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MODIFICAZIONE NEL LATO PASSIVO

- a titolo particolare; la sostituzione del debitore non è possibile senza

l’espressa volontà del creditore: se manca, il debitore precedente non

viene liberato e si aggiunge un nuovo soggetto passivo a quello che già

c’era

- delegazione passiva: delegazione a promettere=negozio trilaterale

debitore-creditore-terzo, a forma libera; il delegante (debitore) delega

il delegato (terzo) ad obbligarsi ad effettuare un determinato

pagamento a favore del delegatario (creditore); presuppone che il

delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario

- delegazione cumulativa: il delegante non lo libera dal debito

originario: resta solidalmente obbligato con il delegato, sebbene il

delegatario non possa pretendere il pagamento dal delegante, se prima

non lo abbia richiesto al delegato→beneficium ordinis

- delegazione liberatoria/privativa: il delegatario con dichiarazione

espressa può acconsentire a liberare subito il delegante, conservando

come unico debitore il delegato; l’estinzione di tutte le garanzie annesse

al credito, a meno che colui che le ha prestate non consenta

espressamente a mantenerle; qualora risulti che il delegato era

insolvente già al momento dell’assunzione dell’obbligo verso il

delegatario, quest’ultimo conserva il suo credito nei confronti del

delegante

- delegazione titolata: nell’accordo viene fatto riferimento ad

uno/entrambi i rapporti intercorrenti fra le parti (altrimenti→pura)

- il delegato qualora abbia promesso di pagare al delegatario:

1) quanto deve al delegante (rapporto di provvista), potrà opporre

al delegatario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al

delegante

2) quanto questi deve ricevere dal delegante (rapporto di valuta),

potrà opporre al delegatario tutte le eccezioni che a quest’ultimo

avrebbe potuto opporre il delegante

3) quanto questi deve ricevere dal delegante (rapporto di valuta), ma

nei limiti di quanto da esso delegato dovuto al delegante

(rapporto di provvista), potrà opporre al delegatario sia le

eccezioni che a quest’ultimo avrebbe potuto opporre il delegante,

sia quelle che esso delegato avrebbe potuto opporre al delegante

4) qualora abbia promesso di eseguire al delegatario un pagamento,

senza far riferimento a rapporto di provvista/valuta (delegazione

pura), non potrà opporre al delegatario eccezioni; nullità della

doppia causa: solo in caso di nullità/inesistenza del rapporto di

valuta potrà opporre le eccezioni relative al rapporto di provvista

- il delegato può in ogni caso opporre al delegatario le eccezioni relative ai

suoi rapporti con lui

- delegazione di pagamento (delegatio solvendi): accordo debitore-terzo

(suo debitore, perciò non è tenuto ad aderirvi), per cui il debitore

delegante delega il terzo delegato ad effettuare senz’altro una

determinata prestazione a favore del creditore delegatario; il creditore

non può rivolgersi al delegato per ottenere l’adempimento della

prestazione dovutagli, salvo che quest’ultimo si sia a ciò obbligato nei

confronti del creditore stesso→il delegato non si obbliga personalmente

verso il delegatario, ma nei confronti del delegante ad estinguere un suo

debito nei confronti del delegatario

- funzione immediatamente solutoria dell’obbligazione: il pagamento

effettuato dal delegato vale nei rapporti delegante-delegatario (rapporto

di valuta), come effettuato a quest’ultimo dal delegante; e nei rapporti

delegante-delegato (rapporto di provvista) vale come effettuato dal

delegato al delegante; qualora il delegante abbia dato ordine al delegato

di pagare al delegatario, perché erroneamente credeva di essere debitore

di quest’ultimo, una volta che il delegato abbia pagato il delegatario, il

diritto di pretendere la restituzione dell’indebito pagamento effettuato

spetta al delegante; se il delegato ha pagato al delegatario perché

credeva erroneamente di essere debitore del delegante l’azione di

ripetizione dell’indebito potrà essere intentata dal delegatario contro il

delegante; il delegante può revocare la delegazione fino a quando il

delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del

delegatario/abbia eseguito il pagamento

- espromissione: contratto creditore (espromissario)-terzo

(espromittente, che si impegna nei confronti del primo a pagare un

preesistente debito dell’obbligato originario→espromesso); derivano

obbligazioni solo per il terzo→contratto unilaterale; si perfeziona nel

momento in cui il creditore viene a conoscenza della volontà del terzo,

senza necessità di un suo atto di accettazione→spontaneità

dell’iniziativa del terzo, e assenza di delega da parte del debitore

originario

- restano indifferenti le ragioni che inducono il terzo ad assumere su di sé

il debito dell’obbligato originario; il debitore non prende in alcun modo

parte all’operazione negoziale

- il terzo espromittente subentra nella stessa posizione del debitore

originario: non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi

rapporti con il debitore originario (salvo che le parti abbiano convenuto

diversamente→espromissione titolata rispetto al rapporto di provvista)

