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Beni immateriali e beni immobili/mobili

Nei beni immateriali sono invece inclusi i diritti quando possono formare oggetto di negoziazione (ad esempio il credito), gli strumenti finanziari destinati all'anegoziazione sui mercati regolamentati (ad esempio la borsa). Per questi ultimi la legge impone la dematerializzazione, ovvero impone che vengano emessi e fatticircolare tramite scritturazioni contabili escludendo che possano essere incorporati in un supporto cartaceo. Immateriali possono anche dirsi i dati personali, ma in generale il contenuto delle banche-dati. Vengono poi configurati come beni immateriali anche le opere di ingegno (cioè opere letterarie, scientifiche, composizioni musicali...). Altri beni immateriali sono la ditta, l'insegna, il marchio, oltre a qualsiasi idea, come ad esempio il caso del know how.

I beni immobili sono il suolo e tutto ciò che è naturalmente (esempio alberi) o artificialmente (esempio edifici) incorporato al suolo stesso. Sono inoltre

considerati beni mobili sono tutti gli altri beni, comprese le energie.

I prodotti finanziari sono tutte le forme di investimento di natura finanziaria, esclusi i depositi bancari e postali; ovvero tutte le forme di impiego e di risparmio effettuati in vista di un ritorno economico.

Tra i prodotti finanziari hanno molta importanza gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato...).

La legge impone a chiunque intenda effettuare una offerta al pubblico di prodotti finanziari l'obbligo di predisporre un prospetto informativo contenente tutte le informazioni in forma facilmente analizzabile. Esso dovrà essere controllato dalla Consob.

Per una maggior tutela del risparmiatore poi, la legge riserva l'esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico a banche e a imprese di investimento appositamente autorizzate.

Beni fungibili e infungibili

I beni fungibili (o "di genere" o "generici") sono quelli che vengono individuati con esclusivo riferimento

alla loro apparenza ad un determinato genere. Essi possono essere sostituiti indifferentemente con alti in quanto al soggetto non interessa avere proprio quel bene (ad esempio una banconota da 100€), ma una data quantità di quel genere (ad esempio banconote per un valore complessivo di 100€).

I beni infungibili sono invece quelli individuati nella loro specifica identità (ad esempio un immobile). Essi sono generalmente beni immobili.

La fungibilità o l'infungibilità dipende dalla natura dei beni, ma può derivare anche dalla volontà delle parti, le quali possono attribuire carattere infungibile ad un oggetto che secondo la comune valutazione dovrebbe essere considerato fungibile (ad esempio un libro regalato da una persona cara).

Anche per quanto riguarda beni fungibili e infungibili ci sono differenze della disciplina imposta. Ad esempio per trasmettere dal venditore all'acquirente un bene infungibile è sufficiente che le due

la loro natura o valore. Ad esempio, un pezzo di pane può essere diviso in fette senza che ne venga alterata la sua funzionalità. I beni indivisibili, invece, non possono essere suddivisi senza che ne venga alterata la loro natura o valore. Ad esempio, un'opera d'arte unica non può essere divisa in parti senza perderne il suo valore artistico. Trasferimento della proprietà Il trasferimento della proprietà di un bene può avvenire attraverso l'accordo tra le parti interessate. Tuttavia, per i beni fungibili è necessaria anche la specificazione, che consiste nella numerazione, pesatura o misurazione della parte dovuta. Beni consumabili e inconsumabili I beni consumabili sono quelli che non possono arrecare utilità all'uomo senza perdere la loro individualità, come ad esempio una bevanda. Questi beni possono essere utilizzati una sola volta e vengono definiti a fecondità semplice. I beni inconsumabili, invece, sono suscettibili di plurime utilizzazioni senza essere distrutti nella loro consistenza, come ad esempio un edificio. Anche se possono deteriorarsi con l'uso, come ad esempio un vestito, possono essere utilizzati più volte e vengono definiti a fecondità ripetuta. Beni divisibili e indivisibili I beni divisibili possono essere ridotti in parti omogenee senza che ne venga alterata la loro natura o valore. Ad esempio, un pezzo di pane può essere diviso in fette senza che ne venga alterata la sua funzionalità. I beni indivisibili, invece, non possono essere suddivisi senza che ne venga alterata la loro natura o valore. Ad esempio, un'opera d'arte unica non può essere divisa in parti senza perderne il suo valore artistico.

