stanziata in un certo territorio, sul quale si dispiega la sovranità dello stato, ed organizzata in base ad un certo sistema di regole, cioè un ordinamento giuridico.

Articolo 10 costituzione: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Articolo 11 costituzione: l’Italia (...) consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Le norme giuridiche

L’insieme di regole che formano l’ordinamento si chiamano norme giuridiche. La giuridicità dipende dal fatto che le norme si riferiscano a un dato ordinamento e che siano dotate di autorità, ovvero che siano suscettibili ad essere rese vincolanti nei confronti di tutti i consociati.

I fatti produttivi di norme giuridiche sono le fonti. Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico rappresenta il diritto positivo di quella società.

Caratteri delle norme giuridiche

  • Generalità: la norma non deve essere dettata per i singoli individui o ad una schiera predeterminata di soggetti, ma per tutte le classi generiche di soggetti.
  • Astrattezza: la norma non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, ma per fattispecie astratte, cioè per situazioni ipotetiche.
  • Coercizione: se non vengono rispettate sono sanzionate con l’uso di sanzioni.
  • Principio di eguaglianza: articolo 3 costituzione.

Il principio di eguaglianza ha due profili:

  • Carattere formale: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. La Corte Costituzionale ha poi precisato che questo principio vale anche nei confronti degli stranieri.
  • Carattere sostanziale: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Principio di imparzialità: obbligo di applicare le leggi in modo eguale.

Il contenuto di una sentenza è invece individuale e concreto. L’equità è sinteticamente definita come la giustizia nel singolo caso, di cui si può avvalere il giudice per decidere. Talvolta è richiamata nella legge.

Il diritto privato e le sue fonti

Differenza tra diritto pubblico e diritto privato:

  • Diritto pubblico: disciplina i rapporti tra stato ed enti pubblici, oppure tra enti pubblici e privati quando l’ente pubblico si trova in una condizione di supremazia (esempio esproprio).
  • Diritto privato: disciplina i rapporti tra privati, oppure tra enti pubblici e privati quando entrambi si trovano sullo stesso piano, in una situazione quindi di parità (esempio compravendita).

Le norme di diritto privato si distinguono in:

  • Derogabili: ovvero quelle che possono essere derogate all’autonomia privata. Spesso iniziano con “salvo patto contrario”, “se non definito diversamente”...
    • Dispositive: il legislatore detta una regola di massima ma i privati possono accordarsi diversamente;
    • Suppletive: consentono al privato di trovare un accordo. Nel caso in cui questo non fosse raggiunto vi è l’intervento da parte della legge.
  • Inderogabili: non ammettono alcuna deroga. La disciplina è solo quella indicata dalla legge. Ad esempio “il contratto è nullo se...”.

Fonti delle norme giuridiche

Le fonti giuridiche di produzione sono gli atti ed i fatti che sono idonei a produrre diritto. Ci sono poi le fonti di cognizione, ovvero i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si viene a conoscenza del testo di un atto normativo.

È indispensabile regolare il rapporto gerarchico delle fonti. La gerarchia delle fonti esprime una regola sulla produzione giuridica che identifica la norma da applicare in caso di contrasto di norme provenienti da fonti diverse.

Gerarchia

  1. Costituzione e leggi di rango costituzionale: la costituzione italiana è rigida, ovvero non modificabile con una legge ordinaria dello stato. A presidio della rigidità è stato istituito un organo (la Corte Costituzionale), al quale è affidato il compito di controllare se le disposizioni di legge ordinarie siano in conflitto con le norme costituzionali. Le leggi che possono modificare la costituzione sono le “leggi di revisione costituzionale”, approvate con una procedura più complessa regolata all’articolo 138 della Costituzione.
  2. Leggi statali: le leggi ordinarie sono approvate dal parlamento. Alle leggi sono equiparati i Decreti Legge di urgenza ed i Decreti Legislativi Delegati.
  3. Leggi regionali: i rapporti tra legge statale e regionale sono ispirati a criteri di competenza, in quanto sono definiti ambiti di competenza della legislazione statale e di quella regionale.
  4. Regolamenti: sono fonti secondarie del diritto e possono essere emessi da autorità amministrative anche non statali, come le autorità competenti (ad esempio la Consob).
  5. Usi: la consuetudine esiste quando ricorrono la ripetizione generale e costante in un certo ambiente per un tempo protratto di un tipo di comportamento osservabile, e quando vi è un atteggiamento di osservanza di quel comportamento in quanto ritenuto doveroso. Le consuetudini si distinguono in “in accordo con la legge”, “al di là della legge” e “contro la legge”. Hanno spazio gli usi che vanno “al di là della legge”, mentre quelli che sono “in accordo con la legge” vengono richiamati negli articoli.

