Il diritto
Il diritto è un sistema di regole, denominate norme giuridiche, che serve per prevenire l’insorgere di liti. I sistemi di regole mutano nel tempo e variano nello spazio. Per poter ordinare una società, occorre che a un’autorità superiore sia riconosciuta la funzione di creare le regole, a un’altra di applicarle e a una terza di sanzionare se vengono infrante (principio della separazione dei poteri).
Caratteristiche della norma giuridica
- Generalità: Si rivolgono alla comunità nella sua interezza e non ai singoli individui.
- Astrattezza: Non è rivolta al singolo caso, ma diretta a regolamentare tutti i possibili futuri conflitti riconducibili alla previsione stessa.
- Obbligatorietà: Prevede una sanzione.
Principio della certezza del diritto
Le norme giuridiche sono create prima dell’insorgere del conflitto, in questo modo il singolo può conoscere con sicurezza la legge. La certezza del diritto, però, è suscettibile di interpretazione.
La funzione interpretativa nel nostro ordinamento è affidata:
- Al legislatore: Quando c’è un contrasto normativo, interviene con una legge di interpretazione autentica.
- Al giudice: Applica la legge e pronuncia la sentenza.
Il diritto e lo stato
Il diritto privato caratterizza la relazione tra i privati, mentre il diritto pubblico riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo stato o altri enti pubblici, quali enti dotati di sovranità. Il diritto pubblico regola l’organizzazione dello stato.
Rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è ogni rapporto fra gli uomini. I soggetti del rapporto giuridico sono detti parti dello stesso e tutti gli altri soggetti estranei sono considerati terzi.
Le situazioni giuridiche soggettive
- Situazioni giuridiche attive: Il diritto soggettivo e la facoltà, il potere giuridico, la potestà, il diritto potestativo, l’aspettativa.
- Situazioni giuridiche passive: Dovere, obbligo, onere, soggezione.
Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è il grado più intenso di proiezione che l’ordinamento attribuisce a un soggetto attraverso una norma.
- Diritti assoluti: Diritto di proprietà (il proprietario dispone e gode della cosa). L’ordinamento impone a carico di tutti gli altri soggetti un dovere di astensione di tenere qualsiasi comportamento che possa impedire o disturbare la realizzazione dell’interesse e conservare il bene.
- Diritti reali di godimento: L’interesse realizzato è quello di godere della cosa altrui.
- Diritti reali di garanzia.
- Diritti della personalità e sui beni materiali.
- Diritti relativi: Consistono in una situazione dinamica che, mirando all’appropriazione di altrui utilità, presuppone l’altrui cooperazione e quindi l’altrui consenso.
- Diritto di credito: Modifica materialmente la realtà e dunque incide sul patrimonio altrui.
- Diritto potestativo: Modifica solamente la realtà; la modificazione è solo di carattere giuridico e non materiale.
L’onere
Particolare situazione giuridica soggettiva, in presenza della quale un soggetto deve tenere un dato comportamento al fine di realizzare non già un interesse altrui, ma un interesse proprio. Il soggetto è libero di tenere o meno il determinato comportamento ed in questo caso l’onere si distingue in obbligo o dovere, dalla cui inosservanza invece scaturisce la sanzione.
L’aspettativa
Situazione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento in funzione conservativa di un determinato interesse strumentale e preliminare alla tutela di diritti soggettivi.
- Aspettativa di diritto o legittima: Meritevole di tutela.
- Aspettativa di fatto: Non meritevole di tutela.
La potestà
La potestà è, nel diritto, la situazione giuridica soggettiva che consiste nell’attribuzione di un potere a un soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui, e quindi per l’esercizio di una funzione. Talvolta non vi è coincidenza tra chi esercita e chi invece è titolare dell’interesse sotteso.
Status
Situazione giuridica soggettiva che esprime la posizione di un soggetto nei confronti di altri soggetti nell’ambito di una collettività organizzata. Lo status è una situazione giuridica soggettiva autonoma e tutelata in quanto tale ma è anche fonte di altre situazioni giuridiche soggettive attive e passive, in particolare diritti e obblighi. La perdita dello status determina anche una perdita delle situazioni derivate.