La destinazione economica (ad esempio una forma di formaggio). I beni indivisibili sono quelli che, invece, non rispondono a tale caratteristica (ad esempio un'autovettura). Queste nozioni assumono rilievo in caso di contitolarità sui diritti sul bene.

Beni presenti e futuri. I beni presenti sono quelli già esistenti in natura. Essi possono formare oggetto di proprietà o di diritti reali. I beni futuri sono quelli non ancora presenti in natura (ad esempio una casa già progettata ma non ancora costruita). Essi possono formare oggetto solo di rapporti obbligatori.

I negozi che hanno come oggetto un bene futuro si dividono in due categorie: la prima consiste nel fatto che chi acquista un bene futuro non voglia assumersi alcun rischio, viene quindi stabilito che se il bene non viene ad esistenza, il contratto non produce effetto e nessun corrispettivo è dovuto. La seconda categoria riguarda il cosiddetto contratto aleatorio, ovvero il prezzo sarà dovuto in

I frutti si dividono in due categorie: i frutti naturali e i frutti civili. I frutti naturali sono prodotti direttamente da un altro bene, sia che vi concorra che non vi concorra l'opera dell'uomo (esempio prodotti agricoli, legna...). Per poter essere definiti "frutti" la produzione deve avere carattere periodico e non deve incidere né sulla sostanza né sulla destinazione economica della cosa madre. Fino al momento in cui non avviene la separazione dal bene che li produce, i frutti naturali si dicono pendenti e formano parte della cosa madre. Sono quindi considerati beni futuri e possono dunque formare oggetto di rapporti obbligatori. Solo al momento della separazione i frutti naturali acquistano la loro distinta individualità. I frutti civili sono quelli che "si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia" (è un esempio il canone di locazione). I frutti civili, come quelli naturali,devono presentare il requisito della periodicità.

Combinazione di beni

Un bene semplice è quello i cui elementi sono compenetrati tra di loro e non possono staccarsi senza alterare la fisionomia del tutto (ad esempio un fiore).

Un bene composto è quello risultante dalla connessione materiale o fisica di più cose, ciascuna delle quali potrebbe avere un'autonoma rilevanza giuridica ed economica (ad esempio un'automobile). Nell'ipotesi in cui i singoli elementi appartengano a persone diverse dal proprietario del tutto bisogna fare una distinzione: se il tutto è una cosa mobile il proprietario del singolo elemento può rivendicarlo se esso separandosi non provoca un notevole deterioramento, diversamente la proprietà diventa comune in proporzione al valore delle cose spettanti a ciascuno. L'altro caso è quello in cui il tutto è una cosa immobile; in questo caso fioca il principio dell'accessione, ovvero i

tuttavia il vincolo pertinenziale può creare nei terzi la convinzione che le pertinenze appartengano al proprietario della cosa principale.proprietà principale. Pertanto, se la proprietà della cosa principale viene trasferita, compresa la pertinenza, la legge protegge i terzi acquirenti se non sapevano, senza colpa loro, che la pertinenza non apparteneva al proprietario della cosa principale. Se la cosa principale è un immobile o un mobile registrato e i terzi lo hanno acquistato in buona fede, non possono essere opposti diritti di terzi sulle pertinenze, a meno che non siano documentati da un atto con data certa anteriore all'acquisto da parte del terzo. Se la cosa principale è un mobile non registrato, il terzo acquirente in buona fede è protetto dal principio "il possesso vale come titolo". La cessazione della qualità di pertinenza non può essere opposta ai terzi che hanno acquisito diritti sulla cosa principale in precedenza. Le pertinenze seguono, a meno che non sia diversamente stabilito, lo stesso destino della proprietà principale.cosa principale. Universalità patrimoniali Le universalità sono pluralità di cose mobili che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (esempio i libri di una biblioteca, i francobolli di una collezione…). L'universalità è diversa dalla cosa composta perché non vi è coesione fisica tra le varie cose ed è diversa dal complesso pertinenziale perché le cose non si trovano una rispetto all'altra in un rapporto di subordinazione, ma tutte insieme costituiscono un'entità nuova dal punto di vista economico-sociale. I beni che formano le universalità possono essere considerati alle volte come beni separati, alle volte come un tutt'uno. Questo dipende dalla volontà delle parti. L'ordinamento stabilisce in questi due casi discipline diverse. La dottrina distingue tra universalità di fatto, costituita da più beni mobili unitariamente considerati e

universalità

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
238 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cipiale di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Stefini Umberto.