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I SOGGETTI RESPONSABILI
- Atleti: principali soggetti responsabili sia dal punto di vista d'illecito sportivo, sia di illecito penale e civile per fatti commessi durante competizioni ufficiali e non come amichevoli e allenamenti.
- Allenatori, istruttori e maestri: esercitano un potere di direzione tecnica, di controllo e disciplinare. In caso di danni dagli allievi, rispondono per la responsabilità indiretta.
- Arbitri e ufficiali di gara: Organo monocratico abilitato da una Federazione a dirigere e controllare una competizione sportiva, a valutare il rispetto delle regole e a certificare i risultati degli incontri.
- Società e associazioni sportive: possono essere responsabili a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti dei propri tesserati e anche nei confronti di terzi.
- Il medico sportivo: deve valutare l'idoneità di chi svolge l'attività sportiva a livello dilettantistico, amatoriale e professionistico.
Risponderà di danni subito dall'atleta erroneamente giudicato idoneo all'attività sportiva: per colpa generica (sbagliata valutazione) o specifica (inosservanza di specifiche leggi). Se il medico è dipendente di una società, quest'ultima è responsabile. Il proprietario e il gestore di impianti sportivi: deve rispondere di responsabilità extracontrattuale in caso di danni causati dagli ambienti dedicati all'attività sportiva. L'organizzazione di eventi sportivi: Se l'evento non era stato autorizzato e non ci sono problemi, non si avrà una responsabilità dal punto di vista civile ma sanzionato. DOPING L'assunzione di sostanze e/o l'effettuazione di pratiche non consentite, in grado di aumentare la prestazione atletica o di diminuire il senso di fatica. LA NORMATIVA ANTIDOPING STATALE Il CONI ha stabilito il principio secondo cui l'assunzione di sostanze farmacologiche o chimiche perMigliorare la potenzialità fisiche dell'atleta era contraria alle regole dilealtà, correttezze e proibità sportiva. Non furono però previste sanzioni concrete. Sulpiano dei comportamenti sanzionati:
- Procurare, somministrato, assumere o favorire l'uso di farmaci dopanti
- Sottoporti a pratiche mediche non giustificate da una situazione patologica in atto e che siano idonee a modificare condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo allo scopo di alterale le prestazioni.
- Commerciare doping
ORGANI E REGOLAMENTI SPORTIVI ANTIDOPING
La violazione delle norme statali antidoping può comportare, da parte degli organi della giustizia sportiva, varie sanzioni:
- Invalidazione del risultato ottenuto, inclusa perdita di medaglie, punti e premi
- In caso di seconda violazione, sanzione aumentata
- In caso di terza violazione, squalifica a vita.
IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO
Primo requisito: essenziale per poter svolgere attività sportiva
È il certificato di idoneità sportiva:
- Agonistica, per coloro che praticano attività sportive qualificate come agonistiche dal CONI e dalle singole Federazioni, rilasciato dal medico dello sport;
- Non agonistica, è un certificato generico rilasciato da qualunque medico.
Secondo requisito: tesseramento presso la Federazione dello sport che si intende praticare. Atto attraverso il quale il soggetto entra a far parte dell'organizzazione federale e le norme interne alla federazione diventano efficaci nei suoi confronti.
IL PROFESSIONISMO
Escono dal dilettantistico coloro i quali sono regolarmente tesserati presso una federazione e svolgono attività con carattere di continuità e professionalità alle dipendenze di una società sportiva.
‘Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi e i preparatori atletici, che esercitano
L'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell'ambito della disciplina regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica e da quella professionistica.
Caratteristiche essenziali per la validità ed efficacia del contratto di lavoro sportivo di professionistico:
- Stipulato per iscritto o è nullo
- Stipulato con un contratto
- Stipulato conformemente agli accordi triennali stipulati tra la federazione e i rappresentanti interessati
- Depositato presso la federazione di riferimento
Così facendo l'atleta si obbliga a rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite dalla società e quest'ultima a sua volta consente all'atleta di partecipare agli allenamenti ed alla preparazione atletica.
