Diritto
Diritto: sistema di regole (norme giuridiche) che mira a prevenire l’insorgere di liti, regolando i rapporti tra consociati per realizzare un modello di ordinata convivenza sociale. Ogni norma giuridica deve essere applicata in modo coordinato con ogni altra regola prevista in codici e altre leggi vigenti. I sistemi di regole mutano nel tempo o variano nello spazio. Per poter ordinare una società occorre che a un’autorità superiore sia riconosciuta la preliminare funzione di applicarle e di sanzionare se le stesse regole non vengono applicate (principio della separazione dei poteri).
Norma giuridica
Norma giuridica: unità elementare del sistema di diritto detto ordinamento giuridico. La norma giuridica è un comando o precetto generale e astratto con il quale si impone ai consociati una certa condotta. La forza del diritto si manifesta indirettamente mediante la sanzione giuridica, reazione che l’ordinamento giuridico minaccia a chi viola il precetto normativo.
Caratteristiche norma giuridica
- Generalità: si rivolgono alla comunità nella sua interezza, non a singoli individui.
- Astrattezza: la prescrizione non è rivolta al singolo caso, ma diretta a regolamentare tutti i possibili futuri conflitti riconducibili alla previsione stessa. È un procedimento di astrazione e tipizzazione con cui individuati i caratteri comuni e ricorrenti di una serie di eventi probabili e potenzialmente conflittuali.
- Obbligatorietà: osservanza della norma garantita dalla previsione di una sanzione.
Principio della certezza del diritto
Le norme giuridiche sono regole precostituite, cioè create prima dell’insorgere del conflitto. Questo avviene per assicurare uniformità garantendo il principio di certezza del diritto (possibilità di conoscere con sicurezza ciò che la legge detta per poter fare affidamento su di essa ed essere consapevole di quali comportamenti l’ordinamento considera leciti e illeciti). La certezza del diritto è una meta tendenziale non sempre raggiungibile in concreto perché la norma, anche quando apparentemente chiara e semplice, è suscettibile di interpretazione. La funzione interpretativa è affidata:
- Al legislatore: laddove infatti questo ravvisi un contrasto normativo può intervenire emanando una legge di interpretazione autentica per imporre un certo contenuto alla legge interpretata. La legge si definisce interpretativa non perché interpreta una nuova legge, ma perché impone una certa interpretazione sulla norma oggetto del contrasto.
- Al giudice: applica la legge pronunciando sentenze.
Nel nostro ordinamento quando la sentenza passa in giudicato (non si può sottoporre al vaglio di un altro giudice) determina un accertamento e una definizione della lite che fa stato ad ogni effetto tra le parti. La sentenza determina tra le parti litiganti quale sia la portata della regola giuridica astratta, in questo senso la sentenza può considerarsi un comando individuale e concreto poiché definisce solo quella certa lite e non le altre, da un punto di vista oggettivo e da un punto di vista soggettivo poiché di essa non può avvalersi chi sia rimasto estraneo al processo. In altri ordinamenti (Common Law), la sentenza crea essa stessa diritto poiché la pronuncia di un giudice deve essere applicata in tutte le successive controversie in cui l’oggetto del contrasto sia medesimo, nonostante i soggetti litiganti siano diversi.
Diritto privato e diritto pubblico
Il diritto privato riguarda le relazioni tra privati, mentre il diritto pubblico riguarda i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico. Il diritto pubblico regola l'organizzazione dello Stato e i rapporti basati sull'esercizio dei poteri sovrani, articolandosi in diritto costituzionale, amministrativo, penale e tributario.
Rapporto giuridico
Rapporto giuridico: rapporto fra gli uomini, 2 o più soggetti, regolato dal diritto oggettivo. I soggetti sono detti parti dello stesso e in relazione a costoro tutti gli altri soggetti estranei al rapporto sono considerati terzi. Le parti sono titolari delle situazioni giuridiche soggettive in cui si articola il rapporto.