- adempimento del terzo: il terzo prometto al creditore il pagamento e

assume l’obbligo nei suoi confronti+provvede al pagamento del debito

altrui, pur non essendovi obbligato

- accollo: accordo bilaterale debitore (accollato)-terzo (accollante,

che assume a proprio carico l’onere di procurare al

creditore→accollatario il pagamento di un debito anche futuro del

primo)

- accollo interno/semplice: le parti non intendono attribuire alcun

diritto al creditore verso l’accollante, che si impegna solo nei confronti

del debitore accollato (mettendogli a disposizione i mezzi per

provvedere all’adempimento/provvedendo direttamente ad effettuare il

pagamento nelle mani del creditore); il creditore non acquista un nuovo

debitore

- il creditore accollatario non ha diritto di rivolgersi all’accollante per

ottenere il pagamento del suo credito

- il terzo accollante in caso di mancata osservanza dell’obbligo assunto

risponde dell’inadempimento solo nei confronti del debitore accollato

- il terzo accollante e il debitore accollato possono sempre accordarsi per

modificare/revocare l’impegno inizialmente assunto dall’accollante

stesso

- esterno: accordo accollante-accollato e contratto a favore del terzo; il

terzo accollante e il debitore accollato hanno inteso conferire al

creditore accollatario il diritto di pretendere direttamente dall’accollante

l’adempimento del proprio credito; l’accordo debitore-terzo può essere

modificato/posto nel nulla, a seguito di successivi accordi tra loro, fin

quando il creditore non vi aderisca; dal momento in cui il creditore vi

aderisce, l’impegno assunto dall’accollante diventa irrevocabile e il

nuovo debitore risponde dell’adempimento non solo di fronte

all’accollato, ma anche di fronte all’accollatario

1) cumulativo: il debitore originario resta obbligato in solido con

l’accollante; il creditore che abbia aderito all’accollo ha l’onere di

chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante e solo

dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi

all’accollato; al debitore accollato compete il beneficium ordinis

2) liberatorio/privativo: se il debitore originario resta liberato e

rimane obbligato solo l’accollante, occorrendo dichiarazione

espressa ed inequivoca del creditore/la liberazione del debitore

originario costituisce condizione espressa ed inequivoca

dell’accordo intervenuto tra lui e l’accollante→l’adesione del

creditore all’accollo determina automaticamente la liberazione

dell’accollato; il terzo accollante può opporre le eccezioni relative

al contratto in forza del quale si realizza l’accollo+quelle che

avrebbe potuto opporgli il debitore originario

- il creditore accollatario rimane sempre estraneo: occorre stabilire se si

tratti di accollo esterno/interno

ESTINZIONE

- modi: l’obbligazione è un rapporto temporaneo destinato ad

estinguersi con:

1) adempimento=effettuazione della prestazione dovuta, che

consente al creditore di ottenere il risultato utile perseguito

2) ipotesi in cui benchè l’obbligazione non venga adempiuta si

estingue:

- morte del debitore: in caso di prestazioni

infungibili=per il cui adempimento sono essenziali le

qualità personali dell’obbligato

- modi di estinzione delle obbligazioni diversi

dall’adempimento: compensazione, confusione, novazione,

remissione, impossibilità sopravvenuta

ADEMPIMENTO

- esatto adempimento: =esatta realizzazione della prestazione

dovuta→per cui il debitore deve usare la diligenza del “buon padre

di famiglia”=curare con attenzione, prudenza e perizia i preparativi

dell’adempimento (affinché l’esecuzione non divenga

tardiva/impossibile per causa a lui imputabile) e la conformità della

prestazione apprestata rispetto al contenuto dell’obbligo assunto; il

grado di diligenza esigibile varia in base alla situazione e le parti

possono convenire aggravamenti/attenuazioni della diligenza richiesta

dal legislatore (è però nullo il patto con cui si conviene preventivamente

di escludere/limitare la responsabilità del debitore per inadempienze

derivanti da suo dolo/colpa grave→l’adempimento verrebbe a

dipendere dal mero arbitrio dell’obbligato)

- adempimento parziale di un credito unitario: il creditore può rifiutare

un pagamento parziale che il debitore abbia a offrirgli (se il rifiuto non è

contrario a buona fede)(anche se la prestazione è divisibile)(in materia

di cambiale e assegno vale la regola opposta); può richiedere (anche

giudizialmente) l’adempimento parziale, con riserva di agire

successivamente per il residuo (può però risultare illegittimo per

violazione delle regole di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi la

condotta del creditore e in relazione al giusto processo)

- il debitore può adempiere personalmente/per mezzo di

dipendenti/ausiliari, del cui comportamento è sempre responsabile

- il solvens non può impugnare l’adempimento eseguito, ove lo abbia

eseguito in stato d’incapacità/con cose di cui non poteva disporre

- quietanza: il debitore, quando effettua la prestazione, può richiedere al

creditore il rilascio della quietanza=dichiarazione di scienza, in forma

documentale ed indirizzata al solvens, nella qual

Dettagli
A.A. 2022-2023
313 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaraalbano733 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Stefini Umberto.