Diritto privato sportivo
Introduzione al diritto privato sportivo
Diritto privato è dato dall'insieme delle norme pubbliche e private inerenti l'universo sportivo. Sono norme prodotte da stato, regioni e organizzazioni sportive, federazioni e discipline sportive associate (federazioni quali CONI). Tali norme regolano gli sport e i campionati ufficiali. Queste regole consentono qualsiasi associazione sportiva (volendo ognuno può costituire una organizzazione sportiva liberamente, formando una attività ludica).
Nel momento in cui, però, si costituisce una organizzazione per partecipare ad un campionato ufficiale, bisogna prima seguire un certo iter, che riguarda i singoli atleti, gli allenatori e la società sportiva, iter composto da norme che poggiano sul diritto privato. L'universo sportivo è costituito da persone fisiche, nei cui confronti sono valide norme di diritto privato. Tali persone sono dotate di capacità giuridica e, a 18 anni compiuti, della capacità di agire.
Le persone del codice civile
- Fisiche: comprendono ogni individuo (cittadino, apolide, straniero) titolare di diritti e doveri.
- Giuridiche: organizzazioni collettive, dotate di propria capacità giuridica, che permette loro di essere titolari di specifici diritti e doveri, avere responsabilità e possedere beni. Sono quindi titolari della capacità d'agire, non sono suscettibili di inabilitazione, interdizione o amministrazione di sostegno (per legge). Le persone giuridiche si dividono in persone giuridiche pubbliche e private. Un esempio di persona giuridica pubblica all'interno dello sport è il CONI, ente pubblico deputato a gestire gli sport ufficiali nel paese. Al CONI si collegano organizzazioni private, quali società sportive, associazioni sportive ecc. Ogni organizzazione o ente sportivo fa riferimento alle norme di quel paese, per cui possono esserci differenze legislative da altri paesi.
La sede giuridica della persona
- Dimora: luogo nel quale la persona fisica si trova occasionalmente.
- Residenza: luogo di effettiva ed abituale presenza della persona fisica (abituale dimora); può essere scelta liberamente ma dev'essere obbligatoriamente comunicata, secondo l'articolo 43 c.c.
- Domicilio: luogo ove la persona fisica stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi, secondo articolo 43 c.c.
- Sede: luogo ove la persona giuridica stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi. Per le persone fisiche vale il concetto di cittadinanza, che si divide in tre situazioni giuridiche:
- Cittadinanza di un paese
- Cittadinanza straniera → divisa in cittadinanza straniera comunitaria ed extracomunitaria
- Soggetto apolide → condizione di straniero in qualsiasi paese ma senza condizioni di reciprocità
- Per le persone giuridiche vale invece il concetto di nazionalità, determinata dallo stato che ha proceduto al relativo riconoscimento (carta d'identità).
Persone giuridiche pubbliche
Le persone giuridiche pubbliche sono organizzazioni istituite attraverso atto normativo o regolamentare che perseguono fini pubblici. Comprendono tra le altre stato, enti pubblici, regioni, province, città metropolitane, comuni, CONI ecc. La loro capacità giuridica viene istituita quindi tramite una legge od un regolamento, i quali stabiliscono nascita, sede, territorio di appartenenza, compiti e doveri. Le persone giuridiche pubbliche possono infatti esercitare poteri (imporre in maniera coercitiva determinate attività o regole, es. per entrare in nazionale in uno sport o come venire esclusi da essa es. in casi di doping). Le persone giuridiche pubbliche possiedono quindi una doppia capacità:
- Di diritto pubblico, poiché emanano atti autoritativi.
- Di diritto privato, poiché hanno la capacità di essere titolari di diritti e doveri e possono produrre atti privati.
Gli enti pubblici
Il loro carattere distintivo è il potere sovrano (nel loro settore pongono in essere atti sovrani, in nome del popolo italiano). Gli enti pubblici perseguono scopi precisi (es. selezione degli atleti nazionali per il CONI). Gli enti pubblici sono anche definiti enti territoriali poiché rappresentativi di una data comunità, stanziata su un determinato territorio ed hanno il compito di prevedere alla generalità dei bisogni della collettività. Il CONI esercita il suo potere su tutto il paese. Esempi di enti pubblici che svolgono le loro funzioni solo entro i propri confini possono essere i comuni o le regioni.