A retribuirlo regolarmente e a garantire idonee condizioni di lavoro a tutela dell'atleta. Sono clausole obbligatorie. Facoltativamente può essere inserita la clausola compromissoria, per il quale le parti si impegnano per la risoluzione di eventuali controversie inerenti all'esecuzione del contratto, a rivolgersi ad un collegio arbitrale. Oltre le clausole l'atleta deve sempre avere l'obbligo di diligenza, obbedienza e fedeltà. La società, in caso di inosservanza dei propri obblighi da parte dell'atleta, ha il potere di sanzionare. La legge prevede che il contratto di lavoro debba avere una durata determinata, massimo di 5 anni anche se rinnovabile. In caso di infortunio superiore ai 6 mesi la società può chiedere la risoluzione del contratto:
- Infortunio talmente grave da compromettere la sua carriera
- Infortunio imputabile a colpa grave dell'atleta = la società può chiedere la risoluzione del contratto
mantenerlo ma diminuendo i compensi dell'atleta come sanzione disciplinare
Ciò di cui la società non risponde sono gli incidenti di gioco a meno che non emerga che il danno subito dall'atleta (anche se rientra nel rischio sportivo) sia riconducibile a carenti accertamenti sanitari. La società è responsabile anche della riservatezza dei dati personali degli atleti, soprattutto dei dati sulla salute.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SPORTIVE
In questi casi gli statuti delle federazioni possono prevedere una clausola compromissoria. Le controversie che attraverso la clausola compromissoria, possono essere riammesse alla decisione di collegi arbitrali, sono quelle che riguardano tesserati o affiliati, non quelle in cui è parte una federazione o che vedono in causa terzi non affiliati o tesserati. In queste ultime controversie, decidono gli organi di giustizia sportiva. In altri termini l'arbitro sportivo è uno strumento di risoluzione
delle controversie alternative alla giurisdizione statale e che si somma ai procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva. QUALI SONO GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA? Presso ogni federazione ci sono i giudici sportivi:- Giudice sportivo nazionale (decide in prima istanza, senza udienza, con immediatezza)
- Giudice sportivo territoriale (decide in prima istanza, senza udienza, con immediatezza)
- Corte sportive d'appello (giudica in secondo grado)
- Tribunale federale (giudica in primo grado)
- Corte federale d'appello (giudica in secondo grado, decide sulle decisioni prese dai tribunali federali)
Promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. C'è infine il Collegio di garanzia dello sport, innanzi al quale si può proporre ricorso avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale. Esso giudica in via diretta nelle controversie relative agli atti e ai provvedimenti emessi direttamente dal CONI.
ASSOCIAZIONISMO, IMPIANTI SPORTIVI, SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ NELLO SPORT.
Poche le norme dedicate al dilettantismo sportivo. Il CONI riconosce 3 tipologie di sodalizi dilettantistici:
- Associazioni sportive di diritto privato, con o senza personalità giuridica (ASD), maggiori vantaggi fiscali.
- Società sportive di capitali senza finalità di lucro (ssd)
- Società cooperative senza scopo di lucro (scsd)
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) svolto ad arrecare benefici a persone svantaggiate.
ASD, SSD, SCSD nascono con
la sottoscrizione dell'atto costitutivo in forma scritta, nonché dello statuto il quale deve avere al suo interno:- denominazione
- oggetto sociale riferito a organizzazione attività sportive dilettantistiche
- attribuzione legale
- assenza di fini di lucro e previsione che provenienti non possono essere suddivisi tra associati
- norme dell'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza tra associati
- obbligo di redazione rendiconti economico – finanziari
- modalità di scioglimento dell'ente
- obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi
- Si affili ad una federazione
- Si iscriva al registro telematico delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenute dal CONI
- Si impegni a rispettare le direttive e i regolamenti del CONI e della Federazione presso cui è affiliato