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MODIFICAZIONE NEL LATO PASSIVO
- a titolo particolare; la sostituzione del debitore non è possibile senza
l’espressa volontà del creditore: se manca, il debitore precedente non
viene liberato e si aggiunge un nuovo soggetto passivo a quello che già
c’era
- delegazione passiva: delegazione a promettere=negozio trilaterale
debitore-creditore-terzo, a forma libera; il delegante (debitore) delega
il delegato (terzo) ad obbligarsi ad effettuare un determinato
pagamento a favore del delegatario (creditore); presuppone che il
delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario
- delegazione cumulativa: il delegante non lo libera dal debito
originario: resta solidalmente obbligato con il delegato, sebbene il
delegatario non possa pretendere il pagamento dal delegante, se prima
non lo abbia richiesto al delegato→beneficium ordinis
- delegazione liberatoria/privativa: il delegatario con dichiarazione
espressa può acconsentire a liberare subito il delegante, conservando
come unico debitore il delegato; l’estinzione di tutte le garanzie annesse
al credito, a meno che colui che le ha prestate non consenta
espressamente a mantenerle; qualora risulti che il delegato era
insolvente già al momento dell’assunzione dell’obbligo verso il
delegatario, quest’ultimo conserva il suo credito nei confronti del
delegante
- delegazione titolata: nell’accordo viene fatto riferimento ad
uno/entrambi i rapporti intercorrenti fra le parti (altrimenti→pura)
- il delegato qualora abbia promesso di pagare al delegatario:
1) quanto deve al delegante (rapporto di provvista), potrà opporre
al delegatario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al
delegante
2) quanto questi deve ricevere dal delegante (rapporto di valuta),
potrà opporre al delegatario tutte le eccezioni che a quest’ultimo
avrebbe potuto opporre il delegante
3) quanto questi deve ricevere dal delegante (rapporto di valuta), ma
nei limiti di quanto da esso delegato dovuto al delegante
(rapporto di provvista), potrà opporre al delegatario sia le
eccezioni che a quest’ultimo avrebbe potuto opporre il delegante,
sia quelle che esso delegato avrebbe potuto opporre al delegante
4) qualora abbia promesso di eseguire al delegatario un pagamento,
senza far riferimento a rapporto di provvista/valuta (delegazione
pura), non potrà opporre al delegatario eccezioni; nullità della
doppia causa: solo in caso di nullità/inesistenza del rapporto di
valuta potrà opporre le eccezioni relative al rapporto di provvista
- il delegato può in ogni caso opporre al delegatario le eccezioni relative ai
suoi rapporti con lui
- delegazione di pagamento (delegatio solvendi): accordo debitore-terzo
(suo debitore, perciò non è tenuto ad aderirvi), per cui il debitore
delegante delega il terzo delegato ad effettuare senz’altro una
determinata prestazione a favore del creditore delegatario; il creditore
non può rivolgersi al delegato per ottenere l’adempimento della
prestazione dovutagli, salvo che quest’ultimo si sia a ciò obbligato nei
confronti del creditore stesso→il delegato non si obbliga personalmente
verso il delegatario, ma nei confronti del delegante ad estinguere un suo
debito nei confronti del delegatario
- funzione immediatamente solutoria dell’obbligazione: il pagamento
effettuato dal delegato vale nei rapporti delegante-delegatario (rapporto
di valuta), come effettuato a quest’ultimo dal delegante; e nei rapporti
delegante-delegato (rapporto di provvista) vale come effettuato dal
delegato al delegante; qualora il delegante abbia dato ordine al delegato
di pagare al delegatario, perché erroneamente credeva di essere debitore
di quest’ultimo, una volta che il delegato abbia pagato il delegatario, il
diritto di pretendere la restituzione dell’indebito pagamento effettuato
spetta al delegante; se il delegato ha pagato al delegatario perché
credeva erroneamente di essere debitore del delegante l’azione di
ripetizione dell’indebito potrà essere intentata dal delegatario contro il
delegante; il delegante può revocare la delegazione fino a quando il
delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del
delegatario/abbia eseguito il pagamento
- espromissione: contratto creditore (espromissario)-terzo
(espromittente, che si impegna nei confronti del primo a pagare un
preesistente debito dell’obbligato originario→espromesso); derivano
obbligazioni solo per il terzo→contratto unilaterale; si perfeziona nel
momento in cui il creditore viene a conoscenza della volontà del terzo,
senza necessità di un suo atto di accettazione→spontaneità
dell’iniziativa del terzo, e assenza di delega da parte del debitore
originario
- restano indifferenti le ragioni che inducono il terzo ad assumere su di sé
il debito dell’obbligato originario; il debitore non prende in alcun modo
parte all’operazione negoziale
- il terzo espromittente subentra nella stessa posizione del debitore
originario: non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi
rapporti con il debitore originario (salvo che le parti abbiano convenuto
diversamente→espromissione titolata rispetto al rapporto di provvista)