- Status pubblicisti: Status civitatis e familiae.
- Status privatistici: Appartenenza a un determinato status scaturisce per il soggetto dall’essere membro di un’associazione o socio di una società.
Interesse legittimo
È una situazione giuridica attiva che si realizza solo in rapporto all’esercizio o al comportamento di poteri autoritari da parte quindi di pubbliche autorità. Tutela nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione. Interesse legittimo pretensivo (concessivo) o oppositivo.
Fatti ed atti giuridici
Fatto giuridico: Ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale i doveri o i diritti si costituiscono, si modificano o si estinguono. I fatti giuridici si distinguono in leciti e illeciti, discrezionali o dovuti.
Gli atti giuridici sono quelli idonei a produrre effetti giuridici: dichiarazione di volontà (come nei contratti) e la dichiarazione di scienza (il soggetto dichiara di aver conoscenza di un fatto giuridico).
Negozio giuridico
È l’atto dove il soggetto è in grado di perseguire al massimo i propri interessi ed è considerato la più ampia manifestazione del potere di autonomia privata. Nel caso del negozio giuridico il soggetto crea egli stesso la regola che disciplina gli interessi perseguiti.
Fonti del diritto
Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche.
- Fonti atto: Manifestazioni di volontà normativa di organi ai quali l’ordinamento giuridico riconosce tale potere (es: leggi del parlamento).
- Fonti fatto: Comportamenti oggettivi (es: usi e consuetudini).
- Fonti di cognizione: Strumento attraverso i quali le norme vengono identificate e rese conoscibili (es: gazzetta ufficiale).
L’efficacia delle leggi nel tempo
Le leggi ed i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Le norme cessano di avere efficacia:
- Per espressa disposizione di una legge successiva.
- Per referendum popolare.
- Per sentenza di illegittimità costituzionale.
- Per incompatibilità con una successiva norma.
Capacità giuridica
Con l’acquisto della capacità giuridica, l’individuo diventa titolare di diritti e doveri e soprattutto potrà avvalersi della protezione accordatagli dall’ordinamento giuridico.
L’articolo 2 della costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità.
- Il concepito non ha capacità giuridica poiché essa consiste in una quantità di carattere generale, mentre al concepito sono riconosciuti soltanto taluni diritti a carattere patrimoniale. È riconosciuto il diritto alla vita in riferimento all’aborto, il diritto della madre alla salute.
- L’atto di nascita è il documento che indica luogo, mese, anno, giorno, ora, sesso del bambino e il nome. Vengono inoltre indicate le generalità, la cittadinanza e la residenza dei genitori.
- La dichiarazione di nascita è invece la denuncia, obbligatoria per legge, della dichiarazione di nascita di ogni nuovo nato.
- La morte si identifica con la cessazione delle funzioni dell’encefalo. La dichiarazione di morte è la denuncia, obbligatoria per legge, e viene segnata nel registro dei decessi dello stato civile.
- La scomparsa si ha quando una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e nessuno ha più sue notizie. Sorgono problemi in riferimento alla conservazione del suo patrimonio.
- L’assenza: Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque pensi di avere diritto sui beni del scomparso possono domandare al tribunale che ne sia dichiarata l’assenza. Si ordina così l’apertura del testamento e vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni tutti gli eredi. Se l’assente ricompare, dovranno restituire tutti i beni.
- La morte presunta: Trascorsi 10 anni dalla scomparsa, il tribunale può dichiarare la presunta morte. Se la persona ricompare ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano e se sono stati venduti gli deve essere data la somma se non è già stata consumata. Se il coniuge si è risposato, rientra in vigore il precedente vincolo matrimoniale.
La capacità di agire
L’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, mediante i quali acquista diritti e doveri. La prima spetta al momento della nascita e la seconda quando si diventa maggiorenni.
Il minore
Il minore assume doveri e acquista diritti per mezzo dei suoi legali rappresentanti. Egli è sottoposto alla potestà dei genitori o, in mancanza di essi, a un tutore nominato dal Giudice Tutelare.