Situazioni giuridiche soggettive
Concetto di interesse giuridicamente protetto. Il soggetto (individuo o ente) è il destinatario delle norme giuridiche. Le regole di diritto mirano a disciplinare l'interesse dei soggetti nei limiti in cui siano ritenuti giuridicamente rilevanti. Nel diritto privato, l’interesse rileva quando è suscettibile di una valutazione economica in quanto la norma giuridica si occupa di disciplinare gli aspetti economici dei diritti intersoggettivi. Raramente, ad eccezione dei diritti della personalità, del diritto di famiglia e di quello successorio, l'interesse non economico è preso in considerazione. L'interesse è collegato alla realizzazione di un bisogno che si concretizza attraverso l'utilizzo di un bene. Di fronte a un certo interesse, l'ordinamento può assumere un atteggiamento di indifferenza laddove lo consideri lecito ma non apprezzabile da un punto di vista giuridico e risolvibile sulla base di regole di carattere morale o sociale. L'ordinamento stabilisce quali attività vadano protette e tutelate, cioè il soggetto portatore dell'interesse sotteso deve essere fornito di idonei strumenti a far valere la sua pretesa. Se l'interesse singolo è in conflitto con interessi superiori di cui l’ordinamento è portatore è considerato illecito e pertanto non meritevole di tutela. Il giudizio di liceità, di meritevolezza e di illiceità muta in relazione al momento storico in cui l'ordinamento giuridico è contestualizzato.
Interesse del soggetto
- Conseguire un bene che non ha: situazione dinamica di appropriazione.
- Conservare un bene che ha già: situazione statica che mira a mantenere integro il patrimonio al fine di poterne godere pienamente.
Il bene può essere:
- Materiale: libro, quadro...
- Immateriale: composizione musicale, invenzione...
Gli interessi a conservare un bene possono realizzarsi giuridicamente tramite l'esercizio di poteri e facoltà che l'ordinamento attribuisce al soggetto titolare. L’area di tutela di tali poteri e facoltà si amplia e si restringe in relazione alla situazione soggettiva in cui il soggetto si trovi.
Situazioni giuridiche soggettive
Le situazioni giuridiche soggettive sono il risultato di una valutazione discrezionale che l'ordinamento opera per stabilire quali interessi possano considerarsi meritevoli di tutela. Tali interessi possono essere realizzati soltanto con la previsione della possibilità di opporre a taluni o alla generalità dei consociati la propria situazione con efficacia vincolante. Ad ogni situazione giuridica soggettiva attiva in capo a un determinato soggetto corrisponde una situazione giuridica soggettiva passiva in capo ad altri soggetti ben individuati cioè a tutti i consociati in generale, situazione questa consistente, nel dover tenere un certo comportamento (astensione o collaborazione affinché il titolare della situazione giuridica attiva possa soddisfare il proprio interesse) ovvero nel dover subire l’altrui iniziativa volta al conseguimento dell’interesse stesso. Le situazioni giuridiche soggettive possono accostarsi ad una scala graduata in relazione all'intensità della protezione dell’interesse e dei poteri attribuiti al suo titolare per realizzarlo.
Situazioni giuridiche attive
- Il diritto soggettivo e la facoltà, il potere giuridico, la potestà, il diritto potestativo, l'aspettativa.
Situazioni giuridiche passive
- Il dovere, l’obbligo, la soggezione, l’onere.
Diritto soggettivo
È il grado più intenso di protezione che l’ordinamento, attraverso una norma, attribuisce ad un soggetto: è la sintesi di una posizione di forza e di una posizione di libertà poiché il soggetto è libero di avvalersi o meno del potere conferitogli, ma laddove decida di esercitarlo, il diritto realizza il suo interesse. Il diritto soggettivo può manifestarsi all'esterno con vari comportamenti che formano l'esercizio di distinte facoltà. La facoltà non può essere considerata una situazione giuridica soggettiva autonoma ma uno dei modi attraverso i quali il diritto può esercitarsi. Il diritto soggettivo si atteggia diversamente, in riferimento all’interesse protetto ed a seconda che si intenda conservare o conseguire un determinato bene.
Diritti assoluti
- Garantiscono al titolare un potere che lo stesso può far valere nei confronti di tutti gli altri soggetti sui quali grava l'obbligo di non turbarne il godimento. Esempio (diritto di proprietà): il proprietario può non solo disporre ma anche godere della cosa e il godimento si manifesta con esercizio di molteplici facoltà (abitare la casa, darla in locazione, ristrutturarla). Esiste un rapporto diretto tra il soggetto e il bene. L'ordinamento impone a carico di tutti gli altri soggetti, diversi dal proprietario, un dovere di astensione dal tenere qualsiasi comportamento che possa impedire o disturbare la realizzazione dell'interesse e conservare il bene.