Le persone giuridiche private
Le persone giuridiche private sono organizzazioni costituite secondo le norme del codice civile. Sono formate da persone e mezzi, oltre a risorse finanziare. Comprendono associazioni, fondazioni, società ecc. La personalità giuridica si ottiene con l'iscrizione al registro delle persone giuridiche o al registro delle imprese. Quattro sono i registri secondo cui si può diventare una persona giuridica privata:
- Registro del CONI
- Registro tenuto dalla camera di commercio
- Registro della persone giuridiche, tenuto dalla prefettura (per gli enti che operano sul territorio nazionale o multi regionale secondo art 12 c.c) e dalla regione (per gli enti che operano all'interno di una singola regione, secondo d.p.r 10 febbraio 2000, n.361)
- Registro delle imprese, in esso devono iscritte le società e viene tenuto dalla camera di commercio
Il riconoscimento delle persone giuridiche
Il controllo dell'autorità amministrativa sulle persone giuridiche viene effettuato mediante la registrazione, la quale prevede la verifica della sussistenza delle condizioni di legge o regolamento per la costituzione dell'ente, la possibilità o liceità dello scopo, l'adeguatezza del patrimonio al conseguimento dello scopo. Scopo delle registrazioni è quindi quello di porre i terzi (chiunque entri in rapporti con tali persone giuridiche private), i quali concludono atti con le persone giuridiche, in grado di conoscere:
- Se esse abbiano ricevuto il riconoscimento
- Quale sia il patrimonio su cui possono contare
- Se e quali limiti siano stabiliti ai poteri degli amministratori
Dalla data di iscrizione nei registri viene acquisita la personalità giuridica (capacità giuridica affine a quella delle persone fisiche). Gli enti, una volta riconosciuti, possono acquistare beni, mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito. Delle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciute risponde soltanto l'associazione col suo interno patrimonio, condizione definita come autonomia patrimoniale perfetta.
L'associazione
Si definisce associazione qualsiasi organizzazione sportiva, avente struttura stabile (es. un torneo di calcio con un inizio ed una fine non è una organizzazione sportiva, è solamente un evento sportivo) e aperta, costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non economica. Le associazioni sono disciplinate dagli articoli 14-35 c.c (quelle riconosciute) e dagli articoli 36-38 (quelle non riconosciute). Quasi tutte le associazioni sportive dilettantistiche, in Italia oggi, non sono riconosciute (poiché hanno in realtà scopi di natura economica).
Come si costituisce una associazione
- Essa si costituisce attraverso un contratto (atto costitutivo) e la sua vita è regolamentata da uno statuto. Una volta costituita, possono aderire nuovi membri secondo le condizioni previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- L'associazione agisce per mezzo dei propri organi: l'assemblea (organo sovrano/deliberativo) e gli amministratori (organo esecutivo).
- L'associazione si estingue per:
- Causa previste dalla volontà degli associati (termine indicato nello statuto)
- Il venir meno dello scopo o sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo
- Il venir meno degli associati
- Lo scioglimento disposto dall'assemblea
Nello statuto devono essere indicati quelli che sono gli obblighi dell'associazione. In ogni associazione, l'assemblea, le decisioni vengono prese secondo votazione 50%+1. Nelle società, invece, le decisioni vengono prese secondo la percentuale delle quote dei vari imprenditori della società (es. se un socio possiede il 30% delle quote, il suo peso rappresenterà il 30% del voto totale). Lo statuto è modificabile ogni anno, da parte dell'assemblea, a seguito della decisione del 50%+1 degli aventi diritto al volo nell'assemblea.
La fondazione
Si definisce fondazione una stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale (assistenziale, culturale, scientifica):
- L'atto costitutivo della fondazione è un atto unilaterale; la fondazione può essere costituita anche tramite testamento. Non è un contratto quindi posto in essere da più individui (è la volontà di una sola parte).
- L'atto di dotazione è lo strumento tramite il quale avviene l'attribuzione dei beni a titolo gratuito.
La fondazione ha uno statuto ed un solo organo, ovvero gli amministratori, nominati nei modi previsti dall'atto di fondazione. La fondazione, a differenza delle associazioni, non prevede assemblea e quindi un voto democratico basato sulla maggioranza. Gli amministratori devono infatti attenersi all'atto di dotazione, per quanto riguarda le decisioni. L'atto costitutivo determina la volontà di costituire una fondazione stabile. L'atto di dotazione individua lo scopo e il patrimonio della fondazione. La fondazione ha scopo di destinare un patrimonio ad una finalità ideale, di tipo culturale, sportiva, scientifica ecc. Normalmente, le fondazioni nascono attraverso un atto di dotazione testamentario.
Le associazioni non riconosciute
Oltre agli enti registrati, esistono anche gli enti di fatto. Gli enti di fatto non hanno chiesto il riconoscimento o non l'hanno conseguito (associazioni non riconosciute, art 36 c.c, società semplici art 2251 c.c e società di fatto o irregolari), per evitare di essere controllati e per non rendere pubblici i propri bilanci. La maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche non chiedono il riconoscimento giuridico alle regioni e prefetture, ma sono poi costretti a richiederlo ad altri enti. Tali enti nascono ed operano indipendentemente da un atto di riconoscimento, poiché l'ordinamento giuridico ne ammette l'esistenza, nel momento in cui il loro operato non entri in contrasto con l'ordinamento stesso.