Legislazione comunitaria: la legislazione comunitaria ha acquisito valore prevalente rispetto alle leggi statali. In sostanza si colloca al secondo posto dopo la costituzione. Le fonti comunitarie si distinguono in regolamenti (che contengono norme applicabili dai giudici dei singoli stati membri; nel caso di contrasto con la legge statale, il giudice deve disapplicare quest’ultima in quanto la legislazione comunitaria ha la prevalenza) e direttive (si rivolgono agli organi legislativi dei singoli stati e hanno lo scopo di armonizzare le legislazioni interne dei paesi, a differenza dei regolamenti non sono direttamente applicabili ma devono essere attuate mediante l’emanazione di apposite leggi). Per consentire una tempestiva attuazione delle direttive viene utilizzato lo strumento della “legge comunitaria”, ovvero una legge generale approvata ogni anno con la quale il parlamento delega il governo l’emanazione di decreti legislativi per l’attuazione delle direttive comunitarie.

L'efficacia temporale delle leggi

Entrata in vigore della legge

Per l’entrata in vigore di una legge ordinaria si richiede innanzitutto l’approvazione delle due camere. Quando questa è avvenuta sono poi passaggi necessari:

  • La promulgazione da parte del presidente della repubblica;
  • La pubblicazione sulla gazzetta ufficiale;
  • Il decorso della Vacatio Legis, che di norma è di 15 giorni.

Con la pubblicazione la legge si ritiene conosciuta e diventa obbligatoria per tutti.

Abrogazione della legge

Una legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che ne cessi l’efficacia. Per abrogare una disposizione ne occorre una nuova di pari valore gerarchico. L’abrogazione può essere espressa, quando una legge dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore, o tacita, quando non vi è una formale dichiarazione di abrogazione ma le disposizioni o risultano essere incompatibili con le disposizioni antecedenti, oppure costituiscono una nuova regolamentazione dell’intera materia già precedentemente regolata.

Fenomeno diverso dall’abrogazione è la deroga, cioè una norma che pone per specifici casi una disciplina diversa da quella precedente, che continua ad essere applicabile a tutti gli altri casi.

L’abrogazione può poi essere effettuata tramite il referendum, quando ne fanno richiesta almeno 500mila elettori o 5 consigli regionali. La proposta di abrogazione si considera approvata se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto e la proposta consegua la maggioranza dei voti espressi.

L’incostituzionalità annulla la legge, come se non fosse mai stata emanata.

Irretroattività della legge

Nel nostro ordinamento soltanto la norma incriminatrice penale non può essere retroattiva. Ogni altra norma può essere retroattiva ma generalmente non lo è, salvo diversa indicazione del legislatore. Efficacia retroattiva hanno le leggi interpretative, emanate per chiarire il significato di norme precedenti.

Successione di leggi

Le nuove leggi non possono colpire i diritti già entrati nel patrimonio di un soggetto e non estendono la loro efficacia a fatti già perfezionati sotto il vigore della legge precedente.

Applicazione e interpretazione della legge

Applicazione della legge

Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione nella vita della collettività, di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello stato.

Interpretazione della legge

Non esiste un’interpretazione “esatta” e una “sbagliata” dei testi di legge, al contrario ci possono essere letture plurime che dipendono dal caso da risolvere.

  • Interpretazione dichiarativa: è l’attribuzione a un documento legislativo del senso più immediato e intuitivo.
  • Interpretazione correttiva: il significato attribuito è diverso da quello proprio che letteralmente appare.

Dal punto di vista dei soggetti che svolgono l’attività di interpretazione si distingue tra:

  • Interpretazione giudiziale: effettuata da giudici dello stato nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Una sentenza è idonea ad assumere valore di precedente nei confronti di altri casi simili in quanto le sentenze emesse possono essere assunte come modello da parte di altri giudici in casi analoghi.
  • Interpretazione dottrinale: effettuata dai cultori delle materie giuridiche, i quali illustrano i possibili significati, sottolineano le implicazioni e le conseguenze delle varie soluzioni interpretative.
  • Interpretazione autentica: proviene dallo stesso legislatore che interviene per chiarire il significato di una norma con efficacia retroattiva.