Diritti reali
- Diritti reali di godimento: l’interesse realizzato sia quello a godere della cosa altrui.
- Diritti reali di garanzia: costituire la cosa in garanzia dell'adempimento di un’obbligazione (il debitore costituisca in pegno una propria cosa mobile consegnandola al creditore, cioè iscriva ipoteca su un proprio bene immobile).
- Diritti della personalità e su beni immateriali: rileva in entrambi i casi un profilo non esclusivamente patrimoniale, quale quello del diritto all’identità personale o alla paternità dell’opera. L’assolutezza del diritto si rinviene nel dovere di astensione a carico dell'intera collettività e nell’immediata realizzazione dell'interesse con la conseguenza che non è ipotizzabile una collaborazione con i consociati, potendo gravare sugli stessi esclusivamente un dovere di astensione per tutelare il godimento dell’atto (concetto di neminem ledere).
Diritti relativi
Consistono in una situazione dinamica che, mirando all'appropriazione di altrui utilità, presuppone l'altrui cooperazione e quindi, l'altrui consenso, non potendo l'ordinamento tutelare un'appropriazione indebita o violenta. Per realizzare l'interesse si ritiene necessaria una modificazione di patrimoni. La modificazione può essere materiale (l’interesse a conseguire una somma di denaro si realizza quando il debitore consegna la stessa al creditore) cioè diritti di credito; oppure ideale (se il proprietario di un certo terreno chiede la comproprietà del muro divisorio, si avrà una modificazione giuridica non accompagnata da un cambiamento della realtà materiale) cioè diritti potestativi.
Diritto di credito
Modifica materialmente la realtà e dunque incide sul patrimonio altrui, la situazione passiva non consiste in un generico dovere di astensione, come per i diritti assoluti, ma in uno specifico dovere di cooperazione, definito obbligo. Il diritto di credito ha un contenuto positivo e limitato poiché attribuisce al creditore il solo potere di pretendere l'adempimento della prestazione pattuita e il contenuto dell'obbligo ha sempre carattere positivo e non consiste mai in un'amera astensione. Anche quando l'obbligo consiste in un non facere, il contenuto del comportamento omissivo ha carattere positivo e comporta in ogni caso una modificazione del patrimonio dell'obbligato a vantaggio di quello del creditore.
Diritto potestativo
Modifica solo idealmente la realtà. La modificazione è di carattere giuridico e non materiale e non è necessaria un'attiva collaborazione, ma è sufficiente l'esercizio del diritto da parte del titolare e la manifestazione di volontà diretta a produrre la modificazione della stessa. Poiché la modificazione si produce seguito alla iniziativa del titolare del diritto potestativo, il soggetto passivo si troverà in una posizione irrilevante detta soggezione. Il soggetto passivo non solo non deve fare nulla per permettere la realizzazione del soggetto attivo, ma non può neanche fare nulla per impedirla.
Diritti personali di godimento
Presentano una situazione di carattere relativo, esistendo un rapporto giuridico e un diritto di credito dal lato attivo e un obbligo dal lato passivo; inoltre all'interesse del titolare del bene a goderne, corrisponde un dovere generale di astensione identico a quello che forma parte della situazione giuridica soggettiva cui corrisponde invece dal lato attivo un diritto assoluto (es: all'obbligo del locatario di pagare il prezzo pattuito per il canone al proprietario, corrisponde un obbligo di quest’ultimo di garantirgli il godimento della cosa, obbligo che incombe sull'intera collettività, quindi la posizione del locatario è tutelata erga omnes).
Onere
Onere (dovere libero): situazione giuridica soggettiva in presenza della quale, un soggetto deve tenere un dato comportamento al fine di realizzare un interesse proprio. Il soggetto è tenuto ad un determinato comportamento, in mancanza del quale potrebbe non realizzarsi un effetto a lui favorevole. Il soggetto è libero di tenere o meno il determinato comportamento, ed in questo l'onere si distingue dall'obbligo o dal dovere, dalla cui inosservanza invece scaturisce una sanzione.