Esempi di organizzazioni non riconosciute
- Partiti
- Sindacati
- Organizzazioni di volontariato
Quindi, nella società di fatto manca l'atto costitutivo (documento necessario per procedere alla pubblicità), mentre nelle società irregolari manca l'iscrizione nel registro delle imprese (procedura obbligatoria per legge). Per le obbligazioni assunte dai rappresentanti delle associazioni, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune ma sono responsabili solidamente e personalmente le stesse persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, secondo il fenomeno dell'autonomia patrimoniale imperfetta. Non essendo depositato un capitale e neanche formalizzato un atto costitutivo, secondo questo principio, non si hanno informazioni sulla fondazione, per cui un terzo potrebbe essere esposto e non tutelato giuridicamente in caso di frode. Il legislatore interviene dicendo che è possibile non riconoscere la fondazione ma esprime che i membri che agiscono in nome e per conto della fondazione si espongono direttamente col proprio patrimonio (es. il presidente di una associazione non riconosciuta, nel momento in cui acquista attrezzatura sportiva e la società non paga, è possibile ad aggredire direttamente il patrimonio del presidente). Quindi, i membri non rispondono dell'associazione solo col patrimonio capitale della società, bensì anche coi propri capitali personali.
I soggetti dell'ordinamento sportivo
Le persone giuridiche private sportive nello sport.
Il codice civile riconosce e disciplina:
- Associazioni e fondazioni
- Associazioni non riconosciute e comitati
- Società
- Enti pubblici (es. CONI), i quali godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico
I sodalizi sportivi
L'articolo 10 della legge n.426/1942 prevedeva che le società e selezioni sportive dovessero essere riconosciute dal CONI (tutte quelle che intendevano partecipare ai campionati delle federazioni sportive) e quindi sottoposte alla potestà tecnica e disciplinare delle FSN (federazioni sportive nazionali). Le FSN, a loro volta, provvedono al tesseramento degli atleti (sistema a cascata). In base al d.p.r 28 marzo 1986 (successivamente modificata) n.157 (nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n.426, recante costituzione e ordinamento del CONI):
- Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale del CONI o, per delega, dalle FSN.
- Tali organismi associativi sono retti da uno statuto approvato dall'organo che procede al loro riconoscimento.
- Sono soggetti dell'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo norme e consuetudini sportive.
Gli obblighi giuridici
Tutti i sodalizi sportivi sono soggetti:
- All'ordinamento sportivo, che impone l'osservanza di regole sportive.
- All'ordinamento statale, prescrivente l'osservanza delle norme penali e civili.
La maggior parte dei sodalizi sportivi censiti riveste la forma dell'associazione non riconosciuta. Gli individui non sono soggetti all'ordinamento sportivo fino a che non vengono tesserati presso una federazione sportiva nazionale.
Il riconoscimento sportivo
In base al d.lgs n.242/1999 art.5, comma secondo, lettera c, è compito del consiglio nazionale del CONI “deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSN, delle società e associazioni sportive, sulla base di requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina. Un'associazione sportiva, quindi, (= persona giuridica sportiva privata) deve richiedere il riconoscimento sportivo al CONI. Questo decreto, chiamato decreto Melandri o ultima riforma del CONI, abroga la legge del 1942.
L'articolo 29 dello statuto del CONI
Secondo questo articolo, le società e associazioni sportive riconosciute:
- Non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni, ispirati al principio democratico e di pari opportunità.
- Sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale o, per delega, dalle FSN, DSA o EPS.
- Possono stabilire la loro sede in ognuno degli stati membri dell'UE purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita all'interno del territorio italiano.
- Sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, norme e consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
- Quelle dilettantistiche sono iscritte nel registro di cui l'articolo 7 del d.l 28 maggio 2004, n.136, convertito nella legge .n.186 del 27 luglio 2004.
- Quelle professionistiche devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra sport di alto livello e sport di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
- Sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive FSN e DSA gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo delle FSN e al controllo esecutivo del CONI, in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle FSN. Le federazioni sportive italiane sono pertanto tenute a fornire i rappresentanti nazionali al CONI, secondo l'articolo 29.
Le associazioni
Si definisce associazione qualsiasi organizzazione collettiva, avente struttura stabile e aperta, costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non economica. Prendono vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di associazione (contratto plurilaterale). L'esclusione di un associato è ammessa secondo le regole dell'art 1459 c.c. Per regolare l'associazione, si utilizzano anche le norme degli articoli 1321 e seguenti, c.c. Tutte le norme che regolano l'associazione devono essere di tipo contrattuale, e le decisioni che l'associazione prende vengono prese secondo una libera contrattazione, votando col 50%+1.
L'atto costitutivo di un'associazione
È documento rilevante l'accordo dei soggetti che hanno determinato la creazione dell'ente, in cui vengono fissate le caratteristiche principali (senza scopo di lucro, libera, democratica, egualitaria, solitamente di durata illimitata, con cariche).
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