- adempimento del terzo: il terzo prometto al creditore il pagamento e
assume l’obbligo nei suoi confronti+provvede al pagamento del debito
altrui, pur non essendovi obbligato
- accollo: accordo bilaterale debitore (accollato)-terzo (accollante,
che assume a proprio carico l’onere di procurare al
creditore→accollatario il pagamento di un debito anche futuro del
primo)
- accollo interno/semplice: le parti non intendono attribuire alcun
diritto al creditore verso l’accollante, che si impegna solo nei confronti
del debitore accollato (mettendogli a disposizione i mezzi per
provvedere all’adempimento/provvedendo direttamente ad effettuare il
pagamento nelle mani del creditore); il creditore non acquista un nuovo
debitore
- il creditore accollatario non ha diritto di rivolgersi all’accollante per
ottenere il pagamento del suo credito
- il terzo accollante in caso di mancata osservanza dell’obbligo assunto
risponde dell’inadempimento solo nei confronti del debitore accollato
- il terzo accollante e il debitore accollato possono sempre accordarsi per
modificare/revocare l’impegno inizialmente assunto dall’accollante
stesso
- esterno: accordo accollante-accollato e contratto a favore del terzo; il
terzo accollante e il debitore accollato hanno inteso conferire al
creditore accollatario il diritto di pretendere direttamente dall’accollante
l’adempimento del proprio credito; l’accordo debitore-terzo può essere
modificato/posto nel nulla, a seguito di successivi accordi tra loro, fin
quando il creditore non vi aderisca; dal momento in cui il creditore vi
aderisce, l’impegno assunto dall’accollante diventa irrevocabile e il
nuovo debitore risponde dell’adempimento non solo di fronte
all’accollato, ma anche di fronte all’accollatario
1) cumulativo: il debitore originario resta obbligato in solido con
l’accollante; il creditore che abbia aderito all’accollo ha l’onere di
chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante e solo
dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi
all’accollato; al debitore accollato compete il beneficium ordinis
2) liberatorio/privativo: se il debitore originario resta liberato e
rimane obbligato solo l’accollante, occorrendo dichiarazione
espressa ed inequivoca del creditore/la liberazione del debitore
originario costituisce condizione espressa ed inequivoca
dell’accordo intervenuto tra lui e l’accollante→l’adesione del
creditore all’accollo determina automaticamente la liberazione
dell’accollato; il terzo accollante può opporre le eccezioni relative
al contratto in forza del quale si realizza l’accollo+quelle che
avrebbe potuto opporgli il debitore originario
- il creditore accollatario rimane sempre estraneo: occorre stabilire se si
tratti di accollo esterno/interno
ESTINZIONE
- modi: l’obbligazione è un rapporto temporaneo destinato ad
estinguersi con:
1) adempimento=effettuazione della prestazione dovuta, che
consente al creditore di ottenere il risultato utile perseguito
2) ipotesi in cui benchè l’obbligazione non venga adempiuta si
estingue:
- morte del debitore: in caso di prestazioni
infungibili=per il cui adempimento sono essenziali le
qualità personali dell’obbligato
- modi di estinzione delle obbligazioni diversi
dall’adempimento: compensazione, confusione, novazione,
remissione, impossibilità sopravvenuta
ADEMPIMENTO
- esatto adempimento: =esatta realizzazione della prestazione
dovuta→per cui il debitore deve usare la diligenza del “buon padre
di famiglia”=curare con attenzione, prudenza e perizia i preparativi
dell’adempimento (affinché l’esecuzione non divenga
tardiva/impossibile per causa a lui imputabile) e la conformità della
prestazione apprestata rispetto al contenuto dell’obbligo assunto; il
grado di diligenza esigibile varia in base alla situazione e le parti
possono convenire aggravamenti/attenuazioni della diligenza richiesta
dal legislatore (è però nullo il patto con cui si conviene preventivamente
di escludere/limitare la responsabilità del debitore per inadempienze
derivanti da suo dolo/colpa grave→l’adempimento verrebbe a
dipendere dal mero arbitrio dell’obbligato)
- adempimento parziale di un credito unitario: il creditore può rifiutare
un pagamento parziale che il debitore abbia a offrirgli (se il rifiuto non è
contrario a buona fede)(anche se la prestazione è divisibile)(in materia
di cambiale e assegno vale la regola opposta); può richiedere (anche
giudizialmente) l’adempimento parziale, con riserva di agire
successivamente per il residuo (può però risultare illegittimo per
violazione delle regole di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi la
condotta del creditore e in relazione al giusto processo)
- il debitore può adempiere personalmente/per mezzo di
dipendenti/ausiliari, del cui comportamento è sempre responsabile
- il solvens non può impugnare l’adempimento eseguito, ove lo abbia
eseguito in stato d’incapacità/con cose di cui non poteva disporre
- quietanza: il debitore, quando effettua la prestazione, può richiedere al
creditore il rilascio della quietanza=dichiarazione di scienza, in forma
documentale ed indirizzata al solvens, nella qual