Regole di interpretazione

Una legge non può essere interpretata “alla lettera”. È necessario individuare lo scopo che la disposizione persegue. Vi sono diversi criteri per l’interpretazione di una legge:

  • Criterio logico: attraverso l’argumentum a contrario (per escludere dalla norma quanto espressamente non compreso), a simili (per estendere la norma con lo scopo di comprendere fenomeni simili), a fortiori (per estendere la norma in modo da includere fenomeni che meritano maggiormente il trattamento riservato a quello della disposizione), ad absurdum (per escludere l’interpretazione che da luogo ad una norma “assurda”).
  • Criterio storico: analisi delle motivazioni che per cui la norma è stata introdotta e delle successive modifiche.
  • Criterio sistematico: collocazione nel quadro complessivo dell’ordinamento in cui va inserita per evitare contraddizioni e ripetizioni.
  • Criterio sociologico: conoscenza dei rapporti giuridico-economici della realtà analizzata.
  • Criterio equitativo: per evitare interpretazioni che contrastino con il senso di giustizia della comunità.

Analogia

Il procedimento analogico consente nell’applicare ad un caso non regolato una norma non scritta desunta da una norma scritta, la quale è dettata per regolare un caso simile.

Articolo 12 preleggi: (...) se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora in dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato.

Vi è quindi l’autorizzazione al ricorso alla analogia legis, e anche quello alla analogia iuris, cioè ai principi generali dell’ordinamento. Il ricorso alla analogia non è però previsto per le leggi penali.

Conflitti di leggi nello spazio

Norme di diritto internazionale privato

Sono regole che stabiliscono quale tra le varie leggi regionali vada applicata in ogni singola ipotesi. In sostanza è l’insieme delle norme di diritto privato che il giudice italiano deve applicare per individuare la legge regolatrice della fattispecie, cioè l’ordinamento giuridico in base al quale deve essere decisa la controversia.

Per stabilire quale sia l’ordinamento da applicare occorre procedere con la qualificazione del rapporto in questione evidenziandone la natura (coniugale, di successione, contrattuale…).

La condizione dello straniero

Vi è una fondamentale distinzione tra cittadini comunitari e cittadini extracomunitari.

Cittadini comunitari: va riconosciuto il diritto di circolazione e di soggiorno in tutti gli stati membri, il godimento degli stessi diritti civili riconosciuti ai cittadini nazionali, i pieni diritti politici come il voto alle elezioni comunali.

Cittadini extracomunitari: la materia è in continua evoluzione. È comunque sempre applicabile il diritto d’asilo e l’inammissibilità della estradizione per reati politici. Sono poi sempre riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana.

Attività giuridica e tutela giurisdizionale dei diritti

Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti regolata dall’ordinamento giuridico.

  • Soggetto attivo: colui al quale l’ordinamento giuridico riconosce un potere (o diritto soggettivo), come ad esempio quello di pretendere un pagamento.
  • Soggetto passivo: colui al carico del quale sussiste un dovere, come ad esempio quello di pagare il debito.

Generalmente le persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico sono chiamate “parti”. Al concetto di parte è contrapposto quello di “terzi”, ovvero coloro i quali siano estranei ad un determinato rapporto giuridico intercorrente tra altri soggetti. Il rapporto giuridico, salvo eccezioni, non produce effetti né a favore né a danno del terzo.

Situazioni soggettive attive

Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale protetto dall’ordinamento giuridico. Le figure di poteri che al tempo stesso sono anche dei doveri si dicono “potestà” (o “uffici”). Mentre l’esercizio di un diritto soggettivo è libero, quello della potestà deve sempre ispirarsi al fine della cura dell’interesse altrui. Un esempio di ufficio è quello del tutore di una persona incapace.

Le facoltà (o diritti facoltativi) sono invece manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo ma che sono in esso comprese. Si ha poi l’aspettativa se nel corso dell’acquisizione di un diritto, alcuni elementi si sono verificati ed altri non ancora. Un esempio è un’eredità lasciata subordinatamente alla condizione che l’erede consegua la laurea. Lo status è invece una qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell’individuo in una collettività. Può essere di diritto pubblico (esempio stato di cittadino) o di diritto privato (esempio stato di coniuge).

Esercizio del diritto soggettivo

Colui al quale l’ordinamento attribuisce il diritto soggettivo si chiama titolare del diritto. L’esercizio del diritto soggettivo consiste nell’esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consiste. Ad esempio il proprietario esercita il proprio diritto soggettivo utilizzando la cosa.

L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione. Essa consiste nell’attuazione, sebbene spesso i due fenomeni coincidono. La realizzazione dell’interesse può essere spontanea o coattiva; quest’ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo.

L’abuso del diritto soggettivo si ha invece quando il titolare del diritto soggettivo si avvale delle facoltà e dei poteri che gli sono concessi per realizzare finalità eccedenti l’ambito di interesse che la legge ha inteso tutelare. Ad esempio il proprietario di un terreno non può fare atti i quali abbiano come unico scopo quello di danneggiare il proprio vicino (atti di emulazione).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cipiale di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Stefini Umberto.
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