Aspettativa
Aspettativa: situazione soggettiva riconosciuta dall'ordinamento in funzione conservativa di un determinato interesse strumentale e preliminare alla tutela di diritti soggettivi. Non ogni aspettativa è però meritevole di tutela:
- Aspettativa di diritto o legittima: meritevole di tutela.
- Aspettativa di fatto: non meritevole di tutela.
La caratteristica di questa situazione giuridica soggettiva, oltre al fatto di attribuire poteri di natura conservativa è la necessaria provvisorietà, dal momento che o la fattispecie in itinere si perfezionerà ed allora nascerà un diritto soggettivo ovvero tale perfezionamento risulterà impossibile ed allora non solo non nascerà alcun diritto ma verrà meno la situazione di aspettativa.
Potestà
A volte non c'è coincidenza tra chi esercita il diritto e chi invece è titolare dell'interesse sotteso. Es: nel rapporto genitori-figli, i genitori gestiscono in nome e nell'interesse dei figli i rapporti giuridici. Ciò implica un potere proprio di esercitare diritti altrui e tale potere è attribuito a volte dalla legge, come nel caso della potestà genitoriale. La caratteristica principale della potestà è che esercitando il titolare un diritto altrui, non sarà libero nella propria iniziativa, ma deve prefiggersi la realizzazione dell’interesse altrui senza mai entrare in conflitto con esso (potere-dovere di esercitare l’altrui diritto ma dovere di esercitarlo avendo sempre come finalità il perseguimento dell'interesse altrui).
Status
Status: situazione giuridica soggettiva che esprime la posizione di un soggetto nei confronti di altri soggetti nell'ambito di una collettività organizzata. È una situazione giuridica soggettiva autonoma e tutelata in quanto tale, ma è anche fonte di altre situazioni giuridiche soggettive attive e passive, in particolare diritti e obblighi, tutelati in quanto tali. La perdita dello status determina anche la perdita delle situazioni derivate. Lo status non è una somma di diritti e obblighi, ma una diversa e distinta situazione che riceve protezione dall'ordinamento giuridico attraverso la previsione di azioni giudiziarie volte ad accettarne l’esistenza e l’eventuale violazione ad opera di terzi. La collettività organizzata deve essere riconosciuta dall'ordinamento giuridico perché le regole sull’organizzazione e costituzione della stessa sono poste in essere dalla legge.
- Status pubblicistici: status civitatis e status familiae, ormai storicamente risalenti, che esprimono la posizione del singolo nell’ambito della collettività nazionale o della famiglia.
- Status privatistici: l’appartenenza ad un determinato status scaturisce per il soggetto dall’essere membro di una associazione o socio di una società. Anche lo status di socio o associato è fonte di diritti ed obblighi (diritto di voto, di partecipazione agli utili per le società) che sono tutelati in quanto tali, come tutelato è lo status stesso la cui tutela autonoma può ravvisarsi nelle norme di legge o statutarie che disciplinano i casi di esclusione del socio e dell’associato. Nello status si riscontra un elemento materiale costituito dalla tutela di una posizione soggettiva ed un elemento formale costituito dalla relativa tutela accordata dall’ordinamento giuridico.
Interesse legittimo
Interesse legittimo: situazione giuridica attiva che si realizza solo in rapporto all’esercizio o al comportamento di poteri autoritativi da parte quindi di pubbliche autorità.
- Tutela nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione (TAR e Consiglio di Stato).
- Interesse legittimo pretensivo (concessione) e interesse legittimo oppositivo (atto ablatorio).
Fatto giuridico
Ogni accadimento naturale o umano al verificarsi del quale i doveri o i diritti si costituiscono, si modificano o si estinguono. Si distinguono in fatti giuridici leciti e illeciti oppure discrezionali o dovuti.
Atto giuridico
Sono quelli idonei a produrre effetti giuridici:
- Le dichiarazioni di volontà: perché si produca l’effetto giuridico il soggetto deve volere il fatto e l’effetto, come nel caso dei contratti.
- Le dichiarazioni di scienza con cui il soggetto dichiara di avere conoscenza di determinati fatti.
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