Incapacità parziale o totale di agire
- Interdizione giudiziale: Quando l’incapacità è molto grave. Mira a tutelare il soggetto e proteggere il suo patrimonio laddove questi non sia in grado di provvedervi autonomamente.
- Inabilitazione: In caso di malattie meno gravi, come abuso di alcol o droghe.
Incapacità naturale
Ogni qualvolta il soggetto sia incapace legalmente, gli atti da lui compiuti sono annullati prescindendo dall’accertamento dell’incapacità di intendere e di volere ed alle conseguenze pregiudizievoli dell’atto.
Caratteri dei diritti inviolabili
- Necessarietà: Competono a tutte le persone fisiche che li acquistano e li perdono con la morte.
- Imprescrittibilità: Il non uso prolungato non ne determina l’estinzione.
- Assolutezza: Implicano astensione da parte di tutti dal ledere questi diritti.
- Non patrimonialità: Tutelano valori della persona non suscettibili di valutazione economica.
- Indisponibilità: Non rinunziabili, nemmeno dalla persona fisica cui si riferiscono.
Diritto alla vita
Con la nascita si acquista il diritto alla vita, con la capacità giuridica, ma anche prima il nascituro ha tutele con la legge. (Dopo i 90 giorni la gravidanza non può essere interrotta almeno che non porti un danno alla madre o se sicuri che il bambino nasca con malformazioni). Il diritto alla vita non è tutelato verso se stessi: nessuna sanzione per il suicidio ma sì per l’istigazione, l’aiuto o l’omicidio.
Diritto alla salute
Diritto all’indennità psico-fisica. Principio di autodeterminazione e trattamenti sanitari obbligatori. Obbligo vaccinale.
Diritto al nome
Il nome svolge la funzione di identificazione sociale della persona e ricondotto alla protezione della sua identità.
Diritto all’integrità morale
L’onore: Valore sociale di un determinato soggetto dato dall’insieme dei suoi valori morali.
Il decoro: Valore sociale di un determinato soggetto dato dall’insieme delle sue doti intellettuali, fisiche. La reputazione è l’opinione degli altri sul tuo onore, decoro di un soggetto. È tutelato come diritto, anche con sanzioni penali (diffamazione o ingiuria) perché mancato rispetto dell’integrità morale anche se corrisponde alla verità.
Diritto all’immagine
Il diritto all’immagine comporta il divieto per i terzi di esporre, pubblicare, mettere in commercio il ritratto altrui senza il consenso dell’interessato. Senza il consenso dell’interessato per notorietà, per necessità di giustizia o di polizia, per scopi scientifici o culturali, dal collegamento o a fatti o avvenimenti di interesse pubblico.
Diritto alla riservatezza
È il diritto alla intimità e comporta il potere dell’interessamento di vietare comportamento di terzi volti a conoscere o a far conoscere dal recinto domestico che non abbia interesse sociale apprezzabile. Vi è la tutela sulla privacy, consenso al trattamento, diritto di rettifica, sicurezza dei dati e concetto di dato sensibile. Sanzioni e garante della privacy.
Diritto all’identità personale
Diritto di ciascuno a vedersi rappresentato con i propri reali caratteri, senza travisamenti della propria storia, delle proprie idee, della propria condotta, del proprio stile di vita, del proprio matrimonio, intellettuale, ideologico, etico, professionale.
Associazione
Organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di finalità non economiche, ossia non ha lo scopo di dividere tra i partecipanti gli utili conseguiti attraverso l’esercizio in comune di un’attività economica, come la società. (Art. 2 e 18 della costituzione). Ma non è escluso che gli associati possano trarre, anche solo indirettamente, vantaggi economici dall’agire dell’associazione (es. sindacato) o fruire di servizi suscettibili di valutazione economica (es. circolo tennis).
L’associazione nasce con l’atto costitutivo dei fondatori il quale manifesta di voler dar vita ad un’associazione. L’atto costitutivo si accompagna con lo statuto che deve contenere: denominazione, scopo, patrimonio, sede...
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